PROVINCIA DI VICENZA ENTE DI BACINO VI 1 ENTE DI BACINO VI 2 ENTE DI BACINO VI 3 ENTE DI BACINO VI 4 ENTE DI BACINO VI 5 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VICENZA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL - COPAGRI CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE VICENZA CONFAGRICOLTURA VICENZA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE
Le Parti del presente Accordo di programma PROVINCIA DI VICENZA ENTI DI BACINO DELLA PROVINCIA DI VICENZA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VICENZA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL - COPAGRI CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE VICENZA CONFAGRICOLTURA VICENZA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA Visto: il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale" (di seguito D. Lgs. n. 152/06) - Parte Quarta - art. 181 comma 4 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o prodotti ottenuti dal recupero provenienti dalla raccolta differenziata ; il medesimo comma 4 che stabilisce altresì nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici ; che gli imprenditori agricoli sono tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti; che la direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 ribadisce i principi di gestione e recupero o smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell Uomo o pregiudizio all Ambiente e l adozione di misure necessarie ad impedire trattamenti o smaltimenti incontrollati; l'accordo di programma sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, in data 12/7/2001 dalla Provincia di Vicenza, da Comuni della Provincia di Vicenza, dagli Enti di Bacino di Vicenza Uno, Due, Tre e Cinque, che prevede l istituzione e l implementazione del servizio di raccolta dei rifiuti agricoli nella Provincia di Vicenza, in cui sono state previste semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole; Considerato che la L.R. n. 3/2000, s.m.i., prevede che gli Enti di Bacino continuano ad esercitare le loro funzioni in attesa della costituzione delle Autorità d Ambito; che la delibera della Giunta Regionale del Veneto del 20 aprile 1999 n 1261 detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole; che l art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 ricomprende tra le operazioni di raccolta le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; che la Circolare Ministeriale n. 812 del 04/08/98 individua le modalità di gestione dei formulari per le operazioni di trasbordo seppure previste in casi eccezionali o per concrete esigenze operative e che le operazioni svolte nell ambito del presente Accordo, data la specificità dell intervento, sono a queste assimilabili; l opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività agricole, evitando inutili appesantimenti burocratici e duplicazioni delle procedure oltre a garantire costi contenuti; Pagina 2 di 10
la necessità di evitare ogni possibile forma di smaltimento inidoneo da parte degli imprenditori agricoli, mediante il conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati; che i rifiuti agricoli costituiscono, in genere, rifiuti speciali, anche pericolosi, e che, ai sensi dell art. 188, comma 2, lett. c D.Lgs. n. 152/2006, possono essere conferiti al soggetto che gestisce il servizio di pubblica raccolta se con questo si è stipulata apposita convenzione; che nella convenzione con cui il produttore di rifiuti speciali o pericolosi conferisce detti rifiuti al gestore del pubblico servizio deve essere compresa la determinazione di un corrispettivo tariffario per il servizio reso; Valutata l'opportunità di aggiornare il precedente atto definendo attraverso un nuovo Accordo di programma, ai sensi dell'art. 181 - comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di: favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi espressi dalla L.R. n. 3/2000 e l'organizzazione dell'utenza dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti; aumentare l'efficacia dei controlli pubblici ed ottenere il completo controllo dei flussi; semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese; omogeneizzare e parificare in tutta la Provincia i costi dei servizi; ridurre i costi unitari di gestione per le Aziende agricole aderenti; garantire mediante il costo del servizio e l eventuale accesso ad altre fonti di finanziamento una adeguata formazione e pubblicità sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, e permettere una facile comprensione ed applicazione della legislazione vigente; Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Scopo ed ambito di applicazione Scopo del presente Accordo di programma (di seguito Accordo) è la regolamentazione e la gestione unitaria dei rifiuti agricoli prodotti nel territorio degli Enti di Bacino firmatari, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali per garantire che tali rifiuti non confluiscano nel sistema ordinario di smaltimento, assicurando i massimi livelli di recupero e riciclaggio, e semplificare nel contempo gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole. Sono da considerarsi imprese agricole, singole o in forma associata, esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 Codice Civile ( E' imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività Pagina 3 di 10
