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COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 19-01-2012 Ufficio: SETTORE POLIZIA E ATT. PRODUTTIVE Oggetto: Liberalizzazioni in materia di orari e di chiusura domenicale e festiva delle attivita' commerciali e di somm.ne di alimenti e bevande. Il Sindaco Visto l'articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali che attribuisce al Sindaco competenza generale in materia di coordinamento degli orari; Visto il R. D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed il suo regolamento di cui al R. D. 06 maggio 1940, n. 635; Vista al legge 25 agosto 1991, n. 287 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; Visti gli articoli 11 e seguenti del d.lgs. 114/1998 e gli articoli 25 e seguenti della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24; Visto l'articolo 3 del d.l. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, come modificato dall'art. 31, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 secondo il quale " 1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (... omesso... ) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

Ordina 1 - Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande 1.1 - Liberalizzazione degli orari - In tutto il territorio comunale, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991 non sono tenute al rispetto di orari di apertura e chiusura, né alla chiusura infrasettimanale o nei giorni domenicali e festivi, compresi i giorni del Santo Patrono o le festività speciali di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24; 1.2 - Comunicazione e cartelli - Resta confermato l'obbligo di comunicare al Comune Sportello unico per le attività produttive - e al pubblico gli orari ed eventuali turni di chiusura effettuati, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 114/1998, 25 comma 5 della l.r. 3 agosto 1999 n. 24 ed 8, comma 3, della legge 287/1991. L orario scelto può essere variato con cadenza non inferiore a 30 giorni (art. 25 l.r. 24/1999) ed è consentita la scelta di orari differenti nei vari periodi dell anno o giorni della settimana. 1.3 - Rispetto dell orario - Ai sensi dell articolo 25, comma 5, della legge regionale n. 24/1999 e della legge 287/91, il rispetto dell orario implica divieto di apertura anticipata o chiusura posticipata rispetto allo specifico orario scelto e comunicato dall operatore. E in facoltà dell operatore effettuare orari ridotti o chiusure intermedie o di non aprire per nulla l esercizio commerciale al dettaglio, senza necessità di comunicazione. 1.4 Revoca per inattività - Resta fermo restando quanto disposto dagli articolo 22 del D.lgs. 114/98 e 64 del d.lgs. 59/2010 per le ipotesi di inattività dell esercizio commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande protratta per oltre 12 mesi. 1.4 Sgombero dei locali di somministrazione - Limitatamente ai pubblici esercizi di somministrazione, negli orari scelti e comunicati di chiusura del locale, in conformità all'articolo 186 del R.D. 635/1931, non deve risultare presente nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorché non intento a consumare. In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente l orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implichino tempi di preparazione e consumo oltre i limiti stabiliti. 1.5 Festività consecutive Ai sensi dell articolo 13, comma 2, del d.lgs. 114/1998, in caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nel terzo giorno di festività. 1.6 Attività interne - Le attività commerciali o di somministrazione svolte, senza ingresso distinto, all interno di impianti di carburante, rivendite di monopolio, farmacie, cinema, teatri, musei, locali di trattenimento e svago, sale giochi seguono l orario da questi praticato. Pag. 2

