PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA AUTOBUS CAPITOLATO D ONERI



Documenti analoghi
CAPITOLATO SPECIALE PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA C.I.G Articolo 1 Oggetto

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI - ANNO 2009

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO

ALLEGATO I - CONTRATTO DI NOLEGGIO DI SPAZZATRICI LOTTO 2 - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO CIG C8D

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

COMUNE DI MONTEROTONDO. Provincia di Roma. Nell anno 2013 il giorno xx (xxx) del mese di maggio nella sede del FRA

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI

CAPITOLATO D ONERI CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER LEASING IMMOBILARE IN COSTRUENDO

Prot. N. VI/5/ 5505 Pomarance, lì 03/07/2014. Alle imprese fornitrici di arredo urbano. Sul MEPA. Loro SEDI

DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA AZIENDALE CAPITOLATO TECNICO

REGOLAMENTO per l utilizzo delle carte di credito della Camera di Commercio di Livorno

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI

REGOLAMENTO DELL AUTOPARCO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 1

SEZIONE E CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

I LEASING MOBILIARE FINANZIARIO

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI SPA. Sede legale : Via Tancia, Rieti (Italia) Cod. fisc. - P. IVA R. Imprese

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

COMUNE DI BARLASSINA. (Provincia di Monza e Brianza) CONTRATTO DI LOCAZIONE. Il giorno del mese di dell anno con il

Contratto di locazione commerciale per attività industriale

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

CONDIZIONI CONTRATTUALI

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Comune di Villa di Tirano

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale , rappresentato

DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE delle Imprese in grado di svolgere servizi di pulizia degli edifici ed aree aziendali

CAPITOLATO SPECIALE. Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici

La normativa in corso dal per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)

COMUNE DI MARTIGNANO PROVINCIA DI LECCE CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

DISCIPLINARE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETÀ COMUNALE

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE D UFFICIO NECESSARIE AI SERVIZI COMUNALI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

ISPRA. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SPECIFICA TECNICA

Contratto di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale

Comune di Castel Maggiore Provincia di Bologna 3 Settore Gestione del Territorio

L anno il giorno del mese di, in Firenze, Tra. TOSCANA ENERGIA S.p.A., con sede legale in Firenze, via Dei Neri 25, Codice Fiscale -

Allegato 1 OFFERTE SEGRETE

SUDDIVISO IN DUE LOTTI PER IL SERVIZIO, DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, CONTROLLO E Pagina 1/6

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

schema di CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO STUDIO MEDICO SABBIONARA, STUDIO MEDICO N. 2

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONZA

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

Il leasing in Nota integrativa

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORME AEREE. SOMMA DISPONIBILE ,00 ESCLUSA IVA (22%)

COMUNE DI MILETO. Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Via Pietrapiana n. 53 FIRENZE AVVISO PUBBLICO

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

!"#$%&!"!"'())***+ C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE

Comune di Cagliari SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO

USI NEGOZIALI IN MATERIA DI LEASING

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

COMUNE DI PALERMO R A G I O N E R I A G E N E R A L E SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI ART. 1) OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

Presidenza della Regione Siciliana Rep. n. REPUBBLICA ITALIANA. Contratto di appalto. L anno il giorno del mese di nella sede del Dipartimento

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

CONTRATTO ESTIMATORIO

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE N. 50/SAC DEL 07/03/2014

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

COMUNE DI MARTIGNANO

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA DI CONTATORI A TURBINA PER ACQUA FREDDA

COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori. Articolo 1 Definizioni

Prot. n. 171 Roma, 13 gennaio Oggetto: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI n 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI CIG: X8B0CFA161

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sulle anticipazioni (ed. 01/14)

Transcript:

Gara n. 15/2007 CIG 0101596FA7 ALLEGATO A) PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA AUTOBUS CAPITOLATO D ONERI Articolo 1 Oggetto L appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di locazione finanziaria dei seguenti autobus nuovi di fabbrica per la cui acquisizione l ARST S.p.a - di seguito denominata locatario, ha avviato apposita procedura di gara: Lotto 1 - n. 210 autobus interurbani lunghi di circa mt 12, al prezzo unitario a base di gara di Euro 230.000,00 + Iva, per complessivi Euro 48.300.000 + Iva con consegne così ripartite: - n. 35 veicoli entro il mese di giugno 2008 - n. 35 veicoli entro il mese di luglio 2008 - n. 20 veicoli entro il mese di agosto 2008 - n. 30 veicoli entro il mese di settembre 2008 - n. 30 veicoli entro il mese di ottobre 2008 - n. 30 veicoli entro il mese di novembre 2008 - n. 30 veicoli entro il mese di dicembre 2008 Lotto 2 - n. 15 autobus interurbani snodati di circa mt 18, al prezzo unitario a base di gara di Euro 325.000,00 + Iva, per complessivi Euro 4.875.000,00 + Iva con consegne così ripartite: - n. 15 entro il mese di gennaio 2009 1 di 7

