di concerto con IL h'entstro DELL.'ilRIBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO



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m M.A.P - 47 di concerto con IL h'entstro DELL.'ilRIBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PREMESSO &e l'artiticolo 7, coma l, del decl-eto legislativo 29 dice.mb1-e 2003, n. 557, rec.auii: attuazione della direttirra 2001177iCE relativa alle pro~nozione dell'energia elettttrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'dettricità, stabilisce che il IVIinistro delle attività produitive, dl conceflo con il Llinisho dell'ambiente e della tute!a del territorio, d'intesa con la Conferenza uoificata, adotta uno o piii decreti cot? i quali sono defiiti i criteui per I'incentivazione della produzione di energia elemica daj!a fonte solare; PREMESSO che l'iuticolo 7. coma 2: lettera d), del dec1-eto legislativo 29 dicembre. 2003, n. 38'7, stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conwersioae fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentiuazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di &rata taii da garantire una equa remunerzzione dei costi di inx&mento e di esercizio; VISTO l'articolo 15 della legge 18 apr-il2.2005, n. 62, che delega. il Govemo ad attuare la &rettiva 2003154iCE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugao 2003, relativa a nome comuni per il mercato interno dell'energia elettlica e che abroga la direttiya 96i921CE, e in particolare il coma I, lettera f); VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96i92iCE recante norme comui?i pe1- il mercato interno dell'energia elettrica, e. successive modificaziorli e aggiornamenti; VISTO l'aticolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kw; VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 25 dicembl-e 2003, n. 387, recante razionaiizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative; VISTA la deliberazione del Comitato intettrministeriale pel- la progrmazioneconomica 6 agosto 1999, n. 125: di approvazione del libro bianco per la valorizzazione eiergetica delle fontj rinnovabili: VISTA la deliberazione del Comitato intelmioisteriale per- la prograrmazione economica l9 dicembre 2003, n. 123, d~ reyisione delle linee guida per le politich e misure nazionali di riduzione delle ~ : i &i ~ p ~ ce;^^ i (Lgg~ ~ ~ 2..!2c,Q!jQ?!;

WSTA la deliberazione ddi'autorit& per-!'energia elettrica e ii gas 6 dice.mbre 3003_ n. 22400,.:.lidiscip!iua le condizioni tecnico-economiche del scrvizio di scambio sul posto dell'energia elettricz prodotta da impianti fotovnltzici con pottenzanomll.de non su~periore a 20 kw; CONSIDER4TA l'intesa della Conferenza uaific.aata, di cui all!a~tic.olo 8 del decreto legisialivo ZS agosto!9473 n. 28 I, resa. n& sdum del xx~.~zxx FJTENIJTO oppork~oo defh-e cxitel-i e misure p: l'lucenti-jazione della produzione di energia elettrica dalla fmte solare mediante conversione fotovo1taic.a; RITENWTO opportuno def~xe tariffe incentitnmti, valorizzmdo la disciplina dello scambio SJ! posto dell'energia elett1ica prodotta da impiaxti~ zlimentati da fonti rinncvabili con potenza nominale non supetiore a 20 kw, di cui all'arti.colo 6 del decreto legislativo 2? dicembre 2003, n. 387: RTTENJTO oppoltuno defiuirz taiffe inc.entivauti pe~. l'energia e1ettric.a prodotta da impianti di potenza superiore a 20 kw e non superiore a 50 1;'vV; PJTENUTO necessario, ai sensi dell'ariicolo!5> c.oma 1; lettera f)> ddla legge. 18 qrile 2005, n. 62, introduxe meccauismi di gza per l'incentitivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica. limitatamente agli impianti dipotenza nominale superiore a 50 ktv E&24NA il seguente decreto Articolo 1 (Finalità) l. Con il presente decreto sono defsti i criteri per 1~'iucentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell'articolo 7 del decl-eto le_eislativo 29 dicembre 2003, n. 385, tenuto conto dell'aticolo 15, coma 1. lettera f), della legge. 18 aprile 2005, n. 67. Articolo 2 (Dejinizionf) 1, Ai fini del presente decreto valgono le defaizioni riportate all'articolo 2 dei decreto legislativo 16 marzo 1999, a. 79, escluso il coma 15, nonché le definizioni riportate all'xtic.olo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, edinoltre le seguenti: a) impianto o sistema fotovoltaico i: un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare: hamite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di aoduli fotovoltaici. uno o più convmtitorj della cone1lte c.z+iiquc c.zc*;p $ ~Ly~fa : 21p; c~ii1"'z'"'; I' "i".;."y. i b) potenza nominale (o massima, o di picc.0, o di targa) dell'iqiauto fotovoltaicc i: la potema elettl-ica dell'impianto. deteminata dalla somma delle singole potalze nominali (o massime. o di picco, o di targa) di c.iascun rnoddo fotovolknico facente parte del medesimo inpianto. misurate alle condizioni nominali, come defie alla lettera 6); 7

