Salute CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI MALATTIA



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Salute CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI MALATTIA Il presente Fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.

Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.

INDICE NOTA INFORMATIVA A. Informazioni relative all Impresa... pag. 2 di 10 B. Informazioni sul Contratto... pag. 3 di 10 C. Informazioni sulle procedure liquidative e i reclami... pag. 6 di 10 Glossario... pag. 9 di 10 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... pag. 2 di 20 LE GARANZIE PREVISTE SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE DI CURA... pag. 6 di 20 SEZIONE 2 - DIARIA DA RICOVERO... pag. 8 di 20 SEZIONE 3 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA... pag. 9 di 20 GARANZIE OPZIONALI SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE DI CURA... pag. 11 di 20 SEZIONE 2 - DIARIA DA RICOVERO... pag. 12 di 20 SEZIONE 3 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA... pag. 13 di 20 ALLEGATO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI... pag. 14 di 20 1 di 10

NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/10/2015. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa Autorità. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato anche nelle Condizioni di Assicurazione come indicati nel Glossario.! Avvertenza: L Impresa rinvia al proprio sito internet www.cargeas.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA 1. Informazioni relative all Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Via Tolmezzo, 15-20132 Milano, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498. Sito Internet: www.cargeas.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione è 1.00064. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell esercizio. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%. 2 di 10

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di Recesso comunicato da una delle parti, il Contratto di Assicurazione è prorogato per una durata pari ad un anno o al diverso periodo originariamente Assicurato e così successivamente.! Avvertenza: Le parti possono recedere dal Contratto di Assicurazione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. In tal caso l Assicurazione cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce il Recesso. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture Assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto Salute contiene garanzie destinate alla protezione della persona e del suo nucleo familiare. La modularità della Polizza consente di sottoscrivere una o più Coperture Assicurative per le seguenti garanzie e prestazioni. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Sezione 1 - Rimborso spese di cura (Art. 17) L Impresa rimborsa le spese sostenute nei casi di Ricovero in Istituto di Cura (con o senza intervento chirurgico), comportante almeno un pernottamento, intervento chirurgico ambulatoriale o in regime di Day Hospital, resi necessari da Malattia, Infortunio o parto cesareo. Prima del Ricovero: esami ed accertamenti diagnostici, trasporto con ambulanza. Durante il Ricovero: onorari del chirurgo e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; diritti di sala e materiale di intervento; assistenza medica, cure trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami; rette di degenza; trasporto in ambulanza o altro mezzo; vitto e pernottamento in Istituto di Cura dell accompagnatore. Dopo il Ricovero: esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici; acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali; trasporto con ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto sanitario; assistenza infermieristica a domicilio; cure termali prescritte; trasporto della salma. Sono inoltre previsti, nei limiti e nella somma annua assicurata: Trapianti di organi (Art.18); Parto fisiologico (Art. 19); Neonati (Art. 20); Spese ambulatoriali a seguito di Infortunio (Art.21); Indennità sostitutiva (Art.22); Spese per l accompagnatore (Art.23). 3 di 10

! Avvertenza: La presente Copertura Assicurativa prevede Franchigie, Scoperti e Massimali. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 17, 19, 22, 23, delle Condizioni di Assicurazione. Sezione 2 - Diaria da Ricovero ospedaliera (art. 26) L Impresa, in caso di Ricovero in Istituto di Cura comportante o meno intervento chirurgico, riconosce all Assicurato l indennità giornaliera convenuta. Sezione 3 - Invalidità permanente da Malattia (art. 29) L Assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente conseguente a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del Contratto di Assicurazione. E considerata Invalidità Permanente da Malattia la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. i Esempio Somma Assicurata: - Invalidità permanente da Malattia 100.000,00 - Percentuale di invalidità permanente accertata a seguito di Malattia: 30% - Percentuale di invalidità permanente da liquidarsi secondo lo schema di cui all art. 33: 10% - Indennizzo calcolato sulla somma assicurata = 10.000,00! Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione è soggetto a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 7 e 9, delle Condizioni di Assicurazione.! Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione prevede dei limiti temporali all operatività delle Coperture Assicurative. Pertanto si richiama l attenzione del Contraente/Assicurato al fatto che le Coperture Assicurative sopra indicate prevedono dei termini di aspettativa o carenza ossia dei periodi temporali in cui le Coperture Assicurative di Polizza, in tutto o in parte, non sono operative. Si richiama l attenzione sul contenuto degli artt. 8 e 30. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio Nullità! Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione (art. 1 delle Condizioni di Assicurazione). 4 di 10

