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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 511 DEL 07/06/2016 OGGETTO: Convenzione tirocinio con Università Commercaile Luigi Bocconi IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. PAOLO TECLEME (firma digitale apposta) ACQUISITI I PARERI DI DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X CONTRARIO CONTRARIO (firma digitale apposta) (firma digitale apposta) La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell art. 29 della L. R. 10 / 2006 viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia Dal 07/06/2016 Al 22/06/2016 Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

PREMESSO che l Università Commerciale Luigi Bocconi con nota agli atti, ha richiesto la stipula di apposita convenzione per lo svolgimento di tirocinio dei propri studenti presso le strutture CONSIDERATO che: interessate dell Azienda. - l Azienda ha interesse ad autorizzare lo svolgimento dei tirocini nel numero compatibile con la disponibilità dei propri Servizi interessati ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta; - la convenzione deve essere stilata secondo lo schema di cui all allegato 1 e 2 del D.M. 25-03-1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. DATO ATTO Bocconi di Milano. VALUTATO che: che lo schema di Convenzione e Progetto Formativo è condiviso con l Università Commerciale Luigi - il Servizio Amministrazione del Personale autorizzerà la frequenza del tirocinante solo in seguito alla corretta acquisizione del Progetto Formativo, sottoscritto da parte del medesimo tirocinante, del soggetto promotore, del tutor aziendale e del responsabile aziendale della struttura di riferimento, con allegate in copia le polizze assicurative richieste in convenzione e le relative quietanze; - il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, informerà i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto. RITENUTO di procedere a stipulare con l Università Commerciale Luigi Bocconi la convenzione avente ad oggetto lo svolgimento, presso le strutture dell Azienda, di attività di tirocinio formativo e di orientamento, da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene di VISTI: il dlgs. 502\1992 e smi; LR. 10\2006 e smi; L. 196\97; DM 142\98; approvare. l atto di nomina del Commissario con delibera G.R. n. 51\2 del 20.12.2014; l Atto Aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELIBERA - di procedere a stipulare con l Università Commerciale Luigi Bocconi la convenzione avente ad oggetto lo svolgimento presso le strutture interessate dell Azienda del tirocinio formativo e di orientamento dei propri studenti; - di approvare il relativo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; - di incaricare l Area Affari Generali Legali e Comunicazione della stipulazione della convenzione in argomento e della pubblicazione sul sito intranet dell Azienda e nella pagina della Trasparenza; - di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale e ai Servizi aziendali interessati per gli adempimenti di competenza. STRAORDINARIO Dott. Paolo Tecleme IL COMMISSARIO Area AAGGLLC R. Di Gennaro C.Piras

CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO TRA, con sede in, C.F. d ora innanzi denominato soggetto promotore, rappresentata da, nato a il E l Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, d ora innanzi denominato "soggetto ospitante", con sede in Olbia in via Bazzoni Sircana n.2/2 A, C.F. 01687160901, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante Dottor Paolo Tecleme nato ad Sassari il 16.11.1959 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della detta A.S.L. n. 2; Premesso - che l art. 27 del DPR 382/80 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale; - che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1

Ai sensi dell art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la A.S.L. n. 2 si impegna ad accogliere, su proposta dell Istituto ai sensi dell art.5 del decreto attuativo dell art. 18 della L. 196 del 1997, i tirocinanti in numero compatibile con le esigenze dei Servizi Aziendali interessati. La frequenza può iniziare solo in seguito alla corretta acquisizione di un Progetto Formativo, sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto promotore, dal tutor aziendale e dal responsabile della struttura di riferimento, con allegate in copia le polizze assicurative richieste in convenzione e le relative quietanze. Art. 2 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 3. Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, da un responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) e da un tutor aziendale, indicati dal soggetto ospitante. 4. Per ciascun tirocinante inserito nell impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenze in azienda le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile, la cui copia e relativa quietanza verrà allegata al progetto stesso. 5. Condizione per l effettivo avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del soggetto promotore, dal soggetto ospitante (sia dal responsabile aziendale -responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio -, sia dal tutor aziendale da esso designato), nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione. Nel caso in cui il responsabile aziendale (responsabile della

struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) non sottoscriva il Progetto Formativo, il tirocinio non è espletabile. Art. 3 La presente convenzione non comporta nessun onere per l'università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'ente Convenzionato; Art. 4 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; seguire le indicazioni del Tutor formativo e del Tutor aziendale e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 5 1. Il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, trasmettendo copia del relativo contratto al soggetto Ospitante. 2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto Ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto Promotore) ed al soggetto Promotore. 3 Il soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. Art. 6

1. Il soggetto Ospitante si impegna: a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1; a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato; a trasmettere all'istituto, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto Ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti; 2. In presenza di giustificati motivi, e previa comunicazione scritta al tirocinante, ciascuna delle Parti potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all altra Parte. Art. 7 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Eventuali future disposizioni normative in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione. Art. 8 La presente convenzione avrà durata di dalla data della stipula ed è rinnovabile mediante atto espresso, salvo recesso che ciascuna delle Parti potrà, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto almeno 3 mesi prima della data di operatività. Art. 10 Si stabilisce che il foro competente in caso di controversie è quello di Tempio Pausania. Art. 11 La presente convenzione, a norma di legge, è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d uso, ai sensi dell art. 5 3e 39 della tariffa parte II del DPR 26/04/86 n. 131 con spese a carico del richiedente.

Asl n. 2 di Olbia Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Tecleme Per Il Legale rappresentante Olbia,,