c'j energia elettrica prodotta da UG impialto Cotovoltaico k l'energia eletttica. misurata all'uscitz del gluppo di ccnversjione della corrente continua in coxente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggctto resprjnsabile do inmessa xlla rete elettrica; $1) condizioni nominali so110 le condizioni di temperatura e di inaggiamento solare, ud!e quali sono rilevate le prestazioni dei moduli fotovoltaici, come defiuite nelle nome CE1 EN 60404-1 di cui all'a!legato 1; 6) punto di connessione & il punto d~ella rete elethiea: di competenza del gestol-e di rete> nel quale l'impianto fotomltaico vime col!!e.gato alla rete elettrica; t) data di entrata In esercizio di u11 impianta fotovoltaic,o è la data, coln?unicata, dal soggetto responsabile, di cui alla lettera g), al gestol-e di rete e al soggetto attuatore, di cui alla le.tter2. h), da cui decone il 1iconoscimento delle ta-iffe incentivanti di cui zll'xticolo 7, conrma 5;,E) soggetto responsabile è il soggetto, avente i requisiti di cui all'aticolo 3; responsabile. della realizzazione e de1l'esercizi.o dell'impianto: nel lispetto delle disposizioni del pmeuk decreto, e che ha diritto a richedere e ottenere le tar-iffe incentivanti di cui all'articolo 7, coma 7; h) soggetto attuatore è il soggetto di cui all'aticulo 9> c oma 2; i) potenzimento P l'interento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da. almeno cinque auni. tale da consentire una. produzione aggiuntiva dell'lmpiaato medesime, come d ef~tallalettera j); j) produzione aggiuntii-a di un impianto i: I'aurnmto? ottenuto a seguito di un potenzi.amento ed espresso in kwh, dell'amgia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera C), rispetto alla produzione aunua media prima dell'intewento, come def~ta alla lettel-a L); k) produzione annua media di un impianto i: la media aritmetica, espressa in kwh, dei valori dell'energia elettrica effettivmente prodotta, di cui alla lettera C)? negli ultimi cinque ami solari, al netto di eventuali pe1-io& di farnata dell'impianto eccedenti le ordinaie esigenze manutentive; 1) rifacimento totale è l'intelvento impiantistico-tecnologico eseguita su un hpiaxto entrato in esercizio da almeno venti ami che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del g~uppo di convelsione della conente continua in conente alternata. Articolo 3 (Reqllisiti dei soggetti chepnsmwo henejiciare dellb7.cei~t~~a~~one) 1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'articolo 5, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in confolmità alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul. posto dell'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici. 2. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica ottenuta dagli impianti di cui all'articolo 6, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di ebfici, responsabili dei medesimi impianti; progettati., realizzati ed esexiti in conformità dle disposizioni del presente decreto. (Requisiri temici nzinir:~i dei compo?~erlti e defli inlaianii,) +4 i, Possono accedere ai.!'incentntivazione alla produziou.e di mzrgia elettrica mediante conversime fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente dec.reto; gti impianti fotovoltaici di potenza

numinale 11011 inferiore. a 1 kw e no^. superior: a 1000 kw coilegari alla rets e!ettrica, ivi inclcx!e piccole rei:i isolale di cui all artico1.o 2, co1111na 17; del decreto legislativo 16 mazo 1999. 11. - 19. entrati inesercizio; a seg~~ito di nucm cost~uzione o rifacinjentc totale. il? data successiva ai 30 settenlbrs 2005, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffi incentivanti in confonnità all a~tic.alo i. 2. Possono accedere all inc,entiva~;ioi~e ali?. produzione di energia eletttr-ica mediante sonversiox fotoaoltaica dell eoergia solare, di cui al pmenie de.creto, gli impianti fotovoltaici c.ollcga.ti alla rete elettrica? ivi incluse le piccole reti isolate di cui all articolo 2, conma 15: del decret? legislativo l6 marzo 1999, n. 79: entrati inesertiziq E seguito di potenziamento, in dats successiva 30 settembre 2005, limitatan~snte alla prodwione aggiuntiva. ottenuta a seguito dell intervento di potenziamento, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incectivanti in conformità all articolo 7. 