REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI E SUI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO D ARIA



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REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI E SUI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO D ARIA Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'effettuazione delle ispezioni di competenza provinciale necessarie ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e d esercizio di tutti gli impianti termici (centralizzati ed autonomi) posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia esclusi quelli ricadenti nell ambito di Comuni con più di 40.000 abitanti e degli impianti di condizionamento d aria di potenza nominale utile superiore a 12 kw, esistenti e di nuova costruzione, ai sensi delle seguenti normative: -Legge 9 gennaio 1991, n. 10 -D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 -D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 -D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 -D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311. 2. Restano escluse dal presente Regolamento le attività di controllo in materia di sicurezza degli impianti di cui al comma 1. Art. 2 Definizioni 1. Al fine dell applicazione del presente, regolamento, fatte salve le definizioni contenute in altre norme, valgono le seguenti definizioni: - impianti termici: è da intendersi per impianto termico: l impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. - impianto di condizionamento d aria: è da intendersi impianto di condizionamento d aria un sistema costituito da tutti i componenti necessari per il trattamento dell'aria, d aria di potenza nominale utile superiore a 12 kw, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; - proprietario dell impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori; - responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico: deve intendersi: a) per unità immobiliari dotate di impianti termici individuali: -il proprietario dell impianto o il soggetto occupante a qualsiasi titolo l immobile per la durata dell occupazione; -il terzo responsabile b) per altri impianti: -il proprietario dell'impianto termico; -il terzo responsabile -l'amministratore del condominio qualora non sia stato nominato un terzo responsabile. 1

- terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: deve intendersi la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale; l atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; al terzo responsabile per gli impianti termici unifamiliari di potenzialità inferiore a 35 kw non è delegabile la responsabilità per quanto riguarda: -il periodo annuale di esercizio; -la durata giornaliera di attivazione; -il livello della temperatura; che resta in capo al proprietario o occupante dell'immobile. Art. 3 Impianti soggetti a controllo 1. Sono soggetti al controllo dello stato d esercizio e manutenzione e del rendimento di combustione tutti gli impianti termici (centralizzati ed autonomi) posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia esclusi quelli ricadenti nell ambito di Comuni con più di 40.000 abitanti. 2. Sono soggetti a controllo tutti gli impianti di condizionamento d aria di potenza nominale utile superiore a 12 kw. Art. 4 Esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d aria 1. I responsabili dell esercizio e della manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d aria devono provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. 2. Altresì hanno l onere di mantenere in esercizio l impianto e provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie, ai sensi della normativa vigente. 3. L'obbligo di effettuare le operazioni di manutenzione e di verifica del rendimento energetico s intende espletato qualora tali operazioni siano state eseguite dai responsabili dell impianto una volta ogni anno solare indipendentemente dalla data dell eventuale controllo. Art. 5 Diritto d informazione 1. La Provincia riconosce a tutti gli interessati il diritto d'informazione ed accesso relativamente all'attività d ispezione svolta dalla stessa, secondo le previsioni del regolamento provinciale per la disciplina del diritto di accesso e della normativa per la tutela della riservatezza. 2. La Provincia individua le forme più opportune per la massima diffusione al presente Regolamento su tutto il proprio territorio. Art. 6 Bollo di controllo 1. La Provincia si avvale del Bollo di controllo quale sistema d autocertificazione obbligatorio per tutti gli impianti termici siti sul proprio territorio; il Bollo di controllo è un attestazione dell avvenuto controllo e dell autocertificazione dell impianto e non costituisce in alcun modo una certificazione della sicurezza e dello stato di efficienza dello stesso. 2. Il Bollo di controllo é apposto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali: 2

