Allegato 1 d.d.g. n. del CONVENZIONE TRA L AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NUOVA PUBBLICA ASSISTENZA DI GAVARDO PER SERVIZI DI AMBULANZA tra Oggi, addì del mese di dell anno duemilaquattordici, l Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda con sede in Desenzano Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n 01972400988, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marco Luigi Votta, in esecuzione della d.d.g. n del ; da una parte e la Società Cooperativa Sociale Onlus NUOVA PUBBLICA ASSISTENZA con sede in Gavardo Via dei Giroli n 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n 03564220980, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Sig. Marco Canu, a ciò legittimato, di seguito più semplicemente indicata come Cooperativa Sociale dall altra parte Si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 La Cooperativa Sociale si impegna a collaborare con l Azienda Ospedaliera di Desenzano garantendo la propria disponibilità ad effettuare, con i mezzi (autoambulanze) di cui la Cooperativa Sociale ha la proprietà o comunque il possesso e con il personale (autista e soccorritore) all uopo reso disponibile dalla Cooperativa Sociale stessa, viaggi programmati su richiesta delle Direzioni Ospedaliere dell Azienda. In particolari situazioni, l Azienda Ospedaliera si riserva la possibilità di accompagnare il paziente con proprio personale sanitario; in questo caso la completa responsabilità sanitaria sarà a carico del personale dipendente dell Azienda al quale sia l autista che il soccorritore rispondono. Pagina 1 di 5
Articolo 2 In caso di indisponibilità, anche temporanea, di mezzi e personale la Cooperativa Sociale si impegna a darne tempestiva comunicazione all Azienda Ospedaliera, anche in mancanza di specifiche richieste. Articolo 3 All atto della stipula della presente convenzione, la Cooperativa Sociale, qualora non vi avesse ancora provveduto, dovrà depositare un elenco degli Operatori impegnati nel servizio, sottoscritto dal Presidente-legale rappresentante e completo di cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, patente di guida e titolo professionale posseduti. Gli operatori individuati dalla Cooperativa Sociale per lo svolgimento dei servizi di ambulanza indicati all art. 1 devono essere in possesso l uno di regolare abilitazione alla guida dell autoambulanza e l altro di attestato di soccorritore. L Azienda si riserva la facoltà di verificare i titoli posseduti. La Cooperativa Sociale dovrà presentare l autorizzazione all esercizio dell attività di trasporto sanitario rilasciata dall A.S.L. di Brescia (autoambulanza di trasporto di tipo A o B). La Cooperativa Sociale si impegna a depositare, e ad aggiornare periodicamente, l elenco delle ambulanze di cui intende servirsi per il trasporto, l Azienda si riserva di verificare in qualsiasi momento l idoneità delle stesse. Le ambulanze, oltre ai requisiti tecnici previsti, dovranno avere attrezzature adeguate al trasporto di infermi: la Cooperativa Sociale è responsabile della loro corretta manutenzione e delle eventuali riparazioni. La Cooperativa Sociale provvede a tutto il materiale di consumo, oltre a quello indicato all articolo 4. La sanificazione del mezzo è a carico della Cooperativa Sociale. Articolo 4 Alle ambulanze impegnate nel servizio verranno garantiti a cura e spese dell Azienda Ospedaliera di Desenzano il lavaggio ed il ricambio della biancheria utilizzata per il servizio. La fruizione del pasto presso il servizio mensa dell Azienda Ospedaliera di Desenzano è consentita al costo di 1,03= (buono rosa) solo nel caso in cui gli operatori della Cooperativa Sociale siano impegnati per viaggi programmati, organizzati dalle Direzioni di Presidio nell ambito della convenzione, che prevedano la sosta in orari di apertura della mensa aziendale. L eventuale accesso alla mensa per trasporti diversi da quelli sopraindicati, quali ad esempio i trasporti richiesti da dializzati, potrà essere autorizzato dalle Direzioni di Presidio al costo di 8,00=/pasto (buono azzurro). Il costo del pasto potrà subire variazioni a seguito di eventuale modifica del regolamento per l accesso alla mensa aziendale. Pagina 2 di 5