3. Ai fini dell accesso all jncnltivazione al!a produzione di energia elettrica mediante sonversionc fotovoltaica dell mergia solare, di cui 21 p~sente decreto, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate in allegalo 1. 4. Gli impianti di c.ui all articoio 6, conma 3> devono essere realizzati con componenti che assicurino l osservanza delle due seguenti condizioni: a) Pcc > 0,85 * Pnom * I i Istc, dove: O Pc.c i la potenza incorrente continuz mikurata all uscita del generators foiovoltaico, con precisione migliore del *2%; o Pnom è la potenza nominale del generatore fctovo1taic.o; o I è l irraggiamento [W/m2] misurato sul piano d-i moduli, con precisione migliore del +3 o ; o Istc, pari a 1000 W/rn2> è I irraggiamenlo incondizioni di prova standard; Tale condizione deve essere verificata per I >. 600 W/m. b) Pca > 0.9 i Pcc, dove: o Pca P la potenza attiva in corrente alternata I?.Iisurata all uscita del gruppo di conversione della corrente continua incorrmte alternata con prec.isione migliore del 2%; Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua incorrente altel-nata. 5. Gli impianti di cui all articolo 5 devono essere collegati alla rete elettrica in bassa o media tensione. Aiticolo 5 {Critcriper la deteminazio~~ dell entità dell i:icer7til:a~ionepe1 &li irr~~i~nlti,fotooi~oi~~ic~ &potenza rrornir7ule 17017 sz,!perioi-e a 20 krfq 1. L energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaict di potenza nominale no11 superioi-e. a 20 k\v be.neficia della disciplina di cui all articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. L energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore. a 20 k\v> ~nuniti di idonei sistemi per la misurazione ddl energia prodotta, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni dell articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 327, e del presente decreto, ad una tariffa incentivante il cui valore P stabilito come segue: a) impianti per i quali la domanda di cui all articolo 7, comma 1% i stata inoltrata nei 2005 e nel 2006: 0;445 euroilcvjh per un periodo di venti anni: b) impianti per i quali la domanda di cui all artic,olo 7: connna 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alia lettera a) i decurtaio 0e.i i %, con arrotondamento aiia terza cifra decimale. per ciascuno degli anni successiri al 2006, fermo restando il periodo di venti anni^ 4

3. Le tariffe di cui al co~mna. 2 sono riconosciute 114 limite mmsinlc di pote.;lza nominale cu:nu!aia di cui all alticolo l?, ;o~n~na 2. Taie iiimite if?c!ude ia potenza nominale c.~~:nuiata degli impianti di c.ui all articolo 6, co~nma 2. 4. 41 termine del periodo di diritto alla tzriffa incentivante, di cui al ~omma 2, continua. a? applicarsi la disciplina richiamata a! coinmn 1. 5. Fino alla data di entrata invigore della disciplina richiamata al conma 1 si applica la disciplina di cui alla delibe.razicne dell AutoritA per l energia elettrica e il gas 6 dic.ernbre 2000: n. 224100. Intale ambito. i1 sogge.tto ~-esponsabile, di cui ali artico!o 2, comm l i lettera E), c.einc.ide 5011 il richiedente, di cui all articolo I, lettera l<], della predetta deliberszione. dell Aulorila 13. l energia elettrica 5 il gas 6 dicembre 2000; I?. 224:OO. Arkicolo 6 I.. (Criteriper la defer1nhxzim2 &[l htif2 n%!i.~cent~ll.c;;ioneper p;;: l i ~ ~ ~ J i ~ 7 Z dipotsxx ~ ~ ~ ~ t ~ l ~ ~ ; n01~1imzle.rvpcrjore C: 20 kkj 1. L energia elettric,a prodotta da impianti fcicvoltaici di potenza nominale superiore a 20 kiv> innnessa nella rete elettrica; & ritirata con le umdalità e alle condizinni fissate dall Autoriti per l energiaelettrica e. il gas ai sensi dell a.lticolo 13, connna 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. In aggiunta al ric.onoscimento delle condizisui di cui al conma i; i eneryia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenm nominale superiore a 20 kw e non superiore a 50 kw, imnesse in tutto o in parte nelia v-ete elettrica: ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentiyante i cui valori sono stabiliti come. segue: a) impianti per i quali