Vicenza, 14 Febbraio 2013 PM-2013

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2012 Vicenza, 14 Febbraio

PARTE III Le (ex) NOVITA del 2011 (Cud( 2012) Vicenza, 14 Febbraio Il punto 1: il Contributo di Solidarietà Il punto 1: il regime del TFR e del TFM > 1 mln Il punto 1: Il rientro dei cervelli e il non-accoglimento della richiesta 2

CUD Il punto 1 ed i (nuovi) istituti del 2011 Il Reddito imponibile indicato al punto 1 è: al netto d. Contributo di solidarietà sui redditi > 300.000 ex art.2, DL n.138/2011; al lordo della quota di TFR e Altre indennità > 1 mln, tassate in via ordinaria ex art.24, co.31 DL n.201/2011 Manovra Monti in misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori rientrati in Italia ex L. n.238/2010 3

CUD p.to 1 e Contributo di solidarietà del 3% - 1 DL n.138/2011, Art. 2, comma 2 ; DM 21.11.2011 dal 1.1.2011 al 31.12., prorogabile per gli anni successivi aliquota 3% sulla parte eccedente 300.000 euro lordi annui del reddito complessivo ex art. 8 TUIR (1) o del reddito di lavoro dipendente e assimilato (2) 1) in generale: determinato nella dichiarazione dei redditi e versato in unica soluzione unitamente al saldo IRPEF deducibile nello stesso anno cui si riferisce il contributo accertamento, riscossione e contenzioso: norme dell IRPEF 2) nel lavoro dipendente e assimilato in base agli artt. 23 e 29 del DPR n.600/1973; determinato nel conguaglio di fine anno trattenuto in unica soluzione nel mese del conguaglio di f.a. versato nei termini e con le modalità delle ritenute dedotto dalla retribuzione imponibile certificato nel CUD 4

CUD p.to 1 e Contributo di solidarietà del 3% - 2 punto 1: redditi di lavoro dipendente ed assimilati al netto degli oneri deducibili di cui all art. 10, evidenziati ai punti 129 e 120 nonché al netto del contributo di solidarietà evidenziato al punto 138 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito punto 138: l importo trattenuto Nel caso di cessazione nel corso del 2012: evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) che il contribuente è obbligato alla dichiarazione dei redditi per autoliquidare il contributo di solidarietà. Ris. Ag.E. n.4/e 9.1.2012 - Cod. trib. 1618 - solo debito - MM AAAA mese e anno del conguaglio 5

CUD Il punto 1 in caso di TFR, Altre indennità e TFM eccedenti 1.000.000 mln di euro - 1 DL 6 dic.2011, n.201 Manovra Monti - art.24, comma 31 Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'art.17, co.1, lett.a) e c), del TUIR, in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000, non si applica il regime di tassazione separata di cui all'art.19 del TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano, in ogni caso, a tutti i compensi e indennità, a qualsiasi titolo, erogati agli amministratori delle società di capitali ( Circ. Ag. E. 28 febbraio 2012, n.3/e). In deroga all'art.3 della legge n. 212/2000, le disposizioni del presente comma si applicano alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio 2011. 6

CUD Il punto 1 in caso di TFR, Altre indennità e TFM eccedenti 1.000.000 mln di euro - 2 punto 1: l importo complessivo delle indennità ex art. 17,c.1, lett.a) e c), TUIR, eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria ( ); importo considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfettari previsti dall art.19 del Tuir proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circolare n.3/e del 2012. annotazioni (cod. BZ): indicare l ammontare complessivo eccedente il milione di euro; inoltre l ammontare delle singole indennità corrisposte. BZ : Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria, importo ( ); importo dell indennità principale corrisposto, importo (...); importo delle altre indennità corrisposto, importo ( ). 7

CUD - Agevolazione rientro dei lavoratori in Italia - 1 BONUS = Riduzione imponibile Irpef dell 80% per le lavoratrici e del 70% per i lavoratori. per l attività d impresa, nei limiti de minimis (Reg.CE n. 1998/2006); per il lavoro dip.te o assimilato, su richiesta scritta al datore di lavoro, entro 3 mesi dall ass.ne (per il 2011, entro il 29.10.2011); Perdita dello sconto fiscale qualora trasferiscano nuovamente all estero la residenza o il domicilio prima di cinque anni dalla data di prima fruizione del bonus. In tal caso, dovranno restituire la quota di imposte non versate, con applicazione di sanzioni e interessi. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che - usufruiscono degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all estero (art.17 del D.L. n.185/2008); - usufruiscono del credito d imposta per gli investimenti nel Sud (art. 1, co.271-279, L. n. 296/2006 ); - sono dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o imprese italiane che svolgono all estero il proprio lavoro. 8

