Serie dei Trttti Europei - n 37 Accordo europeo sull circolzione dei giovni con pssporto collettivo fr i Pesi memri del Consiglio d Europ Prigi, 16 dicemre 1961 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer I Governi firmtri degli Stti memri del Consiglio d Europ, nimti dl desiderio di iutre le gevolzioni di spostmento dei giovni fr i loro pesi, hnno convenuto qunto segue: Articolo 1 Ciscun Prte Contrente ccett l entrt sul suo territorio dei gruppi di giovni provenienti dl territorio di un delle ltre Prti contrenti, con un titolo di viggio collettivo conforme lle condizioni stilite nel presente Accordo. Articolo 2 Ogni person menziont sul pssporto collettivo per giovni deve essere un cittdino del pese che h rilscito questo titolo di viggio. Articolo 3 I giovni sino l loro ventunesimo complenno possono essere mmessi l eneficio dei titoli di viggio collettivi rilsciti conformemente l presente Accordo. Articolo 4 Un cpogruppo d età non inferiore i 21 nni, in possesso di un pssporto individule vlido e designto secondo le prescrizioni regolmentri eventulmente vigenti sul territorio dell Prte Contrente che h rilscito il titolo di viggio collettivo, deve: portre su di sè il titolo di viggio collettivo; ccompgnre il gruppo; dempiere le formlità di pssggio lle frontiere; vigilre che i memri del gruppo rimngno insieme. Articolo 5 Ogni titolo di viggio per giovni deve contenere cinque nomi lmeno e cinqunt nomi l mssimo, non compreso il cpogruppo.
Articolo 6 Tutte le persone menzionte su un titolo di viggio collettivo devono restre insieme. Articolo 7 Se, contrrimente lle disposizioni dell rticolo 6, uno dei memri del gruppo menzionto sul pssporto collettivo per giovni si sepr dl gruppo o non rientr per qulsisi motivo con gli ltri compgni di viggio nel pese che h rilscito il titolo di viggio collettivo, il cpogruppo deve vvertirne immeditmente le utorità locli e, per qunto possiile, il rppresentnte diplomtico o consolre dei detto pese. In ogni cso, egli deve informrne il posto di frontier ll uscit. Il memro, che non esce dl pese con il suo gruppo, deve, ove occorr, frsi rilscire un titolo di viggio individule dl rppresentnte del suo pese. Articolo 8 L durt dei soggiorno di un gruppo, che viggi con titolo di viggio collettivo per giovni, non può superre tre mesi. Articolo 9 Il titolo di viggio collettivo per giovni, conforme l modello llegto, deve contenere, in ogni cso, le seguenti indiczioni: c d e f dt e luogo di rilscio e utorità rilscinte; designzione del gruppo; pese di destinzione (il o i pesi); durt di vlidità; cognome, nome e numero del pssporto del cpogruppo; cognomi (in ordine lfetico), nomi, dt e luogo di nscit e luogo di residenz di ciscuno dei memri del gruppo. Articolo 10 L utorità normlmente incrict del rilscio dei pssporti redige il titolo di viggio collettivo conformemente lle prescrizioni dell rticolo 9 e ttest che tutte le persone menziontevi sono cittdini dei pese che h rilscito il titolo, giust l rticolo 2. Qulsisi modificzione o ggiunt un titolo di viggio collettivo deve essere effettut dll utorità che h rilscito il titolo. Articolo 11 Ogni titolo di viggio collettivo è, di principio, redtto in un solo esemplre originle. 2
Ciscun Prte Contrente potrà, l momento dell firm del presente Accordo o del deposito del suo strumento di rtificzione o di pprovzione o di desione, indicre, medinte dichirzione trsmess l Segretrio Generle dei Consiglio d Europ, il numero degli esemplri suppletivi che potree eventulmente richiedere. Articolo 12 I memri del gruppo, che viggino con il pssporto collettivo, sono dispensti dll presentzione dell crt nzionle di identità. Tuttvi, essi dovrnno, dto il cso, essere in grdo di provre in qulsisi modo l loro identità. Ciscun Prte Contrente potrà, l momento dell firm dei presente Accordo o del deposito del suo strumento di rtificzione o di pprovzione o di desione, indicre, medinte dichirzione trsmess l Segretrio Generle dei Consiglio d Europ, il modo in cui i memri dei gruppo dovrnno provre l loro