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge ). Art. 2 Agevolazioni amministrative a favore delle imprese agricole Nel territorio provinciale ove è istituito un servizio integrativo di raccolta dei rifiuti agricoli, ai sensi dell art. 188, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 152/06 in grado di garantire un elevato livello di - differenziazione dei rifiuti raccolti, nonché - di riutilizzo, riciclaggio e/o recupero dei rifiuti provenienti da attività agricole, nelle forme e secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese agricole aderenti a tale servizio di raccolta beneficiano delle semplificazioni previste e di seguito elencate nel presente Accordo. Art. 3 Semplificazioni amministrative Gli imprenditori agricoli aderenti al servizio di cui al precedente art. 2, oltre alle agevolazioni già previste per imprese agricole dal citato decreto e da successivi provvedimenti, usufruiranno di semplificazioni amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla legge (artt. 189, 190 e 193 D.lgs. n. 152/2006), e segnatamente: a) esonero dalla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, senza limitazioni dei quantitativi conferiti, dalla sede dell azienda aderente al luogo di consegna e trasbordo; b) esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi, secondo l accezione di cui all art. 212, comma 8 D.Lgs. n. 152/06 come novellato dal D.Lgs. 4/2008; c) tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e adempimenti relativi alla comunicazione annuale del MUD presso il soggetto gestore pubblico, per gli imprenditori la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi. Qualora il ritiro fosse effettuato direttamente presso l azienda agricola convenzionata, il soggetto gestore del servizio provvederà a predisporre il formulario rilasciando la prima copia e restituendo la quarta nei termini previsti. Art. 4 Rifiuti conferibili I rifiuti, con i rispettivi codici CER, conferibili al servizio istituito ai sensi degli articoli precedenti sono elencati di seguito: RIFIUTI NON PERICOLOSI: CER NOME CODIFICATO RIFIUTO DESCRIZIONE 15 01 01 Carta e cartone Cassette per frutta e verdura non più riutilizzabili Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. sementi, Contenitori e sacchi vuoti di concimi 15 01 02 Imballaggi in plastica Cassette per frutta e verdura non più riutilizzabili Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. sementi, Contenitori e sacchi vuoti di prodotti fitosanitari, veterinari (quali vitamine, soluzioni glucosate, integratori di amminoacidi) o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a norma della D.G.R.V. n. 1261 del 20/4/1999) Pagina 4 di 10
Polistirolo espanso 15 01 03 Imballaggi in legno Cassette per frutta e verdura non più riutilizzabili Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. sementi, 15 01 04 Imballaggi in metallo Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. sementi, Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veterinari (quali vitamine, soluzioni glucosate, integratori di amminoacidi) o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a norma della D.G.R.V. n. 1261 del 20/4/1999) 15 01 05 Imballaggi compositi Cassette per frutta e verdura non più riutilizzabili Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. sementi, Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veterinari (quali vitamine, soluzioni glucosate, integratori di amminoacidi) o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a norma della D.G.R.V. n. 1261 del 20/4/1999) 15 01 06 Imballaggi in materiali misti Cassette per frutta e verdura non più riutilizzabili Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. sementi, Contenitori e sacchi vuoti di prodotti fitosanitari, veterinari (quali vitamine, soluzioni glucosate, integratori di amminoacidi) o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a norma della D.G.R.V. n. 1261 del 20/4/1999) 15 01 07 Imballaggi in vetro Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veterinari (quali vitamine, soluzioni glucosate, integratori di amminoacidi) o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a norma della D.G.R.V. n. 1261 del 20/4/1999) 16 01 03 Pneumatici fuori uso Pneumatici usati (senza cerchione) auto, trattore 17 04 07 Metalli misti Rifiuti ferrosi, ecc.. 02 01 10 Rifiuti metallici (più attinente) Rifiuti ferrosi 02 01 04 Rifiuti di plastica (ad esclusione degli imballaggi) Nylon per ricopertura serre e pacciamatura Reti per filari e/o antigrandine deteriorate Spaghi Tubi di irrigazione, manichette Polietilene neutro e additivato 02 07 03 Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici Soluzioni di lavaggio acqua/ soda impiegate nelle cantine vitivinicole per lavare i vasi vinari e le attrezzature connesse al processo di vinificazione 18 02 08 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 18 02 07 18 02 03 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 20 01 25 Oli e grassi commestibili Oli vegetali esauriti Oli e grassi vegetali Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni RIFIUTI PERICOLOSI: CER NOME CODIFICATO RIFIUTO DESCRIZIONE 13 02 04* Scarti di olio minerale per motori, Oli minerali esauriti ingranaggi e lubrificazione, clorurati 13 02 05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13 02 06* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 07* Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile 13 02 08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Pagina 5 di 10