! Avvertenza: Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal Questionario anamnestico. Il Questionario anamnestico costituisce parte integrante della Polizza. 5. Aggravamento del Rischio L Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del Rischio ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. In particolare, nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata aumenti la probabilità che si verifichi l evento per il quale è prestata l Assicurazione, l Impresa, a seguito della comunicazione dell Assicurato o del Contraente, può recedere dal Contratto di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito è indicata, a titolo esemplificativo, una circostanza che costituisce una fattispecie di aggravamento del Rischio: nel corso di Contratto di Assicurazione si presenta nell Assicurato uno stato di alcolismo e di tale situazione si deve dare comunicazione all Impresa. 6. Premi Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di 1 (uno) anno. Il Contratto di Assicurazione, salvo diversa pattuizione, è stipulato con frazionamento annuale. E consentito il frazionamento semestrale, con oneri aggiuntivi pari al 4%, a condizione che il Premio imponibile per rata non sia inferiore ad 150,00. Modalità di pagamento: il pagamento del Premio può avvenire nei limiti di legge con i seguenti mezzi di pagamento: 1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all Impresa oppure all Intermediario; 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l Impresa o l Intermediario; 3) denaro contante con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 ed assicurativa ex art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006.! Avvertenza: Sconto sul Premio. Il contratto non prevede la possibilità di applicare sconti. 7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate L adeguamento del Premio e delle somme assicurate non è previsto. 8. Diritto di Recesso per Sinistro Le parti rinunciano a recedere dal Contratto di Assicurazione in caso di Sinistro. 5 di 10

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione, ad eccezione del diritto al pagamento del Premio che si prescrive in 1 (uno) anno, si prescrivono nel termine di 2 (due) anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, (art. 2952 del Codice Civile). In caso di Sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal Contratto di Assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all Indennizzo ai sensi dell art. 1915 Codice Civile. 10. Legge applicabile al contratto Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal Contratto di Assicurazione sono soggetti all imposta del 2,5%. Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti dall imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo! Avvertenza: In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell Impresa, il più presto possibile e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 13, 14 per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. Si richiama l attenzione del Contraente/Assicurato all individuazione del momento in cui insorge una Malattia. 13. Reclami Nel sito internet dell Impresa, nell apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: 6 di 10

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami Via Tolmezzo, 15-20132 Milano Fax 02 49980492 e-mail: reclami@cargeas.it Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui l Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze; dovrà essere trasmesso a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21-00187 Roma Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 e-mail: ivass@pec.ivass.it In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Sarà cura dell IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le 7 di 10

quali si richiede l attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net. 14. Arbitrato! Avvertenza: Per la risoluzione di controversie è prevista la facoltà di ricorrere all arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010. Per i dettagli si veda l art.15 delle Condizioni di Assicurazione. 8 di 10

GLOSSARIO Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda. Assicurato Assicurazione Contraente Contratto di Assicurazione Copertura Assicurativa Day Hospital Franchigia Gessatura Impresa Indennizzo Infortunio il soggetto il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa. la copertura offerta con il Contratto di Assicurazione. il soggetto che stipula la Polizza di Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio. accordo con il quale l Impresa verso pagamento del Premio si impegna a tenere indenne l Assicurato al verificarsi di fattispecie previste dalla Polizza. la/le copertura/e prevista nell ambito del Contratto di Assicurazione scelte dal Contraente secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza. degenza diurna, in Istituto di Cura che non comporta un pernottamento. importo prestabilito a carico dell Assicurato per ciascun Sinistro. mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi immobilizzanti prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. la somma dovuta dall Impresa all Assicurato in caso di Sinistro. l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza, diretta ed esclusiva - entro due anni dall evento - la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. 9 di 10

