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Transcript:

REGOLAMENTO DI PROCEDURA ADOTTATO DA ADR RICONCILIAMO SRL Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 Aggiornato alla nuova formulazione del decreto legislativo 28/2010 ai sensi della legge 98/2013

INDICE Applicazione del Regolamento; - Avvio della Mediazione; - Luogo e modalità della Mediazione; - Obblighi di riservatezza - Nomina del Mediatore; - Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore; - Tirocinio Assistito - Incontro informativo - Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore; - Presenza delle parti e loro rappresentanza; - Proposta del Mediatore - Conclusione della Mediazione; - Accordo; - Mancato accordo; - Indennità; - Responsabilità delle parti - Rapporto tra la sede legale e sedi secondarie - Legge applicabile Allegato I - Tabella delle indennità.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento (in seguito Il Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M 145/2011 e ai sensi della legge 98/2013) 2. Il Regolamento si applica ai procedimenti di mediazione finalizzati alla conciliazione delle controversie devolute alla gestione di ADR RICONCILIAMO SRL, che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza. Le parti, d intesa con ADR RICONCILIAMO SRL, possono concordare di apportare modifiche al Regolamento in qualsiasi momento. 3. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da ADR RICONCILIAMO SRL in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. 4. La finalità della procedura di conciliazione è quella di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l intervento di un mediatore terzo, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia 5. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di Mediazione in corso proseguono presso l Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 6. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell istanza.

7. L organismo comunica l avvenuta ricezione dell istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L istante, in aggiunta all organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. AVVIO DELLA MEDIAZIONE 1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell organismo o presso le sedi secondarie, che provvederanno ad inviare l istanza alla sede principale, a mezzo fax o a mezzo telematico. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.riconciliamo.it e/o www.riconciliamo.com sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell organismo. La domanda deve contenere : a) il nome dell Organismo di mediazione ADR RICONCILIAMO SRL ; b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni; c) L oggetto della lite; d) Le ragioni della pretesa; e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la ADR RICONCILIAMO SRL decide il valore di riferimento, sino al limite di 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell istanza, In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell istanza.

3. Il Responsabile può, su istanza motivata e congiunta ed in presenza di giustificati motivi, prorogare la durata della mediazione. 4. La ADR RICONCILIAMO SRL comunica l avvenuta ricezione dell istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. 5. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte su www.riconciliamo.it, e/o www.riconciliamo.com 6. Il Responsabile dell Organismo, designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. 7. La segreteria dell organismo comunica alla parte istante l avvenuta ricezione dell istanza e le invia la conferma dell incontro in allegato alla fattura inerente l avvio della procedura, relativamente alle spese d avvio e alla metà delle spese di mediazione previste in tabella. 8. L istante, in aggiunta all organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte 9. La parte o le parti istanti possono depositare le istanze di mediazione presso la segreteria sia personalmente, sia mediante sistemi informatici (istanze on line, fax email) o anche a mezzo dei loro procuratori e difensori in virtù di un atto giusta scrittura privata autenticata. 10. La segreteria dell organismo invia, alla parte chiamata in mediazione, la lettera d invito e la richiesta di adesione a mezzo raccomandata, ed eventualmente anticipandole a mezzo pec, qualora ci sia stato fornito un indirizzo di posta elettronica certificato. L adesione della controparte deve pervenire alla segreteria della sede entro 7 giorni dalla ricezione: qualora la controparte intenda partecipare senza preavviso, in sede di incontro dovrà comunque firmare la lettera di adesione, confermando in tal senso la volontà di partecipare all incontro. 11. Le parti possono essere rappresentate in sede di mediazione anche dai loro rispettivi procuratori, difensori e/o consulenti in virtù di una procura speciale.

