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Capitolo quarto Le opposizioni in materia di protesto di titoli di credito 1. L. 12 febbraio 1955, n. 77. Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 1955). (Estratto) Art. 4. ( 1 ) 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all articolo 3 bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l annotazione sul citato registro informatico. A tal fine l interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5. 2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. 3. Il responsabile dirigente dell ufficio protesti ( 2 ) provvede sull istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell accertamento della regolarità dell adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell errore del protesto, il responsabile dirigente dell ufficio protesti ( 3 ) accoglie l istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell istanza. 4. In caso di reiezione dell istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell ufficio protesti ( 4 ), entro il termine di cui al comma 3, l interessato può ricorrere all autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall articolo 12 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 ( 5 ). 5. Per la presentazione dell istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a 7,75 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 2 della L. 18 agosto 2000, n. 235. ( 2 ) Le originarie parole: «Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono state sostituite dalle attuali: «Il responsabile dirigente dell ufficio protesti» dall art. 45, comma 2, lett. a), della L. 12 dicembre 2002, n. 273. ( 3 ) Le originarie parole: «il presidente» sono state sostituite dalle attuali: «il responsabile dirigente dell ufficio protesti» dall art. 45, comma 2, lett. a), della L. 12 dicembre 2002, n. 273. ( 4 ) Le originarie parole: «del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono state sostituite dalle attuali: «del responsabile dirigente dell ufficio protesti» dall art. 45, comma 2, lett. b), della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

Art. 12 Capitolo IV: Le opposizioni in materia di protesto 268 ( 5 ) Il secondo e terzo periodo di questo comma: «Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.» sono stati così sostituiti dall attuale: «Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall articolo 12 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.» dall art. 34, comma 14, del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. A norma dell art. 36 del medesimo provvedimento tali disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Le norme abrogate o modificate dal medesimo decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso (G.U. Serie gen. n. 220 del 21 settembre 2011). 2. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011. (Estratto) Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro Art. 12. Dell impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti. 1. Le controversie aventi ad oggetto l impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. 2. È competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. L art. 4, quarto comma, della L. 12 febbraio 1955, n. 77, Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari (come modificata dalla L. 18 agosto 2000, n. 235, e dalla L. 12 dicembre 2002, n. 273), attribuisce al giudice di pace una specifica competenza in tema di tutela del debitore che chieda di essere cancellato dagli elenchi dei protesti cambiari per aver onorato il proprio debito o perché l iscrizione nel relativo registro fu illegittima. La norma suddetta consente al debitore che entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati, come dovuti, e alle spese del protesto, del precetto e del processo esecutivo eventualmente promosso, di chiedere la cancellazione del suo nominativo dal registro nel quale sono elencati i protesti cambiari. Si tratta di un registro informatico che è disciplinato dall art. 3 bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, conv. in L. 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il termine di dodici mesi può chiedere ne sia fatta annotazione su questo registro. È legittimato alla richiesta anche chiunque dimostri di avere subito una levata di protesto al proprio nome illegittimamente o erroneamente; nonché il pubblico ufficiale incaricato del protesto; l azienda di credito quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto. La norma citata indicava la seguente procedura. L interessato deve presentare al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio una apposita istanza. La richiesta va compilata secondo un apposito modulo, corredato del titolo quietanzato e dell atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento nonché dalla quietanza di pagamento di una apposita tassa. Il responsabile dell ufficio protesti deve provvedere sull istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. L istanza è accolta e viene disposta la cancellazione se è accertata la sussistenza dell asserito pagamento oppure dell illegittimità o dell errore: e in questo caso il protesto è da considerare come mai avvenuto. Ove il responsabile dell ufficio protesti disattenda la richiesta od ometta di decidere su si essa, l interessato può ricorrere all autorità giudiziaria ordinaria: il giudice competente è il giudice di pace e il procedimento segue le forme del rito del lavoro (artt. 414-438 del codice di procedura civile). Su questa disciplina è intervenuto il D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, che ha riunito attorno a tre tipologie di riti processuali una serie di controversie di cognizione civile non direttamente regolate dal codice di procedura civile. L art. 4 si limitava a rinviare totalmente alle disposizioni codicistiche sul rito del lavoro, lasciando all interprete l onere di verificarne caso per caso la compatibilità con lo specifico con-