la domanda di cui all articolo 7, conma 1, e stata inoltrata nel 2005 e nel 2006 0,460.euro/lcWh per un periodo di venti anni; b) impianti per i quali la domanda di cui all avticolo 7, conuna 1. è stata inoltrata uegli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) & decurtato del 2 94. con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno desli anni successivi al 2006: fermo restando il periodo di \.enti anni. 3. In aggiunta al riconosc.i~ne~~to delle condizioni. cui al comma l? l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 50 kw ed inferiore a 1000 kw, inmessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentivante i cui valori n~assimi sono stabiliti come segue: a) impianti per i quali la domanda di cui all articolo 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,490 eurolkwh per UI periodo di venti ami; b) impianti per i quali la domanda di cui all articolo 7, cornn~a 1: è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) è decurtato del 2. %, con motondamento alla terza cifia decimale, per ciascuno d.egli anni successivi al 2006, femo Testando il periodo di venti anni. L entità della tariffa incentivanteffettivamente riconosciuta è deternvinata con le modalità di cui all articolo 7; nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all articolo 12. connna 3. 4. -41 termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui ai conmi 2 e 3, I energia elettrica prodotta, ivnmessa nella rete elettrica> continua ad essere ritirata con le modalità e alle condizioni di cui al comna 1. 5. Sono fatti salvi gii obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di prodnzione di energia elettrica. 6. L. aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all a~-ticolo 55 colnma 2, e all aliicolo 6> conmi 2 e 3; viene effettuato a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di wriazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per!e femig!k di uperai e impiegati rilevati dal1 ~lstat.

.Articolo 7 (Criteri dipr;o~itci per I ~~~ccesu so ai1 incerziivaziione e modnlitciper in u cte~mir~.c~io~ze ~ell i1zcerzti va~-io/7e &sttfvavler~te riconascitrta) ~~ 1. Entro il 31 marzo; il 30 giugno, il 30 settembre e i! 31 dic.e.mbre di ciasc.un anno, il soggetto responsabile che intende realizzare u11. inpianto fotovoltaico e accedere alle taiffe incentivanti di cui al presente decreto inoltra apposita domanda al soggetto attuatore. Alla domalda 6 allegato il progetto preliminare dell impianto. Nel c.aso di impianti di cui all adcdo 6!, com~na 3: alla domanda i: allegata anche 1.a cauzione denitiva di cui al coma 9. 2. Il progetto pr-eliminare & cui al coma. l include uua scheda tecnica che riporta I ubicazione e la potenza nominale dell impianto, la tensione. in carente continua in ingresso al g1xppo di con-msione della corrente continua in qcmentt alternata. la tensione in colrente alternata. in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in conente altanata, le caratte1istiche dei moduli fotovoltaici, del gmppo di conversione della corrente continua in comnte altanata; la produzione annua attesa di energia elett1ic.a; le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all aticolo 4. 3. Nel caso di impianti di cui all aticolo 6? conma 3, alla domanda di cui al comma 1 6 allegata una busta chiusa sigillata, nella quale il soggetto responsabile, con riferimento alla potenza nominale dell impianto e ai valori massimi delle tariffe incentivmti vigenti nell anno. di cui all aticolo 6, coma 3: ripolta il valore della tariffa incentivante richiesta. 4. Entro i 60 giorni successi>-i alle scadenze previste per l inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa verifica di amnissibilità delle domande r-icevute, redige 1 elenc.o delle domande afferenti agli impianti di cui all aticolo 5 e all articolo 6, coma 2, aventi diritto alla tariffa incentivante; ordinandole sulla base della data di ricevimento della domanda medesima: fmo al limite massimo di potenzanominale cumulata di cui all articolo 12, comna 2. 