T.F.R. E PREVIDENZA COMPLEMENTARE. STUDIO rag. STEFANO ZOFFOLI - rag. LUCA PASINI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE



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Transcript:

T.F.R. E PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.I.P. PIANO INDIVIDUALE PREVIDENZIALE (F.P.A. o contratti di assicurazione) FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE STUDIO rag. STEFANO ZOFFOLI - rag. LUCA PASINI

L EVOLUZIONE NORMATIVA LE GRANDI RIFORME Riforma Amato d. lgs. 503/92 Riforma Dini legge 335/95 Riforma Prodi legge 449/97 Riforma Maroni legge 243/04

LA RIFORMA AMATO Il d. lgs. 503/92 è la prima grande riforma del sistema previdenziale italiano dopo l istituzione dell INPS e rappresenta la prima fase del riordino generale del sistema pensionistico italiano. Sarà ricordata per: -l innalzamento graduale dell età pensionabile e dei requisiti assicurativi e contributivi per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia -l introduzione di requisiti contributivi più elevati per l acquisizione del diritto alla pensione di anzianità per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell AGO (INPS) -la definizione di regole comuni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo

LA RIFORMA DINI Con la riforma Dini è stata realizzata una ulteriore fase del processo di riordino generale del sistema pensionistico italiano attraverso consistenti modifiche apportate agli ordinamenti pensionistici dell AGO e delle altre forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell AGO

Sarà ricordata per: -l introduzione del sistema di calcolo contributivo -l applicazione del criterio delle decorrenze prestabilite (finestre d uscita) per il conseguimento del diritto e per l ammissione alla fruizione della pensione di anzianità -l unificazione delle pensioni di anzianità e vecchiaia nella nuova ed unica pensione di vecchiaia per coloro ai quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo -l estensione alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della normativa sul trattamento pensionistico a favore dei superstiti, vigenti in ambito AGO

LA RIFORMA PRODI Il solo articolo 59 di questa legge, contiene un complesso di disposizioni che costituiscono la fase ulteriore di attuazione della riforma generale del sistema pensionistico. Sarà ricordata per: -la limitazione, a non più di cinque anni, della computabilità degli aumenti di servizio ai fini pensionistici (lav. Estero guerra) -l applicazione, ai fini dell adeguamento delle prestazioni pensionistiche, del solo criterio della perequazione automatica connessa alla variazione del costo della vita -l abrogazione del criterio dell arrotondamento ad anno, per difetto o per eccesso, delle frazioni di anno del servizio maturato

LA RIFORMA MARONI La legge 243/04 rappresenta l ultima riforma del nostro sistema pensionistico; si occupa tanto di previdenza obbligatoria quanto di rilancio della previdenza integrativa; numerose sono le novità introdotte in tutti e due i campi ma molte di queste hanno trovato e troveranno attuazione soltanto dopo l emanazione di numerosi decreti attuativi che la stessa legge ha previsto.

Sarà ricordata per: -l introduzione del bonus (pari al 32,70% della base contributiva, esentasse) per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di anzianità e decidono di proseguire l attività lavorativa (periodo 2004-2007); solo lavoratori dip. settore privato -la certificazione del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti -l elevazione dell età pensionabile (scalone 2008) da 57 a 60 anni (oltre ai 35 anni di contributi); le donne potranno mantenere gli attuali requisiti ma con una penalizzazione sulla pensione -la liberalizzazione dell età pensionabile, con il preventivo accordo del datore di lavoro, per il proseguimento dell attività se il lavoratore ha raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia e con la previsione di adeguati incentivi

GLI STRUMENTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE fondi pensione negoziali (adesioni collettive) FPN fondi pensione aperti (adesioni collettive) FPA forme pensionistiche individuali attuate tramite FPA le forme pensionistiche individuali attuate tramite polizze vita PIP

Soggetti interessati 3. Dipendenti settore privato (escluso COLF) 4. Lavoratori autonomi Soggetti esclusi (per ora) 3. Dipendenti pubblici

