MANUTENZIONE NEL LUOGO DI LAVORO: I RAPPORTI TRA IL DATORE DI LAVORO OSPITANTE (IL COMMITTENTE) E IL MANUTENTORE (IL LAVORATORE AUTONOMO)

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MANUTENZIONE NEL LUOGO DI LAVORO: I RAPPORTI TRA IL DATORE DI LAVORO OSPITANTE (IL COMMITTENTE) E IL MANUTENTORE (IL LAVORATORE AUTONOMO) L accesso di un lavoratore autonomo all interno di un luogo di lavoro, per l esecuzione di lavori di manutenzione, rappresenta una delle situazioni più delicate ai fini della sicurezza e salute di quel luogo di lavoro, perché introduce elementi e situazioni di rischio del tutto nuovi ed estranei alla tipica attività aziendale che lì normalmente si svolge. Per questo motivo la normativa sulla sicurezza dedica particolare attenzione a questa problematica, coinvolgendo sia il datore di lavoro ospitante, cioè il committente, sia il lavoratore autonomo ospitato, cioè il manutentore, in una serie di obblighi sia sostanziali che formali e documentali. QUANDO sorgono questi obblighi? QUALI NORME regolano queste situazioni? IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE quali obblighi ha? IL LAVORATORE AUTONOMO quali obblighi ha? QUANDO? Tutte le volte che un lavoratore autonomo entra in un luogo di lavoro altrui per svolgere una prestazione lavorativa affidatagli dal datore di lavoro committente. Ciò comprende: Qualsiasi luogo di lavoro, cioè qualsiasi luogo in cui vi siano lavoratori che svolgono attività per conto di un datore di lavoro: quindi, a) non fa differenza la tipologia di datore di lavoro committente (impresa industriale, artigianale, commerciale, agricola; ente pubblico; studio professionale; ecc.); b) non soltanto lo stabilimento, il magazzino, lo studio professionale, ma anche qualsiasi altro luogo riconducibile al proprio ciclo produttivo in cui il datore di lavoro committente chieda al lavoratore autonomo di andare a svolgere la prestazione, purchè si tratti di luogo di cui il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica (sedi distaccate, depositi non presidiati, impianti tecnologici esterni, piazzali, ecc.); Qualsiasi tipologia di contratto tra il committente e il lavoratore autonomo che abbia ad oggetto l affidamento di lavori, servizi o forniture comportanti lo svolgimento di una prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto contratti qualificati dalle parti come contratti di appalto o di prestazione d opera, ma anche noli, forniture con posa, interventi di riparazione o di ripristino, interventi di emergenza, ecc.; b) non soltanto contratti scritti, ma anche contratti conclusi verbalmente; c) non soltanto contratti aventi una durata significativa, ma anche contratti per interventi brevi o del tutto occasionali; Qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi: a) non soltanto lavori di qualsiasi tipo, ma anche servizi e forniture; b) non soltanto prestazioni per le quali sono necessarie abilitazioni e qualifiche particolari (impianti, ecc.) ma tutte le tipologie di prestazioni QUALI NORME? La norma fondamentale di riferimento è l art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008; tra le altre norme di questo Decreto, vanno ricordati l art. 18 (obblighi del datore di lavoro) e l art. 21 (obblighi del lavoratore autonomo) Nota bene: se la prestazione lavorativa ha per oggetto lavori edili (VEDI TABELLA),

queste norme vanno combinate con il Titolo IV del medesimo Decreto e in particolare, per quanto riguarda il committente, con l art. 90. IL DATORE DI LAVORO OSPITANTE (IL COMMITTENTE) La normativa dà particolare importanza, e pone particolari obblighi, alla figura del committente, perché è il soggetto che mette in moto e poi gestisce l intero meccanismo. Ed infatti è il datore di lavoro committente il soggetto che: decide di affidare a un terzo estraneo alla propria struttura lavorativa lo svolgimento di una prestazione da eseguire all interno del proprio luogo di lavoro: questo significa che il datore di lavoro, il quale avrà già disciplinato tutte le regole di sicurezza del proprio luogo di lavoro (VEDI TABELLA SEPARATA: valutazione dei rischi, adozione delle misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione dei propri lavoratori, fornitura dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature e macchine idonee, vigilanza, ecc.), decide di introdurre nel luogo di lavoro dei RISCHI NUOVI E DIVERSI, che sono i rischi propri dell attività lavorativa svolta dal lavoratore autonomo manutentore (l uso di macchine o sostanze particolari e pericolose, ad esempio); al tempo stesso, il datore di lavoro ospitante sa di esporre il lavoratore autonomo ai rischi (che per il lavoratore autonomo sono RISCHI NUOVI E DIVERSI) tipici del luogo di lavoro in cui si svolgerà la prestazione; sceglie il lavoratore autonomo che eseguirà quella prestazione; disciplina le condizioni contrattuali, tempi e modalità di esecuzione della prestazione, prezzo; controlla la prestazione del lavoratore autonomo e il rispetto delle condizioni contrattuali. Per questo motivo, sono molti gli obblighi che gravano sul datore di lavoro committente. Verificare l idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare. SCOPO: Il lavoratore autonomo non va scelto soltanto in base alla sua bravura, né soltanto in base al suo costo; deve essere scelto anche in base alla sua capacità di lavorare rispettando le regole di sicurezza. Per i lavori edili, la verifica si esegue secondo l Allegato XVII del Decreto 81; per gli altri appalti, un decreto non ancora emanato detterà la modalità per questa verifica e nel frattempo la verifica si esegue mediante: a) acquisizione del certificato di iscrizione CCIAA; b) acquisizione dell autocertificazione del lavoratore autonomo di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro. Fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall ospitante in relazione alla propria attività lavorativa. SCOPO: Non si tratta di una generica trasmissione di dati qualsiasi, ma di informazioni dettagliate che riguardano specificamente l ambiente in cui il lavoratore autonomo si troverà a lavorare, per renderlo consapevole delle situazioni di rischio presenti e delle misure di prevenzione previste. SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro. Cooperare con il lavoratore autonomo all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell intervento del lavoratore autonomo, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi.