5. Entro i 60 giomi successivi alle scadenze pr-miste per l inoltro delle domande di cui al coma 1, il soggetto attuator-e, previa verifica di missibilità delle domande ricevute? redige una graduatoria delle domande afferenti agli impianti di cui all articolo 6, comma 3, ordinandole sulla base del valore della tariffa incentivante lichiesta. Le tariffe incentivanti effettivamente riconosciute sono determinate attribuendo priorità alle domande con più basso valore della tariffa incentivante richiesta, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all articolo 12, coma 3. In caso di domande che presentano pari.valore della tariffa incentivante richiesta, la priorità tra le domande è attribuita sulla base della data di inoltro della domanda di cui al coma l. 6. Le domande la cui inclusione nell elenco di cui al c,omma 4, ovvero nella graduatoria di cui al coma 5, comporta il superamento dei limiti di potenza nominale cumulata di cui all a~?icol.o 12, commi 2 e 3, non hanno diritto al riconoscimento della tariffa incentivante. 7. Entro i 90 giorni successivi alle scadenze previste per l inoltro delle domande di cui ai coma 1; il soggetto attuatore comunica l esito di cui ai comi 4 e 5 ai soggetti responsabili che hmm inoltrato la domanda di cui al coma 1. Il soggetto attuatore comunica inoltre ai soggetti aventi diritto, sulla base di qumto disposto al coma 5, all aticolo 5> e all aticolo 6, comma 2, l entità della tariffa incentiwnte effettivamente viconosciuta per un peliodo di venti amia decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto. 8. Alla tariffa riconosciuta ai sensi del comma 7 si applicano le eventua!h riduzioni di cui & &C& 12, 1. 9. I1 soggetto responsabile degli impianti di cui all articolo 6, coma 3; 6 tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura di 1.500 eur-o pa ogni kw di potenza nmninale dell impi.anto, da prestarsi sotto forma di fideiussione banca-ia o polizza assicuratiua. rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermedizi fiianziai iscritti nell elenco spec,iali: di cui aall aticolo G

107 del decreto Isgislatkro 1 settembre 1995, n. 395, che smlgnno in-via. esclmim. o prevalente attivitil di rilascio di garauzie. La cauzione 6 costituita a favore del soggetto attuatore. La. cauzione non 6 dovuta. se il soggetto respi;nsabi.le è tenuto a prestare analoga fmna di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore. La cauzione è costituita a titolo di peuale in*caso di mancata realizzazione dell'impiautn nei mmini conclusivi di cui all'articclo 8; comma 3, noncbi di mancato rispetto clsi termini per l'entrata in ese.rc.izio dell'unpianto medesimo, di cui all'ariicolo 8, comna 4. La bcauzione cosi prestata deve essere incondizionata ed a pima richiesta e deve quindi espressamente contenere: a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale; b) la linuncia alla possibilità del fideiussore difar valere il decorso del temine di sei mesi entro il quale. nell'ipotesi di scadeilza dcll'obbligazione principale, il creditore 2 tenuto a proporre le proprie istanze avaerso il debitore, ai sensi dell'articolo 1957 del codice civile; C) la sua operatività entro 30 gioie a semplice richiesta del soggetto attuatore. 10. La mancata costituzione della cauzione nei temini di cui al coma 9 indicati cr,mpor?a l'inaurmissibilitli della domanda di cui. a! comxta 1. Axtico!o 8 (Obblighi corznessi alla realizzazione del:'inlpiarl.to) 1. Entro i 30 giomi succ.essivi alla data di licesimento de!la comunicazione di cui all'articolo 7; comma 7, il soggetto responsabile inoltral gestore di rete il progetto preliminare dell'inpianto, di cui all'ruticolo 7. comma 1, e lichie.de al medesimo gestore la connessione alla 1-ete ai sensi dell'articolo 9, comma 1: del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di cui all'articolo 5, il soggetto precisa che intende usufruire del servizio di scambio sul posto pe.r l'energia elettrica prodotta, in maniera conforme alla disciplina di cui al comma 1, owero al comma 5, del medesimo a1ticolo 5. 2. Entro i successivi 30 giomi, il gestore di rete comunica al soggetto responsabile. il punto di consegna. 3. In ogni caso, entro sei mesi ovve1-o, per i soli impiantidi cui all'articolo 6, entro dodici mesi, dalla data della comunicazione d~ cui all'artizolo 7, comma 7, il soggetto responsabile dà iuizio ai lavori di realizzazione dell'impianto, in confomittt al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti. Entro dodici mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'aticolo 6, entro ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione di cui all'ariicoto 7, comma 7, il soggetto responsabile conclude la realizzazione dell'impianto, in conformità al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'atticolo 4, dandone comuuicazione ai rned~esiuli soggetti. A tale ultima comunicazione i: allegato il certificato di collaudo dell'impianto. Il gestore di rete e tenuto ad effettuare la couuessione dell'impianto alla rete elettrica entro trenta giomi dalla data di licevimento della predetta comunicazione di conclusione dei lavoii. 