LA STRUTTURA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE REGOLAMENTA, DETERMINA LA POLITICA GESTIONALE ED INVESTITIVA BANCA DEPOSITARIA COMPAGNIA ASSICURAZIONE MONTANTE ACCUMULATO GESTORE PENSIONE

IL FINANZIAMENTO della previdenza Complementare T.F.R. (sempre) Contributo del lavoratore (Facoltativo) A condizione ci sia Il contributo del lavoratore contributi del datore di lavoro (nel caso se ne abbia diritto) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

GLI ABBINAMENTI DEI CANALI DI FINANZIAMENTO 1 2 3 T.F.R. T.F.R. T.F.R. Il conferimento anche del solo T.F.R. rappresenta una delle più rilevanti novità della nuova normativa riguarda i soli lavoratori dipendenti del settore Privato riguarda solo il TFR maturando dal 1 gennaio 2007 prevede dei tempi massimi per il conferimento (6 mesi) esclude l utilizzo del tfr accantonato fino al 31 dicembre 2006 contributi lavoratore Ove spettanti di diritto per: Obbligo di applicazione di un CCL Accordo plurimoindividuale Regolamento aziendale contributi lavoratore contributi datore di lavoro I lavoratori possono destinare a tali forme (Forme pensionistiche Individuali) anche le quote dell accantonamento annuale Al TFR e le contribuzioni del Datore di lavoro alle quali Abbiano diritto. (Comma 4, art. 13 D.Lgs 252/2005)

LE REGOLE SPECIALI dei contributi del datore di lavoro Il lavoratore ha diritto alla contribuzione del datore di lavoro esclusivamente se: È prevista da una fonte negoziale bilaterale CCNL CCL territoriale? MA NON BASTA CHE SIA PREVISTA DALLA FONTE NEGOZIALE, E ANCHE NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO SIA OBBLIGATO ALL APPLICAZIONE DI QUELLA FONTE NEGOZIALE unilaterale RESIDUALE CCL aziendale ACCORDO PLURIMO INDIVIDUALE ACCORDO INDIVIDUALE REGOLAMENTO AZIENDALE

LA PORTABILITA GOVERNATA In caso di Trasferimento ad altro fondo Pensione per scelta volontaria o cessazione requisiti il lavoratore ha diritto al versamento della contribuzione del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla fonte Negoziale (ccl) che può essere la medesima o cambiare

T.F.R. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE ENTRO IL 30 GIUGNO O ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI ASSUNZIONE SE SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 2006 si esprime forma pensionistica prescelta dal lavoratore mantenimento in azienda lavoratore rimane silente fondo di default, ovvero: f.p. da accordo aziendale f.p. da contratti collettivi anche territoriali f.p. da regolamento aziendale entro 6 mesi dal 1 gen. 2007 f.p. istituito dall inps (in caso di più forme presenti prevale quella con più iscritti all interno dell azienda)

La legge prevede due diverse strade da seguire a seconda della posizione del lavoratore nei confronti della previdenza obbligatoria Iscritto a previdenza obbligatoria per la prima volta dopo il 29.04.1993 Iscritto a previdenza obbligatoria per la prima volta prima del 29.04.1993 IL 29 APRILE 1993 NON E ALTRO CHE LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 124/1993 SULLA PREVIDENZA COMPLE- MENTARE E COSTITUIVA IL CONFINE PER LA DESTINAZIO- NE INTEGRALE O MENO DEL T.F.R. Strada 1 Strada 2

Strada 1 Iscritto a previdenza obbligatoria per la prima volta dopo il 29.04.1993 Scelta esplicita Scelta tacita

Strada 1 Conferisce il tfr alla forma previdenziale da lui stesso prescelta Scelta esplicita entro 6 mesi dal 1 gennaio 2007 o dalla data di assunzione se successiva Decide di mantenere il tfr presso l azienda