Istituto di Cura IVASS già ISVAP Malattia Massimale Modulo di Polizza Polizza Premio Questionario anamnestico Recesso Ricovero Rischio Scoperto Sinistro ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza sanitaria. l organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti. ogni alterazione anatomo patologica evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio. somma massima liquidabile dall Impresa a titolo di Indennizzo. documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sottoscrizione delle Parti. il documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione. la somma dovuta dal Contraente all Impresa. il documento che l Assicurato deve compilare prima della stipulazione del Contratto di Assicurazione. Contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute dell Assicurato e forma parte integrante del Contratto di Assicurazione. scioglimento del vincolo contrattuale. degenza in Istituto di Cura comportante almeno un pernottamento. la probabilità che si verifichi il Sinistro. la percentuale di Indennizzo che l Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Benoit Marie Thys 10 di 10

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 20

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto all Impresa l eventuale esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. Colui che dolosamente omette le comunicazioni decade dal diritto all Indennizzo. L Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia di altre assicurazioni, può recedere dal Contratto di Assicurazione con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza dell Assicurazione L Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all Impresa. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 (trentesimo) giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art. 1901 Codice Civile. Art. 4 - Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Proroga dell Assicurazione e periodo di Assicurazione Per i casi nei quali la legge o il Contratto di Assicurazione si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 (uno) anno. Le Parti possono recedere dal Contratto di Assicurazione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 (sessanta) giorni prima della Scadenza della Polizza. In tal caso la Copertura Assicurativa cessa in corrispondenza della Scadenza cui si riferisce il Recesso. In mancanza di Recesso comunicato da una delle Parti, il Contratto di Assicurazione è prorogato per una durata pari ad 1 (uno) anno e così successivamente. Art. 6 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2 di 20

Art. 7 - Persone non assicurabili Premesso che l Impresa non avrebbe acconsentito a prestare la Copertura Assicurativa qualora, al momento della stipulazione del Contratto di Assicurazione, fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci non ad uso terapeutico) o da A.I.D.S. (sindrome da immunodeficienza acquisita), resta inteso che, al manifestarsi di tali affezioni nel corso del contratto, l Assicurazione cessa contestualmente indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato a norma dell art. 1898 Codice Civile. E comunque prevista la possibilità di accedere alla Copertura Assicurativa ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 9 del presente Contratto di Assicurazione. La cessazione dell Assicurazione comporta l obbligo per l Impresa a parziale deroga dell art. 1898 Codice Civile di rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, relativa al periodo successivo alla comunicazione da parte del Contraente, o comunque all accertamento da parte dell Impresa, delle sopravvenute cause di non assicurabilità. Art. 8 - Decorrenza della garanzia La Copertura Assicurativa decorre dal: a. giorno di effetto dell Assicurazione, per gli Infortuni; b. 30 (trentesimo)giorno successivo a quello di effetto dell Assicurazione, per le Malattie (non applicabile alla Sezione 3); c. 180 giorno successivo a quello di effetto dell Assicurazione, per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula della Polizza, solo però se essi erano conosciuti dall Assicurato e dichiarati all Impresa; d. 300 giorno successivo a quello di effetto dell Assicurazione, per il parto e per le Malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. Nel caso in cui il presente Contratto di Assicurazione ne sostituisca un altro, anche di altra Impresa assicuratrice, riguardante gli stessi assicurati e ferma la condizione che siano stati esauriti interamente i termini di aspettativa previsti dal contratto precedente, i suddetti termini decorrono, nell ambito di ciascuna prestazione assicurativa, con il massimo di 90 (novanta) giorni, solo per le eventuali maggiori somme. Ciò vale anche per le eventuali variazioni intervenute nel corso del presente Contratto di Assicurazione. Art. 9 - Esclusioni L Assicurazione non è operante per: a. disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG (quali ad esempio umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi 3 di 20