4. Il soggetto responsabile ètenuto a com1unic.xe al soggetto attuatore, nonché al gestore di rete, la data di mirata in esercizio del1 >impianto. In tuti i casi, tale data non può cssere successiva a sei mesi la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianio, di cui al comma 3. 5. All'atto della comullic.uione di entrata in esercizio dell'impianto, di cui al coma 4, il soggetto rps"n!l.c.?h$p & $?LZt$ 2 ~ ~~.~~.~:-.: 5 m*-'-;,o sggg&:u al;ualwie &ckx&uflt con la r quale sono forniti gli elementi pe1- l'applicazione di quanto disposto all'articolo 10; commi da 1 a S.

Fatte salve!e altre c.onseguenze diisposte dalla legge, la fdsa dicbiaraziune compottlrta. la decadenza dal diritto alla tariffa incentij-ante sull'intera produzione e pel- l'&tro periodo di diritto alla stessa. al12 tariffaiucentitijante. 6. n mancato rispetto dei tennini per l'iaizio dei 1aT;ori di realizzazione e di conclusime dei lavoli di realizzazione. dell'impianto, di cui al coma 3, comporta la decadenza dal dirltto alla txiffa Illcenrivante, acquisito ai sensi dell'at-ticoh 7, comma 7. Comporta altresi Ia decadenza da! diritto alla medesima tariffa incentivante il manc.ato rispetto dei temini per I'entrata in eserr,izi.o dell'impimto: di cui al conma 4. hrticolo 9 (Modalitùper i'erogazione dei1 'incentivnziorze) 1. Con propri provvedimenti l'autorità per i'energia elettrica e il gas determina le mgdalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti & cui all'articolo 7 trovano copntura nel gettito della componente tariffaia M, per la copertu-a degli oneri sostenuti dal Gestore della rete ai sensi dell'aticolo 3, c.oma 12, del decreto legislativo 16 mano 1,055, n. 79, di cui all'articolo 52, comma 52.2, lettera b), dell'allegato alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5; recante "testo integrato delle disposizioni dell'htorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei sem-izi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in mateiia di contributi di allac.cianento e diritti fissi". 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua il soggetto che eroga le tariffe incentivanti ai sensi all'articolo 7, le modalità e le condizioni per I'erogazione, ivi inclusa la ve1ific.a del rispetto delle disposizioni degii articoli 4 e 10, tenuto 'conio di quanto disposto agli atic.oli 12 e 13. Ariicolo 10 (Corrdizimipw li: cm?ulabi!ti2 dell'incer?iivai.ione con altri incentivi) 1. Le tariffe incentivanti ri~conosciute ai sensi deli'a1ticclo 7, colnma 7, sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto benefici della detrazione fiscale richiamata all'aaicolo 2, comma. 5, della. legge 27 dicenbre 2002, n. 259, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detl-azione. 2. Le tariffe incentivanti di cui al presente deci-rto non sono applicabili all'elettlicità prodotia da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici iu c.onto capitale, e.ccedenti il 20% del costo dell'investimento. & h particolare, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto, non sono applicabili all'elettttlicità prodotta da impianti fotovoltaici pe1- la cui realizzazione siano stati concessi gli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del temitono e dalle regioni e province autonome? nell'ambito dei programma "Tetti fotovoltaici" del Ministero dell'imbiente e della tutela del tenitorio, come definito dai decreti del Direttore del sewizio inquinamento a+mosferico e lischi industriali dello stesso Ministero 22 dic.embre 2000, n. 111iSIAFU2003~ e 16 marzo 2001, n. 106iSIAW2001. 4. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto 110a sono Compatibili con i cerrtrtificati verdi di rx; ~;'&+;co~o 2, CO;-.-;:-.-.a 1- &((i& &t &CCi~CtU Icgislaiivo iy " Ulcemure.. iuu~, i n, 3x7, 5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono compatibili con i titoli derivant.i dalla,. applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, coma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ni: con i titoli derivxati dall~'app1icazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto IegislatFvo 23 maggio 2000, n. 164.