Articolo 5 Per il servizio di cui all art. 1 reso dalla Cooperativa Sociale con i propri automezzi, rimangono a carico della Cooperativa Sociale gli oneri per la R.C.A. e qualsiasi conseguenza derivante dalla violazione di norme sul Codice della Strada. Rimangono inoltre a carico della Cooperativa Sociale gli oneri relativi alla copertura assicurativa per gli infortuni dei propri associati operanti nei servizi di cui alla presente convenzione e di tutti i trasportati. La Cooperativa Sociale si impegna a stipulare e presentare idonea polizza assicurativa RCT a copertura dei danni eventualmente subiti dagli utenti trasportati, con un massimale per sinistro non inferiore ad 1.500.000,00=. Articolo 6 A fronte dei servizi resi, l Azienda Ospedaliera di Desenzano riconoscerà alla Cooperativa Sociale le tariffe massime di cui alla D.G.R. n. VI/26329 del 21.03.1997: tariffa forfettaria da applicarsi per ogni intervento effettuato entro un percorso di 15 km 21,69=; 0,62=/km tariffa forfettaria da applicarsi per ogni chilometro percorso oltre i 15 km comprensivo di andata e ritorno da sommarsi alla tariffa di 21,69=; + 20,14= fermo macchina per ogni ora eccedente la 1^ ora di attesa; + 9,30= per secondo trasportato. Al fine di facilitare il computo delle percorrenze chilometriche è allegata una tabella contenente le suddette percorrenze medie (andata e ritorno), che saranno riconosciute in sede di liquidazione, relative ai tre Presidi Ospedalieri, (allegato n 1 pag. 1), fermo restando che le stesse saranno maggiorate di metà dei chilometri percorsi dalla sede della Cooperativa Sociale al Presidio Ospedaliero e ritorno, quale rimborso forfettario (allegato n 2 pag. 1). Articolo 7 I pagamenti verranno effettuati a mezzo mandato spiccato sul Tesoriere dell Azienda entro novanta giorni dal ricevimento di apposita notula (di norma con frequenza mensile). La predetta notula dovrà essere accompagnata da un prospetto riassuntivo, debitamente compilato come da fac-simile (allegato n 3 pag. 1) e corredata dalle copie delle impegnative volta per volta rilasciate dalla Direzione Ospedaliera competente sul fac-simile (allegato n 4 pag. 1). Pagina 3 di 5
Articolo 8 Gli operatori impiegati nelle attività di servizio sono a tutti gli effetti considerati responsabili per le eventuali inadempienze e/o omissioni. L Azienda Ospedaliera di Desenzano si riserva, qualora le Direzioni Ospedaliere segnalino il verificarsi di gravi inadempienze (es. mancata effettuazione del servizio senza adeguato preavviso, mancato rispetto dei requisiti richiesti) non adeguatamente giustificate a seguito di formale contestazione, la facoltà di recedere dalla presente convenzione, senza obbligo di preavviso, previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Articolo 9 In caso di sinistro per responsabilità civile verso l utente, l Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti della Cooperativa Sociale. Articolo 10 All atto della sottoscrizione della presente convenzione, la Cooperativa Sociale dichiara di aver letto il Codice Etico Comportamentale dell Azienda Ospedaliera, consultabile sul sito www.aod.it, e di condividerne i principi ed il contenuto e si impegna a renderne edotti gli operatori che verranno coinvolti. Articolo 11 La sottoscrizione della convenzione vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia di cui al D.Lgs n 196/2003. La Cooperativa Sociale si impegna alla tutela dei dati personali di cui venga a conoscenza nell ambito delle attività oggetto della presenta convenzione e assicura che il trattamento delle informazioni verrà improntato secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dell utente La Cooperativa Sociale si impegna, inoltre, a non comunicare i dati a terzi e a non darne diffusione. Articolo 12 La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2014 ed è rinnovabile previa adozione di formale atto da parte degli organi competenti. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato con preavviso scritto di mesi due, regolarmente notificato, per il maturare di condizioni diverse e non altrimenti qualificabili allo stato attuale. Pagina 4 di 5
Articolo 13 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno deferite ad un Collegio arbitrale, costituito da un Membro nominato dall Azienda Ospedaliera di Desenzano, da un membro nominato dalla Cooperativa Sociale e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto in accordo tra le parti. Ove non intervenga accordo, la scelta del Presidente è rimessa al Tribunale di Brescia. Competente per le eventuali controversie giudiziali in dipendenza della presente convenzione è il Foro di Brescia. Letto, confermato e sottoscritto. PER L AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Marco Luigi Votta) PER LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NUOVA PUBBLICA ASSISTENZA DI GAVARDO IL PRESIDENTE (Sig. Marco Canu) Pagina 5 di 5