CUD - Agevolazione rientro dei lavoratori in Italia - 2 Legge n.238/2010 DM 3.6.2011 Provv. Dir.le n.97156, 29.07.2011 in vigore il 28.1.2011 fino al 31.12.2015 (DL 216/2011,L.conv.24.2.12,n.14) Requisisti dei destinatari al 20.1.2009 o dopo tale data, ma prima dell assunzione o avvio attività autonome (C.re Ag. E. n.14-e-2012, pag.5) cittadini UE laureati, nati dopo il 1.1.1969; - hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; - gli ultimi 2 anni o più hanno risieduto fuori dal Paese d origine e dall Italia; - sono stati occupati negli ultimi 24 mesi (per lav. dipendente o autonomo o d impresa) fuori dalla madrepatria e dall Italia; - in alternativa, nello stesso periodo, hanno conseguito la laurea o la specializzazione post-lauream, fuori dalla madrepatria e dall Italia; sono assunti come dipendenti o intraprendono un attività di lavoro autonomo o d impresa in Italia e, nei successivi 3 mesi, quivi trasferiscono il domicilio e la residenza; 9

CUD - Agevolazione rientro dei lavoratori in Italia - 3 I principali chiarimenti della Cir. Ag. E. 4.05.2012, n.14-e - parte 1 agevolato il lavoro dipendente o lavoro assimilato ; anche non attinente con l attività di studio o di lavoro svolta all estero il beneficiario deve iscriversi all Anagrafe dei residenti ovvero aver presentato domanda di iscrizione all anagrafe nonché aver trasferito in Italia il proprio domicilio; il trasferimento di residenza e domicilio, se prima dell assunzione, deve essere funzionale all inizio dell attività = si presume tale se è nei tre mesi precedenti l inizio dell attività regime delle prove dell effettivo svolgimento di attività di studio o lavoro all estero (pag.11); l agevolazione è applicabile ai soli Redditi prodotti in Italia; i Redditi prodotti nell anno all estero, prima del trasferimento in Italia, concorrono al reddito complessivo in via ordinaria; i Redditi che concorrono al Reddito compl.vo al 20% (lavoratrici)o al 30% (lavoratori) si tassano in via ordinaria (IRPEF e Addizionali) con oneri e detrazioni (art.10, art.12 e 13 TUIR) in relazione a tale reddito rilevante; 10

CUD - Agevolazione rientro dei lavoratori in Italia - 4 La richiesta del dipendente: entro 3 mesi dall assunzione (salvo per il 2011: il termine decorreva, per i lavoratori già assunti, dall entrata in vigore del provvedimento n.97156, 29.07.2011); Il beneficio è riconosciuto dal periodo-paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell assunzione; la richiesta va presentata all attuale datore anche in caso di 2.a o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato ai sensi della norma agevolativa); la richiesta deve specificare la data della 1.a assunzione ovvero quella di avvio dell att.à autonoma in Italia, e contenere la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro 3 mesi dalla prima assunzione o dall avvio dell attività. Dal 2012, è consentito presentare la richiesta al datore anche oltre i 3 mesi dall assunzione: è facoltà del datore riconoscere il beneficio dal periodo-paga successivo alla richiesta, effettuando il conguaglio per i periodi di paga precedenti che hanno diritto all agevolazione, o dal primo periodo di paga dell anno successivo. I principali chiarimenti della Cir. Ag. E. 4.05.2012, n.14-e parte 2 11

CUD Agevolazione rientro dei lavoratori in Italia - 5 c.1 Nel presente punto, va indicato, quindi, rispettivamente il 20 % o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute... Nelle Annotazioni (cod. BM) l ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l 80% dell ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti,.; Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l abbattimento, rispettivamente dell 80% e del 70% dell imponibile, nelle annotazioni (cod. BM), deve essere indicato l ammontare di tali somme. 12