Strada 1 Decide di mantenere il tfr presso l azienda nel caso di azienda con meno di 50 dipendenti il tfr rimane nella effettiva disponibilità dell azienda nel caso di azienda con almeno 50 dipendenti il tfr viene trasferito allo Stato e dato in gestione all INPS (fondo di tesoreria)

Strada 1 Ogni fondo ha l obbligo di istituire un comparto d investimento che garantisca almeno la restituzione del capitale versato (T.F.R.) al netto dei costi a carico dell aderente (quota una tantum, quota associativa, spese per prerogative individuali) ma non delle commissioni di gestione degli investimenti. (Delibera COVIP 8 febbraio 2007) il tfr viene destinato per legge alla forma previdenziale collettiva derivante da accordi collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale Scelta tacita trascorsi 6 mesi dal 1 gennaio 2007 o dalla data di assunzione se successiva In caso di più forme collettive applicabili prevale quella con maggiori adesioni raccolte presso l azienda in mancanza di quanto sopra il tfr viene destinato al fondo pensione istituito presso l INPS (FONDINPS)

Strada 2 Iscritto a previdenza obbligatoria per la prima volta prima del 29.04.1993 Iscritto a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2007 Non iscritto a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2007

Strada 2 Modalità esplicita Mantiene il tfr residuo in azienda (distinzione tra aziende con almeno 50 addetti) Iscritto a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2007 Conferisce il tfr residuo alla forma previdenziale alla quale già aderisce Modalità tacita entro 6 mesi dal 1 gennaio 2007 o dalla data di assunzione se successiva

Strada 2 non iscritto a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2007 Modalità esplicita Mantiene il tfr in azienda (distinzione tra più o meno di 50 dipendenti) Conferisce il tfr ad una forma previdenziale da lui stesso individuata -O nella misura del 100% -O nella misura prevista da Fonti negoziali -O nella misura non inferiore al 50% se non esistono o non sono applicabili fonti negoziali che prevedono il versamento di una quota del tfr Modalità tacita Come modalità tacita strada 1 entro 6 mesi dal 1 gennaio 2007 o dalla data di assunzione se successiva

Obblighi del datore di lavoro: A) Informativa su opzioni; B) Messa a disposizione dei modelli TFR1 e TFR2 C) Entro 30 maggio 2007 sollecito ai lavoratori che non hanno ancora provveduto.

LE PRESTAZIONI Le prestazioni derivanti dalla gestione di strumenti di previdenza integrativa, possono essere erogate sia in forma di capitale (max. 50%) sia in forma di rendita (fino al 100% del maturato).

L erogazione delle prestazioni potrà avvenire solo dal momento in cui l aderente matura i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (pensione), con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale risultasse inferiore al 50% dell assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata in unica soluzione. MA COME SI CALCOLA LA RENDITA? Molti fondi chiusi non hanno ancora stipulato la convenzione con la Compagnia Assicurativa per la trasformazione del montante finale in rendita. Ciò significa che nel momento in cui sottoscrivete il fondo non sapete quali saranno i coefficienti di trasformazione applicati al vostro montante, quindi non conoscete l'entità della vostra pensione complementare. Ci sono poi alcuni fondi pensione, per esempio, il fondo Cometa, che ha stipulato la convenzione per l'erogazione delle prestazioni con Generali, ma tale accordo vale fino al 2011!!! Ciò significa che dopo il 2011 i coefficienti possono essere rivisti, e se si in che modo?inoltre manca un altro tassello, qual'è il tasso tecnico applicato alla rendita?ossia come viene rivalutata la rendita di anno in anno?

