BORSA MERCI REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL INGROSSO DELLE MERCI



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REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL INGROSSO DELLE MERCI Art. 1 A norma dell art. 46 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, dell art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, e degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento Generale della Borsa Merci di Mantova, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova provvede, a mezzo del Comitato di Vigilanza, alla rilevazione dei prezzi delle merci di produzione locale o di importazione che formano oggetto di maggiore trattazione presso la Borsa Merci e cura la pubblicazione del relativo listino. Art. 2 Le merci e i prodotti da considerare nel listino sono distribuiti nei seguenti gruppi: cereali e prodotti affini e derivati; prodotti lattiero-caseari; suini; foraggi e paglie; pollame e affini, uova; carni suine macellate fresche; sementi foraggere e semi oleosi; bovini; pioppi; vini e uve; frutta. Art. 3 Il Comitato di Vigilanza, per l espletamento dei compiti demandatigli dal punto 5 dell art. 8 del Regolamento Generale della Borsa Merci, si articola in apposite Commissioni oppure si avvale di accertamenti diretti presso la stessa Borsa o altri centri di mercato. La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura fissa il numero dei componenti delle varie Commissioni e provvede alla nomina dei componenti scegliendoli fra imprenditori ed esperti interessati all acquisto ed alla vendita delle merci i cui prezzi siano oggetto di rilevazioni. La Giunta della Camera di Commercio può chiamare a far parte delle Commissioni, in qualità di consulenti, senza diritto di voto, esperti nell intermediazione delle merci. Art. 4 Le Commissioni sono presiedute dal Presidente del Comitato di Vigilanza o da un suo sostituto. I loro componenti, ivi compreso il Presidente, durano in carica un anno. Possono essere sostituiti come pure riconfermati alla fine dell incarico. Resta salva, comunque, la facoltà della Giunta Camerale di procedere motivatamente alla sostituzione di componenti le Commissioni in qualunque momento. Gli eventuali compensi saranno determinati dalla Giunta Camerale sulla base delle indicazioni date in materia dall Organo di tutela. I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive decadono dall incarico. L abbandono della seduta, prima della conclusione dei lavori, ove ritenuto dal Presidente non giustificato, equivale all assenza. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono disimpegnate dal Segretario del Comitato di cui all art. 9 del Regolamento di Borsa o da altro personale all uopo nominato dalla Giunta Camerale.

Art. 5 Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti, di cui uno interessato all acquisto e l altro alla vendita, oltre al Presidente. Esse deliberano con voto palese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente. La maggioranza suddetta non s intende validamente formata se a raggiungere la stessa non hanno concorso i voti favorevoli di almeno la metà dei componenti presenti interessati all acquisto e di almeno la metà dei commissari presenti interessati alla vendita. Art. 6 I prezzi da rilevare per le merci contrattate sono quelli effettivamente praticati nel giorno di mercato. Per le merci contrattate presso i produttori o comunque al di fuori della Borsa Merci debbono essere rilevati i prezzi medi praticati nella settimana terminante il giorno di mercato stesso. Non si può, nella rilevazione dei prezzi, tenere conto dei contratti che, per esiguità della merce e dei prodotti rispetto alle quantità delle partite normalmente trattate, non forniscono utili elementi di giudizio. L acquisizione dei dati che precedono avviene con schede di rilevazione, sottoscritte, da consegnarsi prima dell inizio della seduta al Presidente. Il Presidente distribuirà, ove richiesto, le schede, rese anonime, ai componenti della Commissione e potrà richiedere, ove necessario, gli stabiliti di contratto a giustificazione di quanto esposto nelle schede ed eventualmente sentire anche il parere di esperti estranei alla Commissione. Art. 7 I prezzi risultanti dalle schede di rilevazione o da altre informazioni possono essere assoggettati dal Presidente a revisione critica da parte dell Ufficio competente della Camera di Commercio nei seguenti casi: a) mancata specificazione della qualità della merce compravenduta; b) esistenza per alcune contrattazioni di modalità particolari che possono avere influito sul prezzo; c) differenza sensibile e non giustificata dei valori rispetto a quelli rilevati nelle altre piazze o nel precedente periodo di rilevazione. L Ufficio, previa occorrendo effettuazioni di ulteriori ed immediati accertamenti, formula un parere con indicazione del prezzo revisionato al Presidente della Commissione che ne informa i Commissari. Il parere non ha natura vincolante. Art. 8 La Commissione deve rilevare i prezzi nel rispetto delle descritte procedure, ove siano emersi dati sufficienti; in caso di disaccordo fra i Commissari, il Presidente può comunicare le risultanze dell istruttoria eseguita dagli uffici. Qualora sia constatata l impossibilità di funzionamento della Commissione per qualunque motivo il Presidente della Commissione, di concerto con il Presidente della Camera di Commercio o membro della Giunta Camerale a ciò delegato o con il Segretario Generale od altro Funzionario designato dal Segretario Generale, procederà sulla base dei dati acquisiti, all accertamento dei prezzi, sentiti gli organi della Segreteria della Commissione. Art. 9 Qualora per una determinata merce le contrattazioni risultino poco significative o siano emerse risultanze contraddittorie, il Presidente invita la Commissione regolarmente istituita, a rilevare, sulla base delle tendenze di mercato comunque rilevate e dei prezzi accertati in precedenza, un prezzo indicativo. In mancanza di contrattazioni significative e di dati certi sulla tendenza di mercato, il

