DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE n. 84 del 24/10/2016

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OGGETTO: Organismo camerale per la composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio - Costituzione. Riferisce il Presidente. La legge 27 gennaio 2012 n. 3 e s.m.i. ( Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento ), ha introdotto nel nostro ordinamento il procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio dei debitori non fallibili. La procedura è destinata a tutti i soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e che, conseguentemente, restavano, prima della legge 3/2012, esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori: a) gli imprenditori commerciali sotto la soglia dei requisiti economico-finanziari previsti dall art. 1 L.F., ossia degli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: - aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro; - aver realizzato, nello stesso periodo di cui sopra, ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a 200.000 euro; - avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro; b) i debitori civili, cioè coloro che non svolgono attività di impresa (es. professionisti, associazioni professionali, società tra professionisti); c) gli imprenditori non commerciali, cioè gli imprenditori agricoli; d) i consumatori, cioè le persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Per sovra indebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6.2 lett. a) L. 3/2012). Si tratta di una procedura di notevole interesse, soprattutto nel contesto economico attuale, nel quale si registrano frequentemente situazioni di criticità nel fare fronte ad obbligazioni assunte da parte di piccoli imprenditori e consumatori per sovraindebitamento attivo, cioè conseguente ad un eccessivo ricorso al credito, o passivo, dovuto al venir meno di redditi. Per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento il debitore non fallibile può ora formulare una proposta di accordo con i creditori o, se consumatore, in alternativa all accordo con i creditori, può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti. La proposta di accordo o il piano di ristrutturazione dei debiti possono prevedere qualsiasi forma satisfattiva, anche mediante cessione dei redditi futuri o garanzie di terzi.

Il procedimento si svolge sotto il controllo del Tribunale del luogo di residenza del consumatore o sede principale dell imprenditore e con il supporto di un Organismo di composizione della crisi scelto dallo stesso debitore con sede nel circondario del Tribunale competente per territorio. In base all art. 15 della legge 3/2012, gli organismi di conciliazione delle Camere di commercio vengono iscritti di diritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC). Ai fini dell iscrizione al predetto registro gli OCC costituiti dalle Camere di commercio sono tenuti a possedere i seguenti requisiti: (art. 4.4 decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014): a) l esistenza di un referente dell organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza; b) una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro; c) la conformità del regolamento dell organismo alle disposizioni del decreto stesso. La costituzione da parte delle Camere di commercio degli OCC non sembra essere posta in discussione dal recente decreto di riforma del sistema camerale approvato dal consiglio dei Ministri lo scorso 25 agosto. Dal punto di vista organizzativo l OCC prevede i seguenti ruoli: - Referente, ossia la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l attività dell Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi, in relazione a quanto previsto dal regolamento dell OCC; - Gestore della crisi (almeno 5), ossia la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, anche avvalendosi di eventuali ausiliari; - Segreteria, la struttura, a cui capo vi è il Referente dell Organismo, che presta attività di supporto materiale al Gestore. Le modalità di funzionamento dell OCC sono definite da un Regolamento, dalle norme di autodisciplina dei Gestori della crisi e dai criteri per la determinazione dei compensi. Unioncamere ha predisposto, a livello nazionale, apposito schema di regolamento con i relativi allegati, già sottoposti al vaglio ministeriale, che le singole Camere possono adottare per l accreditamento come OCC. La documentazione predisposta da Unioncamere, oltre ad avere già ottenuto l avvallo ministeriale, è stata adottata da tutti gli organismi camerali di composizione delle crisi da sovra indebitamento attualmente iscritti, rappresentando, quindi, un elemento di uniformità da sempre perseguito dal sistema camerale nell erogazione dei propri servizi, a vantaggio dell utenza finale. Attualmente nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia sono iscritti n. 83 OCC in maggioranza costituiti da Ordini dei commercialisti ed esperti contabili- di cui 17 camerali. Alla data odierna non risultano iscritti OCC in provincia di Sondrio. Per le piccole imprese del territorio e per i consumatori l assenza di un OCC costituisce uno svantaggio a cui la Camera potrebbe porre rimedio con la costituzione di un proprio