a) ogni anno per gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido e per tutti gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kw; b) ogni due anni per gli impianti diversi da a) con potenza inferiore a 35 kw con generatore di calore di anzianità superiore a 8 anni e per gli impianti che generano anche acqua calda sanitaria a focolare aperto installati all interno di locali abitati; c) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw diversi da quelli indicati alla lettera b). 3. Copia del rapporto di controllo tecnico, conforme a quello previsto dagli Allegati F e G del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., provvista di Bollo di controllo, è inviata dal manutentore in formato elettronico alla Provincia secondo la periodicità previste dal comma 2. 4. In relazione all evoluzione dei sistemi di trasmissione elettronica delle comunicazioni, la Giunta Provinciale è delegata ad adottare tutti gli atti necessari per semplificare: - la trasmissione e la ricezione degli atti sopra descritti; - l individuazione delle modalità di smaterializzazione del Bollo di controllo. 5. Il Bollo di controllo, prodotto a cura della Provincia mediante la realizzazione di un timbro specifico, viene rilasciato ai manutentori accreditati verso corresponsione di un importo determinato dalla Giunta Provinciale. 6. Il manutentore riscuoterà dall utente finale la tariffa relativa all apposizione del Bollo di controllo contestualmente all esecuzione delle operazioni di manutenzione, secondo la tempistica prevista. 7. La tariffa viene determinata, in sede di prima applicazione, secondo quanto stabilito dall allegato A; nel definire l aggiornamento della tariffa la giunta si atterrà a criteri che garantiscano integralmente l equilibrio fra entrate prodotte dalla stessa e la spesa sostenuta per l esercizio del controllo. 8. Gli introiti derivanti dalla tariffa sono vincolati a sostenere le spese necessarie per i controlli di cui all articolo 7. Art. 7 Ispezione degli impianti termici 1. L attività di ispezione s intende riferita all esame del corretto adempimento delle operazioni di cui all art. 4 del presente Regolamento da parte del responsabile dell impianto. 2. Le ispezioni sugli impianti termici privi del bollo di controllo sono altresì dirette alla verifica del corretto funzionamento dell impianto e dell'osservanza delle norme relative all'esercizio e manutenzione. 3. Le ispezioni sugli impianti termici sono effettuate nei periodi di esercizio degli stessi in base alle zone climatiche individuate dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.. 4. L esecuzione delle ispezioni sarà svolta dalla Provincia in regia diretta o mediante concessione a soggetti privati. 5. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario, a proprie spese, può chiedere alla Provincia che venga verificato il rispetto delle disposizioni del D.P.R. 412/93 e s.m.i. nello stabile; il controllo è eseguito entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. 6. Nell ipotesi di cui al comma 5, qualora la richiesta si riferisca alla verifica della temperatura ambiente, il costo dell ispezione: - sarà a carico del richiedente quando: a. la temperatura ambiente rilevata risulta nei limiti previsti dalla normativa; b. la temperatura ambiente rilevata è superiore ai limiti previsti per causa imputabile al richiedente; - sarà a carico del responsabile dell impianto qualora la temperatura rilevata risulti essere superiore a 20 + 2 C. 7. L eventuale controllo richiesto non esula dalla manutenzione ordinaria prevista dalla normativa vigente. 3

8. L allegato A al presente atto definisce lo schema delle tariffe per il rilascio del bollino e delle ispezioni. Art. 8 Ispezione dei sistemi di condizionamento d aria 1. L ispezione dei sistemi di condizionamento consiste in una valutazione dell efficienza del sistema di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell edificio, o della parte di edificio interessata. Art. 9 Oneri 1. Gli impianti senza il bollo di controllo, sono sottoposti ad ispezione con oneri a carico del responsabile dell esercizio e della manutenzione. 2. Al termine dei controlli sugli impianti indicati al comma 1, l ispettore rilascia apposito bollettino per il versamento alla Provincia della somma corrispondente al costo della verifica. 3. Il responsabile dell'impianto è tenuto ad eseguire il versamento entro 30 gg. dalla data della verifica. 4. Gli oneri per le ispezioni sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale tenendo conto della potenzialità degli impianti controllati, del numero dei generatori dell impianto termico e delle spese del procedimento; in nessun caso potranno addebitarsi costi all utente che a seguito di ispezione risulti in regola con le operazioni di manutenzione e conduzione dell impianto. 5. All'onere della verifica dovrà essere aggiunto l'eventuale rimborso spese del controllo non effettuato per causa imputabile all'utente così come previsto al successivo art. 10 comma 4. 7. Sino all adozione da parte delle norme regionali di settore l ispezione dei sistemi di condizionamento d aria è effettuata comunque in forma gratuita. Art. 10 Avviso di visita all utente 1. La visita a domicilio è annunciata all'utente, con almeno 15 giorni d anticipo, mediante apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica), recante intestazione "Amministrazione Provinciale" su cui è indicato il giorno e la fascia oraria per l'effettuazione della visita, nonché le tariffe dei controlli. 2. La comunicazione indica altresì la possibilità per l interessato di farsi assistere durante il controllo dal proprio tecnico manutentore. 3. Qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell'impianto deve, entro otto giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattare la Provincia o l'ente da essa incaricato per concordare una nuova data. 4. Qualora l ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per causa imputabile al responsabile dell impianto, allo stesso è addebitato un rimborso spese il cui ammontare è stabilito con apposita Deliberazione della Giunta; l ispezione è in ogni caso effettuata in altra data con le stesse modalità. 5. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per le motivazioni di cui sopra, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese di cui al comma precedente la Provincia, su segnalazione del verificatore, provvede a comunicare il fatto al Sindaco per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità; inoltre, nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.o successive modifiche. 6. Al momento della visita a domicilio il tecnico incaricato si deve presentare munito dell'apposita tessera di riconoscimento. 4

