SOMMARIO. Presentazione... VII

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SOMMARIO Presentazione... VII PAOLO SORDI Chi era Attilio Palladini... 1 IOLANDA PICCININI Mansioni e autonomia negoziale... 7 CARMELO CELENTANO Problemi di legittimità costituzionale del nuovo art. 2103 c.c.... 41 STEFANO VISONÀ Breve cronistoria dell intervento del Jobs Act in materia di mansioni e considerazioni sulla nuova mobilità orizzontale... 51 ANTONIO PILEGGI L assegnazione a mansioni inferiori... 61 LUIGI PERINA La tutela della professionalità nel nuovo art. 2103 del codice civile... 79 MARIA LAVINIA BUCONI L obbligo formativo... 91 ENZO VINCENTI Il danno non patrimoniale da demansionamento nell ambito del sottosistema della responsabilità civile: riflessioni a margine dei più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità... 105 FABRIZIO AMENDOLA Mansioni superiori al tempo del Jobs Act... 113 NICOLA DE MARINIS La nuova disciplina delle mansioni. Questioni di diritto intertemporale... 121 PAOLO SORDI Il nuovo art. 2103 e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo... 127 STEFANIA BILLI La disciplina delle mansioni nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri... 135 CRISTIANO VALLE Note minime sull equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego... 147 LAURA FOGLIA La nuova disciplina della mobilità endoaziendale. Lo squilibrio rovesciato... 153 FLAVIO SALUCCI La giurisprudenza sulle mansioni tra vecchia e nuova disciplina (Rassegna commentata)... 165 GASPARE STURZO Responsabilità, profitto e spirito d impresa. L art. 25 septies del D.Lgs n. 231/01... 255

VI Sommario APPENDICE ATTILIO PALLADINI Scritti in materia di mansioni... 267 Le mansioni, in Quad. dir. lav. rel. ind., 1995, 16, 201 e ss.... 269 Mansioni superiori del dipendente sanitario e del pubblico impiegato in genere: illegittima adibizione e diritto al trattamento economico corrispondente, in Giur. cost., 1995, 2, 832 e ss.... 305 La mobilità del lavoratore in azienda: recenti tendenze giurisprudenziali e contrattazione di prossimità, in Mass. giur. lav., 2012, 3, 200 e ss.... 323

Antonio Pileggi* L assegnazione a mansioni inferiori SOMMARIO: 1. L assegnazione a mansioni inferiori nel primo art. 2103 c.c. 1.1. La variazione unilaterale delle mansioni 1.2. La variazione consensuale delle mansioni 2. L adibizione a mansioni inferiori nell art. 2103 c.c., sostituito dall art. 13, L. n. 300 del 1970 2.1. La nullità di ogni patto contrario 2.2. La non equivalenza della mansione 2.3. Assegnazione a mansioni inferiori e ruolo della contrattazione collettiva 2.4. L assegnazione consensuale a mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento 3. Il terzo art. 2103 c.c. della storia 3.1. L assegnazione unilaterale ed immotivata a mansioni diverse: il demansionamento ad nutum 3.2. La dequalificazione causale 3.3. L assegnazione consensuale di mansioni inferiori 1. L assegnazione a mansioni inferiori nel primo art. 2103 c.c. 1.1. La variazione unilaterale delle mansioni L art. 2103 c.c. è stato sostituito per la seconda volta nella sua storia: la prima volta dall art. 13, L. n. 300 del 1970 ( Mansioni del lavoratore ), la seconda volta dall art. 3, D.Lgs. n. 81 del 2015 ( Disciplina delle mansioni ) ed ha convissuto con diversi regimi di licenziamento, che ne hanno condizionato l interpretazione, incidendo sull effettività della tutela. Nella prima versione ( Prestazione del lavoro ) l art. 2103 c.c. così recitava: che Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l imprenditore può, in relazione alle esigenze dell impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. E nel secondo comma precisava: Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all attività svolta, se è a lui più vantaggioso. Era pressoché pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, che la norma disciplinasse la variazione unilaterale della prestazione dovuta 1. La nuova * Ordinario di Diritto del lavoro Università di Roma Tor Vergata. 1 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Napoli, 1963, 229, che così intitola il primo capitolo della parte seconda della notissima monografia.

62 La nuova disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act mansione poteva essere diversa in ogni senso e direzione: inferiore, superiore o equivalente. Ma nel testo del primo art. 2103 non si rinveniva alcuno dei suddetti aggettivi, a specificazione dell unico aggettivo utilizzato ( diversa ). Che la diversa mansione potesse essere inferiore si ricavava dalla condizione che la nuova non dovesse importare una diminuzione nella retribuzione, nonostante, evidentemente, il minore valore professionale della stessa. Sotto (la forse impropria) forma di una condizione all esercizio dello ius variandi l art. 2103 c.c. codificava il principio dell irriducibilità della retribuzione, salvo, però, quel patto contrario che solo a decorrere dall 11 giugno 1970, grazie al nuovo art. 2103, sostituito dall art. 13, L. n. 300 del 1970, sarebbe stato considerato nullo. Che la diversa mansione potesse essere superiore si evinceva dal diritto al trattamento corrispondente all attività svolta, se è a lui più vantaggioso. L assegnazione unilaterale a una mansione diversa era dunque sottoposta a numerose condizioni : a) che le parti non avessero convenuto diversamente ; b) che fosse giustificata in relazione alle esigenze dell impresa 2 ; c) che non importasse una diminuzione nella retribuzione ; d) che non importasse un mutamento sostanziale nella posizione di lui ; e) che al lavoratore fosse riconosciuto il più vantaggioso trattamento corrispondente alla mansione superiore svolta; f) che la variazione della mansione fosse temporanea, ad onta del silenzio della legge, sul presupposto che una assegnazione definitiva di mansioni diverse comporterebbe sempre e comunque un mutamento della «posizione sostanziale» del prestatore 3. L A. ricorda (ivi, p. 382, e nota 7) come in talune fasi dei lavori preparatori fosse evidente che nella mente degli autori fosse presente l esigenza di porre un rimedio contro la pratica delle retrocessioni unilaterali, accompagnate da una parvenza di consenso da parte del lavoratore. Cfr. L. RIVA SANSEVERINO, Sub art. 2103 c.c., in A. SCIALOJA (a cura di), Commentario al codice civile, 1943, 249 e ss. 2 Sulle esigenze dell impresa quale limite esterno allo jus variandi si veda ancora G. GIUGNI, op. cit., 288 e ss., che ne propone un interpretazione (specie, 317) che ben può essere compendiata nella formula, solo in apparenza più pregnante, delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive : formula che sarebbe stata poi utilizzata nell ultima frase del primo comma del nuovo art. 2103 c.c. sostituito dall art. 13 L. n. 300 del 1970, quale limite al solo potere di trasferimento da un unità produttiva ad un altra. 3 G. GIUGNI, op. cit., 333. L ampia discrezionalità riconosciuta per legge all imprenditore nel procedere all assegnazione del prestatore di lavoro secondo i bisogni dell impresa spinse dottrina e giurisprudenza a recuperare l originaria «anima» garantistica della norma [M. DELL OLIO, L oggetto e la sede della prestazione di lavoro. Le mansioni, la qualifica, il trasferimento, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, vol. 15.2, Torino, 1986, 502]. Cfr. sul punto anche A. ARANGUREN, La qualifica nel contratto di lavoro, Milano, 1961, 10 e ss.