Provvedimento n.32 Latina, 4 novembre 2016 Oggetto: Riscossione del diritto annuale nei confronti di società di capitali cancellate dal Registro delle Imprese.-Provvedimenti relativi. Con l assistenza del Segretario Generale, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Atteso che, ai sensi dell art.18 della L. n.580/93 e s.m.i.relativa al Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e del Decreto interministeriale n.359/2001, recante Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della Legge 23 dicembre 1999, n.488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tutte le imprese iscritte e/o annotate nel Registro delle Imprese e tutti i soggetti iscritti al REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative), sono tenuti al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio competente per provincia; Rilevato che, in caso di omesso/tardato versamento, l Ente camerale provvede alla riscossione coattiva del tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi legali maturati, ai sensi del suddetto decreto n.359/2001, oltre che del D.M. n.54/2005 recante Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della Legge 21 febbraio 2003, n.27, della relativa circolare esplicativa n.3587/c, del 20 giugno 2005, e del Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio approvato con delibera consiliare n.5, del 17 marzo 2006, come modificato con provvedimento della Giunta Camerale n.70, del 17 ottobre 2014; Visto l art.2495 del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. n.6/2003, secondo il quale, tra l altro, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società ne comporta l estinzione e che i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi; Visto l art.2490, ultimo comma, del Codice Civile che ha previsto la possibilità da parte del Registro Imprese di intervenire d ufficio e procedere alla cancellazione delle società di capitali in liquidazione, qualora per oltre tre anni consecutivi il liquidatore non abbia depositato i bilanci d esercizio; Considerato che, nella fase preliminare alla materiale cancellazione della società inadempiente ai sensi dell art.2490 c.c., al fine di scongiurare una erronea estinzione della società, l ufficio del
Pag. n.2 Registro delle Imprese attiva, comunque, una delicata procedura istruttoria invitando, tra l altro, il liquidatore a provvedere ai depositi dei bilanci d esercizio (se non effettuati durante la fase di liquidazione), e a presentare le pratiche liquidatorie e/o di cancellazione; Visti, altresì, gli artt.2190 e 2191 del c.c., che prevedono ulteriori casi, oltre a quello di cui all art.2490 c.c., in cui è possibile operare una cancellazione d ufficio delle società di capitali (es: in caso di inerzia dell interessato è prevista la possibilità di iscrizione di ufficio di un adempimento obbligatorio, come l iscrizione di una procedura concorsuale ante riforma del diritto fallimentare, oppure la cancellazione di iscrizioni effettuate senza requisiti, etc); Considerato che, con varie sentenze a sezioni unite (Cass SSUU 22 febbraio 2010, n.4060; Cass SSUU 22 febbraio 2010, n.4061; Cass SSUU 22 febbraio 2010, n.4062; Cass SSUU 9 aprile 2010, n.8426) la Suprema Corte, attribuendo natura costitutiva alla cancellazione della medesima società dal Registro delle Imprese, ha affermato il principio della irreversibile estinzione della stessa, anche in presenza di rapporti non definiti (alla stessa conclusione è giunta anche con riferimento alle società di persone, riconoscendo al novellato art.2495 c.c. un effetto espansivo, nonostante, in questo caso, la cancellazione abbia natura dichiarativa); Atteso che, con successiva sentenza del 12 marzo 2013, n.6071, la Corte di Cassazione ha chiarito la controversa questione della sorte dei rapporti giuridici ancora pendenti al momento dell estinzione di una società cancellata dal Registro delle Imprese, ancorché non totalmente definiti nella fase di liquidazione, ritenendo che si determini un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano alla società estinta nei rapporti passivi ed in quelli attivi, sia sul piano sostanziale che su quello processuale; Visto, successivamente l art.28, comma 4, del D.Lgs. n.175/2014, entrato in vigore in data 13 dicembre 2014, in cui è stato precisato che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese; Considerato che tale precisazione è stata recepita dalla Cassazione, che, con la sentenza n.6743/2015, ha affermato che alla cancellazione della società consegue un fenomeno successorio in virtù del quale l obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa. La Corte ha sancito, inoltre, che le disposizioni in