Il rebus dei coefficienti di trasformazione Tutti i fondi pensione (aperti e chiusi) hanno stipulato contratti con le compagnie assicurative per la trasformazione del montante accumulato dal singolo lavoratore nella rendita pensionistica. A parita' di montante a scadenza, diverse compagnie erogano pensioni anche drasticamente diverse. L'importo della pensione, a parita' di montante (cioe' della somma accumulata piu' gli interessi), dipende dai coefficienti di trasformazione in rendita. Ogni compagnia assicuratrice adotta i propri coefficienti di trasformazione che sono calcolati a partire dalle tabelle della ragioneria generale dello stato (basate, a loro volta, sui dati ISTAT relativi alla speranza di vita media). Il rischio e' che il business piu' grosso dei fondi pensione non vada tanto alle istituzioni finanziarie che si occupano della gestione, quando alle assicurazioni. Cosa puo' fare un lavoratore che ha sottoscritto un fondo pensione e che si accorge, a scadenza, che i coefficienti di trasformazione in rendita previsti dal fondo stesso non sono soddisfacenti?

FACCIAMOCI FURBI In linea teorica è possibile: - aderire ad un fondo performante durante la vita lavorativa; - trasferire tutto il montante, all avvicinarsi della pensione, presso un fondo che garantisce più alte prestazioni (coefficienti di trasformazione piu' vantaggiosi).

Un esempio 15 anni di versamento del solo TFR a un tasso medio di rivalutazione del 4% TFR annuo 1800 x 160% = 2880 1800 x 156 = 2808 1800 x 152 = 2736 ecc. ecc. Montante finale complessivo tenendo conto anche dell aumento inflattivo = 44000 Soggetto maschio di 65 anni: 44000 x 6,136% = 2700 euro pensione complementare annua

Riassumendo: LA PRESTAZIONE Rendita dopo 5 anni di permanenza Capitale max. 50% 100% capitale se rendita 70% < 50%assegno Inps E confermato che almeno il 50% del montante maturato deve essere convertito in rendita. Tuttavia, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale risultasse inferiore al 50% dell assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata in unica soluzione.

COSA QUINDI TENERE D OCCHIO NELLA SCELTA COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (ma lo scenario è destinato a cambiare; la strada è lunga e i fondi devono ancora adeguarsi al cambiamento) SPESE DI GESTIONE PERFORMANCE (SPECIALMENTE QUELLE A LUNGO PERIODO) VASTA GAMMA DI SCELTA NELLE LINEE DI INVESTIMENTO CON POSSIBILITA DI FACILE PASSAGGIO ULTERIORI REGOLE A FAVORE DELL ADERENTE

UN TUFFO NEI DATI DEL PASSATO Gli aderenti totali. I fondi negoziali si qualificano come le forme aventi maggiore diffusione (1.205.242 aderenti), seguiti dai PIP, la cui crescita è continuata anche nel 2006 (948.424 polizze al 31 dicembre 2006, anche se questo dato potrebbe essere sovrastimato a causa di qualche duplicazione di calcolo) e che si avviano ormai verso il milione di contratti sottoscritti. Seguono i fondi pensione preesistenti e infine i fondi pensione aperti, con 440.486 iscritti alla fine dell anno scorso. Il tasso di adesione. per i fondi negoziali, e limitatamente ai lavoratori dipendenti, il tasso di adesione del 2006 si è attestato al 13,9%; il dato è leggermente inferiore se si considerano i fondi pensione di categoria, in cui il tasso di adesione è di poco superiore al 12%. I rendimenti. Il 2006 non è stato un anno particolarmente favorevole: il rendimento medio dei fondi pensione negoziali si è fermato al 3,8%, contro il 7,5% del 2005, anche se il rendimento risulta sempre superiore al Tfr (per il 2006, pari al 2,4%). Più contenuti i rendimenti medi dei fondi pensione aperti (2,4%), anche se con riferimento a questi ultimi è necessario distinguere tra i comparti azionari (per i quali il rendimento è stato pari al 3,7%), quelli bilanciati (2,4%), obbligazionari misti (1%) e obbligazionari puri (-0,2%). Su base pluriennale, ossia su 4 anni (dal 2002 al 2006), il rendimento dei fondi pensione negoziali è stato comunque pari al 22,4%, più del doppio rispetto al Tfr (10,8%); lo stesso rapporto è presente tra il rendimento dei fondi negoziali a 3 anni (16,6%) e a 2 anni (11,6%) e la rivalutazione del Tfr (a 3 anni pari al 7,8% e a 2 anni al 5,1%). I rendimenti pluriennali degli ultimi 4 anni dei fondi pensione aperti è stato leggermente superiore a quello dei fondi negoziali (25,9%), soprattutto grazie alle performances delle linee azionarie (36,8%).