13 01 13* Altri oli per circuiti idraulici 13 08 02* Altre emulsioni 15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 01 11* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche NON sottoposti a lavaggio a norma della D.G.R.V. n. 1261 del 20 aprile 1999 - Carta e cartone, Plastica (PE), Metallo, in più materiali, Vetro Bombolette spray per uso zootecnico 16 01 07* Filtri dell olio Filtri olio e gasolio usati 16 01 13* Liquidi per freni Liquidi per freni 16 05 04* Gas in contenitori a pressione (compresi gli Bombolette spray per uso zootecnico halon), contenenti sostanze pericolose Prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche 16 06 01* Batterie al piombo Batterie al piombo 18 02 02* Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento Bombolette spray per uso zootecnico richiede precauzioni particolari in funzione Medicinali veterinari scaduti o inutilizzabili della prevenzione delle infezioni Prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche Aghi, siringhe, lame, materiale sanitario in genere infetto 18 02 07* Medicinali citotossici e citostatici Medicinali veterinari scaduti o inutilizzabili Prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche Aghi, siringhe, lame, materiale sanitario in genere infetto 02 01 08* Rifiuti agrochimici contenenti sostanze Sostanze agrochimiche pericolose 20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Tubi fluorescenti al Neon o a raggi IR per zootecnia mercurio *RIFIUTI PERICOLOSI La variazione del suddetto elenco, che non sia frutto di mera riclassificazione o ridenominazione effettuata con provvedimento legislativo, dovrà prevedere la modifica del presente Accordo. Art. 5 Ruolo della Provincia La Provincia di Vicenza, nell ambito delle proprie competenze, coordina l attività e provvede al controllo ed al monitoraggio dei rifiuti secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, anche avvalendosi di Arpav, inclusa l azione sanzionatoria eventualmente necessaria; attiva le forme di partecipazione e di coinvolgimento della società civile; cura gli aspetti di pubblicità e diffusione degli obiettivi del presente Accordo. In ottemperanza a quanto stabilito dal comma 5 dell articolo 181 del D. Lgs. 152/06, provvede alla pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale. Provvede inoltre alla pubblicazione dello Stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Art. 6 Ruolo delle Associazioni di categoria Le Associazioni firmatarie si impegnano: a collaborare all individuazione e all eventuale successiva modifica dell ubicazione dei luoghi di consegna e trasbordo come di seguito definiti e specificati; a fornire agli associati ogni informazione utile alla conoscenza dei servizi; a prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Accordo. Ai sensi del presente Accordo, si intendono luoghi di consegna e trasbordo quelle aree appositamente individuate e dotate di attrezzature/misure idonee all effettuazione delle operazioni di ricevimento dei rifiuti agricoli in elenco e di trasbordo degli stessi sugli automezzi Pagina 6 di 10
destinati al loro conferimento presso l impianto di destinazione finale. Le suddette operazioni devono essere svolte evitando qualsiasi contatto tra i rifiuti ed il suolo ai sensi della Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. 812. Art. 7 Costituzione del servizio pubblico integrativo di gestione dei rifiuti agricoli e ruolo degli Enti di bacino e dell A.T.O. Rifiuti Nelle more dell operatività dell A.T.O. Rifiuti, nei Bacini ove è istituito un servizio pubblico per la gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività agricole, compresi i rifiuti pericolosi anche a rischio infettivo (sanitari), gli Enti di Bacino si impegnano: a garantire l espletamento di detto servizio; a coordinarsi tra loro per la gestione unitaria del procedimento di gara ad evidenza pubblica e, qualora autorizzati dalle relative assemblee, a delegare ad uno di essi la funzione di stazione appaltante della stessa; a coordinarsi tra loro e anche con le Associazioni di Categoria agricole firmatarie del presente Accordo nella predisposizione del bando di gara per la gestione del servizio onde mantenere i costi più bassi possibili e omogenei in tutto il territorio provinciale; a prevedere nel contratto con il soggetto gestore pubblico che esso svolgerà, tra l altro, le seguenti attività: - educativo/informativa nei confronti degli imprenditori agricoli, con particolare riferimento