REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI

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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 06 Agosto 2014

INDICE Art. 1 Oggetto, finalità e campo di applicazione del regolamento Pagina 04 Art. 2 - Natura della concessione Pagina 04 Art. 3 - Elenco dei terreni da concedere, durata e determinazione del canone Pagina 04 Art. 4 - Soggetti ammessi Pagina 06 Art. 5 - Procedura di concessione Pagina 07 Art. 6 - Criteri e punteggi di selezione Pagina 08 Art. 7 - Concessione Pagina 09 Art. 8 - Migliorie su terreni oggetto di concessione Pagina 12 Art. 9 - Divieto di subconcessione Pagina 12 Art. 10 - Rinuncia alla concessione Pagina 13 Art. 11 - Risoluzione Pagina 13 Art. 12 - Gestione e controllo del procedimento Pagina 14 Art. 13 - Deroghe contrattuali per pubblico interesse Pagina 14 Art. 14 - Sanzioni Pagina 14 2

Art. 15 - Pubblicità del regolamento Pagina 15 Art. 16 - Disposizioni di adeguamento automatico Pagina 15 Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali Pagina 16 3

Art. 1 Oggetto, finalità e campo di applicazione del regolamento Il presente regolamento disciplina le procedure per la concessione in uso dei fondi rustici di proprietà comunale nel rispetto delle leggi vigenti, assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità al fine di un razionale sfruttamento del patrimonio agricolo del Comune di Ittireddu, salvaguardando la corretta conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche e favorendo la promozione di iniziative, pubbliche e private, volte allo sviluppo economico ed all aumento dell occupazione. I terreni di proprietà comunale che possono essere oggetto di concessione sono distinti in superfici boschive, superfici improduttive e superfici coltivabili. L'uso consentito dei terreni comunali affidati in concessione è esclusivamente quello per pascolativo rimanendo esclusa la semina e la coltivazione. Nello specifico, sui terreni oggetto di concessione possono immettersi al pascolo esclusivamente i bovini, gli equini e gli ovini. Art. 2 Natura della concessione Il Comune di Ittireddu concede i terreni agricoli di proprietà comunale in regime di deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Art. 3 Elenco dei terreni da concedere, durata e determinazione del canone La Giunta comunale individua e pubblica annualmente l elenco dei terreni agricoli liberi da concessione o i cui contratti scadono al termine dell annata agraria. I fondi saranno concessi nello stato in cui si trovano così come sono pervenuti al Comune, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti e con tutti i pesi inerenti. 4

L importo del canone è stabilito in relazione alle caratteristiche dei terreni con deliberazione della Giunta comunale, sentite le associazioni di categoria del settore agricolo presenti nel territorio. Il canone da versare al Comune, così come determinato ai sensi del presente regolamento, viene rivalutato annualmente dalla Giunta comunale, sulla base dell indice ISTAT del costo della vita. Il canone dovrà essere pagato in unica rata annuale anticipata da versarsi all atto della stipula del contratto. A garanzia dell esatto adempimento degli obblighi di concessione, il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero, dell importo stabilito nella delibera di Giunta comunale che individua il canone di concessione. Detta cauzione verrà incamerata a titolo di penale, in caso di inadempienza e/o violazioni al regolamento contestate al concessionario del terreno, fatto salvo l ulteriore risarcimento del danno. La cauzione incamerata dovrà essere immediatamente reintegrata, pena la decadenza dalla concessione. La cauzione, se non incamerata, verrà restituita al termine o alla decadenza della concessione. La durata della concessione è stabilita in una (1) annata agraria decorrente dall 11 novembre. E fatta salva la possibilità di affidamento in concessione per durata stagionale o inferiore all anno, per terreni specificamente individuati nell elenco approvato dalla Giunta comunale. La concessione non è rinnovabile e rimane esclusa la tacita riconduzione. 5