Pag. n.3 materia di società estinte, introdotte dal D.Lgs. n.175/14 non hanno efficacia retroattiva, quindi non si applicano alle società che abbiano fatto richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto (13 dicembre 2014); Atteso, quindi, che il differimento quinquennale degli effetti dell estinzione della società derivanti dall art.2495, secondo comma, c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese pervenga a partire dal periodo di vigenza di detto decreto legislativo, cioè dal 13 dicembre 2014 in poi; Considerato che, in relazione a ciò, l estinzione delle società comporta, quindi, l impossibilità per l Ente creditore di recuperare il proprio credito nei confronti delle società di capitali cancellate prima del 13 dicembre 2014 (sia quando la stessa sia avvenuta in assenza di un riparto di attivo, sia quando sia avvenuta d ufficio); Considerato che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le società di capitali cancellate d ufficio, al pari delle società cancellate su istanza prima del 13 dicembre 2014 per le quali non vi sia stato alcun piano di riparto di attivo tra i soci, entro la medesima data, sono considerate estinte e che intentare azioni di recupero coattivo nei loro confronti per la riscossione di un credito ipotetico comporterebbe un inutile dispendio di risorse economiche e umane, in quanto l eventuale atto intestato ad un soggetto estinto o ai soci che non abbiano ricevuto attivo, comporterebbe un irregolarità del procedimento sanzionatorio, condannabile con l eccezione dei soggetti suddetti di difetto di legittimazione passiva e la conseguente nullità dell atto; Rilevato che, per quanto concerne le società di persone, nonostante la sopra citata tesi estensiva della Suprema Corte, si ravvisa l opportunità, comunque, di poter continuare con l attività sanzionatoria finora adottata, in quanto la cartella di pagamento viene inviata ai soci amministratori solidalmente responsabili per i debiti sociali e tenuto conto, peraltro, che in fase di cancellazione dell impresa, non vi è obbligo del deposito del piano di riparto dal quale evincere l eventuale presenza di attivo; Atteso che, ad oggi, il MISE non si è pronunciato con apposite linee di indirizzo; Preso atto, altresì, che, con provvedimento n.580, dell 11 novembre 2015, questa Camera ha provveduto alla iscrizione a ruolo delle società morose nell anno 2013 e precedenti, cancellate prima del 13 dicembre 2014, esclusivamente nei confronti dei soci che, a seguito della ripartizione del bilancio finale di liquidazione, avessero ricevuto una quota di attivo, rimettendo al successivo vaglio della Giunta Camerale la scelta di intentare azioni di recupero coattivo ovvero di rinunciare ad un credito di dubbia esigibilità, nei confronti delle società cancellate ex art.2490 c.c. e nei confronti dei soci che non abbiano ricevuto riparto di attivo, nel caso di cancellazione prima del 13 dicembre
Pag. n.4 2014; Rilevato l approssimarsi dello spirare dei termini di prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative relative all anno 2013, laddove l iscrizione a ruolo venisse ulteriormente procrastinata (considerando i tempi tecnici di produzione delle cartelle e della conseguente notifica delle stesse); Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover rinunciare ad un credito di dubbia esigibilità, nei confronti di società cancellate d ufficio ex art.2490 c.c. prima del 13 dicembre 2014 non essendovi un bilancio finale di liquidazione nel quale reperire informazioni circa l eventuale riparto di attivo e ad un credito sicuramente inesigibile nei confronti dei singoli soci, laddove le società di capitali, cancellate con domanda anteriore al 13 dicembre 2014, non abbiano effettuato alcun riparto dell attivo a favore dei soci; Considerato, infatti, che la permanenza in bilancio di importi inesigibili comporterebbe una rappresentazione di un credito non veritiero e che, inoltre, l iscrizione a ruolo delle predette posizioni morose (se anche fosse considerata legittima) genererebbe costi legati alla riscossione coattiva e ad eventuali contenziosi, tali da rendere sicuramente antieconomico il tentativo di recupero di crediti inesigibili, sia in termini di spese che di risorse umane da impiegare; Atteso che in bilancio sono state già accantonate nel corso degli anni le necessarie somme per la copertura delle svalutazioni in materia di diritto annuale, sanzioni ed interessi; Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente dell Area Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in ordine alla regolarità contabile, DETERMINA -di rinunciare, per quanto riportato in premessa, al credito nei confronti delle società di capitali che abbiano presentato istanza di cancellazione prima del 13 dicembre 2014, per le quali non risulta alcun riparto di attivo, e delle società cancellate d ufficio, per le quali sia stata disposta la cancellazione suddetta prima del 13 dicembre 2014. Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile Il Dirigente dell Area Servizi di supporto e per lo sviluppo F.to dott. E. Di Russo F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (avv. P. Viscusi) (dott. M.Zappia) AB
Pag. n.5 - Il presente provvedimento è pubblicato all Albo della Camera di Commercio di Latina ai sensi dell art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. - Il provvedimento originale è conservato presso l Ufficio Segreteria Generale.