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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 260 29.08.2016 Evento Sismico - Erogazioni liberali alle ONLUS: benefici fiscali A cura di Matilde Fiammelli Categoria: Agevolazioni Sottocategoria: Varie Quando il contribuente effettua una donazione ad associazioni, fondazioni, ONLUS ecc.. lo fa sempre animato dallo spirito di beneficienza ma anche guidato dal futuro beneficio fiscale che ne trarrà dalla dichiarazione, indicando tale spesa quale onere. Il presente elaborato vuole essere di ausilio al fine di comprendere quando una elargizione può anche avere come ritorno un beneficio fiscale per chi la esegue. PREMESSA Non tutte le erogazioni liberali sono deducibili/detraibili. Occorre, infatti che il soggetto beneficiario rispecchi determinati requisiti. Non solo, occorre anche, ai fini del beneficio fiscale, che il contribuente conservi le idonee pezze giustificative al fine della dimostrabilità della deduzione/detrazione. 1

AMBITO APPLICATIVO Il panorama dei benefici fiscali derivanti da una erogazione liberale è variegato ed offre benefici fiscali a volte molto diversi. Possiamo procedere per passi. PRIMO PASSO Le erogazioni liberali, ovvero le donazioni in denaro (contanti, a mezzo di bonifici bancari, con carte di credito ecc..) possono determinare tre tipologie diverse di beneficio fiscale: 1. beneficio fiscale coincidente con la detrazione dall imposta del contribuente del 19% della spesa sostenuta per l erogazione, con massimo di spesa sostenibile/detraibile pari ad euro 2.065,83; 2. beneficio fiscale coincidente con la detrazione dall imposta del contribuente del 26% della spesa sostenuta per l erogazione, con massimo di spesa sostenibile/detraibile pari ad euro 30.000; 3. beneficio fiscale coincidente con le minori imposte calcolate dovute alla deduzione dal reddito complessivo della somma destinata all erogazione liberale medesima con un limite massimo deducibile pari al 10% del reddito complessivo. SECONDO PASSO Come ricondurre una erogazione all una o all altra delle tipologie di beneficio sopra elencate? Detrazione del 19% Il contribuente può far valere la detrazione del 19% in caso di: A) erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: Onlus; organizzazioni internazionali di cui l Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; 2

amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; associazioni sindacali di categoria. B) erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche; C) erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818); D) erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale; E) erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia ; F) erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche; G) erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo; H) erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367); I) erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d istruzione (Legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e universitaria e all ampliamento dell offerta formativa; L) erogazioni liberali in denaro al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato; M) erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); N) erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all art. 4 del D.L. 28 dicembre 2013, n.149; 3

O) Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose. Detrazione del 26% Il contribuente può far valere la detrazione del 26% in caso di: A) erogazioni liberali a favore delle Onlus; B) erogazioni liberali a favore dei partiti politici. Deduzione dal reddito Il contribuente può dedurre dal reddito, ottenendo il beneficio fiscale sotto forma di minori imposte da versare o maggiore credito nel caso di: A) erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute; B) erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali; Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: - università e fondazioni universitarie; - istituzioni universitarie pubbliche; - enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della ricerca, compresi l Istituto superiore di sanità e l Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; - enti parco regionali e nazionali. C) le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato. 4

BENEFICIO FISCALE Leggendo la lunga lista di tipologie di erogazioni liberali ci rendiamo conto che alcune paiono quasi meritare un beneficio duplicato, poiché compaiono sia fra gli oneri detraibili che gli oneri deducibili. È infatti il caso delle EROGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE ONLUS. Si noti la tabella: EROGAZIONI DETRAIBILI AL 19% EROGAZIONI DETRAIBILI AL 26% EROGAZIONI DEDUCIBILI Erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: Onlus; organizzazioni internazionali di cui l Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; associazioni sindacali di categoria. Erogazioni liberali a favore delle Onlus (limite massimo di detraibilità euro 30.000). Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. 5