I fondi che si rendano liberi prima della scadenza contrattuale per qualsiasi causa, potranno essere affidati in concessione per la rimanente durata del contratto originario oltre ad una annata agraria decorrente dall 11 novembre di ciascun anno. Chiunque risulti concessionario di un lotto di terreno per la durata di un annualità, non potrà partecipare a successive concessioni per il successivo triennio, al fine di attuare e garantire il principio della rotazione nella concessione di beni comunali. Art. 4 Soggetti ammessi Possono concorrere per la concessione dei terreni agricoli comunali i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) Capacità a contrattare con la pubblica amministrazione a norma delle vigenti disposizioni; b) Possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Sono equiparati a tutti gli effetti ai coltivatori diretti le cooperative, le società semplici agricole e le associazioni agricole i cui componenti, per almeno il 50%, siano in possesso dei predetti requisiti soggettivi; c) In alternativa al requisito di cui al punto precedente: giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che dichiarino di volersi dedicare all agricoltura quale attività principale. In caso di aggiudicazione, tali soggetti dovranno produrre, nel termine assegnato dall amministrazione, la documentazione attestante l iscrizione alla Camera di Commercio e l apertura della partita i.v.a., pena la decadenza dall aggiudicazione. La mancata produzione della documentazione di cui sopra preclude, altresì, all aggiudicatario inadempiente la partecipazione ad altre procedure di affidamento con le agevolazioni previste nella presente disposizione. d) Azienda agricola in regola con le vigenti norme in materia sanitaria e veterinaria; 6

e) Assenza di controversie in corso contro il Comune per il rilascio di fondi comunali e assenza di contestate inadempienze, non sanate, in precedenti rapporti di conduzione agraria, in qualunque modo giuridicamente denominati, intrattenuti con il Comune; f) Non essere in situazione di morosità nei confronti del Comune di Ittireddu per debiti a qualsiasi titolo maturati e per il mancato pagamento di qualsiasi tassa ed imposta comunale comunque denominata. Art. 5 Procedure di concessione Il responsabile del servizio comunale competente predispone un avviso da pubblicare all albo pretorio on-line e sul sito www.comune.ittireddu.ss.it nel quale vengono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di assegnazione dei terreni agricoli di proprietà comunale inclusi dalla Giunta nell elenco redatto ai sensi dell articolo 3 del presente regolamento. L avviso potrà riguardare un unico terreno o un insieme di terreni in base ad autonoma valutazione del responsabile del procedimento e dovrà essere pubblicato per un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni. Al fine di assicurare la pubblicità dell avviso, lo stesso responsabile del procedimento ne curerà la massima diffusione mediante affissione in luoghi pubblici. Potranno concorrere alla procedura di assegnazione coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4. L assegnazione in concessione sarà fatta in favore del soggetto che in relazione ad un terreno o ad un lotto di terreni raggiunga il punteggio più alto rispetto agli altri partecipanti. 7

Art. 6 Criteri e punteggi di selezione La selezione dei soggetti aggiudicatari viene fatta tenendo conto di criteri soggettivi e dell offerta economica da presentare mediante aumento sull importo a base d asta. Nella formazione della graduatoria di assegnazione dei terreni, saranno attribuiti i seguenti punteggi: a) Attribuzione di..... punti 15. Ai titolare dell azienda che hanno residenza nel Comune di Ittireddu al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di concessione. Il medesimo punteggio viene attribuito ai soggetti nati nel territorio del Comune di Ittireddu ed ivi residenti per almeno 5 anni; si considerano nati nel territorio del Comune di Ittireddu tutti coloro che, pur essendo nati altrove, immediatamente dopo la nascita hanno avuto la residenza nel Comune di Ittireddu. b) Attribuzione di... punti 5. A titolari dell azienda in grado di comprovare con titolo idoneo di avere la disponibilità di un fondo contiguo a quello oggetto di concessione; c) Attribuzione di.. punti 5. A giovani agricoltori in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto iscritto nelle relative gestioni previdenziali che non abbia ancora compiuto 40 anni alla data della pubblicazione del bando; d) Attribuzione di.. punti 10. Per nuovi insediamenti in agricoltura da parte di soggetti di età compresa tra i 18 ed 8

i 40 anni che dichiarino di volersi dedicare all agricoltura quale attività principale; e) Attribuzione di.. punti 15. Relativo all offerta economica in relazione al rialzo sull importo del canone di concessione stabilito a base d asta in base alla seguente formula: P= (Ri:Rmax=x:Pmax) Dove: P è il punteggio; Ri è il rialzo economico offerto sull importo a base d asta; Rmax è il rialzo massimo presentato; Pmax è il punteggio massimo attribuibile. Non sono ammesse offerte economiche in diminuzione. Il canone da porre a base d asta è quello stabilito dalla Giunta comunale. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al soggetto in possesso della minore estensione di terreni agricoli. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Art. 7 Concessione La concessione del terreno comunale avrà luogo mediante scrittura privata soggetta a registrazione ai sensi delle norme vigenti e stipulata tra il responsabile del servizio comunale competente e l assegnatario, con l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. 9

Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del privato concessionario. Il concessionario è altresì obbligato al pagamento di tutte le spese, comprese quelle di natura tributaria, connesse all uso del terreno. I terreni vengono affidati in concessione con apposito contratto in deroga alla legge 3 maggio 1982, n. 203. E fatto divieto al concessionario di utilizzare il terreno per finalità diverse dal pascolo del bestiame. Il concessionario ha l obbligo di custodire il terreno ed il bestiame con la dovuta diligenza ed in conformità alle vigenti norme. In particolare, il concessionario deve mantenere in buono stato il terreno effettuando la pulizia periodica in conformità alla normativa per la prevenzione degli incendi. Il concessionario ha facoltà di recintare il terreno oggetto di concessione, a sue spese e previa autorizzazione da parte dell amministrazione. L esercizio del pascolo sui terreni oggetto di concessione può riguardare esclusivamente capi iscritti in appositi registri, in conformità alla normativa in materia sanitaria. Il Comune deve essere mantenuto indenne da responsabilità nei confronti di soggetti terzi per fatto imputabile al concessionario. Il concessionario è obbligato alla manutenzione ordinaria del terreno e dei manufatti ivi esistenti. E previsto l obbligo a carico del concessionario di assicurare l ordine, il decoro e la pulizia del fondo. In particolare sul fondo non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa. 10

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alla manutenzione della porzione di strada vicinale antistante il fondo concesso. Le eventuali recinzioni provvisorie e/o riparazioni sono a totale ed esclusivo carico del concessionari, i quali sono tenuti a non ostacolare l accesso e l uso delle strade. I luoghi di uso comune, le aree scoperte ed i terreni devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza, conservandoli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti da rovi, erbe infestanti, etc.. al fine di ridurre la proliferazione di insetti, ratti, etc... In caso di inadempienza verrà intimata la pulizia dell area. Nel caso di ulteriore inosservanza, verrà disposta la pulizia con spese a carico del concessionario oltre alle ulteriori sanzioni. E obbligo del concessionario tenere in buono stato siepi, muri di confine, recinzioni e di regolare la regimazione delle acque superficiali al fine del corretto utilizzo del fondo nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamenti; provvedere alla buona manutenzione delle strade di accesso, dei fossi, dei canali di scolo, in collaborazione con i confinanti del fondo; eseguire a proprie spese e cure, ogni intervento di sistemazione poderale per permettere un corretto convogliamento delle acque con ripristino dei fossi di scolo, ed ogni intervento di successiva manutenzione. Il concessionario dovrà provvedere alla conduzione del fondo senza mutarne la destinazione economica, nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria. Il concessionario durante il periodo di concessione dovrà consentire l accesso al terreno da parte del personale e dei delegati del Comune. In favore del Comune è riservato il diritto di passaggio ed asservimento del terreno per l esecuzione di opere pubbliche, senza alcun indennizzo. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la normativa vigente. 11

Art. 8 Migliorie su terreni oggetto di concessione Il concessionario non può apportare modifiche, migliorie, addizioni o realizzare opere di miglioramento fondiario al terreno oggetto di concessione. Esclusivamente previa nulla osta da parte della Giunta comunale potranno essere autorizzate migliorie, addizioni od opere di miglioramento fondiario che in qualsiasi caso non daranno diritto ad alcun compenso da parte del Comune. In caso di addizioni o migliorie realizzate dal concessionario in assenza di nulla osta da parte dell amministrazione, queste verranno acquisite al patrimonio del Comune senza diritto al riconoscimento di alcun compenso o in alternativa su decisione della Giunta comunale verranno fatte eliminare a spese del concessionario. Art. 9 Divieto di subconcessione Non è ammessa la cessione della concessione, la subconcessione e la permuta. E vietata la subconcessione, anche parziale e temporanea, dei terreni concessi e così pure la cessione, a qualsiasi titolo, del contratto ed è, comunque, vietato far utilizzare ad altri, sotto qualsiasi forma, il terreno concesso. La violazione di tale divieto è considerata grave inadempienza e comporta la risoluzione di diritto della concessione. In caso di decesso del concessionario, si applica la disciplina prevista dall art. 49 della legge 3 maggio 1982, n.203. In caso cessazione dell attività del concessionario o di cessione dell azienda, ha diritto al subentro nella concessione il soggetto che rilevi la titolarità dell azienda. 12

