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15.7.2003 L 175/37 DIRETTIVA 2003/69/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2003 recante modifica all'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di clormequat, lambda-cialotrina, kresoxym-metile, azoxystrobin e alcuni ditiocarbammati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ( 1 ), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/ 2003 del Consiglio ( 2 ), in particolare l'articolo 7, considerando quanto segue: (4) Nel caso della lambda-cialotrina, del kresoxym-metile, dell'azoxystrobin e del mancozeb, gli Stati membri relatori hanno ricevuto domande di autorizzazione per usi nuovi o modificati. Tali usi sono stati valutati e se ne è concluso che essi non comporterebbero un'esposizione inaccettabile dei consumatori ai residui. (5) Nel caso del mancozeb, il metodo di analisi ordinarie attualmente applicato non consente di distinguerlo dagli altri ditiocarbammati [maneb, mancozeb, metiram, propineb e zineb (somma espressa come CS 2 )], per cui la definizione dei residui comprende l'intero gruppo dei ditiocarbammati. (1) Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Le quantità massime di residui comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole. (2) Le quantità massime di residui di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui nei prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari. (6) La Commissione ha concluso che è prudente modificare alcune quantità massime di residui in considerazione dei possibili rischi per i consumatori. È importante che gli Stati membri adottino misure supplementari di gestione dei rischi per garantire una protezione adeguata del consumatore. (7) L'esposizione vita natural durante e a breve termine dei consumatori agli antiparassitari oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'organizzazione mondiale della sanità ( 3 ). Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano un'esposizione inaccettabile dei consumatori. (8) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle quantità massime proposte nella presente direttiva non provocherà effetti tossici acuti. (3) Gli Stati membri ed altri soggetti interessati hanno comunicato alla Commissione che la contaminazione delle pere dovuta ai livelli di base di clormerquat presenti nell'ambiente a causa di un uso precedente continua ad essere rilevante. I dati di controllo mostrano che il decadimento dei residui è talmente lento da richiedere che le quantità massime di residui temporanee previste dalla direttiva 90/642/CEE restino in vigore per altri tre anni. ( 1 ) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. ( 2 ) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (9) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sulle quantità massime di residui proposte nella presente direttiva tramite l'organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in debita considerazione. ( 3 ) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato CODEX sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

L 175/38 15.7.2003 (10) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la metodologia da seguire per la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 90/642/CEE. (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue: 1) alla voce relativa al kresoxym-metile sulle fragole, il valore «0,2 (p) mg/kg» è sostituito da «1 (p) mg/kg»; 2) alla voce relativa ai ditiocarbammati: «Maneb, mancozeb, metiram, propineb e zineb (somma espressa come CS2)» sui ravanelli, il valore «0,2 mg/kg» è sostituito da «2 mg/kg»; sulle cipolline, il valore «0,05* mg/kg» è sostituito da «1 mg/kg»; 3) alla voce relativa al clormequat sulle pere, il testo della nota t) è sostituito dal seguente: «(t) Una quantità massima di residui temporanea di 0,3 mg/kg si applica fino al 31 luglio 2006.»; 4) le voci relative all'azoxystrobin e alla lambda-cialotrina sono sostituite dalle voci di cui all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2003 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1 o agosto 2003. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione

15.7.2003 L 175/39 ALLEGATO 1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio i) AGRUMI 1 Pompelmi 0,1 Limoni 0,2 Limette 0,2 Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) 0,2 Arance 0,1 Pomeli 0,1 0,02 (*) ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) 0,1 (*) 0,05 (*) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni iii) POMACEE 0,05 (*) 0,1 Mele Pere Cotogne iv) DRUPACEE 0,05 (*) Albicocche 0,2 Ciliegie

L 175/40 15.7.2003 Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) 0,2 Prugne 0,1 v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) Uve da tavola e da vino 2 0,2 Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) 2 0,5 c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) 0,02 (*) More 3 More di rovo More-lamponi Lamponi 3 0,05 (*) d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) 0,05 (*) Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) 0,1 Uva spina 0,1 0,02 (*) e) Bacche e frutti selvatici 0,05 (*) 0,2 vi) FRUTTA VARIE 0,02 (*) Avocadi Banane 2 Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi Olive Passiflore Ananas Melograni 0,05 (*)

15.7.2003 L 175/41 2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi i) RADICI E TUBERI Bietola rossa (o da orto) Carote 0,2 Sedani rapa 0,3 0,1 Rafano 0,2 Topinambur Pastinaca 0,2 Prezzemolo a grossa radice 0,2 Ravanelli 0,1 Salsefrica 0,2 Patate dolci Rutabaga Rape Igname 0,05 (*) 0,02 (*) ii) ORTAGGI A BULBO Agli Cipolle Scalogni Cipolline 2 0,05 0,05 (*) 0,02 (*) iii) ORTAGGI A FRUTTO a) Solanacee Pomodori 2 0,1 Peperoni 2 0,1 Melanzane 2 0,5 0,05 (*) 0,02 (*) b) Cucurbitacee con buccia commestibile 1 0,1 Cetrioli Cetriolini Zucchine

L 175/42 15.7.2003 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,5 0,05 Meloni Zucche Cocomeri d) Mais dolce 0,05 (*) 0,05 iv) CAVOLI a) Cavoli a infiorescenza 0,1 Cavoli broccoli (compreso calabrese ) Cavolfiori 0,5 0,05 (*) b) Cavoli a testa Cavoli di Bruxelles 0,05 Cavoli cappucci 0,3 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) c) Cavoli a foglia 0,05 (*) 1 Cavoli cinesi Cavoli ricci d) Cavoli rapa 0,2 0,02 (*) v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE a) Lattughe e simili 3 1 Crescione Dolcetta Lattuga Scarola (indivia a foglie larghe) b) Spinaci e simili 0,05 (*) Spinaci 0,5 Bietole da foglia e da costa 0,02 (*) c) Crescione acquatico 0,05 (*) 0,02 (*) d) Witloof 0,2 0,02 (*)

15.7.2003 L 175/43 e) Erbe fresche 3 1 Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano vi) LEGUMI (freschi) Fagioli (con baccello) 1 0,2 Fagioli (senza baccello) 0,2 0,02 (*) Piselli (con baccello) 0,5 0,2 Piselli (senza baccello) 0,2 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) vii) ORTAGGI A STELO (freschi) Asparagi Cardi Sedani 5 0,3 Finocchi Carciofi 1 Porri 0,1 0,3 Rabarbaro 0,05 (*) 0,02 (*) viii) FUNGHI 0,05 (*) a) Funghi coltivati 0,02 (*) b) Funghi selvatici 0,5 3. Legumi da granella 0,1 0,02 (*) Fagioli Lenticchie Piselli 4. Semi oleaginosi 0,02 (*) Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero

L 175/44 15.7.2003 Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza 0,5 Semi di soia 0,5 Semi di senape Semi di cotone 0,05 (*) 5. Patate 0,05 (*) 0,02 (*) Patate precoci Patate tardive 6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis) 0,1 1 7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata 20 10 (*) indica il limite inferiore di determinazione analitica.»