12. Il verbale sottoscritto dalle parti, dai loro procuratori e dal mediatore è immediatamente esecutivo. LUOGO E MODALITA DELLA MEDIAZIONE 1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, ADR RICONCILIAMO SRL può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del responsabile dell organismo. 2. Il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti; 3. La ADR RICONCILIAMO SRL, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. 2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella ADR RICONCILIAMO SRL o comunque nell ambito del procedimento di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell art.2 del D.M. 145/2011. 3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni

separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione. 5. La ADR RICONCILIAMO SRL è tenuta a organizzare gratuitamente il tirocinio assistito di cui all art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011, nell arco del loro biennio di aggiornamento. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell intero procedimento di mediazione o fase di esso in cui è coinvolto come tirocinante. 6. La ADR RICONCILIAMO SRL assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento. NOMINA DEL MEDIATORE 1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. 2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.riconciliamo.it 3. I mediatori inseriti nell elenco dell organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all art.18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

4. La ADR RICONCILIAMO SRL è tenuta a organizzare gratuitamente il tirocinio assistito di cui all art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011, nell arco del loro biennio di aggiornamento. 5. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all intero procedimento di mediazione. 6. La ADR RICONCILIAMO SRL designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista 7. Nell assegnazione degli incarichi La ADR RICONCILIAMO SRL si attiene a quanto previsto nell art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore,desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. 8. A tal fine, il responsabile dell organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnicoscientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). 9. Nell assegnazione dell incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. 10. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell organismo, sono da considerarsi di normale

gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. 11. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. 12. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell organismo 13. In caso di primo incontro informativo, nelle ipotesi delle mediazioni per le quali vi è condizione di procedibilità, il mediatore dovrà sottoscrivere la dichiarazione di adesione all incontro, nella piena consapevolezza che, in caso di mancato accordo nel corso del primo incontro, alcun compenso sarà dovuto al mediatore INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE 1. Il Mediatore nominato, prima dell inizio dell incontro di Mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per Mediatori. 2. In casi eccezionali, La ADR RICONCILIAMO SRL può sostituire il mediatore prima dell inizio dell incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

3. A procedimento iniziato,qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l imparzialità o l indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, La ADR RICONCILIAMO SRL informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione. 4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all intero procedimento di mediazione 5. Al mediatore è fatto divieto assoluto di percepire somme anche in nome e per conto dell organismo. TIROCINIO ASSISTITO 1. La ADR RICONCILIAMO SRL è tenuta a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell intero procedimento di mediazione. Verranno predisposti due e separati elenchi per i mediatori tirocinanti: uno per i mediatori di ADR RICONCILIAMO srl e uno per i mediatori iscritti presso altri organismi di mediazione e ne abbiano fatto espressa richiesta. La nomina verrà effettuata in ordine di presentazione della domanda di tirocinio, dando precedenza ai mediatori di ADR RICONCILIAMO Srl. Le parti in mediazione verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori- tirocinanti che presenzieranno alla procedura di mediazione facendo presente che gli stessi sono tenuti alla indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza e che hanno sottoscritto apposita dichiarazione.

2. Modalità di svolgimento del tirocinio: a) in presenza: assistenza di mediatori tirocinanti alla procedura di mediazione o fase di essa, fino ad un massimo di tre tirocinanti per mediatore titolare, incaricato del procedimento b) in stanza attigua collegata con la stanza della mediazione da telecamere: assistenza di mediatori tirocinanti, riuniti in stanza attigua presso la sede della ADR RICONCILIAMO srl, dove si svolge la mediazione, fino ad un massimo di venti mediatori tirocinanti 3. E istituito dalla ADR RICONCILIAMO SRL un apposito Registro del tirocinio assistito, in cui sono indicate le presenze dei mediatori tirocinanti nelle singole procedure di mediazione o fase di esse per le quali sono stati presenti. Il mediatore incaricato di quel procedimento certificherà la presenza del/dei mediatore/i tirocinante/i mediante apposizione della propria firma sul Registro del tirocinio assistito. 4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione o fase di essa è tenuto alla indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza. INCONTRO INFORMATIVO - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE Primo incontro o incontro informativo Per le materie di cui all art. 5 del decreto legislativo 28/2010, cosi come modificato dalla legge 98/2013, prima di avviare un azione giudiziaria, è necessario esperire il tentativo obbligatorio di mediazione. L obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione si intende esaurito in caso di mancato accordo delle parti all incontro informativo. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene di norma entro trenta giorni dal deposito dell istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione e di programmarne lo svolgimento. Se le

parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante l incontro di programmazione, il procedimento si conclude con un mancato accordo. In questo caso le parti sono tenute al pagamento unicamente delle spese di procedura in favore dell organismo di mediazione. Nulla è dovuto a titolo di onorario e compenso al mediatore Svolgimento di mediazione All atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l assistenza dell avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari 1. Il Mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. 2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dalla ADR RICONCILIAMO SRL in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. 4. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione; b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti; d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi. 5. Sentite le parti, la ADR RICONCILIAMO SRL può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge. 6. Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegna alle parti idonea scheda per la valutazione del servizio. La scheda debitamente sottoscritta dalle parti e contenente le generalità delle stesse, deve essere consegnata al mediatore che provvederà ad inserirla nel fascicolo da consegnare al responsabile della sede. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA 1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi:in tal caso il rappresentante dovrà essere munito di nomina effettuata tramite procura notarile; 2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. 3. E obbligatoria l assistenza legale nella procedura di mediazione in tutte le sue fasi.

PROPOSTA DEL MEDIATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. La proposta del mediatore può essere verbalizzata solo nel caso venga richiesta da tutte le parti che partecipano alla procedura. 2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. In caso del primo incontro e di mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione, la parte può chiedere al mediatore di verbalizzare la partecipazione alla procedura di mediazione, e che sia fornita menzione della mancata partecipazione alla procedura di mediazione. 4. Per materie particolari, ovvero, ove vi sia la presenza di un consumatore, o di un utente finale, in conformità rispetto a quanto previsto dalla direttiva in materia di A.D.R. del Parlamento Europeo, anno 2013, e al cosiddetto regolamento O.D.R., in caso di mancata comparizione del professionista o dell azienda, e su richiesta della parte istante, il mediatore può formulare una proposta, che non sia punitiva per la controparte assente, ma equa. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE La Mediazione si considera conclusa quando, nella fase successiva al primo incontro: a. le parti hanno conciliato la controversia; b. non vi è la possibilità di conciliare la lite; c. sono decorsi 90 giorni dal deposito dell istanza di mediazione o dall invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e ADR Riconciliamo 1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti, dagli avvocati delle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il verbale sottoscritto dai legali è titolo esecutivo

2. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. ACCORDO In caso di accordo tra le parti, il mediatore provvede alla redazione del verbale, e ne dà comunicazione alle parti. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti, dai difensori delle parti e dal mediatore. Nel verbale, si potrebbe dare atto della presenza degli uditori che, anche se la loro presenza viene riportata su un libretto per singolo mediatore, e su un registro generale per gli uditori. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti 1. Il processo verbale è depositato presso la segreteria di ADR RICONCILIAMO SRL e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono senza alcun onere. In ogni caso, ai fini di cui all'art. 40, comma 7, del D.Igs. 5/2003, nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione di ADR RICONCILIAMO SRL nel registro di cui all art. 38 del D.Igs. n. 5/2003

MANCATO ACCORDO 1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell accordo. 2. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. 3. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 3 giorni dalla scadenza del termine per l accettazione delle parti 4. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai difensori delle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere 5. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell Organismo 6. In caso di mancato accordo, o mancata partecipazione alla fase successiva al primo l incontro, le parti saranno tenute al pagamento delle indennità cosi come da allegato I.