maniacali, sintomi del controllo degli impulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità); b. l aborto volontario, ad eccezione di quello necessario per motivi terapeutici; c. forme di etilismo acuto o cronico o dall uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; d. l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni conosciute e preesistenti alla stipulazione del contratto; e. le prestazioni aventi finalità estetiche, cure dimagranti o dietetiche; f. positività H.I.V. e A.I.D.S. e sindromi ad esse correlate; g. le prestazioni odontoiatriche, le paradontopatie e le protesi dentarie non rese necessarie da Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione; h. le malattie contratte professionalmente e così definite dal D. Lgs. Nr. 38 del 2000 e successive modifiche e integrazioni; i. le spese relative all acquisto, alla manutenzione e alla riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quelli applicati durante l intervento chirurgico; j. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di Particelle atomiche da esposizione a radiazioni ionizzanti; l. le conseguenze di guerre ed insurrezioni. Se però l Assicurato fosse sorpreso dall insorgere di detti eventi in Paesi sino ad allora in pace, la garanzia varrà per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni; m. ricoveri in case di soggiorno o convalescenziari. Art. 10 - Validità territoriale L Assicurazione vale in tutto il mondo. Art. 11 - Rinuncia al diritto di surrogazione L Impresa rinuncia, a favore del Contraente e/o dell Assicurato e dei rispettivi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili degli eventuali Infortuni, previsto dall art. 1916 Codice Civile. Art. 12 - Obbligo del Contraente o dell Assicurato (non applicabile alla sezione 3) Il Contraente o l Assicurato devono presentare denuncia all Impresa entro 10 (dieci) giorni dall intervento, dal Ricovero o dalla Malattia, ovvero dal giorno in cui ne sia stato obiettivamente in grado. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica se richiesta dall Impresa. Art. 13 - Criteri di liquidazione (non applicabile alla sezione 3) L Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente Polizza su presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate (che verranno restituite a semplice richiesta). Il pagamento verrà effettuato a cura ultimata. Per le cure effettuate all estero i 4 di 20

rimborsi verranno eseguiti in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalla quotazione della BCE. Art. 14 - Pagamento dell Indennizzo Valutato il danno, concordato l Indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, l Impresa provvede al pagamento dell Indennizzo entro 30 (trenta) giorni. Art. 15 - Controversie In caso di controversia di natura medica sull indennizzabilità del danno o sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire mandato con scrittura privata, di decidere se sia dovuto il rimborso, ed in quale misura a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Segretario dell ordine dei medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio predetto. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. In ogni caso l Assicurato deve rivolgersi all Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010. Art. 16 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. 5 di 20

LE GARANZIE PREVISTE SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE DI CURA Art. 17 - Oggetto dell Assicurazione L Impresa, nei casi di: Ricovero in Istituto di Cura (con o senza intervento chirurgico), comportante almeno un pernottamento; intervento chirurgico ambulatoriale o in regime di Day Hospital; resi necessari da Malattia, Infortunio o parto cesareo, rimborsa le spese sostenute dall Assicurato come di seguito previsto: L Assicurazione è operante sino a concorrenza della somma assicurata annua indicata in Polizza che deve intendersi quale unica disponibilità per periodo di Assicurazione, per persona assicurata e per il coacervo di tutte le garanzie della Sezione 1. 6 di 20