TRASFERIMENTO VOLONTARIO Dopo 2 anni di partecipazione al fondo E stato ridotto da 3 a 2 anni il periodo di permanenza minima nella forma previdenziale complementare, prima di poter effettuare trasferimenti da uno strumento ad un altro TRASFERIMENTO OBBLIGATORIO Anche prima di 2 anni Nel caso di scelta di Fondo Negoziale e di cambio attività il periodo di permanenza minima non si applica in quanto vengono a meno i requisiti di permanenza nel fondo chiuso

LE ANTICIPAZIONI Importanti novità sono state introdotte dalla nuova normativa anche in materia di anticipazioni che, dal 1 gennaio 2007, potranno essere richieste secondo modalità che si differenziano sostanzialmente da quelle previste per le anticipazioni da tfr mantenuto in azienda.

ANTICIPAZIONI Novità - in qualunque momento il 75% per motivi di salute (aderente + coniuge + figli) - dopo 8 anni di adesione il 75% per acquisto/ristrutturaz. 1 casa - dopo 8 anni di adesione il 30% per sopravvenute esigenze

IL RISCATTO Il decreto 252/05 ha sostanzialmente modificato anche la regolamentazione relativa alle richieste di riscatto nei confronti delle forme di previdenza complementare. Il riscatto può, oggi, essere richiesto con tre diverse modalità direttamente connesse con la condizione lavorativa/professionale dell aderente, sia per quanto riguarda le adesioni in forma collettiva sia nel caso di adesioni individuali.

Riscatto 1 Riscatto parziale (max 50% del maturato) nel caso di cessazione attività con inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 oppure in caso di mobilità o cassa integrazione.

Riscatto 2 Riscatto totale (100% del maturato) per morte, invalidità totale permanente o a seguito di cessazione attività che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Questa facoltà non può essere esercitata nei 5 anni precedenti la maturazione del diritto alla pensione (in questo caso si otterrà una anticipazione della prestazione pensionistica).

Riscatto 3 Riscatto per altri motivi ( motivi e percentuale non specificati). Probabilmente è una tipologia di riscatto lasciata ai regolamenti e statuti dei Fondi pensione per lasciar loro una sorta di battaglia concorrenziale. Ma questa tipologia di riscatto è fortemente penalizzata con la tassazione alò 23%.

REGIME FISCALE VERSAMENTI Deduzione fiscale fino al max. 5164 (eliminazione 12%) Lo stesso limite di deducibilità è previsto per i contributi versati nell interesse di persone fiscalmente a carico, limitatamente alla parte da queste non dedotta con riferimento al proprio reddito e fermo restando l importo complessivamente stabilito in 5.164,57.

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI Il regime fiscale delle prestazioni prevede, in fase di accumulo, una imposta sostitutiva, sui rendimenti ottenuti, pari all 11% da applicarsi per ciascun periodo di imposta. L eventuale risultato negativo maturato nel singolo periodo d imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi (senza limiti temporali) per l intero importo che trova in essi capienza

REGIME FISCALE PRESTAZIONI 15% su somme erogate (cedolare secca) BONUS 0,30% X n. anni > 15 di permanenza Sconto MAX. 6% Aliquota minima 9%

imposta sostitutiva 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15% 9% 1 15 25 35 45 anni di permanenza

