Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale

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CIRCOLARE A.F. N. 172 del 13 Dicembre 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale Premessa Con la circolare n. 2 del 07.11.2016 l Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in relazione all applicazione di apparecchiature GPS agli strumenti di lavoro. La circolare, in particolare, ha chiarito che i sistemi di geolocalizzazione rappresentano (ordinariamente) un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l esecuzione dell attività lavorativa ma per rispondere ad ulteriori esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Sulla base di tale considerazione, la circolare precisa che ai fini dell installazione di tali apparecchiature è necessario un previo accordo sindacale stipulato con la rappresentanza sindacale (o previa autorizzazione ISPEL), salvo casi eccezionali. Si deve ricordare che con il D.Lgs. 151 del 14.09.2015 il legislatore ha modificato la disciplina dei controlli sul lavoro ampliandone, parzialmente, l applicazione. La disciplina ad oggi applicabile, infatti, consente di utilizzare impianti di sorveglianza e controllo a distanza anche nelle ipotesi di tutela del patrimonio aziendale. Non variano, invece, le condizioni per poter utilizzare (legittimamente) i controlli: secondo quanto previsto dalla disciplina riformata, prima di poter accedere a tali modalità di controllo, il datore di lavoro deve ottenere l autorizzazione da parte delle associazioni sindacali, o in mancanza da parte delle DTL. In generale: il controllo dei lavoratori e l autorizzazione preventiva 1

Secondo quanto previsto dall articolo 4 della legge n. 300/1970, così come risulta modificato dal D.Lgs. n. 151/2015: gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Sulla base di tale disposizione, quindi: gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere utilizzati esclusivamente per talune tipologie di esigenze (organizzativo/produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio); tali impianti possono essere installati previo accordo con le associazioni sindacali. Motivazioni organizzative/produttive. Installazione impianti audiovisivi Garantire la sicurezza sul lavoro. Tutela del patrimonio. Con riferimento all autorizzazione si deve segnalare un alternativa: viene previsto che in mancanza di accordo sindacale tali impianti possono essere installati previa autorizzazione dell ISPEL La riforma del D.Lgs. n. 151/15 ha introdotto una utile novità dal punto di vista operativo, per il caso in cui l impresa abbia dislocato più unità produttive sul territorio, in diverse province o regioni. In tali ipotesi l accordo deve essere raggiunto con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la subordinata autorizzazione amministrativa deve essere richiesta alla sede centrale ISPEL. Questa introduzione consente di ovviare alle criticità rappresentate dalla normativa previgente che, in assenza di indicazioni specifiche, imponeva il ricorso alle diverse realtà locali, sindacali o amministrative. 2

Installazione impianti audiovisivi Autorizzazione preventiva Rispetto alla previgente disciplina si deve segnalare, in primo luogo, la cancellazione del divieto: ora la possibilità di procedere a tali controlli viene riconosciuta in via generale, stante il rispetto delle specifiche condizioni previste. In secondo luogo, è stata introdotta una nuova ipotesi di controllo. Si tratta dei controlli c.d. difensivi, diretti all accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa. La legittimità di questi controlli ha avuto ormai da tempo l avallo della giurisprudenza, che ha, inoltre, escluso la riconducibilità della fattispecie alla previsione dell art. 4 (e degli adempimenti procedurali necessari), quando i comportamenti illeciti da accertare riguardano la tutela di beni estranei alla prestazione lavorativa (Cass.civ.sez.lav., 27 maggio 2015, n. 10955). Il nuovo art. 4 costituisce, pertanto, il recepimento del diritto vivente sostanzialmente condiviso, che adesso viene codificato. Le eccezioni all autorizzazione Il secondo comma dell art. 4 dello Statuto dei lavoratori, così come riformato dall art. 23 del D.Lgs.n.151/2015, prevede poi due ipotesi eccezionali che non soggiacciono al regime generale che impone, in via preventiva, all installazione sindacale o in subordine l autorizzazione amministrativa. La garanzia procedurale dell autorizzazione preventiva è esclusa per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Si tratta di una sorta di presunzione legale di ipotesi della più generale categoria delle esigenze organizzative e produttive, rispetto alle quali il legislatore ha previsto una deroga, eccezionale, al regime generale. Nell ambito di queste due fattispecie dunque, non è necessario alcun accordo né autorizzazione preventiva, e l installazione dell impianto o la dotazione dello strumento al dipendente è di per sé legittima, ricorrendone i requisiti di legge. Relativamente agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, è evidente che l eccezione è strettamente limitata a quegli strumenti che immediatamente servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate. 3

Utilizzo delle informazioni La possibilità di controllo dell attività lavorativa, esclusivamente derivata, per quanto premesso, quale conseguenza dell installazione necessitata in via esclusiva dalle esigenze riconosciute e consentite dalla legge, comporta la possibilità della acquisizione di informazioni sull attività stessa da parte del datore di lavoro. Ai sensi del terzo ed ultimo comma del nuovo art. 4 dello Statuto, le informazioni raccolte in conseguenza dell installazione legittima di un impianto o della dotazione di strumenti concessa dalla legge, possono essere utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro (in primis dunque per i rilievi di natura disciplinare). L utilizzabilità delle informazioni è però subordinata, sia riguardo al regime generale, così come per quello delle due eccezioni rappresentate dal secondo comma, alla circostanza che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e della effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della privacy ). Utilizzo di apparecchiature GPS Come anticipato in premessa, con la circolare n. 2/2016 l ISPEL ha trattato la problematica relativa all installazione di apparecchiature GPS, con particolare riferimento agli adempimenti collegati a tale facoltà. Ricordando che l art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, l ISPEL ha rilevato la necessità di individuare quando l installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a rendere la prestazione lavorativa, tenuto conto che l interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione. In linea di massima e in termini generali, l ISPEL ritenere che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l esecuzione dell attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientra nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale 4

accordo, previa autorizzazione da parte dell Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016). La circolare evidenzia però che - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all uso di tali strumenti), ovvero l installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) si può ritenere che gli stessi finiscano per trasformarsi in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti DOTTORESSA 5