Nel caso in cui il periodo di Assicurazione fosse inferiore all anno, la somma assicurata sarà ridotta in ragione dello stesso periodo. Analogamente saranno rapportati al periodo di Assicurazione i limiti temporali previsti dalle analoghe prestazioni. Art. 18 - Trapianti d organo La garanzia vale anche per i trapianti d organo, esclusi quelli di cute aventi finalità estetiche e quelli di capelli. Qualora l Assicurato debba sottoporsi a trapianto d organo, l Assicurazione è estesa anche a favore del donatore. In tal caso la somma assicurata costituisce il limite massimo per le spese complessivamente sostenute dall Assicurato e dal donatore. La garanzia, a parziale deroga del I comma dell art. 17, è altresì estesa ai casi in cui l Assicurato stesso sia donatore di organi. Art. 19 - Parto fisiologico In caso di Ricovero per parto fisiologico (parto senza taglio cesareo) l Assicurazione rimborsa le spese sostenute esclusivamente per: gli onorari dei medici e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; i diritti di sala operatoria ed il materiale utilizzato; l assistenza medica, le cure, i medicinali, gli esami e gli accertamenti diagnostici riguardanti il periodo di Ricovero; le rette di degenza; il trasporto dell Assicurato in autoambulanza all Istituto di Cura e viceversa. La Copertura Assicurativa è prestata sino alla concorrenza di 2.600,00 per ciascuna annualità assicurata. Art. 20 - Neonati L Assicurazione prestata a favore della madre è estesa automaticamente ai figli nati durante il periodo di validità della Polizza, fino alla prima scadenza annuale del contratto e nell ambito della somma assicurata, purché abbia operato la garanzia prevista per i casi di parto. Art. 21 - Spese ambulatoriali a seguito Infortunio La garanzia comprende il rimborso delle spese relative alle prestazioni ambulatoriali rese necessarie da Infortunio e sostenute entro 90 (novanta) giorni dall accadimento dello stesso. Art. 22 - Indennità sostitutiva Se l Assicurato si avvale del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell Assicurato. Qualora l Assicurato non abbia chiesto nessun rimborso delle spese inerenti il Ricovero, l Impresa riconoscerà, per ogni giorno di Ricovero, un indennità giornaliera di 52,00, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni purché nell ambito della somma assicurata. Art. 23 - Spese per l accompagnatore La garanzia comprende il rimborso delle spese di vitto e pernottamento dell eventuale accompagnatore nell Istituto di Cura o, in caso di comprovata non disponi- 7 di 20

bilità dell istituto stesso, in una struttura alberghiera. La garanzia è prestata per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni e con il limite giornaliero di 52,00. Art. 24 - Anticipo deposito Qualora all atto del Ricovero fosse previsto il versamento di un deposito, su richiesta dell Assicurato l Impresa metterà a disposizione tale importo, entro il limite della somma assicurata, a condizione che: non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del Sinistro; sia presentata la documentazione dell Istituto di Cura che attesti: 1. la richiesta del deposito ed il suo ammontare; 2. la presunta data del Ricovero (che non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell anticipo). Tale anticipo verrà conguagliato in sede di liquidazione del Sinistro, oppure recuperato dall Impresa nei casi di inefficacia della garanzia o di mancato Ricovero entro i termini previsti. Art. 25 - Periodo di Assicurazione di riferimento Qualora il Sinistro si protragga oltre la scadenza annuale di Polizza la garanzia mantiene la sua operatività fino all esaurimento del Sinistro stesso, nell ambito della somma assicurata relativa all annualità in cui ha avuto inizio il Ricovero o sia stato effettuato l intervento chirurgico ambulatoriale. Quanto sopra vale anche nel caso di mancato rinnovo del contratto. SEZIONE 2 - DIARIA DA RICOVERO Art. 26 - Oggetto dell Assicurazione L Impresa assicura in caso di Ricovero in Istituto di Cura, reso necessario da Malattia o Infortunio, o parto (compreso Day Hospital, purché di durata continuativa superiore a 3 (tre) giorni, escluse le festività) il pagamento di una diaria di Ricovero come di seguito precisato: Art. 27 - Terapia intensiva Nel caso di Ricovero in reparto di terapia intensiva la diaria verrà raddoppiata, limitatamente al periodo di permanenza in tale reparto. Art. 28 - Periodo di Assicurazione di riferimento Qualora il Sinistro si protragga oltre la scadenza annuale di Polizza la garanzia mantiene la sua operatività fino ad esaurimento del Sinistro stesso, nell ambito del numero dei giorni relativo all annualità in cui ha avuto inizio il Ricovero. Quanto sopra vale anche nel caso di mancato rinnovo del contratto. 8 di 20

SEZIONE 3 - INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA Art. 29 - Oggetto dell Assicurazione La presente Assicurazione vale per il caso di invalidità permanente conseguente a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni che seguono, e comunque non oltre la data della sua cessazione. È considerata invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Art. 30 - Termine di aspettativa L Assicurazione ha effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia, dal 90 (novantesimo) giorno successivo. Art. 31 - Denuncia dell invalidità e obblighi relativi L Assicurato deve denunciare la Malattia entro 3 (tre) giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque non oltre un anno dalla cessazione dell Assicurazione. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dalla Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Art. 32 - Criteri di liquidazione L Impresa corrisponde l Indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, (oltre a quanto precedentemente disposto), è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell Assicurazione, le invalidità permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arrecato dalla precedente condizione menomativa. Si intendono per: malattie coesistenti: malattie o invalidità presenti nel soggetto, che non determinino alcuna influenza peggiorativa sulla Malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi; malattie concorrenti: malattie o invalidità presenti nel soggetto che determinano un influenza peggiorativa sulla Malattia denunciata e sull invalidità da esse causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale. 9 di 20

Art. 33 - Liquidazioni delle indennità La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della Malattia secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal suddetto Testo Unico la percentuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Nessuna indennità spetta quando l Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 25% della totale. Quando l Invalidità Permanente accertata sia di grado superiore al 25% della totale, l Impresa liquida un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente: Il diritto all indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l Impresa paga agli eredi dell Assicurato l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. 10 di 20

GARANZIE OPZIONALI (valide solo se contrassegnate con X nel Modulo di Polizza) SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE DI CURA 1 - Limitazione ai soli grandi interventi chirurgici La garanzia Rimborso spese di cura è prestata esclusivamente per i Grandi Interventi Chirurgici intendendosi per tali quelli elencati nella Tabella allegata. 2 - Accertamenti Diagnostici di Alta Specializzazione L Assicurazione viene estesa al rimborso delle spese sostenute per i seguenti esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici, che non diano luogo a Ricovero e sempreché prescritti dal medico curante: tomografia assiale computerizzata (TAC); risonanza magnetica nucleare (RMN); scintigrafia; potenziali evocati; elettromiografia; angiografia (arteriografia, flebologia); cateterismo cardiaco; ultrasonografia doppler; broncoscopia; esofagogastroduodenoscopia; colangiografia; clisma opaco a doppio contrasto; rettosigmoidoscopia; urografia; isterosalpingografia; isteroscopia; linfografia. La presente garanzia opera nell ambito della somma assicurata per la garanzia rimborso spese di cura, ma con un limite annuo di importo pari al 10% della somma stessa. 3 - Accertamenti diagnostici generici L Assicurazione viene estesa al rimborso delle spese sostenute per: esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici diversi da quelli elencati nella garanzia 2 - Accertamenti Diagnostici di Alta Specializzazione; onorari dei medici relativi a visite specialistiche (le visite generiche sono sempre escluse) che non diano luogo a Ricovero e sempreché prescritte dal medico curante. 11 di 20

La presente garanzia opera nell ambito della somma assicurata per la garanzia rimborso spese di cura, ma con un limite annuo pari al 5% della somma stessa. Il rimborso sarà effettuato previa applicazione di uno Scoperto del 20% delle spese effettivamente sostenute, con il minimo di 100,00. 4 - Garanzia integrativa al Servizio Sanitario Nazionale La garanzia della presente Polizza vale esclusivamente per la parte di spese non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale. Qualora l Assicurato non si avvalga di tale Servizio o si avvalga in forma indiretta, l importo a carico dell Impresa non potrà essere superiore al 70% (settantapercento) delle spese originarie sostenute dall Assicurato. 5 - Massimale unico La somma indicata in Polizza deve intendersi quale unica disponibilità per il complesso delle prestazioni garantite ed erogate nel corso di ogni annualità assicurativa a tutte le persone indicate in Polizza. 6 - Somma integrativa per grandi interventi chirurgici L Impresa, in caso di Ricovero per grande intervento chirurgico, secondo la tassativa elencazione della Tabella allegata, e in aggiunta alla somma assicurata, riconoscerà un integrazione della somma stessa sino a 26.000,00 per annualità assicurativa. SEZIONE 2 - DIARIA DI RICOVERO 7 - Diaria da convalescenza e ingessature La garanzia è estesa al riconoscimento di una diaria da convalescenza, nei termini di seguito precisati: 12 di 20