alle modalità di bonifica dei contenitori precedentemente adibiti a rifiuti pericolosi; - invio per posta alle aziende agricole, al momento dell avvio annuale del servizio e contestualmente al calendario di raccolta programmata, del modulo per la sottoscrizione della convenzione per la gestione del servizio, e ritiro dello stesso una volta sottoscritto; - distribuzione dei sacchi e di ogni altro contenitore necessario ai fini della raccolta, ferma restando la possibilità per gli aderenti al servizio di utilizzare anche sacchi propri purché trasparenti; - tenuta del registro di carico e scarico con i limiti per gli imprenditori agricoli individuati dall art. 190, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e all art. 10 del presente Accordo, e adempimenti relativi alla comunicazione annuale del MUD (art. 189, comma 4 D.Lgs. n. 152/06); a fornire alla Provincia di Vicenza con periodicità annuale un rapporto contenente le quantità e tipologie dei rifiuti conferiti, al fine di verificare l efficacia del servizio. Art. 8 Ruolo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, nell ambito delle proprie competenze, partecipa al presente Accordo e si impegna: a promuovere progetti di comunicazione ed informazione presso le aziende agricole; a promuovere e favorire congiuntamente agli altri soggetti firmatari campagne educative per incentivare la raccolta differenziata presso gli imprenditori agricoli; a partecipare alla produzione di reports e analisi statistiche dei risultati del presente Accordo sulla base dei dati forniti, tramite la Provincia, dagli Enti di bacino; a vidimare gratuitamente, in alternativa agli uffici dell Agenzia delle Entrate, come previsto dall art. 193, comma 6, lettera b) D.Lgs. n. 152/06, i formulari di trasporto per rifiuti pericolosi elencati nel presente Accordo. Art. 9 Modalità operative del servizio La gestione operativa del Servizio avverrà in 2 (due) modalità distinte: Pagina 7 di 10
a) SERVIZIO PORTA A PORTA: L azienda potrà richiedere, al Numero Verde messo a disposizione dal soggetto gestore pubblico, il ritiro porta a porta dei propri rifiuti speciali, anche pericolosi come in seguito riportato, specificandone tipologia, quantità e modalità di stoccaggio. L azienda verrà quindi ricontattata dal soggetto gestore pubblico per concordare la data del ritiro, in corrispondenza del quale verranno rilasciati i formulari di identificazione dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente, e la relativa fattura. b) SERVIZIO PRESSO IL LUOGO DI CONSEGNA E TRASBORDO: L azienda potrà conferire i propri rifiuti, a seconda della tipologia, nei seguenti modi: rifiuti non pericolosi. L Azienda aderente provvederà a conferire con mezzi propri i rifiuti presso il luogo di consegna e trasbordo, nelle date indicate nell apposito calendario di raccolta programmata, distribuito annualmente per posta agli aderenti da parte del gestore del servizio. Il trasporto dei rifiuti non pericolosi dalla sede dell azienda aderente al luogo di consegna potrà avvenire in assenza di formulario di identificazione anche per quantitativi di rifiuto superiori ai limiti quantitativi previsti dall art. 193, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06. Presso il luogo di consegna il soggetto gestore pubblico rilascerà, ad ogni azienda conferente, i formulari di identificazione dei rifiuti in numero pari alle diverse tipologie di rifiuto trasbordate sul mezzo autorizzato per il trasporto. Come previsto dalla normativa vigente, all azienda agricola aderente rimarranno la prima e la quarta copia del Formulario, per ogni rifiuto smaltito, e la fattura attestante il corretto recupero/smaltimento finale in impianto autorizzato. rifiuti pericolosi. L Azienda aderente, fino ad un massimo di 30 Kg o 30 Litri per trasporto, dovrà chiedere almeno 15 giorni prima del giorno di conferimento al Numero Verde telefonico messo a disposizione, il rilascio dei Formulari di identificazione del rifiuto in numero pari alle tipologie di rifiuti pericolosi da conferire. L azienda aderente, che dovrà essersi preventivamente iscritta all Albo nazionale gestori ambientali, sarà tenuta a compilare i restanti campi del/i Formulario/i immediatamente prima della partenza dalla sede di produzione per recarsi al luogo di consegna e trasbordo. Qui, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 812 del 04/08/98, verrà effettuata l operazione di trasbordo, senza toccare il suolo, dal mezzo di proprietà dell azienda agricola aderente a quello del soggetto gestore pubblico che provvederà ad apporre sulle annotazioni del Formulario i dati previsti dalla Norma, per il trasporto all impianto di destino finale per le operazioni di corretto recupero/smaltimento. Art. 10 Registro di carico e scarico Il produttore dei rifiuti, al fine di adempiere agli obblighi previsti dall art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 (Tenuta dei registri di carico e scarico) con la sottoscrizione della convenzione di adesione al servizio pubblico integrativo, autorizza il soggetto gestore del servizio: alla tenuta del registro