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Prevenire, contrastare, riconciliare. Il bullismo e i suoi protagonisti nei contesti reali e virtuali. Dal gioco al reato Luisa Broli - Roberta Renati Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Pavia Pavia - 27 febbraio 2009

Le indagini sulle personalità antisociali Alcune ricerche indagano sul perché le persone inizino anche età assai precoce a mostrare diversi tipi di atti aggressivi che persistono o peggiorano o, talvolta cessano. Sono così individuati elementi di rischio, fattori protettivi e possibili interventi di prevenzione. Dal Cambridge Study in Delinquent Development - indagine prospettica longitudinale su 411 maschi londinesi compresi fra gli 8 e i 32 anni - risulta che l aggressività tra i 16 e i 18 anni rappresenta l indicatore più significativo per la previsione di una violenza commessa a 32 anni (Farrington 1995).

(tratto da Zanetti, Renati, Berrone, Il fenomeno del bullismo, 2009)

La configurazione giuridica degli episodi di bullismo La rilevanza giuridica del bullismo riguarda: la qualificazione del fatto (tipologia, gravità del danno provocato, reiterazione da parte del medesimo soggetto) le conseguenze sanzionatorie sia all interno del sistema scolastico, sia nell ordinamento giuridico generale con riferimento alle norme civili e penali

Le sanzioni scolastiche per episodi di bullismo (Statuto delle studentesse e degli studenti) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni diverse dall allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. Le sanzioni possono comportare l allontanamento temporaneo o fino al termine dell anno scolastico. Nei casi più gravi è prevista l esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all esame di stato Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La responsabilità civile dei genitori e degli insegnanti (art. 2048 c.c.) I genitori e sono responsabili del danno provocato dal fatto illecito dei figli minori. Gli insegnanti sono responsabili del danno provocato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Genitori e insegnanti sono liberati dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto.

La responsabilità penale La responsabilità penale è personale (art.27 Cost.): i genitori e gli insegnanti non possono essere chiamati a rispondere penalmente per episodi di bullismo. Il bullo è penalmente responsabile se ha compiuto quattordici anni: Imputabile è chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non aveva i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere (art.97 c.p.). I reati che possono essere ravvisati negli episodi di bullismo e per i quali il minore è chiamato a rispondere sono i medesimi degli adulti, ma la pena è diminuita (art. 97 c.p.).

Tipologia di reati Alcune fattispecie criminose ravvisabili in episodi di bullismo sono: contro il patrimonio: danneggiamento (art.635 c.p.), furto (art. 624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.) contro la persona: percosse (art.581 c.p.), molestie (660 c.p.) violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art.612 c.p.), lesioni (art.582), il nuovo reato di atti persecutori, cd. stalking (art. 612 bis c.p.) Violazione della normativa per protezione dei dati personali (d.lg.s 196/2003) Il reato di atti persecutori salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni (art. 612 bis c.p.)

Aspetti peculiari del processo penale minorile La competenza è del Tribunale per i Minorenni che adotta un procedimento ad hoc (DLGS 272 del 28-7-1989). Attivazione di centri per la giustizia minorile dei quali fanno parte diversi servizi: a. gli uffici di servizio sociale per minorenni; b. gli istituti penali per minorenni; c. i centri di prima accoglienza; d. le comunità; e. gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Sospensione del processo con messa alla prova del minore e possibile estinzione del reato.

La prospettiva della giustizia riparativa Le vittime: sono persone che, individualmente o collettivamente hanno sofferto un offesa, incluse le lesioni fisiche o mentali, la sofferenza psicologica, il danno materiale o la sostanziale violazione dei loro diritti umani fondamentali. dovrebbero ricevere la necessaria assistenza materiale, medica, psicologia e sociale attraverso l intervento delle istituzioni, della comunità locale, del volontariato e di altre realtà locali tradizionali. (Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime dei reati e degli abusi di potere, Onu, 1985)

Le pratiche di giustizia riparativa Le persone offese non sono solo da assistere e proteggere, ma possono partecipare attivamente a forme di giustizia dialogico-consensuale che possono sfociare in gesti di riparazione reale e simbolica. Le pratiche di giustizia ripartiva consentono di: risolvere le controversie in via informale favorire la riparazione e il recupero delle vittime facilitare le risposte costruttive agli effetti destabilizzanti e distruttivi del comportamento antisociale.

La mediazione La giustizia penale è fortemente incentrata sulla punizione del reo. Nell ambito dei percorsi di giustizia riparativa, applicabili anche in ambito educativo, ampio spazio viene attribuito alla mediazione. La mediazione si caratterizza per il coinvolgimento diretto ed immediato dei protagonisti della vicenda che ha dato origine all offesa e per la ricerca di soluzioni miti, responsabili e condivise, capaci di ricostruire il tessuto sociale lacerato dalla condotta lesiva (Morineau 1998; Martello 2004, 2006, 2009).

Prevenire e contrastare il bullismo - reato Attività di prevenzione delle condotte antisociali (creazione di un clima classe positivo, potenziamento delle abilità sociali degli studenti, potenziamento della capacità di negoziare i conflitti da parte dei docenti) Impiego della mediazione per evitare l approccio giudiziale al bullismo: il conflitto può essere risolto, infatti, in via stragiudiziale in una serie di colloqui tra la vittima e il bullo, alla presenza di un mediatore, e con la realizzazione di una pratica riparativa concordata all interno dell istituzione scolastica. Attribuzione della giusta importanza alla funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Statuto delle Studentesse e degli Studenti art. 4 comma 2 ).

Un recente caso controverso Tre dirigenti di Google condannati a sei mesi di reclusione dal Tribunale di Milano per non aver impedito nel 2006 la pubblicazione di un video che mostrava un minore affetto da Sindrome di Down insultato e picchiato da quattro studenti di un Istituto Tecnico (24 febbraio 2010). La motivazione non è ancora disponibile. Tesi dell accusa: Il diritto di impresa non può prevalere sulla dignità della persona. Problemi aperti: la responsabilità dei minori, la libertà della rete, la responsabilità penale per fatti commessi da terzi.

Grazie per l attenzione! Luisa Broli - luisa.broli@unipv.it Roberta Renati - roberta.renati@unipv.it