COME È FACILE RENDERSI CONTO, CIÒ CHE DETERMINA LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FISCALE DELL EROGAZIONE CHE HA COME PROTAGONISTA LA ONLUS È RICONDUCIBILE A FINALITÀ CON LA QUALE VIENE EFFETTUATA L ELARGIZIONE MEDESIMA. Pertanto mantenendo ferma la tipologia di beneficiario, cioè ONLUS, si avrà che: l erogazione liberale sarà detraibile al 19% dall imposta del contribuente se eseguita a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente (vedi recente sisma del centro Italia) e tramite ONLUS; l erogazione liberale sarà detraibile al 26% indipendentemente dalla finalità; l erogazione sarà deducibile dal reddito (QUINDI NON DETRAIBILE) indipendentemente dalla finalità. Nel caso quindi il contribuente si trovi in presenza di erogazioni liberali a ONLUS dovrà procedere ad un ulteriore passo. TERZO PASSO Chiedersi quale sia la finalità con cui sta eseguendo la donazione, ciò al fine di comprendere se essa sia rispettivamente: 1. detraibile al 19%, con un limite massimo di spesa sostenibile pari ad euro 2.065, 83 (oltre tale importo non spetta detrazione alcuna); 2. detraibile al 26% con un limite massimo di spesa sostenibile pari ad euro 30.000 (oltre tale importo non spetta detrazione alcuna); 3. deducibile dal reddito con un limite massimo del 10% del reddito imponibile. La prima ipotesi è facilmente individuabile poiché basterà che il contribuente si chieda se l erogazione liberale che sta effettuando sia eseguita a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente (vedi recente sisma del centro Italia) e tramite ONLUS. 6

MENTRE Negli altri due casi, detraibilità al 26% (con limite massimo di euro 30.000) e deducibilità dal reddito, l erogazione alla Onlus potrà essere egualmente trattata in funzione della convenienza fiscale del contribuente. NELLA PRATICA: il contribuente può scegliere se assoggettare l erogazione priva di finalità o a detrazione del 26% o a deduzione dal reddito. ESEMPIO PRATICO Chiariamo con un esempio quanto detto poco sopra. ESEMPIO N. 1 Il sig. Rossi effettua una donazione di euro 12.000 in favore della Vivi per sempre Onlus, egli potrà scegliere se: detrarre l importo al 26%; dedurre l importo dal suo reddito complessivo. Per completezza esemplificativa aggiungiamo che il sig. Rossi possiede redditi per un importo di euro 28.300 derivanti dall affitto di alcuni immobili. Nella tabella che segue il confronto fra le due alternative. Detrazione del 26% Deduzione dal reddito Reddito complessivo = euro 26.885 (cioè euro 28.300 5% a titolo di Imposta lorda = euro 6.659. Detrazione del 26% = euro 3.120. Imposta netta = euro 3.539. Reddito complessivo = euro 26.885 (cioè euro 28.300 5% a titolo di Deduzione = euro 12.000 parametrato al 10% del reddito complessivo, quindi 26.885x10% = euro 2.689. Reddito netto = euro (26,885-2.689) =24.196. Imposta lorda = euro 6.659. Imposta netta = euro 5.993. 7

ESEMPIO N. 2 Il sig. Rossi effettua una donazione di euro 12.000 in favore della Vivi per sempre Onlus, egli potrà scegliere se: detrarre l importo al 26%; dedurre l importo dal suo reddito complessivo. Per completezza esemplificativa aggiungiamo che il sig. Rossi possiede redditi per un importo di euro 28.300 derivanti dall affitto di alcuni immobili. Nella tabella che segue il confronto fra le due alternative: Detrazione del 26% Deduzione dal reddito Reddito complessivo = euro 26.885 (cioè euro 28.300 5% a titolo di tassazione ordinaria dell affitto). Imposta lorda = euro 6.659. Detrazione del 26% = euro 3.120. Imposta = euro 3.539. Reddito complessivo = euro 26.885 (cioè euro 28.300 5% a titolo di Deduzione = euro 12.000 parametrato al 10% del reddito complessivo, quindi 26.885x10% = euro 2.689. Reddito netto = euro (26,885-2.689) =24.196. Imposta = euro 5.932. ESEMPIO N. 3 Il sig. Rossi effettua una donazione di euro 12.000 in favore della Vivi per sempre Onlus, egli potrà scegliere se: detrarre l importo al 26%; dedurre l importo dal suo reddito complessivo. Per completezza esemplificativa aggiungiamo che il sig. Rossi possiede redditi per un importo di euro 58.800 derivanti dall affitto di alcuni immobili. 8

Nella tabella che segue il confronto fra le due alternative: Detrazione del 26% Deduzione dal reddito Reddito complessivo = euro 55.860 (cioè euro 58.800 5% a titolo di Imposta = euro 17.573. Detrazione del 26% = euro 3.120. IMPOSTA NETTA = euro 14.453. Reddito complessivo = euro 55.860 (cioè euro 58.800 5% a titolo di Deduzione = euro 12.000 parametrato al 10% del reddito complessivo, quindi 55.860x10% = euro 5.586. Reddito netto = euro (55.860-5.586) =50.274. Imposta = euro 15.424. ESEMPIO N. 4 Se si ipotizzasse che le erogazioni liberali venissero fatte in occasione di calamità naturali ad ONLUS che si occupano di portare aiuti nelle zone colpite, a questo punto si ricadrebbe nel caso della detrazione al 19% e i due esempi n. 1 e n. 2 avrebbero tale sorte. Detrazione del 19% fino ad un massimo di euro 2.065, 83 reddito 28.300 Detrazione del 19% reddito 58.800 Reddito complessivo = euro 26.885 (cioè euro 28.300 5% a titolo di Imposta lorda = euro 6.659. Detrazione del 19 % (per un massimo di euro 2.065,83) = euro 392,51. IMPOSTA = euro 6.266 Reddito complessivo = euro 55.860 (cioè euro 58.800 5% a titolo di Imposta = euro 17.573. Detrazione del 19 % (per un massimo di euro 2.065,83) = euro 392,51. IMPOSTA NETTA = euro 17.180,49. 9

CONCLUSIONI E TABELLE RIASSUNTIVE Detrazione 19% Detrazione 26% Deduzione dal reddito Reddito complessivo 28.300,00 28.300,00 Reddito imponibile 26.885,00 26.885,00 Erogazione 2.685,00 1 deducibile Imposta lorda 6.659,00 5.932,00 Erogazione detraibile 3.120,00 Imposta netta 3.539,00 5.932,00 Incidenza imposta netta su reddito Perdita somme versate 12,51% 20,96% 0,00 9.315,00 Detrazione 19% Detrazione 26% Deduzione dal reddito Reddito complessivo 58.800,00 58.800,00 Reddito imponibile 55.860,00 55.860,00 Erogazione 5.586,00 2 deducibile Imposta lorda 17.573,00 15.424,00 Erogazione detraibile 3.120,00 Imposta netta 14.453,00 15.424,00 Incidenza imposta netta su reddito Perdita somme versate 24,58% 26,23% 0,00 6.414,00 1 L erogazione è pari a 12.000 euro ma deducibile fino ad un massimo del10% del reddito. 2 L erogazione è pari a 12.000 euro ma deducibile fino ad un massimo del 10% del reddito. 10

Detrazione 19% Detrazione 19% Deduzione dal reddito Reddito complessivo 28.300,00 58.800,00 Reddito imponibile 26.885,00 55.860,00 Erogazione deducibile Imposta lorda 6.659,00 17.573,00 Erogazione detraibile 392,51 3 392,51 Imposta netta 6.266,49 17.180,49 Incidenza imposta netta su reddito Perdita somme versate 22,14% 29,22% 0,00 0,00 IL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 Vale la pena di ricordare che in occasione del sisma occorso nel centro dell Italia la notte del 24 agosto, si stanno mobilitando parecchie associazioni ed enti al fine di curare raccolte fondi i quali verranno poi devoluti alle popolazioni colpite. Ci si chiede quale debba essere il trattamento fiscale riservato alle donazioni effettuate. Possiamo osservare quanto composto nella tabella successiva. IL MECCANISMO DI CALCOLO RIMANE IL MEDESIMO ILLUSTRATO NELLE RIGHE PRECEDENTI. 3 La detrazione massima è pari al 19% di euro 2.65,83. 11

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE RACCOLTA EROGAZIONI EFFETTUATA DA MOTIVAZIONE TRATTAMENTO FISCALE Onlus; organizzazioni internazionali; altre fondazioni, Effettuata in occasione di raccolte fondi associazioni, comitati ed enti Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; Eventi calamitosi quali il sisma 2016 (altro esempio lampante: tsunami 2004). Detraibile al 19%. Limite massimo di spesa euro 2.065,83. associazioni sindacali di categoria. Qualora pur essendo sotteso alla Detraibile al 26%. Effettuata in raccolta fondi il occasione di ONLUS motivo di essa, Limite massimo raccolte fondi ma i soggetti di spesa euro che provvedono 30.000. alla raccolta sono Onlus. 12

Qualora pur essendo Le opzioni di sotteso alla detraibilità e Effettuata in ALTRI SOGGETTI raccolta fondi il deducibilità occasione di DIVERSI DALLE motivo di essa, cambiano in raccolte fondi ONLUS ma i soggetti funzione del che provvedono soggetto alla raccolta organizzatore. non sono Onlus. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Art. 15, TUIR, D.P.R. 917/86 Art. 16, TUIR, D.P.R. 917/86 - Riproduzione riservata - 13