L accavallarsi dei vari regimi fiscali susseguitisi nel corso degli anni ha prodotto, come effetto perverso, la certezza di vedere prestazioni derivanti da adesioni a fondi pensione che saranno sottoposte a tassazione con l applicazione contestuale di tre diverse modalità operative: regime del 124/93 fino al 31.12.2000 regime del 47/00 dal 1.1.2001 al 31.12.2006 regime del 252/05 dal 1.1.2007 in avanti

Il trattamento fiscale delle anticipazioni è stato determinato nella forma seguente: spese sanitarie come prestazioni a scadenza acquisto 1 casa/ristrutturaz. ritenuta a titolo d imposta del 23% anticipazioni per altre esigenze ritenuta a titolo d imposta del 23%

Il trattamento fiscale del riscatto è stato determinato nella forma seguente: riscatto totale come prestazioni a scadenza riscatto parziale come prestazioni a scadenza riscatto per altri motivi ritenuta a titolo d imposta del 23%

In Sintesi i VANTAGGI per l aderente: deducibilità fiscale elevata (5164 ) imposizione fiscale ridotta sui rendimenti (11%) imposta sostitutiva sulle prestazioni estremamente vantaggiosa (max 15%) acquisizione del contributo datoriale importanti agevolazioni in caso di anticipazione rendimenti medi al di sopra del rendimento medio tfr vasta gamma di opportunità negli investimenti certezza della prestazione (il DL può fallire)

3 LE ADESIONI COLLETTIVE

L ALBERO DELLE DECISIONI DATORE DI LAVORO 30/6/07 E OBBLIGATO ALL APPLICAZIONE DI UN CCNL NEI RAPPORTI DI LAVORO NON E OBBLIGATO AD APPLICARE ALCUN CCNL NON VI SONO R.S.A. O R.S.U. VI SONO DIPENDENTI ISCRITTI AI SINDACATI ACCORDO INDIVIDUALE LA RAPPRESENTANZA SINDACALE IN AZIENDA ADESIONE COLLETTIVA AL FONDO APERTO ADESIONI INDIVIDUALI VUOLE L ADESIONE AL FONDO APERTO ADESIONE COLLETTIVA CON ACCORDO PLURIMO NO ACCORDO PLURIMO SI ACCORDO COLLETTIVO ACCORDO PLURIMO (NO DEROGA IN PEJUS) ACCORDO INDIVIDUALE (NO DEROGA IN PEJUS)

I PROBLEMI PER AZIENDE ED ENTI TANTE SCELTE INDIVIDUALI DIVERSE possibilità che ciascun lavoratore scelga un diverso strumento di previdenza individuale, con conseguenti complessità amministrative; forte richiesta di informazioni e di consulenza da parte dei dipendenti, soprattutto in presenza di azioni commerciali aggressive sul mercato; in caso di adesione per silenzio-assenso, coinvolgimento di un ulteriore fondo pensione. UN UNICA SCELTA massima semplificazione amministrativa; possibilità di fornire ai dipendenti servizi di consulenza personalizzata nell ambito di incontri concordati con il datore di lavoro; possibilità di valorizzare eventuali contributi a carico del datore di lavoro sotto il profilo fiscale e retributivo; un unico interlocutore anche per il silenzio-assenso.

FORME DI CONTRATTAZIONE AZIENDALE VALIDE PER L ADESIONE COLLETTIVA IN BASE AL D. LGS. 252/05 1 Accordo aziendale sottoscritto con rappresentanze sindacali tipiche (efficace per tutti i lavoratori ai fini del conferimento espresso e tacito):

FORME DI CONTRATTAZIONE AZIENDALE VALIDE PER L ADESIONE COLLETTIVA IN BASE AL D. LGS. 252/05 2 Accordo aziendale plurimo (o plurisoggettivo) sottoscritto con singoli lavoratori (efficace solo per I lavoratori che lo hanno firmato ai fini del conferimento espresso e tacito): -nell azienda non vi sono rappresentanze sindacali o -vi sono rappresentanze sindacali (RSA o RSU), ma non hanno voluto sottoscrivere un accordo per l adesione collettiva