Lotto 3 - n. 20 autobus interurbani corti di circa mt 8, al prezzo unitario a base di gara di Euro 140.000,00 + Iva, per complessivi Euro 2.800.000,00 + Iva - n. 20 entro il mese di febbraio 2009 La Società aggiudicataria del servizio di locazione finanziaria, di seguito denominata locatore, procede all acquisto di detti veicoli, completi di optionals, accessori, varianti ed allestimenti scelti dal locatario, alle condizioni conseguenti alle aggiudicazioni definitive di cui alla citata procedura di gara e contenute negli atti disponibili presso la sede dell ARST in Cagliari Via Zagabria n. 54.- Articolo 2 Condizioni contrattuali Il contratto di locazione finanziaria, uno per ciascun autobus, soggetto ad IVA, prevede le seguenti condizioni: a) ammontare: pari al costo di ciascuno dei veicoli di cui al precedente articolo 1), completi di optionals, accessori, varianti ed allestimenti, comprensivo di Iva; b) durata: 7 (sette) anni, con obbligo di riscatto; c) anticipo: zero; d) periodicità dei canoni: mensile con versamenti posticipati decorrenti dalla consegna di ciascun veicolo; e) numero dei canoni: 84 (ottantaquattro) f) valore di riscatto: 1% (unopercento) g) tasso: fisso h) spread di maggiorazione, offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, omnicomprensivo, in punti base (bps) sul parametro di riferimento per i finanziamenti a tasso fisso individuato nell IRS a cinque anni lettera; l IRS sarà rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno lavorativo antecedente alla data di stipula di ciascun contratto. i) termine ultimo per la formalizzazione di ciascun contratto di acquisto autobus: 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione trasmessa da parte dell ARST. Articolo 3) Esonero da responsabilità Gli autobus oggetto del contratto di locazione finanziaria potranno circolare solo se muniti di targa, carta di circolazione o di apposito certificato autorizzativi dell Ente competente, nonché di regolare copertura assicurativa RC.- 2 di 7

Il locatario libera, pertanto, il locatore da ogni responsabilità concernente l impiego e la circolazione degli autobus in argomento. Articolo 4) Garanzia Esonero per il locatore Il locatario esonera e manleva il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità, funzionamento, vizi, idoneità degli autobus in argomento, come pure ad inadempimenti del/i fornitore/i e/o di terzi, violazione di norme antinfortunistica e/o antinquinamento. Il locatario, pertanto, rinuncia nei confronti del locatore a ad ogni tipo di eccezione ovvero a richieste di riduzione canoni o di danni o di indennità di qualsiasi genere e si obbliga, quindi, a sollevare e tenere indenne il locatore da tutte le eventuali conseguenze dannose che possono scaturire da fatti come sopra indicati. Articolo 5) Consegna ed immatricolazione Il locatario concorda direttamente con il/ fornitore/i le modalità di consegna dei veicoli. Il locatore ed il locatario redigono, all atto del collaudo definitivo di accettazione, apposito Verbale dal quale si evince lo stato, il funzionamento, la conformità degli autobus a quelli richiesti in locazione, nonché la rispondenza degli stessi alla normativa sulla circolazione, alle norme, ai limiti ed alle caratteristiche previsti dalle leggi vigenti in materia di prevenzione, antinquinamento, sicurezza, assicurazione RC.- Ciascun autobus deve intendersi consegnato una volta entrato nelle rimesse dell ARST munito dei documenti necessari alla immatricolazione, che dovrà avvenire a cura e spese della Ditta fornitrice. Dalla data di consegna come sopra determinata decorreranno i termini di pagamento. Gli adempimenti relativi all autorizzazione alla circolazione, alla immatricolazione nonché tutte le formalità necessarie per l iscrizione ai pubblici registri, sono effettuate dal/i fornitore/i degli autobus, su incarico del locatario che si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria. Copia del foglio di via, della carta di circolazione nonché la copia originale del certificato di proprietà vengono consegnati al locatore. 3 di 7

Ove, nel corso della locazione finanziaria, si rendesse necessario apportare modifiche di qualsiasi genere ai documenti di circolazione, il locatario si impegna ad espletare tutte le formalità e ad inviare copia di tutti i documenti regolarizzati al locatore. Qualora le variazioni vengano richieste dal locatore, il locatario rende disponibile tutta la documentazione utile per l espletamento delle relative formalità. In riferimento a ciascun veicolo ceduto in locazione finanziaria, successivamente alla consegna dello stesso da parte del fornitore viene redatta un appendice contrattuale dalla quale risultino: - gli estremi di identificazione del veicolo - gli elementi identificativi del fornitore - il prezzo contrattuale del veicolo comprensivo di tutti gli oneri - l importo di ciascun canone di locazione - il valore del riscatto Articolo 6) Documenti I documenti di circolazione, il certificato ed il contrassegno previsti dalla Legge sull assicurazione obbligatoria contro i rischi della Responsabilità Civile, così come le ricevute della tassa di possesso devono, sempre, accompagnare ciascun veicolo locato ed essere conservati a cura del locatario che ne risponde per l intero periodo previsto dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 7) Utilizzazione Dalla data di ingresso di ciascun veicolo oggetto del contratto, presso il deposito dell ARST, in Cagliari Viale Monastir n. 98, per tutta la durata della locazione finanziaria e fino alla data di riscatto degli stessi, il locatario si impegna a: - utilizzare e custodire i veicoli locati con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto di tutte le istruzioni impartite dal costruttore e/o fornitore; - non affidare i veicoli locati a terzi, fatta eccezione dei propri dipendenti regolarmente abilitati alla guida ed all utilizzazione nonché di eventuali fornitori titolari di appositi contratti di manutenzione, purchè dotati di adeguata esperienza; - utilizzare gli autobus locati secondo la normale destinazione e per i soli usi consentiti dalle licenze ed autorizzazioni dagli stessi 4 di 7