INDENNITA Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere ad ADR Riconciliamo, inclusive delle spese amministrative e del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell avvio della procedura. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte. 1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, art. 16 aggiornate alla nuova formulazione del decreto legislativo 28/2010 ai sensi della legge 98/2013 e dalla tabella liberamente redatta dall organismo. 2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. 3. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell inizio del primo incontro del procedimento di mediazione in misura non inferire alla metà. 4. Nel caso di mancato accordo all esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l organismo di mediazione 5. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all art.11 del D.Lgs 28/2010.

RESPONSABILITA DELLE PARTI 1. E di competenza esclusiva delle parti: a) l assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all atto del deposito dell istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell organismo; b) le indicazioni circa l oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell istanza di mediazione; c) l individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; d) l indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; e) la determinazione del valore della controversia; f) la forma e il contenuto dell atto di delega al proprio rappresentante; g) le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all Organismo o al mediatore dal deposito dell istanza alla conclusione della procedura.

RAPPORTO TRA LA SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE 1. Le sedi secondarie sono quelle regolarmente accreditate presso il Ministero della Giustizia. 2. Presso ogni sede secondaria viene istituito un referente di sede, che, assume responsabilità personale, organizzativa, amministrativa, contabile e procedurale per quanto avviene nella gestione e nella organizzazione della sede secondaria. 3. In caso di rapporto diretto con l utente, da parte della sede secondaria, non sono autorizzati i pagamenti da parte degli utenti finali, se non attraverso le modalità del bonifico o assegno bancario non trasferibile, con espressa esclusione del pagamento per contanti. 4. Nel caso di appropriazione indebita da parte dei responsabili di sede di somme o di materiale, la sede legale si riserverà di rescindere e risolvere ogni tipo di accordo, di darne comunicazione al Ministero e alle autorità competenti. 5. Le sedi secondarie devono essere ubicate presso strutture adatte e decorose che consentano la realizzazione della mediazione, assicurando la riservatezza e la professionalità.

LEGGE APPLICABILE 1. La legge applicabile alla procedura di mediazione è quella nazionale, fermo restando la supremazia della norma europea e comunitaria. Per gli ambiti non coperti da legge, l organismo farà riferimento alle indicazioni fornite dal Ministero e dall Unione Europea 2. La mediazione internazionale, (disciplinata dalla direttiva 52/2008) può essere tenuta da mediatori che abbiano conoscenza di una lingua straniera, ma soprattutto, del diritto internazionale, del diritto europeo e comunitario, della risoluzione delle controversie in ambito nazionale. 3. In caso di accordo, si attuano le disposizioni di cui alla direttiva 52/2008 e alla legge 98/2013.

ALLEGATO 1- TABELLA INDENITA DELLA MEDIAZIONE Costi dei procedimenti di mediazione Per le spese di mediazione sono dovuti da ciascuna parte gli importi riportati nella sottostante tabella, che comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti; null altro sarà dovuto dalle parti a ADR RICONCILIAMO, con l unica eccezione delle spese effettive di comunicazione alle parti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di un diverso mediatore per la formulazione di una proposta conciliativa. L importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, ADR RICONCILIAMO decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell indennità, più soggetti rappresentanti un unico centro d interessi si considerano come un unica parte.

SPESE DI AVVIO E NOTIFICA Il pagamento delle spese di avvio e quelle di notifica, va effettuato al momento del deposito dell istanza di mediazione ed è condizione per l avvio della procedura. Il pagamento delle spese di avvio a carico della parte convocata deve avvenire al momento della sua adesione al procedimento, (in sede del primo incontro per le materie di cui all art. 5 del D.Lsg. 28/2010, cosi come modificato dalla legge 98/2013). Al momento del deposito dell istanza: la parte istante dovrà versare 40,00 (+ IVA)= 48.80 per le spese di avvio. 40,00 (+ IVA)= 48,80 come indennità minima di mediazione per il primo scaglione oppure 50,00 (+ IVA)= 61,00 per tutti gli altri scaglioni quando la controparte non partecipa al procedimento di mediazione* Oltre le spese di corrispondenza necessarie per ciascuna parte da convocare Primo incontro Nel caso di mancato accordo all esito del primo incontro, nessun compenso ad esclusione delle spese di avvio e notifica è dovuto per l organismo di mediazione In caso di mediazione facoltativa o da statuto o clausola contrattuale sarà dovuto l onorario di mediazione per il mediatore pari ad euro 40 (importi fino a 1000,00 euro ), e 50 euro (importi superiori a 1000,00 euro ). *le tariffe potrebbero subire variazioni ai sensi dei futuri decreti ministeriali di attuazione

