(Circolare 12 agosto 2004 numero 52)

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Enav: la gestione dei trattamenti pensionistici (Inpdap, Circolare 12 agosto 2004 n. 52) In seguito alla trasformazione in S.p.a., la getione dei trattamenti pensionistici per il personale non dirigente dell'enav assunto dal 1.1.2001 passa all'inps. Tutte le posizioni pregresse sono conseguentemente trattate dall'inpdap che avrà l'obbligo di gestire sia la posizione assicurativa che il trattamento di quiescenza. La cirolare dell'istituto detta precise istruzioni in merito alla gestione delle posizioni medesime oltre (e sono questi gli aspetti di maggiore interesse) alla valutabilità dei servizi e degli elementi stipendiali che dovranno essere valutati sia nella prima quota di pensione (quota A) sia nella seconda (quota B). Altro argomento trattato nella circolare è quello relativo alle maggiorazioni del servizio. (Ludovico Adalberto De Grigiis) INPDAP DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Ufficio I Normativa (Circolare 12 agosto 2004 numero 52) OGGETTO: ENAV S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche relative al personale non dirigente. 1. Premessa L ENAV, istituito quale ente pubblico economico dal 1 gennaio 1996 a seguito della trasformazione dell Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) per effetto della legge 21 dicembre 1996, n. 665, ha assunto la natura giuridica di società per azioni, con denominazione ENAV S.p.A, a partire dal 1 gennaio 2001 (legge 17 maggio 1999, n. 144). I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all assicurazione obbligatoria gestita dall INPS mentre quelli in servizio a tale data mantengono il regime pensionistico secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche Amministrazioni (articolo 8, commi 6 e 7 della legge n.665/1996). Per questi ultimi era, altresì, prevista la facoltà di esercitare, entro sei mesi dalla data di trasformazione, l opzione per l iscrizione all I.N.P.S; in tal caso, per la valutazione dei periodi pregressi, si applica l articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Pertanto, il personale dell ENAV S.p.A., in servizio all atto della trasformazione che non abbia optato per l iscrizione all assicurazione obbligatoria gestita dall I.N.P.S., mantiene l iscrizione alla Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato gestita dall Inpdap. 2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni Con apposita intesa, è stato convenuto che, a partire dal 7 ottobre 2004, l Inpdap subentri alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in servizio all atto della trasformazione dell azienda in ente pubblico economico (1 gennaio 1996). In particolare, l Inpdap sarà competente all applicazione degli istituti di riconoscimento, quali riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione (legge n. 29/1979 e n. 45/1990) e sistemazione contributiva, anche se non ancora definiti alla data del 7 ottobre 2004, nonché alla liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dal giorno 8 ottobre 2004.

Le domande concernenti i trattamenti pensionistici dovranno essere presentate alla competente Sede provinciale dell Inpdap, in base alla residenza dell iscritto. In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell Istituto, si specifica che le necessarie informazioni dovranno essere riportate nel modello di comunicazione dei dati, denominato PA 04, secondo le istruzioni impartite con Circolare Inpdap 17/12/2003, n. 34 e con quelle successive 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33 Sarà cura dell ENAV S.p.A. allegare, al predetto Mod. Pa 04, qualsiasi documentazione cartacea utile alla liquidazione ed ammissione a pagamento della pensione, comprese eventuali domande di valutazione di servizi/periodi (riscatto, ricongiunzioni, computo, etc.). Dovrà essere presentata, inoltre, ogni altra dichiarazione, sottoscritta dal dipendente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni, relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo ad eventuali maggiorazioni o ad altri benefici. I dati relativi al dipendente sono inseriti secondo le modalità richieste dal sistema informativo in uso. L ENAV S.p.A. è tenuto a trasmettere il Mod. PA 04 su supporto informatico (floppy-disk o tramite e- mail della competente Sede provinciale o territoriale dell Istituto); la trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità del pagamento tra stipendio e pensione. L impiego del pacchetto applicativo consente l esonero da ogni responsabilità derivante da errore di calcolo o di diritto da parte dell ENAV S.p.A., fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici. Resta inteso che sarà cura della Sede Inpdap effettuare il raffronto tra la documentazione cartacea (nonché eventuale documentazione agli atti) e quanto riportato sul supporto magnetico, controllare la congruità delle notizie trasmesse e disporre la relativa determina. Un particolare accenno merita l elaborazione delle ricongiunzioni in uscita ai sensi dell art. 6 della legge n. 29/1979, conseguenti al diritto di opzione eventualmente esercitato da parte dei dipendenti in servizio all atto della trasformazione in ente pubblico economico. Si sottolinea, in proposito, che nel citato Mod. PA 04, oltre ai dati anagrafici e giuridici, dovranno essere, altresì, certificate tutte le retribuzioni annuali percepite dalla data di assunzione. A partire dal 1 gennaio 1984, dovranno, inoltre, essere riportate tutte le variazioni intervenute nel corso dell anno. 3. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi Il CCNL 1998/2001 del personale non dirigente dell ENAV è articolato in una parte generale (riguardante tutto il personale) e nelle seguenti parti specifiche: - categoria professionale Controllori Traffico Aereo; - categoria professionale Esperti Assistenza al Volo;