organismo, al quale potrebbero fare seguito eventuali accordi di collaborazione/convenzioni con gli Ordini professionali interessati. A tale riguardo si evidenzia, infatti, come l Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Sondrio abbia di recente manifestato il proprio interesse ad una collaborazione con l Ente camerale per la gestione dell OCC. Per quanto concerne l aspetto organizzativo le attività di segreteria dell OCC verrebbero svolte dal personale che già si occupa della mediazione n. 2 unità di personale più un coordinatore con a capo, in veste di referente dell OCC il Segretario Generale. Considerati, infatti, i compiti di indirizzo e coordinamento dell OCC e di conferimento degli incarichi ai gestori della crisi che spettano al referente, nonché il grado di indipendenza allo stesso richiesto dalla norma, si ritiene opportuno che lo stesso rivesta una qualifica dirigenziale. Per l individuazione dei gestori della crisi da iscrivere nell elenco dell OCC almeno cinque (art. 4.3 lettera d) del DM 202/2014) lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, in analogia allo schema trasmesso da Unioncamere, prevede una selezione attraverso una procedura di valutazione comparativa per titoli, tenuti fermi i requisiti minimi previsti dal decreto medesimo. Circa i requisiti professionali dei gestori (art. 4, commi 5 e 6, del DM 202/2014) lo stesso decreto prevede (art. 19) per i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai fino al 28 gennaio 2018- quale unico requisito l essere stati nominati, in almeno quattro procedure, anche precedenti all entrata in vigore del DM stesso, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari, oppure per svolgere i compiti e le funzioni dell OCC nei casi previsti dall art. 15 della legge 3/2012. Spetta alla Giunta decidere circa le modalità attuative di tale selezione, anche considerando l eventualità di una possibile futura collaborazione con gli Ordini professionali direttamente richiamati dal decreto 202/2014. I costi marginali che la Camera deve sostenere per la costituzione dell OCC riguardano, essenzialmente, la stipula della polizza assicurativa ed i compensi per i gestori della crisi. I ricavi derivanti dalla gestione dell OCC sono rappresentati dai compensi spettanti all organismo, che vengono detratti dal corrispettivo riconosciuto al gestore della crisi. Il compenso dovuto all OCC è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all entità del passivo e dell attivo realizzato entro i limiti fissati dal regolamento e secondo appositi parametri calcolati sulla base di quanto previsto dal DM 25 gennaio 2012, n. 30 (relativo ai compensi spettanti ai curatori fallimentari e nelle procedure di concordato preventivo) ridotti in una percentuale che va dal 15% al 40%. Nella documentazione allegata alla presente relazione relativa ai criteri per la determinazione dei compensi si prevede una riduzione del 25%, elevata al 30% nel caso il debitore sia un consumatore. Nella proposta di regolamento sottoposta alla Giunta si prevede che all OCC sia attribuito il 35% del corrispettivo versato dal debitore.

Al termine della procedura all OCC spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10% e il 15% sul compenso complessivo oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nello schema di Regolamento allegato si propone un rimborso forfettario pari al 15% del compenso complessivo. Complessivamente, ove vengano recepite le suddette proposte in merito all attribuzione dei compensi all OCC, pur in assenza di riferimenti plausibili circa i volumi di attività, si ritiene che la gestione dell organismo potrebbe essere garantita in condizioni di equilibrio economico fa ricavi e costi marginali. Tutto ciò premesso, nella seduta odierna la Giunta è chiamata a deliberare in merito all iscrizione, nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, della Camera di commercio quale OCC, con conseguente nomina del Referente ed approvazione del relativo Regolamento, codice di autodisciplina e criteri per i compensi predisposti dalla struttura sulla base degli schemi trasmessi da Unioncamere. La Giunta è, altresì, chiamata a deliberare circa le modalità attuative da seguire per la selezione dei gestori della crisi da iscrivere nell elenco del costituendo OCC. LA GIUNTA udita la relazione del Presidente sull argomento in oggetto; visti: - la legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento e successive modifiche e integrazioni; - il Decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, ai sensi dell articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ; considerata l assenza in provincia di Sondrio di un organismo per la gestione delle crisi da sovra indebitamento e condivisa l opportunità di procedere alla costituzione dello stesso presso l Ente camerale, già iscritto quale Organismo di mediazione dal 2014; esaminati lo schema di regolamento, i criteri per la determinazione dei compensi ed il codice di autodisciplina dei gestori predisposti dalla struttura sulla base della documentazione trasmessa da Unioncamere lo scorso 6 maggio ed allegati alla presente deliberazione; condivisi i contenuti degli stessi e preso, altresì, atto che la suddetta documentazione è già passata al vaglio ministeriale ed è stata adottata dagli Organismi fino ad oggi iscritti al registro tenuto dal Ministero della Giustizia; svolto ampio e approfondito dibattito; con voti unanimi, delibera 1. di costituire presso la Camera di commercio di Sondrio l Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui all art. 15.1 legge 2012/3; 2. di approvare il Regolamento, i criteri per la determinazione dei compensi ed il codice di autodisciplina dei gestori delle crisi allegati parte integrante sub a);

3. di nominare il Segretario Generale della Camera di commercio Dott. Marco Bonat referente dell Organismo, ai sensi dell art. 2 lettera i) del decreto ministeriale 202/2014; 4. di incaricare il Segretario Generale di svolgere la selezione dei gestori da iscrivere nell elenco dell Organismo nel rispetto dei seguenti parametri: a) l accesso alla selezione, da realizzare attraverso un apposito avviso, predisposto anche in collaborazione con gli Ordini professionali interessati, dovrà essere limitato ai professionisti iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, Commercialisti ed Esperti contabili e Notai della provincia di Sondrio; b) oltre ai requisiti minimi previsti, in via transitoria, dall art. 19 del decreto ministeriale 202/2014, potranno essere adottati ulteriori requisiti volti a valorizzare la professionalità e l esperienza dei candidati; c) il numero massimo di gestori da selezionare sarà determinato dal Segretario Generale, sentiti gli Ordini professionali interessati, entro il limite massimo di 20 unità. 5. di autorizzare il Segretario Generale: a. all espletamento presso i competenti uffici degli adempimenti necessari all attivazione dell Organismo; b. ad assumere a carico del bilancio camerale tutti i costi necessari all attivazione ed al funzionamento dell Organismo. IL SEGRETARIO GENERALE (Marco Bonat) firmato digitalmente IL PRESIDENTE (Emanuele Bertolini) firmato digitalmente