5. Resta fermo i! diritto al beneficio Mln riddzione dzll'inposta sul valore aggiuuto pm gli impianti fzcenri uso di energia solare per laproduzione di calore o eriergia, di cui al decreto del Presidentc della. Repabblica 26 ottobre 1972: n. 653, e al decrem del Ministro delle finauze 29 dicembre 1999. Articoio 12 (Li!i?ife!7msri77io cie!!opotei;n eleiivjccti cumtiazi1'n n? futiigli inlyimti ci;cpossom o~'tene~.e 1'incenth:ozione e c7,iteri &,primità per I acce.sso aii'ir~cenii~?uzio7~e) 1. Le tariffe inc.entivanti di cui al presente decreto sono riconosciute fino a quando!a potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che ottengono le medesime tariffe incenti-~anti raggiunge il valore di 100 MW. 2. La potenza nominale cumulativa di tutti gli ilnpia~lfi: di cui all'a!ticolo i e all'articolo 6, comma 2, che possono ottenere le tariffe incentivanti è fissata in 60 MW. 3. La potenza nominale cu~uulativa di tutti gli impianti, di cui all'articolo 6, comna 3, che possono ottenere le tariffe incentivanti è fissata in 40 dw. 4. Entro i medesimi termini di c.ui a!l'artic.olo 7: co~nma 7; il soggetto attuatore rende noto: a solo scopo informativo. il valore della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui ai comini 2 e 3, al netto della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti ai quali sono state riconosciute le tariffe incentivanti ai semi dell'articolo 7, comma 7, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 7; con~lna 10: e all'articolo 8, cnnlmi 5 e 6. 5. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che pennettano anche l'aumento dell'ee~cienza di conversioni dei co~nponenti e degli impianti, il Ministro delle attivita produttive, di concerto c.on il Ministro dell'ambiente e della tute.la del territorio, d'intesa con la Conferenza unificzt3 adotta gli atti necessari per pronmovere, anche mediante ~neccanismi di gara, lo sviluppo delle predette temologie e delle imprese. fino al limite massimo di patema cumulata installata di cui all'articolo 11, Articolo 13 (Arrivit2 di moniio~aggio e dilsposizionifinnli/ 1. E.ntro il 31 ottobre di ogni anno, il sogge.tto attuatore trasmette al Ministero delle attivita produttive, al hlinistero dell'ambiente e della tutela del telxitorio. alle regioni e province autonome: all'4utorità per I'enersia elettrica e il gas e all'osscrvatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, I?. 387: UI 1-apporto sulle donlande ricevute e sugli elenchi e le graduatoria redatte% ai sensi dell'a1ticolo 7... 2. Con il medesimo rapporto di cui al connna 1 sono forniti, per riasc.n!?z vegi911e e ~:.c:~:cc:; autonoma e per ciascuna tipologia di impianto di cui agli articoli 5 e 6, I'ubicazione degli

.. impianti foto;;oltaici jlu costruzione e h esemno,!apotenza arrmahente wtrara iu esercizio, 1.a relativa produzione energetica; il dorei ovvero il valore medio, delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle ta.ciffe iucentivanti erogate i.n ciascuno degli ami precedenti e ogni - altro dato utile, in particolare. all'attuazione di quanto disposto agli articoli 11 e 12. 3. Qualora: entro i 30 giomi successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non ric,eva osser?iazioni del Ministero delle'attività produrtive C, del Ministero de11'ambmite e deea tutele del teiritolio, il rapporto di cui al qzoma, 1 &reso pubblico. h: Sulla base del 1-appoflo d~ cui al coma l, il Ministero delle attività produttive. e il hlinisterr, dell'ambiente e della tutela del teniiorio, anche su sollecitzione delle regioni, delle prwince autonome e degli enti locali, individuamo!e c2.denze e le nlodzliti per l'attuazione di qxmto previsto all'uticolo 12, comma 5. 5. 11 p1-esente decreto entra in vigore a deconere dal ~ ~ O Xsl;cc.essiw O alla data" di pubblicazione nella Gazzetta xfficiale della Repubblica italima. Il Ministro delle attiv Claudi