2 - Sale giochi 2.1 - Orari - L attività di sala pubblica di giochi leciti in sale giochi di cui all art. 86 del T.U.L.P.S. deve essere svolta nei seguenti limiti temporali: apertura: non prima delle ore 10,00; chiusura: non oltre le ore 23,00. 2.2 Sgombero dei locali - Dopo l orario di chiusura del locale nello stesso non deve essere presente nessun avventore per nessun motivo. 2.3 Obbligo di comunicazione - L orario prescelto dovrà essere comunicato allo Sportello unico per le attività produttive ed esposto ben in vista sia all interno sia all esterno del locale. 2.4 Giochi singoli - L utilizzazione dei singoli giochi assentiti nei pubblici esercizi ed in locali diversi dalle sale giochi è assentita negli orari per essi stabiliti. 3 - Locali di pubblico spettacolo e trattenimento 3.1 Orario - I locali di pubblico spettacolo e trattenimento sottoposti alla verifica di agibilità ai sensi dell art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, quali teatri, cinematografi, discoteche, night club, sale da ballo e simili, siano o meno muniti anche di licenza ai sensi degli articoli 68 o 69 del medesimo, debbono osservare il seguente orario di chiusura al pubblico: a) dal lunedì al giovedì: ore 03,00; b) venerdì, prefestivi e festivi: ore 04,00. 3.2 Rumore - Nell ipotesi di ricorrenti lamentele della popolazione per rumore, anche ingenerato dal comportamento di avventori mediante grida, schiamazzi, sbattimento di portiere ed accensione di motori, il Sindaco, accertato il fondamento delle medesime, dispone la riduzione dell orario di chiusura dei locali di trattenimento e svago di una o più ore fino alle ore 24.00 nei casi più gravi, fatta salva l eventuale responsabilità penale del gestore come chiarito dalla sentenza 24.11.2004 n. 25484 della Cassazione penale. 4 - Piccoli trattenimenti musicali dal vivo nei pubblici esercizi di somministrazione (concertino, piano bar e simili) 4.1- Orario - L orario dei piccoli trattenimenti musicali dal vivo non costituenti pubblico spettacolo, è così stabilito: a) all aperto dalle ore 16,00 alle ore 24,00; b) al chiuso dalle ore 16,00 alle ore 01,00 di notte 4.2 Abusi - In conformità a quanto previsto dall articolo 10 del T.U.L.P.S. (abuso), qualora nel corso del medesimo mese solare le prescrizioni di cui alla presente ordinanza siano violate per più di due volte, la facoltà di effettuare i piccoli interventi musicali di piano bar ed assimilati nel relativo locale può essere sospesa da uno a tre mesi. Pag. 3

5 Altre attività economiche 5.1 Impianti di carburante e commercio sulle aree pubbliche - La libertà di determinazione di turni ed orari di cui al d.l. 201/2011, riprodotta al punto 1.1, non si applica alle attività economiche diverse dagli esercizi commerciali disciplinati dal d.lgs. 114/1998 e di somministrazione di cui alla legge 287/91 e, in particolare, ai distributori di carburanti ed alle fiere e mercati per cui restano in vigore le vigenti disposizioni. 5.2 Attività artigianali - Le attività artigianali, compresa l eventuale attività di vendita sul luogo di produzione di cui alla legge 443/1985, possono svolgere la loro attività senza vincoli di orario o turnazione di apertura e chiusura. La medesima disposizione si applica alla vendita diretta da parte di attività industriali. 5.3 Acconciatori ed estetisti - Le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate da apposita ordinanza. 6 Limitazioni per motivi di sicurezza 6.1 Esercizi di somministrazione - E' fatta salva la facoltà del Comune di emanare, con eventuale successivo atto ed in conformità a quanto indicato al punto 4 della circolare ministeriale 3644/C del 28/10/2011, per gli esercizi di somministrazione ed attività artigianali alimentari specifici atti provvedimentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, specie connesse al consumo di alcolici. 6.2 Vendita a domicilio Per motivi di sicurezza, la vendita a domicilio non può protrarsi oltre le ore 20.00. 7 - Sanzioni 7.1 Violazioni in materia di comunicazioni La violazione agli obblighi di comunicazione al comune ed al pubblico degli orari ed eventuali turni praticati è sanzionata: a) per le attività di commercio al dettaglio, ai sensi dell articolo 22 del d.lgs. 114/1998 e 2 bis dell articolo 47 della l.r. 24/1999, per l omesso cartello al pubblico e 2 bis dell articolo 47 della l.r. 24/1999 per l omessa comunicazione al comune; b) per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287; 7.2 Violazione della chiusura degli esercizi di somministrazione - la violazione dell obbligo di sgombero dei locali all orario di chiusura di cui all articolo 186 del R.D. 635/1931, è punito ai sensi dell articolo 221 bis del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza RD 773/1931; 7.3 Violazioni dell ordinanza - Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente ordinanza, diverse da quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2, è punito con la sanzione amministrativa da 25,00 ad 500,00 ai sensi dell art. 7/bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. Pag. 4

267, salvo l applicazione di specifiche sanzioni previste dalla normativa di riferimento. 7.4 Abuso del titolo - In conformità a quanto previsto dall articolo 10 del T.U.L.P.S. (abuso), qualora nel corso del medesimo mese solare le prescrizioni di cui alla presente ordinanza siano violate per più di due volte, la licenza di sala pubblica di giochi leciti è sospesa da tre a trenta giorni. 8 Revoca delle precedenti ordinanze Le ordinanze in materia di orari delle attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, rispettivamente, n. 97 del 03.11.2011 e n. 4550 del 25.02.2005 sono revocate. Il Sindaco (Stefano Ansideri) Pag. 5