possedute, coperti di assicurazione ed in regola con la tassa di possesso; - effettuare tutte le denunce e porre in essere tutti i dispositivi prescritti per l utilizzazione e l impiego dei veicoli locati; - non alienare, non sub-locare, non concedere in pegno i veicoli locati; - impedire che gli stessi veicoli vengano sottoposti a qualsiasi diritto di ritenzione, privilegi, vincoli, diritti reali in genere o di godimento a qualsiasi titolo; - dare comunicazione al locatore di ogni atto o fatto che possa pregiudicare il diritto di proprietà dello stesso. Articolo 8) - Manutenzione Il locatario provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli locati, nonché a tutte le riparazioni e/o sostituzioni ordinarie e straordinarie che si rendessero necessarie. Articolo 9) Sinistri e contravvenzioni Il caso di sinistro, fermo quanto disposto al successivo art. 11), il locatario deve darne tempestiva e contemporanea comunicazione al locatore ed alla Compagnia di Assicurazioni. Articolo 10) Furto Il locatario è responsabile della custodia degli autobus locati nonché di tutti i danni derivanti a persone o cose dall uso, dalla detenzione, dalla circolazione e dall impiego degli stessi. Il locatario assume, nei confronti del locatore, i rischi relativi al deterioramento, alla perdita totale o parziale dell automezzo locato, qualunque sia la causa, come pure quelli derivanti dall impossibilità del suo utilizzo nonché tutti quei rischi conseguenti ad eventuali provvedimenti di fermo, sequestro e requisizione. In caso di perdita totale del veicolo locato per furto, perdita di possesso, distruzione, incendio o sinistro o, comunque, di impossibilità all uso dello stesso a qualsiasi causa dovuta, il locatario è libero dall obbligo fino al termine della locazione finanziaria a condizione che effettui a favore del locatore il pagamento dei canoni già scaduti, nonché il valore attualizzato, al tasso ufficiale di sconto alla data di stipula del contratto di locazione, di tutti gli importi a scadere, oltre il prezzo d acquisto, alla data di scadenza della locazione finanziaria, il tutto al netto di eventuali indennizzi assicurativi al locatore, fatto salvo l eventuale conguaglio a favore del locatario. 5 di 7

Resta inteso e confermato che il locatario procede al pagamento di cui al precedente comma solo successivamente alla definizione e liquidazione dell eventuale indennizzo assicurativo a favore del locatore e, nelle more, il locatario non deve procedere al pagamento dei canoni a scadere dalla data del verificarsi dell evento di cui al presente articolo. Articolo 11) Assicurazione Per tutta la durata della locazione finanziaria, il locatario provvede, a proprie spese, ad assicurare ciascun autobus locato, con vincolo a favore del locatore, con massimale, per i rischi di Responsabilità Civile, di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) e limite massimo di indennizzo, per incendio, furto e atti vandalici, pari al prezzo d acquisto da adeguarsi di anno in anno in relazione all effettivo valore del veicolo. Il locatario provvede, inoltre, ad inserire i veicoli locati, ai fini dell assicurazione - tra quelli già di sua proprietà e/o in suo possesso. Articolo 12) Pagamenti e interessi su ritardati pagamenti Il pagamento dei canoni avviene con cadenza mensile, a mezzo bonifico bancario, con versamenti posticipati decorrenti dalla data di consegna di ciascun veicolo. Nel caso di ritardo nel pagamento, sono dovuti al locatore gli interessi di mora previsti dalla legge. Art. 13) Imposte e tasse Tutte le imposte o tasse comunque connesse con la circolazione, intestazione o detenzione dei veicoli locati sono ad esclusivo carico del locatario Articolo 14) Pagamenti al fornitore Il locatore si obbliga a provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi all acquisto dei veicoli locati entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di consegna risultante dal Verbale di cui al precedente articolo 5).- In caso di ritardato pagamento, da parte del locatore vengono corrisposti al fornitore gli interessi di mora previsti dalla legge. 6 di 7

Articolo 15) Giurisdizione e Foro competente Il contratto di locazione finanziaria è sottoposto alla Legge ed alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia riconducibile al contratto di locazione finanziaria, è esclusivamente competente il Foro di Cagliari. 7 di 7