CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L AZIENDA

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Allegato alla deliberazione n. 452 del 30.12.2013 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CREMONA E IL CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT SANT AGOSTINO DI A. MARTINI E C. SNC PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA DELLO SPORT Tra AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) di Cremona con sede legale a Cremona in via S. Sebastiano n. 14 codice fiscale 01150400198, nella persona del direttore generale, legale rappresentante pro-tempore, dr. Gilberto Compagnoni, domiciliato per la carica presso la sede dell ASL, e l ente gestore Il Centro di Medicina dello Sport SANT AGOSTINO di A. MARTINI E C. SNC con sede legale a Cremona in Piazza Vida n. 9 C.F. 00776770190 nella persona del Legale Rappresentante, dr. Martini Alfredo; PREMESSO che Con DGR n. VI/47508 del 29/12/1999 la Giunta Regionale ha, fra l altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriali; Con DGR n. 6403 del 27/12/2007 la Struttura sanitaria Sant Agostino, è stata accreditata per l assetto organizzativo allegato al presente atto; La struttura risulta iscritta al Registro delle Strutture Accreditate, istituito presso la Direzione Generale Salute, al n. 916. 1

Art. 1 Assetto Organizzativo La Struttura eroga prestazioni di Medicina dello Sport, secondo l assetto organizzativo accreditato (all.1) e per il quale la Struttura è iscritta nel Registro delle Strutture Accreditate. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto. Art. 2 Requisiti autorizzativi e di accreditamento La struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica,la Struttura si impegna a garantire l erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (all. 2). La struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all ASL ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ASL. L ASL si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l accesso di funzionari della ASL presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contradditorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo. L accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza. Art. 3 Sistema tariffario Prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia. 2

Art. 4 Budget Annualmente l ASL ed il soggetto gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell esercizio. Art. 5 Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Salute. L Asl nell ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività, nella sede delle Strutture. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o suo delegato, con l eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione in oggetto. Art. 6 Pagamenti L ASL si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Salute anche con verifica da parte dell ASL. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura salvo errori ed omissioni. La struttura emette fattura trimestrale alle prestazioni rese. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria. 3

E fatta salva la facoltà dell ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell art. 2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte Art. 7 Modifica degli acconti Le parti concordano, che l acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell anno precedente, ovvero dell ultimo trimestre validato dalla Direzione Generale Salute. Art. 8 Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Giunta Regionale in attuazione all art. 18 della L.R. 33/2009, nonché le iniziative sotto indicate. 1. Certificazione ISO 9000 La struttura assume tra i propri obiettivi la certificazione dei processi di produzione. I termini e le modalità attraverso cui la struttura dovrà adeguare la propria organizzazione aziendale alla normativa ISO 9000, così come stabilito all art. 18 c. 5 della L.R. 33/2009, saranno quelli previsti con apposito provvedimento della Giunta Regionale. 4

Art. 9 Debito informativo La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell ASL e della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, ai sensi dell art. 9 della L.R. 33/2009, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale. Art. 10 Sanzioni Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate,nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all ASL le proprie controdeduzioni. Art. 11 Durata Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal 01.01.2014. Il contratto viene redatto in triplice copia, una per ciascun contraente ed una consegnata alla Direzione Generale Salute. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all ASL ed alla Direzione Generale Salute. 5

Art. 12 Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Cremona. Art.13 Codice Etico Comportamentale La struttura conferma di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dall Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona, di approvarlo, e assume l impegno di osservarne i contenuti consapevole che in caso di violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto. Letto, confermato e sottoscritto Cremona, IL DIRETTORE GENERALE dell ASL di Cremona dr. Gilberto Compagnoni IL LEGALE RAPPRESENTANTE dell Ente SANT AGOSTINO di A. MARTINI E C. SNC dr. Alfredo Martini 6