Regolamento per l'uso di palestre scolastiche comunali da parte di enti pubblici e soggetti privati

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Regolamento per l'uso di palestre scolastiche comunali da parte di enti pubblici e soggetti privati Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 13/06/1994 Divenuta esecutiva il 13/07/1994 prot. reg. 2745 Art. 1 Finalità Le attività e le finalità perseguite mediante l'uso delle palestre scolastiche comunali, dei servizi e delle attrezzature fisse della scuola, saranno improntate all'educazione culturale, sportiva e ricreativa dei cittadini, estesa a tutte le fasce d'età ed a tutte le classi sociali. Ai sensi dell'art. 12 Legge 14 agosto 1997 n 517, che sancisce la facoltà dei Comuni di utilizzare i locali delle scuole di loro proprietà fuori dell'orario scolastico, e della deliberazione n 480 del 2 maggio 1983 con cui il Consiglio Comunale delega ai Consigli di Quartiere tale competenza, le citate strutture possono essere concesse in uso per le attività di cui all'art. 7 I comma, compatibili con la struttura stessa. Art. 2 Disponibilità impianti I Consigli di Quartiere hanno facoltà di concedere l'uso da parte di terzi delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico, previo assenso dei Consigli di Circolo e d'istituto. I Consigli di Quartiere, entro il 15 maggio di ogni anno, presentano formale richiesta ai Consigli di Circolo o di Istituto per la temporanea disponibilità delle palestre, dei servizi annessi e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico. Il Consiglio di Circolo o d'istituto, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 12, titolo III dell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Scolastico Provinciale in data 24 giugno 1992, esprime parere motivato sulle assegnazioni entro un termine non superiore a giorni trenta dalla data di ricevimento, attestata dal protocollo della scuola. Decorso tale termine il Consiglio di Quartiere può dar corso alla concessione d'uso. In attesa dell'orario scolastico definitivo dette concessioni sono rilasciate a partire dalle ore 18.00, fatta salva la possibilità di concessioni in orari anteriori concordati con gli organi scolastici. Art. 3 Domande - Documentazione Le Società Sportive e le Associazioni iscritte all'albo Comunale che intendono ottenere l'uso di una o più palestre scolastiche comunali, devono presentare entro il 15 giugno di ogni anno domanda scritta al Presidente del Consiglio di Quartiere competente per territorio. La domanda, in carta semplice, deve essere compilata in conformità all'allegato "A" del presente Regolamento e corredata dalla relazione dell'attività svolta nella stagione sportiva precedente alla domanda e dalla dichiarazione a firma autenticata, di cui all'allegato "B".

Per iniziative sportive limitate nel tempo o occasionali la domanda di concessione d'uso, anche di gruppi non iscritti all'albo Comunale, deve essere presentata al Consiglio di Quartiere almeno venti giorni prima della loro effettuazione. Art. 4 Vaglio domande concessioni d'uso I Consigli di Quartiere vagliano le domande pervenute attenendosi ai criteri indicati all'art. 5, deliberano le assegnazioni e l'orario e provvedono al rilascio di concessione come previsto dall'allegato "C". Le domande presentate dopo il 15 giugno, saranno vagliate successivamente all'approvazione del piano generale e accolte nel caso di disponibilità. Per le domande occasionali o temporanee, è competenza del Presidente del Consiglio di Quartiere assegnare l'orario d'uso. Art. 5 Criteri per l'assegnazione I Consigli di Quartiere nell'assegnazione delle palestre scolastiche comunali devono tener conto della tipologia degli impianti, privilegiando nei piccoli e medi contenitori, l'attività motoria e amatoriale promossa dagli stessi Quartieri, in collaborazione con le Associazioni presenti nel territorio. Nei grandi contenitori, agibili al pubblico ed omologabili per i diversi campionati, devono essere osservate le priorità stabilite dalle normative e graduatorie del CONI, nelle ore serali, festive e nelle giornate di campionato. Il monte ore assegnato a ciascuna Associazione o Società Sportiva, viene determinato a seconda della disponibilità degli impianti, i quali non possono essere utilizzati oltre le ore 23.00. Art. 6 Durata della concessione Le palestre scolastiche comunali sono concesse in uso per il periodo richiesto, secondo il piano predisposto dai Consigli di Quartiere competenti per territorio e con le modalità di cui all'art. 4 per consentire una razionale utilizzazione, limitatamente alla durata dell'anno scolastico. Ciò salvo i casi di utilizzo per Campionati Federali, che si protraggono oltre tale termine. Art. 7 Attività autorizzate negli impianti Le palestre scolastiche comunali, fatta salva la priorità della scuola, possono essere concesse per uso:

a - allenamenti; b - campionati ed attività federali e di lega, comunali, intercomunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali nonché campionati e tornei amatoriali; c - manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali; d - attività motoria promossa dai Consigli di Quartiere; e - attività sportivo-ricreative; f - attività mediche connesse allo sport organizzate dal servizio sanitario pubblico. Nell'atto di concessione d'uso viene stabilito se nella palestra può accedere il pubblico, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Ai concessionari è fatto assoluto divieto di svolgere nei locali in uso, attività a fine di lucro. E' fatto altresì divieto di esporre qualsiasi pubblicità commerciale. Art. 8 Ripristino danni - cauzione L'utilizzo dell'immobile scolastico non deve pregiudicare il buono stato dell'edificio e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi ed educativi. Per qualsiasi danno arrecato alle strutture, attrezzature e agli impianti della palestra durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà con i lavori necessari con l'ufficio Tecnico Comunale tramite il Consiglio di Quartiere. Ogni concessionario deve versare entro dieci giorni dalla concessione un deposito cauzionale di lire 200.000 (duecentomila), che sarà restituito al termine del periodo di utilizzo. Il deposito cauzionale è di lire 500.000 (cinquecentomila) per il concessionario di più di due impianti nello stesso Quartiere. L'Amministrazione Comunale può disporre della cauzione per il ripristino dei danni arrecati ove non provveduto nei termini previsti da parte del concessionario o trattenere la stessa a copertura del mancato pagamento delle tariffe. In tali casi il deposito cauzionale va reintegrato entro trenta giorni, pena la revoca della concessione. Art. 9 Divieti ed obblighi del concessionario E' vietato a chiunque installare all'interno o all'esterno della palestra scolastica comunale attrezzi fissi o in deposito che possono ridurne la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso, se non preventivamente concordato con il Direttore Didattico o Preside. L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione, e ai termini di tempo ivi stabiliti e deve comunque essere compatibile con tutte le attività scolastiche,

interscolastiche e parascolastiche organizzate dalla scuola. Gli istruttori, impiegati durante le esercitazioni, devono essere abilitati. Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria completa funzionalità iniziale, con una adeguata pulizia dei locali (palestra, spogliatoio, servizi igienici e altri spazi) e con gli attrezzi usati riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni. Art. 10 Tariffe - Rimborso spese L'utilizzo delle palestre comporta il pagamento all'amministrazione Comunale di una tariffa oraria. Gli importi della tariffa per tipologia d'impianto e delle cauzioni vengono determinati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. I pagamenti per le concessioni a carattere continuativo devono essere effettuati con cadenza trimestrale, entro i seguenti termini: 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugno. Per le concessioni limitate nel tempo o occasionali, la documentazione dell'avvenuto pagamento della cauzione e della tariffa va presentata almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione alla Segreteria del Consiglio di Quartiere. Nel caso di mancato pagamento della somma dovuta entro i termini stabiliti, si procederà alla riscossione della somma in conformità con quanto previsto all'art. 8. Qualora, per motivi di forza maggiore e imprevedibili, non vengano utilizzate le ore concesse, deve essere data comunicazione scritta almeno sette giorni prima; in caso contrario deve essere comunque pagata la quota oraria prevista dal tariffario per le concessioni a carattere continuativo. Art. 11 Custodia e pulizia degli impianti Si fa obbligo ai concessionari delle strutture, di provvedere in proprio alla custodia e alla pulizia della palestra. Il Consiglio di Quartiere qualora dovesse riscontrare con propri incaricati, o su segnalazione dei Direttori Didattici o Presidi, la mancata pulizia della palestra, sospenderà la concessione. Art. 12 Responsabilità I concessionari rilasciano dichiarazione liberatoria all'amministrazione Comunale, esentando da qualsiasi responsabilità civile e penale la scuola, le autorità scolastiche e la stessa Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto.

Ogni palestra sarà dotata di un apposito registro, dove il responsabile dell'associazione concessionaria, dovrà annotare lo stato di conservazione dell'impianto, evidenziando eventuali danni arrecati alla struttura durante l'orario di utilizzo. I diversi concessionari che si susseguono nell'uso, dovranno prendere visione e controfirmare quanto attestato o segnalare eventuali difformità. Art. 13 Sorveglianza - Revoca concessione Gli impianti sportivi sono affidati alla sorveglianza dell'amministrazione Comunale, dei Consigli di Quartiere, dei Direttori Didattici e Presidi. Su segnalazione di inadempienze o di disservizi causati dal concessionario nell'uso della palestra comunale, il Consiglio di Quartiere adotterà provvedimenti di sospensione della concessione d'uso, o di revoca nel caso di comportamenti particolarmente gravi. La concessione può essere inoltre sospesa o revocata, in ogni momento con preavviso di almeno dieci giorni, per esigenze di funzionalità didattica o strutturale dell'edificio scolastico su richiesta motivata del Settore Pubblica Istruzione del Comune. I funzionari incaricati dall'amministrazione Comunale e i rappresentanti del Consiglio di Quartiere hanno diritto al libero accesso alle palestre scolastiche, anche durante lo svolgimento di manifestazioni indette dai concessionari. Art. 14 Legislazione Per tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa riferimento alla Legge 4 agosto 1977 e al Regolamento per l'utilizzo degli edifici ed attrezzature scolastiche emanato dal consiglio Scolastico Provinciale di Venezia in data 24 giugno 1992. Art. 15 Decorrenza Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività. Art. 16 Revoca atti Ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con la presente normativa, deve ritenersi revocata.