SCOPO: attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare sia i lavoratori che si trovano nel luogo di lavoro che ospita il lavoratore autonomo (esposti ai RISCHI NUOVI E DIVERSI connessi all attività che questo porta all interno del luogo di lavoro) sia lo stesso lavoratore autonomo (esposto ai RISCHI NUOVI E DIVERSI che trova nel luogo in cui si reca a lavorare). Secondo la normativa, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento: fa capo a lui, cioè, l obbligo di attivarsi per raggiungere questo obiettivo (e lo fa attraverso un documento apposito, il DUVRI: vedi punto seguente); tuttavia, il lavoratore autonomo che veda una inerzia del datore di lavoro committente su questo punto non può disinteressarsene, ma deve anzi attivarsi per quello faccia quanto gli compete. SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Redigere, salve le eccezioni previste dalla legge (TABELLA), un DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, contenente le misure adottate per eliminare o, se ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell ospitante e il lavoratore autonomo. SCOPO: colmare il vuoto derivante dal fatto che i rischi da interferenza, legati alla presenza del lavoratore autonomo in un luogo di lavoro altrui, non sono disciplinati né nelle regole di sicurezza dell ospitante, né in quelle dell ospitato, in quanto sono rischi non noti e non abituali né per l uno, né per l altro. SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Indicare nel contratto, a pena di nullità dello stesso, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; questi costi non sono soggetti a ribasso. SCOPO: dare un valore anche economico e quindi un prezzo alle misure di sicurezza aggiuntive che il lavoratore autonomo deve adottare oltre a quelle già proprie della sua attività lavorativa; evitare che la competizione economica tra i possibili affidatari si svolga sul terreno della sicurezza sacrificando la sicurezza e salute dei soggetti tutelati. SANZIONE: nullità del contratto. Allegare il DUVRI al contratto. SCOPO: attribuire esplicita e formale rilevanza anche contrattuale all osservanza degli obblighi di sicurezza; ne consegue che la violazione delle regole previste nel DUVRI costituisce a tutti gli effetti anche un inadempimento contrattuale, esattamente come un ritardo nella consegna o una cattiva esecuzione del lavoro. Aggiornare il DUVRI in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. SCOPO: assicurare la tutela effettiva dei lavoratori anche durante lo svolgimento della prestazione del lavoratore autonomo, introducendo le necessarie modifiche se richiesto dalla modifica della prestazione o delle condizioni di essa, evitando che il Documento sia soltanto una mera formalità priva di reale utilità. informare e formare sui contenuti del DUVRI i lavoratori interessati. attuare le misure di prevenzione e coordinamento previste nel DUVRI, ad esempio acquistando i dispositivi di protezione individuale necessari (che potrebbero essere dispositivi prima non esistenti, perché si tratta di rischio nuovo) e fornendoli in dotazione ai lavoratori.

Vigilare sull applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI. Questo obbligo non è espressamente previsto dall art. 26, ma è un obbligo tipicamente proprio del datore di lavoro, il quale deve vigilare sull applicazione delle regole di sicurezza nel luogo di lavoro (eventualmente tramite la struttura gerarchica dei dirigenti e dei preposti). Naturalmente, la vigilanza nei confronti dei propri lavoratori sul rispetto da parte loro delle misure viene esercitata nelle forme tipiche (ivi compreso il ricorso al sistema disciplinare), mentre nei confronti del lavoratore autonomo si tradurrà, in caso di violazioni delle misure di prevenzione da parte di quest ultimo, in provvedimenti di natura contrattuale legati alla esistenza di un inadempimento contrattuale del lavoratore autonomo rispetto alle obbligazioni contrattuali che su di esso incombono (penali se previste, risoluzione del contratto, ecc.). Su richiesta, consegnare tempestivamente copia del DUVRI al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 euro. IL LAVORATORE AUTONOMO Gli obblighi del lavoratore autonomo sono sostanzialmente speculari a quelli del datore di lavoro ospitante, e possono essere così riassunti: Possedere l idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori, servizi e forniture che vengono richiesti dal committente (evitando tra l altro le conseguenze di una autocertificazione non veritiera). Recepire le dettagliate informazioni fornitegli dal datore di lavoro committente sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall ospitante in relazione alla propria attività lavorativa, e tenerne conto nell esercizio della propria prestazione. Cooperare con il datore di lavoro committente all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, eventualmente attivandosi nel caso in cui il datore di lavoro committente non promuova tali attività Recepire ed applicare il DUVRI e le misure in esso contenute per eliminare o, se non possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell ospitante e il lavoratore autonomo. Indicare nel contratto, a pena di nullità dello stesso, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; questi costi non sono soggetti a ribasso. Verificare (o esigere) che il DUVRI sia allegato al contratto, pena la nullità dello stesso con il venir meno dei conseguenti diritti. Collaborare ai fini dell aggiornamento del DUVRI in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture, informando preventivamente il datore di lavoro committente di tutte le eventuali modifiche rispetto alla prestazione pattuita o alle condizioni inizialmente previste di esecuzione del lavoro. Rispettare rigorosamente le misure previste dal DUVRI, o comunque le misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI. Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l indicazione del committente. SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

Naturalmente, in caso di infortunio, se la violazione degli obblighi elencati ha un nesso causale con l evento ne potrà derivare la responsabilità penale anche per il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose.