Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Contratto di Assicurazione contro gli Infortuni Il presente Fascicolo informativo, contenente: 1. Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2. Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Polizza Infortuni NOTA INFORMATIVA Ai sensi dell Art. 123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n 175 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento ISVAP n 35 del 26 Maggio 2010. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA 1. Informazioni generali La Rappresentanza Generale per l Italia è la sede secondaria in Italia di CHUBB Insurance Company of Europe SE con sede in Londra, 106 Fenchurch Street EC3M 5NB, United Kingdom. A European company incorporated in England e Wales, registrata al numero SE13 e autorizzata da Financial Services Authority. La Rappresentanza Italiana Rappresentanza Generale per l Italia Piazzetta Pattari, 2-20122 Milano tel. 02 806710.1 - fax. 02 8057236 www.chubb.com iscritta nell'elenco Imprese ISVAP in data 16/10/2008 al n. 1.00077 - Codice ISVAP Impresa D877R, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami: Infortuni; Malattia; Corpi di veicoli ferroviari; Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; Merci trasportate; Incendio ed elementi naturali; Altri danni ai beni; R.c. aeromobili; R.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti); R.c. generale; Cauzione; Perdite pecuniarie di vario genere; Assistenza. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a GBP 1.127.614.000.= Il Capitale Sociale Sottoscritto ed Interamente Versato di ammonta a GBP 417.787.564.= Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a GBP 569.294.000.= L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 797% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono riferiti all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009. B INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle norme generali di assicurazione contenute in polizza. Durata del contratto Ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901-2 comma del Codice Civile. Nota Informativa Ed. 12/2010 1/5
3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Coperture Assicurative Il presente contratto offre una serie di coperture assicurative INFORTUNI e MALATTIA (art. 1 delle Condizioni Generali di Polizza e seguenti) di seguito definite che includono la garanzia Base e le Garanzie Aggiuntive. Morte; Invalidità permanente da infortunio; Invalidità permanente da malattia; Inabilità temporanea da infortunio; Rimborso spese mediche da infortunio; Diaria da ricovero per infortunio; Diaria da ricovero per malattia; Diaria da ingessatura. Tale garanzia è soggetta ai massimali, alle limitazioni e alle esclusioni previsti nel suddetto Articolo e nei successivi delle Condizioni Generali di Polizza. Si rammenta inoltre che può essere prevista l applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell indennizzo. Esempio di applicazione di franchigia su invalidità permanente Capitale assicurato: Euro 100.000.= Franchigia: 3% Invalidità permanente da infortunio accertata: 8% Totale indennizzo liquidato: Euro 5.000.= (5% di Euro 100.000.=) Come previsto delle Condizioni Generali di Polizza sono stabiliti dei limiti massimi di età assicurabile. 4. Periodo di carenza contrattuale Nelle Condizioni Aggiuntive di Polizza possono essere previste carenze per la Garanzia Malattia. 5. Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893,1894 del Codice Civile. Si rammenta l obbligo di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dall eventuale questionario sanitario richiesto. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione Tutte le circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, nonché eventuali variazioni della professione svolta, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall Assicurato. Per maggiore dettaglio si rinvia agli articoli delle Condizioni di Polizza. Esempio di aggravamento del rischio Assicurato varia l attività professionale svolta passando da un attività che non comporta alcun lavoro manuale (impiegato) ad un attività che comporti lo svolgimento di attività manuali con un significativo livello di rischio (cuoco). Nota Informativa Ed. 12/2010 2/5
7. Premi Il contratto, salva diversa pattuizione tra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E consentito il frazionamento in frazioni di anno, senza ulteriori oneri aggiuntivi, fatto salvo che il premio è comunque dovuto per l intera annualità. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari non trasferibili intestati all impresa o all Intermediario che gestisce il contratto; 2. ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.; 3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750,00.=) Euro annui per ciascun contratto. 8. Adeguamento del premio Le somme assicurate e il premio possono essere soggette ad adeguamento; si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Non è previsto alcun adeguamento automatico sulla base di indici statistici. 9. Diritto di recesso Avvertenza Il contratto prevede la possibilità per entrambe le parti di recedere dall assicurazione mediante disdetta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale (salva diversa specifica pattuizione tra le parti) secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza. Il contratto prevede inoltre la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro. Inoltre nei contratti di durata poliennale è prevista la possibilità del Contraente consumatore, ai sensi di Legge, di recedere dall assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile i diritti dell Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questi azione. 11. Legislazione applicabile al contratto Nel presupposto che l ubicazione del rischio sia la Repubblica Italiana, la Legislazione applicabile al contratto sarà quella Italiana. Fatta salva la prevalenza delle norme imperative del Diritto Italiano, è data facoltà di applicare al contratto, previo accordo fra le parti, una Legislazione diversa da quella da noi prevista. 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il trattamento fiscale applicabile al suddetto contratto è quello in vigore. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l accertamento del danno, nonché le ipotesi in cui è richiesta la visita medica. Si rinvia per maggiore dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli articoli delle Condizioni di Polizza. Nota Informativa Ed. 12/2010 3/5
14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il contratto e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Piazzetta Pattari, 2-20122 Milano - Tel. 02 806710.1 - Fax. 02 806710315 Indirizzo e-mail: servizioreclamiitalia@chubb.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21-00187 Roma od in alternativa a Financial Ombudsman Service South Quay Plaza, 183 Marsh Wall E14 9SR UK Tel. 00442079641000 complaint.info@financial-ombudsman.org.uk Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo alle suddette Autorità di controllo o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedure Fin-net. Corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. Arbitrato Ai sensi delle Condizioni Generali di Polizza al punto Controversie, il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina all assicurato. Fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza, l Assicurato e gli altri aventi diritto possono in ogni caso rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Rappresentanza Generale per l'italia Il Rappresentante Legale Carlos Javier Merino Loredo Nota Informativa Ed. 12/2010 4/5
GLOSSARIO "Assicurazione": "Polizza": "Contraente": "Assicurato": il contratto di Assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; "Società : l'impresa assicuratrice ; Intermediario : "Premio": "Rischio": "Sinistro": "Indennizzo": Ricovero : "Franchigia": il Broker o l Agente regolarmente iscritto al relativo Albo professionale; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; permanenza imprevista per un periodo superiore alle 24 ore in un Istituto di cura pubblico o privato, prescritta da un Medico per una terapia medica o chirurgica a seguito di Infortunio o Malattia indennizzabile ai sensi del presente contratto; parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato. Nota Informativa Ed. 12/2010 5/5