- categoria professionale Meteorologi; - categoria professionale Naviganti; - categoria Tecnico/amministrativa. 3.1. Emolumenti valutabili nella prima quota di pensione Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all articolo 13, lettera a) del Dlgs n. 503/1992 concorrono le seguenti voci retributive incluse nella parte generale del CCNL : - stipendio minimo contrattuale; - elemento sostitutivo dell indennità di adeguamento al costo della vita; - retribuzione individuale di anzianità e scatto anomalo. Rientrano, altresì, nella quota a) di pensione il superminimo professionale nel quale sono confluite, a decorrere dal 1 gennaio 2000, le indennità professionali (indennità di controllo e indennità tecnico/amministrativa), spettanti al personale delle categorie professionali Controllori Traffico Aereo, Esperti Assistenza al Volo, Meteorologi e Tecnico/amministrava. Dette indennità professionali, previste dal 1 gennaio 1988 dall articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 248, incidevano fino al 31 dicembre 1999 nella quota a) di pensione nella misura del 60% del loro importo. L altra indennità professionale, denominata indennità di volo, prevista sempre dal 1 gennaio 1988 dal medesimo su citato comma 2 e che concorreva nella stessa misura del 60% del suo ammontare alla determinazione della base pensionabile spettante al personale facente parte della categoria professionale Naviganti, non è stata, invece, conglobata nel superminimo professionale e, pertanto, compete, in aggiunta al predetto emolumento. In virtù di quanto previsto dall articolo 48 (ora art. 51, ex art. 2, comma 3, D.lgs n. 344/03), comma 6 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 così come sostituito dall articolo 3, comma 1 del Dlgs 2 settembre 1997, n. 314, a decorrere dal 1 gennaio 1998 l indennità di volo concorre a formare reddito e, quindi, base imponibile nella misura del 50 per cento del suo ammontare. Conseguentemente, a partire da tale data solo in questa percentuale l indennità di volo concorre nella determinazione della prima quota di pensione. Per esplicita previsione normativa (articolo 4, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 248), ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, l aumento del 18 per cento della base pensionabile si applica sullo stipendio, scatti di anzianità compreso lo scatto anomalo e superminimo professionale. Per quanto riguarda tutte le indennità professionali sopra indicate, anche esse vengono maggiorate del 18% nelle misure previste nei periodi di spettanza. 3.2. Emolumenti valutabili nella seconda quota di pensione Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all articolo 13, lettera b) del Dlgs n. 503/1992 vengono valutate tutte le altre indennità percepite come corrispettivo dell attività lavorativa quali ad esempio l indennità di turno, indennità di pronto impiego, indennità disponibilità fuori orario, lavoro festivo, domenicale e notturno, festività coincidenti, premio di sistema (o 14^ mensilità), premio di risultato, premio di sede, ecc.

Occorre tenere presente che ai fini della determinazione della retribuzione media di cui all articolo 7 del Dlgs n. 503/1992 le indennità di controllo e tecnico/amministrativa, qualora la loro valutazione rientri nel periodo di riferimento, concorreranno a formare la base contributiva e pensionabile nella misura pari al 60 per cento del loro ammontare fino al 31 dicembre 1995 mentre successivamente a tale data, in virtù dell articolo 2, commi 9 e seguenti della legge n. 335/1995, incideranno nelle voci accessorie in misura intera. Si ricorda che tali indennità a partire dal 1 gennaio 2000 sono confluite nel superminimo professionale. L importo dell indennità di volo, qualora rientri nel periodo di riferimento, rappresenta la base pensionabile nella misura del: - 60 per cento dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995; - 100 per cento dal 1 gennaio 1996 secondo la disciplina di cui all articolo 2, commi 9 e seguenti della legge n. 335/1995: - 50 per cento dal 1 gennaio 1998 in base a quanto previsto dall articolo 48, comma 6 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 così come sostituito dall articolo 3, comma 1 del Dlgs 2 settembre 1997, n. 314. Sarà cura dell ENAV riportare sul modello PA 04 le indennità professionali secondo la misura effettivamente spettante ai fini della determinazione della quota b) di pensione. 4. Maggiorazioni A decorrere dalla data di transito al commissariato per l assistenza al volo (art. 7 comma 1 legge 248/90), l art. 5 della medesima legge, modificato, poi dal D.Lgs 30 aprile 1997, n. 149, individua alcuni profili professionali ai quali competono maggiorazioni senza oneri a carico degli interessati e, comunque, non cumulabili tra loro. Il D.Lgs 149/1997 prevede che, per coloro i quali al 31/12/1995 hanno maturato un anzianità contributiva di almeno 18 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal citato articolo 5 della legge 248/1990 ed in particolare: a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore di traffico aereo, pilota ed operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata; b) i periodi di servizio effettivo, prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo, sono aumentati di un quinto della loro durata. Si rammenta che in virtù di quanto disposto dall articolo 59, comma 1, lettera a) della legge n. 449/1997 con effetto dal 1 gennaio 1998 gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali, non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili. Per i dipendenti ENAV in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 è fatta salva l anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione di cui all art. 5, comma 1, lettere a) e b) della legge 248/1990. Nei confronti dei medesimi soggetti per le anzianità contributive successive al 1 gennaio 1996, il beneficio è trasformato in un aumento convenzionale

dell età anagrafica, per un massimo di cinque anni, pari ad un anno ogni cinque interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei ruoli professionali di cui alla sopracitata lettera a) ovvero un anno ogni sette per i profili di cui alla lettera b); tale incremento è utile ai fini del conseguimento dell età pensionabile e ai fini dell applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 6 dell articolo 1 della legge n. 335/1995. Sempre per i destinatari di un sistema di calcolo misto l aumento convenzionale dell età anagrafica opera anche ai fini dell accesso alle pensioni di anzianità. Si evidenzia, infine, che il personale transitato da altre Amministrazioni, mantiene l anzianità contributiva maturata per effetto di specifiche disposizioni dell Amministrazione di provenienza, in virtù della salvaguardia dei diritti acquisiti. Seguiranno ulteriori chiarimenti con riferimento al personale dirigente. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Luigi Marchione ( da www.laprevidenza.it )