Presidente, in via del tutto eccezionale, invita la Commissione a non rilevare il prezzo (c.d. non quotato sul listino prezzi). Ove in Commissione non si raggiunga alcuna maggioranza e nell ipotesi di mancato funzionamento per qualunque motivo della Commissione, la decisione nei casi sopraindicati di rilevare un prezzo indicativo o di non rilevare il prezzo è demandata al Presidente della Commissione che provvederà di concerto con il Presidente della Camera di Commercio o membro della Giunta Camerale a ciò delegato o con il Segretario Generale od altro funzionario camerale designato dal Segretario Generale e ne farà apposita annotazione motivata sul verbale. Art. 9 bis A parziale modifica del Regolamento di Borsa per la rilevazione dei prezzi all ingrosso, unicamente la Commissione suini da macello è disciplinata anche dalle seguenti norme: a) ad integrazione delle norme di cui all art. 3, la giunta della Camera di Commercio nomina, in egual numero, i componenti della Commissione in rappresentanza delle parti contrapposte (venditori e compratori) scelti tra i nominativi indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e n. 2 qualificati esperti nell intermediazione con funzione consultiva; b) ad integrazione delle norme di cui all art. 5, qualora in Commissione non sia presente una delle parti contrapposte (venditori e compratori) si procederà con il c.d. non quotato ; c) la norma di cui all art. 5 che prevede che a parità di voti prevale il voto del Presidente, viene sostituita, solamente per la Commissione suini da macello, dalla presente norma: a parità di maggioranze, cioè quando si formano due maggioranze, prevale il voto del Presidente ; d) la Camera di Commercio, tramite il Presidente del Comitato di Vigilanza, si riserva la facoltà di sospendere motivatamente, in presenza di circostanze particolari, la rilevazione e la pubblicazione dei prezzi; e) in sostituzione delle norme di cui all art. 9, qualora in Commissione non si raggiunga alcuna maggioranza, la decisione di rilevare o non rilevare i prezzi spetterà ad un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e da due vice-presidenti. Ciascun vice-presidente e il suo supplente sono designati rispettivamente dai venditori e dai compratori presenti in Commissione e rimarranno in carica fino a quando faranno parte della Commissione, fatta salva la possibilità di sostituzione anticipata ad opera della parte proponente; f) i vice-presidenti che concorrano a tre non quotati consecutivi o a 5 non quotati nel corso della loro nomina, decadranno automaticamente dalla carica e non potranno più ricoprirla nel corso del medesimo anno, pur continuando a partecipare ai lavori della Commissione. Art. 9 ter A parziale modifica del Regolamento di Borsa per la rilevazione dei prezzi all ingrosso, la Commissione suini da allevamento è disciplinata anche dalle seguenti norme: g) la Camera di Commercio, tramite il Presidente del Comitato di Vigilanza, si riserva la facoltà di sospendere motivatamente, in presenza di circostanze particolari, la rilevazione e la pubblicazione dei prezzi;

h) ad integrazione e parziale modifica delle norme di cui all art. 9, qualora in Commissione non si raggiunga alcuna maggioranza, il compito di rilevare i prezzi spetterà ad un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e da due vice-presidenti. Ciascun vice-presidente e il suo supplente sono designati rispettivamente dai venditori e dai compratori presenti in Commissione e rimarranno in carica fino a quando faranno parte della Commissione, fatta salva la possibilità di sostituzione anticipata ad opera della parte proponente; i) qualora nell Ufficio di Presidenza non si raggiunga alcuna maggioranza ovvero nell ipotesi in cui l Ufficio di Presidenza non possa essere costituito per mancanza del rappresentante di una delle parti, il Presidente adotterà la decisione di rilevare prezzi indicativi o di non rilevare i prezzi secondo quanto previsto all art. 9 c. 3 del regolamento. Art. 10 I prezzi medi dovranno essere inviati all Istituto Nazionale di Statistica accompagnati da annotazioni esplicative che illustrino i motivi delle variazioni registrate. Le Commissioni si riuniscono presso la Borsa Merci secondo il calendario stabilito dalla Camera di Commercio. Art. 11 Per la individuazione per la declaratoria delle merci e dei prodotti di cui all art. 2, delle fasi di scambio, dei luoghi di consegna, delle modalità di pagamento e di ogni altra clausola inerente alle contrattazioni si fa riferimento al «listino dei prezzi della Borsa Merci» pubblicato dalla Camera di Commercio e relativo alla settimana precedente alla costituzione della Borsa. Le variazioni al listino, che viene ad assumere il valore di listino base, saranno deliberate dalla Giunta Camerale alla costituzione della Borsa. In caso d urgenza, dette variazioni potranno essere apportate dal Presidente del Comitato di Vigilanza e quindi sottoposte alla ratifica della Giunta stessa. Art. 12 I prezzi rilevati settimanalmente servono anche ai fini del calcolo delle medie mensili. Il tipo di media da utilizzare sarà quella aritmetica semplice dei prezzi considerati. Ai fini della determinazione della media mensile, i prezzi riferiti al periodo settimanale intercorrente tra due mesi si considerano validi nel mese in cui risultino accertati ed eventualmente pubblicati. Art. 13 I prezzi rilevati in conformità alle presenti norme costituiranno la base per le certificazioni richieste alla Camera di Commercio e per ogni altro fine di interesse pubblico. Art. 14 Il presente Regolamento entrerà in vigore il 21 giugno 1996 e da tale data sostituirà a tutti gli effetti quello precedentemente in vigore. La Camera di Commercio si riserva, di volta in volta, di apportarvi tutte le modifiche o aggiunte che si rendessero necessarie.

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione della Giunta Camerale n. 159 del 31 maggio 1996 e successivamente modificato con provv. del Commissario ad acta n. 20523 del 10/10/2006 e con deliberazione della Giunta Camerale n. 63 del 17 giugno 2008.