Costi, per parte, dei procedimenti di mediazione rispetto al valore della lite per le materie di cui all art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010 aggiornato con il Decreto legge n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 art. 5 comma 1bis* Valore della lite Spese di avvio della procedura comprensivo di IVA Costo dell incontro preliminare con il mediatore (2) Costo aggiuntivo se la mediazione prosegue (3) Iva al 22% Totale costo mediazione fino a 1.000 48,80 0,00 43,33 9,53 52,86 da 1.001 a 5.000 48,80 0,00 86,67 19,07 105,74 da 5.001 a 10.000 48,80 0,00 160,00 35,20 195,20 da 10.001 a 25.000 48,80 0,00 240,00 52,80 292,80 da 25.001 a 50.000 48,80 0,00 400,00 88,00 488,00 da 50.001 a 250.000 48,80 0,00 666,66 146,67 813,33 da 250.001 a 500.000 48,80 0,00 1000,00 220,00 1.220,00 da 500.001 a 2.500,00 48,80 0,00 1900,00 418,00 2.318,00 2.500.001 a 5.000,00 48,80 0,00 2600,00 572,00 3.172,00 oltre 5.000.000 48,80 0,00 4600,00 1012,00 5.612,00 *Materie obbligatorie

NOTE: (1) L importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare. (2) L importo rappresenta le indennità di mediazione relative all incontro preliminare con il mediatore e va corrisposto interamente, da ciascuna parte, prima dell incontro preliminare; tale importo si somma alle spese di avvio della procedura, pari a 40,00 (IVA esclusa) previste dal D.M. 180/2010, art. 16, comma 2. (3) Tale importo sarà dovuto solo se le parti presenti, concordi con il mediatore, ritengono che sussistano le premesse per proseguire il procedimento di mediazione e tentare di raggiungere un accordo conciliativo; esso andrà corrisposto al termine dell incontro preliminare. In base alla legge applicabile, l indennità di mediazione prevista dalla tabella per ciascuno scaglione di riferimento può essere aumentata: - del 25% in caso il tentativo di conciliazione abbia successo; - del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore - del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura. Si considerano tali le Mediazioni con una o più delle seguenti caratteristiche: - svolgimento di più di due incontri di mediazione, - richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documentazione complessivamente superiore a 30 pagine, - coinvolgimento di più di quattro parti, uso anche parziale di una lingua straniera

CREDITO D IMPOSTA In base al D.lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d imposta sulle indennità fino a concorrenza di 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è la metà. Il verbale di accordo è esente dall imposta di registro sino alla concorrenza di 50.000. MODALITA DI PAGAMENTO Le indennità devono essere corrisposte per intero prima dell incontro, informativo e di programmazione o di mediazione, cui fanno riferimento. In caso di mancato pagamento non verrà rilasciato verbale di mancato accordo. In caso di prosieguo della procedura di mediazione, l indennità non versata prima dell incontro, insieme agli eventuali aumenti, deve essere corrisposta entro il termine della procedura ed è condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo Tutte le spese vive non previste dall art. 16 del DM 180/2010, e successive modificazioni, sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella delle indennità e a carico delle parti. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile intestato a ADR RICONCILIAMO SRL Banco di Napoli: IBAN IT46Y0101015211100000011663 (causale: COGNOME e NOME e numero di protocollo della mediazione) Assegno Bancario non trasferibile intestato a ADR RICONCILIAMO SRL