SEZIONE 3 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 8 - Invalidità Permanente in forma specifica A deroga di quanto previsto dall Art. 29 Oggetto dell Assicurazione, è considerata Invalidità Permanente la perdita definitiva e irrimediabile della capacità all esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle attitudini e abitudini dell Assicurato. Nessuna indennità spetta quando l invalidità permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 33% della totale. Qualora l Invalidità Permanente accertata sia invece di grado superiore al 33%, la Impresa liquida un indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti: Restano ferme, per quanto compatibili, le restanti disposizioni della Sezione 3 - Invalidità Permanente da Malattia. 13 di 20

ALLEGATO Grandi interventi chirurgici (elenco) Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico: - anastomosi di vasi extra-intracranici con interposizione di innesto; - anastomosi endocranica dei nervi cranici; - asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari; - asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti); - asportazione di tumori all orbita; - asportazioni di tumori ossei dalla volta cranica; - cordotomia e mielotomia percutanea; - correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo; - craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale, subdurale ed epidurale; - derivazioni liquorali o extracraniche; - emisferectomia; - endoarterectomia della carotide e della vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame traverso; - intervento craniostenosi; - intervento per encefalomeningocele; - intervento per traumi cranio-cerebrali; - intervento sull ipofisi per via transfenoidale; - interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica; - intervento sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore e posteriore; - interventi sul plesso brachiale; - laminectomia esplorativa o decompressiva; - plastiche craniche per tessuti extracerebrali; - rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici; - trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare; - trapanazione per evacuazione di ematoma e subdurale; - trattamento chirurgico diretto ed indiretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi e fistole); - trattamento di lesioni intramidollari; - somatotomia vertebrale; - spondilolistesi. Faccia e bocca: - asportazione della parotide per tumori maligni (parotidectomia totale); - interventi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento ganglionare; - operazioni demolitrici per tumori del massiccio frontale con svuotamento orbitario; - resezione del mascellare superiore; - resezione della mandibola. 14 di 20

Collo: - asportazione di tumori glomici timpano-giugulari; - gozzo retrosternale con mediastinotomia; - interventi per diverticolo dell esofago; - interventi sulle paratiroidi; - linfectomia cervicale bilaterale; - resezione dell esofago cervicale; - tiroidectomia allargata per neoplasia maligna; - tiroidectomia totale. Addome (parete addominale): - laparotomia esplorativa se per occlusione con resezione e/o sutura viscerale. Peritoneo: - exeresi di tumori retroperitoneali. Esofago: - esofagoplastica; - interventi per patologie benigne e maligne dell esofago toracico. Stomaco: - cardioplastica; - gastrectomia totale e allargata; - intervento per fistola gastro-digiuno-colica; - intervento per megaesofago e esofagite da reflusso; - resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria; - resezione gastrica; - sutura di perforazioni gastriche ed intestinali. Intestino: - colectomia parziale e totale; - enteroanastomosi; - resezione del tenue. Fegato e vie biliari: - derivazioni biodigestive; - drenaggio di ascesso epatico; - interventi chirurgici per ipertensione portale; - interventi per echinococcosi; - interventi sulla papilla di Vater; - resezione epatica(emiepatectomia). Retto-ano: - interventi per neoplasie a retto-ano anche per vai addominoperineale; - megacolon; - proctolectomia totale. 15 di 20