Art. 11 Esito delle ispezioni 1. Al termine dell ispezione il tecnico predispone, sia in formato elettronico che cartaceo, il rapporto di controllo e, quando prevista, la diagnosi energetica. 2. Nei casi di ispezione che abbiano avuto esito negativo il responsabile dell impianto può regolarizzare la propria posizione entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell ispezione, trasmettendo alla Provincia idonea documentazione comprovante l avvenuto adeguamento dell impianto. 3. Qualora in base alla documentazione integrativa si rilevi l avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia non si procede a ulteriore visita di ispezione; in caso contrario si effettua l ispezione dell impianto con onere a carico dell utente pari al costo complessivo dell ispezione per gli impianti soggetti a ispezioni maggiorato del 30%. 4. Al responsabile dell impianto che, scaduti i termini per l adeguamento, non vi abbia provveduto o qualora, anche a seguito della seconda verifica, l impianto non risultasse a norma, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 12. 5. Qualora in sede di ispezione siano evidenziate situazioni di pericolo le anomalie riscontrate sono registrate sul verbale di ispezione e vengono immediatamente segnalate al Comune che provvede ad assumere gli opportuni provvedimenti cautelari, diffidando l utente dall utilizzo dell impianto termico. 6. In caso di inottemperanza alla diffida e in tutti i casi in cui, in fase di ispezione, vengano rilevate situazioni di grave pericolosità, l ispettore deve segnalare tempestivamente l opportunità di procedere alla disattivazione dell impianto da disporsi da parte del Comune, fatta salva l applicazione delle sanzioni amministrative. 7. La riattivazione dell impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità dell impianto prevista dalla legge 46/90. 8. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore non dichiarati, l ispettore procede al relativo accertamento e registrazione sul verbale di visita di ispezione; per ciascuno di tali generatori i responsabili dell impianto devono procedere alla regolarizzazione producendo entro 30 giorni le dichiarazioni di conformità previste dalla L. 46/1990 e corrispondere gli importi delle ispezioni e dei bolli di controllo relativi al presente Regolamento. 9. Anche nel caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale di visita da parte del responsabile dell impianto si procede all annotazione sul verbale stesso che comunque è consegnato o successivamente notificato all interessato. 10. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore. 11. Qualora nel corso dell ispezione siano riscontrate una o più violazioni la Provincia provvede a contestare l'illecito ai sensi dell'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 12 Sanzioni Amministrative 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. All irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione della normativa vigente di settore provvede l ufficio sanzioni della Provincia. Art. 13 Prima applicazione 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento viene costituito presso la Provincia un tavolo di confronto con i Comuni le Associazioni di categoria quale elemento di supporto per le azioni da intraprendere nei confronti dell utenza. 5

2. In attesa della Norma Regionale relativa alla definizione delle specifiche per la realizzazione del catasto degli impianti termici la Giunta resta delegata per l approvazione di specifico protocollo di intesa con i Comuni per la realizzazione di un primo archivio informatico degli impianti rilevati sul territorio. Art 14 Norma transitoria 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011. Da tale data la Provincia porrà in essere adeguate forme di comunicazione all utenza. 2. Le fasi temporali di applicazione restano così stabilite: entro il 31 marzo 2011 raccolta in collaborazione con i Comuni di tutti i dati utili per la costruzione del catasto degli impianti 1 maggio 2011 avvio effettivo dei controlli da parte dell Amministrazione Provinciale, privilegiando quelli sugli impianti per i quali non sia pervenuta evidenza dell effettuazione del controllo periodico e, a campione, sui rimanenti. 6

Allegato A REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI E SUI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO D ARIA SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE TARIFFE TARIFFE PER IL RILASCIO DEL BOLLINO per impianti di potenza minore di 35 kw: 7,00 per impianti di potenza maggiore di 35 kw: 17,00 (per ogni generatore ulteriore: 8,00) TARIFFE PER LE ISPEZIONI: Nessun costo per tutte le ipotesi di tenuta regolare del libretto di impianto Pagamento nelle ipotesi di irregolare tenuta del libretto di impianto: 1. mancanza del bollo: costo del bollo più: 25,00 per impianti di potenza minore di 35 kw 100,00 per impianti di potenza maggiore di 35 kw( per ogni generatore di calore) 2. mancata trasmissione alla Provincia dei modelli di cui all art. 6 comma 3: 80,00 per impianti di potenza minore di 35 kw (modello G) 130,00 per impianti di potenza maggiore di 35 kw (modello F) più 60,00 per ogni generatore aggiuntivo nota: se accompagnata alla mancanza del bollo tale pagamento è a carico del responsabile di impianto, altrimenti a carico del tecnico che ha effettuato il controllo 3. seconda ispezione per causa imputabile all utente: o per i casi di cui all articolo 11. 3a. nessun costo per tutte le ipotesi di tenuta regolare del libretto di impianto 3b. ispezione per riattivazione impianto (art 11 c. 3.) 100,00 3c. altri casi di ispezione- si applicano le tariffe di cui ad 2 raddoppiate 4. ispezione per il controllo della temperatura secondo le ipotesi di cui all art. 7 comma 6: 25,00 5. altre irregolarità: 100,00 a carico del responsabile della irregolarità. 7