~ CE1 ~ CE1 ~ CEI81-1: Parte 64-5: impianti elettrici utilizzatori CI tmsiorze?zomi;zale non s:i;jeriore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 Pin corrente continua - CE1 11-20: Imyianri di produzione di energia eiettricri e gruppi i cor:.iinuità colle~11i a reci di I e 3 categoria - CE1 EN 60904-1,: Dispositivi folo1iollt;ici - - c~-fe 1: d fisura dek cnratlel-fsticiie fotovoltciche tensione-corrente - CE1 EN 60901.2: Disposiril:i.:otova!taicl ~ 2: Prescrisioneper le cehjbro?dtt7iche di nyerinlento - CE1 Eh 50904-3: Dispositivi ~btovoltaici - Pavte 3: Principi di n7isura per sistemi solari fotovoltaicipe7- uso terrestre e iri-aggianzento spettrale di vijèrinzento - CE1 EN 6 1727 Sistenzi fotovoltaici (,i- Caratteristiche del1 intecfcccia di raccordo 0-3:.~ UNI 10349: - CEIEN61724: - IEC 60361-7-512 C071 lfl l t?&? - CEIEN65215: ~tfoduiuli fotovoltaici in silicio crista~~ino per appll cazioni lerrestl-i. QualiJica delprogetto e onzologaziorze del tipo - CE1 EN 6 1000-3-2: Cony~atibilità eiettronzagnericc (EhfCj - Parte 3: Limiti,Sezione 2: Lirnici per le elnissioni di corrente armonica (apparecchiature con corren.ie di ingresso = I4 A per fa-.?) - CEIEN60555-1: Disturbi nelle reti di aiimeniazione prodotti da apparecch.i elettrodonlestici e da equipaggiamenti elettrici sinlili-parle i: Dejinizio-iolzi - CE1 EN 60439-1-2-3:.4pparecchiature assienmie diprotezione e manovraper bassa temione - CE1 EN 60445: Irrdividuasione dei n~orsetti e degli apparecchi e delle estrenlità dei conduttori designati e regole generali per MA sistema a@?wneriro - CE1 EN 60529: - CE1 EN 60099-1-2 - CE1 20-19: ~ Gradi diprotezione degli involucri (codice IP) Scaricato7-i Cavi isolati con gonma con tensione non:.ilzale non superiore a 4501750 V - CE1 20-20 : Cavi isolati con yolivinilclorz~ro e077 tensione non1.inale non superiore a 450/750 V Protezione delle stntttu7-e contro i fulmini - CEIX1-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per clzilornetr-o quadrato - CEI81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulnline - CE1 0-2: Guida per la de$nizione della documentazione di progetto per iinpiarzti elettrici Guida per la compilazione della docullze7ltnsio1zepe1. la legge n. 46/90 Riscaldanlelzto e raffrescarnento degli edifici. Dati clin7atici. Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoliaici. Linee guida per- la misura, lo scambio e l a?zalisi dei dati Electrical installatior~s of buildirzgs - Part 7-712: Requirements fo? special installotiorls or iocations - Solar.photovo1iaic (PPJ p o sup~(~ ~ ~ systerns Qualora le sopxa dencate nonne tecniche siano modificate.--,.-m ~uu u~. o aggiornate, si applicano le norme piir Si applicano inoltre, pe1- quanto mraptibili con le nolme sopra elencate, i doclmenti tecnici emanati dalle società di distribuzione di energia elettrica riporianti dikposizioni app1i~c.a:ii.e per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica. 11