Pancreas e milza: - interventi per cisti, pseudocisti, fistole pancreatiche; - interventi per neoplasie pancreatiche; - interventi per pancreatite acuta e cronica. Parete toracica: - interventi per tumori maligni della mammella; - trattamento di traumi parietali. Mediastino: - interventi per ascessi; - interventi per tumori. Polmone: - interventi per echinococcosi; - interventi per ferite, ascessi, fistole; - interventi per tumori della trachea; - pneumectomia; - resezioni segmentarie e lobectomia; - trapianto di polmone. Cardiochirurgia: a. interventi a cuore chiuso: - applicazione di pace-maker; - atriosettostomia per trasposizione dei grandi vasi; - correzione di coartazione aortica: resezione aorto-plastica, protesi dacron, patch dacron, by-pass dacron; - derivazioni aorto-polmonari tipo Blalcek-Watterstone-Potts; - fistole artero-venose del polmone; - pericardiectomia per pericarditi costrittive; - valvulotomia della polmonare secondo Brook; b. interventi a cuore aperto per difetti singoli non complicati: - anuloplastica valvola singola; - by-pass aorto coronarico singolo; - correzione di difetto del setto interventricolare; - correzione di difetto interatriale; - correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma; - embolectomia della polmonare; - sostituzione di valvola singola: aortica, mitrale, tricuspidale; - valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare, mitralica, valvolare aortica; c. interventi a cuore aperto per difetti complessi o complicati: - aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio; - aneurismi aorta toracica; 16 di 20

- asportazione di tumori intracardiaci; - by-pass aorto coronarici multipli; - contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso; - correzione canale atrioventricolare completo; - correzione impianto anomalo coronarie; - correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale; - correzione totale di trasposizione dei grandi vasi; - correzione Ostium primum con insufficienza mitralica; - correzione di: ventricolo unico; ventricolo destro a doppia uscita; truncus arteriosus; coartazioni aortiche; stenosi aortiche infundibolari e sopravalvolari; trilogia di Fallot; tetralogia di Fallot; atresia della tricuspide; pervietà interventricolare ipertesa, con debanding, con insufficienza aortica; - finestra aorto-polmonare; - fistole arterovenose polmonari; - intervento in ipotermia per coartazione aortica; - interventi neonatali a cuore aperto con ipotermia profonda e arresto circolatorio; - resezione o plicatura del ventricolo Sinistro per infarto; - riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti; - sostituzioni valvolari multiple; - sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico. Chirurgia vascolare: - interventi per aneurismi delle arterie carotide, vertebrali, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache; - interventi per innesti di vasi; - interventi per stenosi dell arteria renale, mesenterica celiaca; - interventi per stenosi ed ostruzione della carotide extracranica, succlavia e arteria anonima; - operazioni sull aorta toracica ed addominale. Chirurgia pediatrica: - atresia dell ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare e abbassamento addomino perineale; - atresia dell ano semplice con abbassamento addomino perineale; - atresia dell esofago; - cisti e tumori tipici del bambino di origina bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma); - cranio bifido con meningoencefalocele; - fistola dell esofago; 17 di 20

- fistola e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale; - idrocefalo ipersecretivo; - megauretere con resezione e sostituzione di ansa intestinale; - megacolon con operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson; - neurolisi del plesso brachiale per paralisi ostetrica; - occlusione intestinale; - polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia); - teratoma sacrococcigeo; - torace ad imbuto e/o torace carenato; - trattamento chirurgico dell ipertensione portale. Ortopedia e traumatologia: - artrodesi per via anteriore e/o posteriore con o senza impianti; - artroprotesi di anca; - artroprotesi di ginocchio; - artroprotesi di gomito; - asportazione di tumori ossei; - corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale; - disarticolazione interscapolotoracica; - discectomia per via anteriore per ernia cervicale; - discotomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi; - emiartroplastica; - emipelvectomia; - endoprotesi di Thompson; - interventi per costola cervicale; - laminectomia decompressiva per neoplasie; - osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale; - osteosintesi di omero; - osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari; - resezioni artrodiafisarie dell omero prossimale e sostituzione con protesi modulari custom-made ; - osteosintesi vertebrale; - protesi cefalica di spalla; - protesi di polso; - protesi totale di displasia d anca; - protesi totale di spalla; - pulizia focolai osteici; - resezioni artrodiafisarie di ginocchio; - resezioni complete di spalla con salvataggio dell arto; - resezioni del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzione con protesi speciale; - resezioni del radio distale con trapianto articolare perone pro radio; - resezione del sacro; - resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti; - scapulopessi; 18 di 20