269 D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150 Art. 12 tenuto della controversia. Tale disposizione è stata sostituita dal decreto legislativo sopra citato e l attuale testo della disposizione contiene tuttora un rinvio ad altra regolamentazione ma questo rinvio rimanda oggi all art. 12 del detto decreto legislativo. A sua volta, l art. 12 enuncia il principio per cui le controversie aventi ad oggetto l impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell istanza di cancellazione del protesto e quelle proposte avverso la mancata decisione su di essa sono regolate dal rito del lavoro; e precisa che la competenza al riguardo appartiene al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Il detto art. 12 del D.L.vo n. 150 del 2011 non ha, per questi aspetti, apportato mutamenti significativi sotto il profilo della forma della procedura attraverso la quale condurre alla cognizione del giudice ordinario le istanze di impugnazione delle condotte dell ufficio amministrativo in tema di registrazione e cancellazione dei protesti cambiari. Dovevano essere applicate le norme sul rito del lavoro dettate dal codice di procedura civile già prima dell entrata in vigore del decreto in argomento, e le stesse norme sono indicate da questo provvedimento come quelle che devono regolare il procedimento relativo ai protesti dopo la sua entrata in vigore. Le vere modifiche sono apportate da altre disposizioni del medesimo decreto legislativo e si concretano: nella indicazione autoritativa delle disposizioni, tra quelle codicistiche, la cui applicazione è esclusa nei procedimenti da tale decreto regolati (in proposito dispone l art. 2 del D.L.vo n. 150 del 2011); nella difforme previsione delle modalità con le quali attuare l eventuale mutamento del rito (si applica l art. 4 dello stesso decreto legislativo); e nella parificazione delle parti quanto a facoltà loro riconosciute nel processo. Le norme del codice di procedura civile delle quali l art. 2 del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, esclude l applicazione nei procedimenti dal decreto ricondotti allo schema del rito del lavoro, e tra essi quello in tema di protesti cambiari, sono contenute negli artt.: - 413 (determinazione della competenza territoriale del giudice); - 415, settimo comma (notificazione all amministrazione convenuta nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni); - 417 (costituzione e difesa in giudizio delle parti); - 417 bis (difesa in giudizio della Pubblica amministrazione); - 420 bis (accertamento pregiudiziale in tema di contratti e accordi collettivi); - 421 terzo comma (accesso sul luogo di lavoro); - 425 (informazioni ottenibili dalle associazioni sindacali); - 426 e 427 (mutamento del rito); - 429, terzo comma (rivalutazione e interessi legali sulle somme dovute); - 431, commi da 1 a 4; e comma 6 (esecutorietà della sentenza); - 433 (individuazione del giudice di appello); - 438, secondo comma (rinvio all art. 431, secondo comma); - 439 (cambiamento del rito in appello). Per esclusione risulta, pertanto, che il legislatore ha considerato compatibili, quanto meno in astratto, con i procedimenti ricondotti al modello del rito del lavoro le norme del codice di procedura civile dettate dagli artt.: - 414 (forma della domanda); - 415, commi da 1 a 6 (deposito del ricorso, fissazione dell udienza, notifica, termini); - 418 (notificazione della domanda riconvenzionale); - 419 (intervento volontario); - 420 (udienza di discussione); - 421, commi 1 e 2; comma 4 (poteri istruttori del giudice); - 422 (registrazione dell udienza); - 423, commi 1, 3, 4 (ordinanze di pagamento somme); - 424 (consulente tecnico); - 428 (rilievo e pronuncia dell incompetenza); - 429, commi 1 e 2 (note difensive; lettura del dispositivo in udienza); - 430 (deposito della sentenza); - 432 (valutazione equitativa delle prestazioni). Altre norme sono state ritenute applicabili in un testo che il decreto legislativo ha contestualmente modificato: - art. 421, comma 2: i poteri istruttori del giudice devono essere esercitati nell osservanza delle limitazioni disposte dal codice civile (che riguardano, in pratica, i limiti di ammissibilità della prova per testimoni);

Art. 12 Capitolo IV: Le opposizioni in materia di protesto 270 - art. 423, comma 2: entrambe le parti, e non solo il ricorrente possono chiedere l ordinanza provvisoria di pagamento di una somma quando il giudice ritiene accertato il diritto in contestazione); - art. 431, comma 5: le sentenze che pronunciano condanna sono provvisoriamente esecutive per entrambe le parti e non più soltanto per il datore di lavoro (leggi: la Pubblica amministrazione). Alcuni istituti sono stati rivisti e disciplinati diversamente. Uno di essi concerne il mutamento del rito, per il quale non si applicano gli artt. 426 e 427 codice di procedura civile ma si applica l art. 4 del D.L.vo n. 150 del 2011. Da questa disposizione si desume che la non conformità del rito al contenuto della causa è rilevata anche d ufficio dal giudice ma non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Nel caso in cui la controversia rientri tra quelle per le quali è previsto il rito del lavoro (come è il caso delle opposizioni in tema di protesti cambiari), il giudice che accerta la non conformità della procedura intrapresa dispone con ordinanza il mutamento del rito e fissa l udienza di cui all art. 420 nonchè il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Può accadere che venga proposta con il rito del lavoro una domanda per la quale il giudice di pace adito non è competente; in tal caso è disposta la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, previa dichiarazione con ordinanza dell incompetenza. In ogni caso gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento; restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Un altro istituto che il D.L.vo n. 150 del 2011 ha rivisto e ridisciplinato è quello della sospensione provvisoria del provvedimento impugnato con l opposizione. Di questa fattispecie si occupa l art. 5 del detto decreto: ma essa sembra scarsamente riferibile al caso delle opposizioni in tema di protesti. Non tutte le norme che sopra sono state indicate come in astratto compatibili con le controversie sulle opposizioni nella materia dei protesti cambiari, perché non espressamente escluse dal legislatore dall applicazione ai procedimenti speciali nuovamente da esso regolati, risultano poi effettivamente compatibili con questi procedimenti. Rimane tuttora spazio all interprete per la verifica della concreta applicabilità delle disposizioni codicistiche alle diverse fattispecie di giudizi speciali non aventi ad oggetto controversie con un datore di lavoro. Gli interrogativi di maggior spessore riguardano, anche per le opposizioni concernenti i protesti cambiari, la domanda riconvenzionale e la proponibilità, unitamente alla domanda principale, di una richiesta di risarcimento danni da riferire alla registrazione illegittima del protesto o all indebito rifiuto della sua cancellazione. Sul primo punto sembra di poter affermare che esiste scarso spazio per la proposizione di una riconvenzionale dell Ufficio protesti, soprattutto per la difficoltà di congetturare una istanza siffatta che dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. In ogni caso, ove la domanda risultasse estranea alla competenza per materia del giudice di pace (che sulla domanda principale sussiste in forza della specialità dell oggetto), potrebbe essere da lui trattenuta solo se anch essa appartenesse alla sua competenza e salve le norme sul mutamento del rito, che fanno prevalere quello ordinario (artt. 34, 36 e 40 cod. proc. civ.). Sul secondo punto non esistono, invece, ostacoli concettuali o di tipo pratico ad ammettere una domanda risarcitoria contestuale a quella principale in tema di opposizioni ai protesti, nei limiti della competenza per valore del giudice di pace. Il rito del lavoro è compatibile con la disciplina generale della connessione, come dimostra il dettato dell art. 40 cod. proc. civ. I problemi in diritto che possono sorgere riguardano lo spostamento della competenza in funzione della connessione e il mutamento del rito. Come per la riconvenzionale, detti ipotizzabili problemi sono risolti dalle citate norme codicistiche, nel quadro delle nuove regole introdotte per il mutamento del rito dall art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Il D.L.vo ha espressamente dichiarato non applicabile l art. 433 per quanto concerne l impugnazione della sentenza con la quale è definito il procedimento speciale da tale provvedimento ricondotto al modello del rito del lavoro. Ciò significa che l impugnazione è proposta conformemente alle regole generali dettate per il giudizio di cognizione ordinario. Individuazione del giudice competente (il tribunale) e indi-

271 D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150 Art. 12 viduazione della competenza per territorio del giudice dell impugnazione (il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza impugnata) sono effettuate in base all art. 341: ma la controversia, iniziata con il rito del lavoro, sia pure sui generis, deve essere proseguita nelle stesse forme del rito del lavoro. Tanto si desume, infatti, dal testo dell art. 2 del D.L.vo n. 150 del 2011, il quale, nell escludere l applicabilità al procedimento in argomento di alcune norme del codice di procedura civile sul rito del lavoro, ne menziona alcune che riguardano il giudizio di appello, così mostrando che a tale giudizio si applicano le norme codicistiche diverse da quelle dichiarate incompatibili. Può avere ancora utilità ricordare la seguente pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione: Il ricorso al giudice di pace, previsto dall art. 4 della legge n. 77 del 1955, avverso l atto amministrativo di reiezione dell istanza del debitore interessato (ovvero del rifiuto a provvedere su di essa) da parte del responsabile dirigente dell ufficio protesti della competente Camera di commercio, intesa al riconoscimento del diritto alla cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti, introduce un ordinario giudizio di cognizione, pienamente autonomo rispetto alla pregressa fase amministrativa, nel quale il giudice di merito deve procedere al concreto accertamento del diritto fatto valere dall interessato, applicando esclusivamente le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile... (sent. 25 febbraio 2009, n. 4464).