di carico e scarico dei singoli produttori associati aderenti, nei modi previsti dalla normativa vigente e con i limiti di 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 2 tonnellate di rifiuti pericolosi prodotti nell anno solare, in ottemperanza al quarto comma del sopra richiamato articolo. Tale registro, aggiornato almeno mensilmente, dovrà essere tenuto in forma unica per tutti i produttori fruitori dei servizi provenienti dal presente Accordo, in modo che i rifiuti conferiti da ciascun produttore siano chiaramente rintracciabili; agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale del MUD in ottemperanza all art. 189, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06. Art. 11 Formulari di trasporto Il soggetto gestore pubblico all avvio annuale del servizio provvede a far stampare con le modalità di cui al D.M. n. 145 del 01/04/1998 e s.m.i., i formulari di trasporto per i produttori che Pagina 8 di 10
aderiscono al servizio pubblico integrativo, che non superino i limiti di produzione di cui all art. 190 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006. Tali formulari saranno precompilati per le parti ripetitive - a titolo esemplificativo, generalità dell imprenditore, denominazione, sede e riferimenti telefonici dell impresa agricola - secondo le indicazioni fornite all atto della prenotazione ed inviati al domicilio del Produttore. Mancando la quinta copia, come previsto dalla normativa nei casi di trasbordo, sarà cura del soggetto gestore pubblico successivamente al trasporto rilasciare o inviare al Produttore fotocopia della pagina di formulario riservata al trasportatore. Il calendario di raccolta del servizio con i relativi punti di trasbordo è inviato per posta all avvio annuale del servizio. Al fine di garantire il controllo completo dei flussi e la corretta applicazione dell art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, il soggetto gestore pubblico inserirà le numerazioni dei formulari di trasporto assegnate ad ogni produttore nell apposita sezione del registro di carico e scarico tenuto per conto dei produttori. Al termine dell anno solare del servizio, cui i formulari si riferiscono, i formulari emessi e non utilizzati dal produttore si intendono automaticamente annullati. Resta l obbligo per il Produttore di conservare tale documentazione per almeno cinque anni dalla data di emissione ed eventualmente, a semplice richiesta, restituire al soggetto gestore pubblico i formulari non utilizzati completi di tutte le copie. Art. 12 Modalità di accesso al servizio pubblico Come previsto dall art. 188, comma 2, punto c) del D.Lgs. n. 152/06, l accesso al servizio pubblico da parte dell imprenditore agricolo è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione con il soggetto gestore pubblico. Il soggetto gestore pubblico provvederà a predisporre lo schema di convenzione, redatto sulla base di quanto previsto dal presente Accordo, che sarà inviata per posta alle aziende agricole all avvio annuale del servizio e ritirata una volta sottoscritta. Art. 13 Disposizioni finali La Provincia di Vicenza convoca le parti firmatarie presso l'assessorato all Ecologia, con periodicità annuale, a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo allo scopo di verificarne l'attuazione nonché di apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie. Gli Enti di Bacino si impegnano a fornire annualmente alla Provincia di Vicenza - Assessorato all Ecologia i dati relativi alle quantità ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente Accordo. Al presente Accordo potranno aderire, anche successivamente, altri soggetti interessati. Sono fatte salve ed immediatamente attuate le ulteriori semplificazioni amministrative eventualmente previste da successive modifiche e/o integrazioni della normativa vigente. Art. 14 Modifiche e durata Le modifiche e/o integrazioni sostanziali, quali ulteriori agevolazioni/semplificazioni amministrative al testo del presente Accordo sono concordate tra tutti i soggetti firmatari del presente Accordo e dovranno essere sottoposte alla medesima procedura di approvazione e pubblicazione del presente Accordo. Le modifiche e/o integrazioni non sostanziali, quali aspetti operativi, lista dei rifiuti, sono oggetto di verifica annuale tra Provincia e gli altri soggetti firmatari, e non sono sottoposte alla sopra indicata procedura di approvazione. Il presente Accordo ha durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate. Pagina 9 di 10
Art. 15 Pubblicazione Ai sensi dell art. 181, comma 5, D.Lgs. n. 152/06 il presente Accordo dopo la sottoscrizione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Sottoscritto a Vicenza, li. Provincia di Vicenza : Ente di Bacino Vicenza 1: Ente di Bacino Vicenza 2: Ente di Bacino Vicenza 3: Ente di Bacino Vicenza 4: Ente di Bacino Vicenza 5: Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza: Confederazione Italiana Agricoltori: Unione Generale Coltivatori Cisl - Copagri: Confcooperative Unione Provinciale Vicenza: Confagricoltura Vicenza: Camera di C.I.A.A. di Vicenza: Pagina 10 di 10