La volontà di non recedere dal contratto e il possesso dei requisiti richiesti per l eventuale proseguimento del contratto devono essere dichiarati al Comune entro giorni quindici dal verificarsi dell evento. Art. 10 Rinuncia alla concessione Il concessionario può rinunciare alla concessione del terreno con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un mese prima della scadenza dell'annata agraria. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell annata agraria. Si prescinde dal termine di cui al precedente comma 1 nei seguenti casi: a) decesso del concessionario: in tal caso se gli eredi hanno i requisiti richiesti per l assegnazione potranno stipulare nuovo contratto che avrà durata sino al 10 novembre dell anno successivo al decesso o alla naturale scadenza del contratto originario. Il subentrante deve comunque stipulare un nuovo contratto con il Comune nelle medesime forme previste dal presente regolamento. Art. 11 Risoluzione In caso inosservanza da parte del concessionario degli obblighi previsti nel contratto, il Comune procede ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale invito ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 15. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà all avvio delle procedure per la risoluzione del contratto in danno del concessionario fatto salvo il risarcimento dei danni. E fatta salva la possibilità per il Comune di recesso dal contratto prima della scadenza, sia per l intera superficie concessa che per una parte di essa, per motivi di interesse pubblico: in tal 13

caso al concessionario verrà restituita la parte del canone per il periodo di inutilizzo. Art. 12 Gestione e controllo del procedimento La gestione ed il controllo del procedimento di cui trattasi è di competenza del Responsabile del Settore Amministrativo a cui spettano in particolare: a) la preparazione degli atti istruttori; b) la redazione e pubblicazione degli atti aventi rilevanza esterna; c) la predisposizione degli atti deliberativi che adotterà la Giunta comunale; d) la predisposizione e l adozione delle determinazioni aventi natura puramente gestionale; e) l adozione degli atti conseguenti all aggiudicazione. Art. 13 Deroghe contrattuali per pubblico interesse Il Comune durante la vigenza del contratto di concessione, fatta salva la possibilità di recesso ai sensi del precedente art. 11, mantiene la facoltà di presentare progetti e di partecipare a bandi regionali, nazionali e comunitari interessanti il fondo concesso, per la realizzazione di opere di interesse generale, di pubblica fruibilità, di miglioramento delle condizioni di utilizzo dei terreni. Art. 14 Sanzioni Per l accertamento delle violazioni e l applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia. In particolare sono previste le seguenti sanzioni : 1) Sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 per i concessionari che compiano le seguenti violazioni: 14

a) danneggiamento della viabilità rurale; b) abbattimento di alberi o estirpazione della macchia mediterranea; c) aratura dei terreni comunali riservati al pascolo; d) inquinamento o intasamento di pozzi e sorgenti; e) sconfinamento in altri terreni comunali o immissione di bestiame in altri terreni comunali; f) rimozione di cippi di confine; g) danneggiamento col fuoco o con erbicidi dei terreni comunali. 2) Sono inoltre puniti con la sanzione amministrativa da euro 600,00 ad euro 1.000,00, salve le sanzioni penali e il risarcimento del danno, coloro che senza concessione coltivino, sconfinino con il bestiame o comunque utilizzino terreni comunali. Art. 15 Pubblicità del regolamento Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell ente. A norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 16 Disposizioni di adeguamento automatico I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. 15

Art. 17 Disposizioni transitorie e finali Il presente regolamento entra in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all albo pretorio comunale della relativa deliberazione. Il presente regolamento comporta l abrogazione delle norme di altri regolamenti già adottati se incompatibili. 16