identità. Articolo 13 Ciscun Prte Contrente potrà, l momento dell firm del presente Accordo o del deposito del suo strumento di rtificzione o di pprovzione o di desione, estendere fini d entrt e del soggiorno sul suo territorio e sotto condizione di reciprocità, medinte dichirzione trsmess l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, le disposizioni dei presente Accordo i giovni rifugiti e polidi residenti regolrmente sul territorio di un ltr Prte Contrente e il cui ritorno su questo territorio v grntito. L dichirzione potrà essere ritirt in qulsisi momento medinte notificzione trsmess l Segretrio Generle dei Consiglio d Europ. Articolo 14 Il presente Accordo è perto ll firm dei Memri dei Consiglio d Europ, che possono divenirne Prte medinte: l firm senz riserv di rtificzione o di pprovzione, o l firm con riserv di rtificzione o di pprovzione, seguit d rtificzìone o d pprovzione. Gli strumenti di rtificzione o di pprovzione srnno depositti presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Articolo 15 Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l dt ll qule tre Memri del Consiglio, conformemente lle disposizioni dell rticolo 14, vrnno firmto l Accordo senz riserv di rtificzione o di pprovzione o l vrnno rtificto o pprovto. Per ciscun Memro che lo firmerà ulteriormente senz riserv di rtificzione o di pprovzione o lo rtificherà o l pproverà, l Accordo entrerà in vigore un mese dopo l dt dell firm o del deposito dello strumento di rtificzione o di pprovzione. 3
Articolo 16 Dopo l entrt in vigore dei presente Accordo, il Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ potrà invitre ogni Stto non memro del Consiglio d derire l presente Accordo. L desione esplicherà effetto un mese dopo l dt dei deposito dello strumento di desione presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Articolo 17 Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ notificherà i Memri del Consiglio e gli Stti derenti: c d l dt dell entrt in vigore dei presente Accordo e i nomi dei Memri che l hnno firmto senz riserv di rtificzione o di pprovzione o che l hnno rtificto o pprovto; il deposito di ogni strumento di desione effettuto in ppliczione delle disposizioni dell rticolo 16; ogni dichirzione e notificzione ricevute in ppliczione delle disposizioni degli rticoli 11, 12 e 13; ogni notificzione ricevut in ppliczione delle disposizioni dell rticolo 18 e l dt ll qule ess esplicherà effetto. Articolo 18 Il presente Accordo resterà in vigore senz limitzione di durt: Ciscun Prte Contrente potrà mettere fine, per qunto l concerne, ll ppliczione del presente Accordo, medinte un prevviso di sei mesi l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. In fede di che, i sottoscritti, deitmente utorizzti tle scopo, hnno firmto il presente Accordo. Ftto Prigi, il 16 dicemre 1961, nelle lingue frncese e inglese, i cui due tesi; fnno ugulmente fede, in un solo esemplre che srà depositto ll rchivio dei Consiglio d Europ. li Segretrio Generle trsmetterà copi certifict conforme ciscuno dei Governi firmtri e derenti. 4
Modello di titoli di viggio collettivo (previsto nell Articolo 9 dell Accordo) CONSIGLIO D EUROPA PASSAPORTO COLLETTIVO PER I GIOVANI Rilscito in ppliczione dell Accordo europeo del 16 dicemre 1961 sull circolzione die giovni con pssoporto cellettivo, perto ll firm die pesi memri del Consiglio d Europ Nome del pese di rilscio.. Designzione dell utorità di rilscio Pssporto collettivo rilscito... (designzione del Gruppo).. cittdini di (nome del pese).. che si recno in.. (nome del o dei pesi).. in trnsito per.. Durt di vlidit Cpogruppo: Cognome. Nome.... Pssporto n.. (dt e luogo del rilscio).... Elenco dei memri del gruppo (in ordine lfetico) Cognome Nome Luogo e dt di nscit 1. 2. 3. Luogo di residenz Il cpo del gruppo, che viggi con il presente pssporto collettivo, è stto pien-mente informto delle responsilità incomentegli in virtù dell ccordo europeo sull circolzione die giovnni. Rilscito il (firm e ollo dell utorità di rilscio) 5