Lineamenti di diritto penale Grosseto, 4 ottobre 2010
Grande Bipartizione DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto penale Diritto civile Diritto commerciale Diritto del lavoro
DIRITTO PENALE L insieme delle regole e degli istituti che disciplinano i fatti costituenti reato
REATO Ogni fatto umano da cui il Legislatore faccia conseguire una sanzione penale
Le sanzioni penali Delitti Pene detentive Ergastolo Reclusione Pena pecuniaria Multa Contravvenzioni Pena detentiva Arresto Pena pecuniaria Ammenda
Principio di legalità Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25 2 Cost.), né con pene che non siano da essa stabilite (art. 1 c.p.).
Successione di leggi penali Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l esecuzione e gli effetti penali (art. 2 2 c.p.). Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (art. 2 4 c.p.).
IL REATO Un fatto umano tipico antigiuridico e colpevole
Fatto tipico Soggetto attivo Condotta Nesso di causalità Evento
Soggetto attivo È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Art. 85 2 c.p.
Soggetto attivo Reati comuni Reati propri
Soggetto attivo Delega di funzioni Obblighi delegabili Forma espressa e contenuto chiaro Idoneità tecnica e professionale Autonomia gestionale Capacità di spesa
Soggetto attivo Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (d.lgs. 231/2001)
LA CONDOTTA Azione Reati a forma libera Reati a forma vincolata
LA CONDOTTA Omissione Reati omissivi propri Reati omissivi impropri
L Evento Evento in senso giuridico Evento in senso materiale Reati di evento Reati di mera condotta (o reati formali)
La causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Art. 40 c.p.
La causalità Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l azione od omissione e l evento. Art. 41 1 c.p.
Antigiuridicità Lesione al bene giuridico tutelato Assenza di scriminanti Consenso dell avente diritto (art. 50 c.p.) Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) Difesa legittima (art. 52 c.p.) Uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) Stato di necessità (art. 54 c.p.)
Colpevolezza Elemento soggettivo del reato Dolo Preterintenzione Colpa
Il Dolo Il delitto è doloso, o secondo l intenzione, quando l evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l esistenza del delitto, è dal l agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (art. 43c.p.)
Il Dolo Dolo eventuale Dolo diretto Dolo intenzionale
Il Dolo Dolo generico Dolo specifico
La Colpa Il delitto è colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia [colpa generica], ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [colpa specifica] (art. 43c.p.).
LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO Delitto tentato Concorso di persone nel reato Reato circostanziato Concorso di reati e reato continuato
TENTATIVO Atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l azione non si compie o l evento non si verifica. Art. 56 1 c.p.
CONCORSO DI PERSONE Più persone concorrono in un medesimo reato quando ciascuno porta in maniera magari minima, ma comunque significativa il proprio specifico contributo causale alla realizzazione materiale di un reato. Art. 110 c.p.
CIRCOSTANZE Circostanze comuni Circostanze speciali Aggravanti comuni artt. 61 e 112 c.p. Attenuanti comuni artt. 62 e 114 c.p. Attenuanti generiche art. 62bis c.p. Previste solo per reati specificamente indicati Esempi: art. 625 c.p. art. 339 c.p. artt. 583 e 585 c.p.
CONCORSO FORMALE DI REATI Con una sola azione od omissione si violano diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Art. 81 1 c.p.
CONTINUAZIONE Con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Art. 81 2 c.p.