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PROVINCIA DI CAGLIARI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 7 Del 20 Gennaio 2016 Oggetto Comune di Pula c/ Turistica Belvedere srl. Approvazione dell atto di Transazione stragiudiziale a definizione delle controversie pendenti in materia tributaria e mandato al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi per la relativa sottoscrizione. L'anno 2016 ( Duemila sedici ) il giorno 20 ( venti ) del mese di gennaio alle ore 11.00 nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE Il Sindaco Medau Carla assume la Presidenza con l assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa ASSESSORI P A COLLU OLLA FARNETI CAPOBIANCO ILARIA EMANUELE EMANUELE ANNALISA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE Uffici proponenti: Settore Economico Finanziario Il Responsabile del Settore proponente: Dottoressa Lucia Cani OGGETTO Premesso che Comune di Pula c/ Turistica Belvedere srl. Approvazione dell atto di Transazione stragiudiziale a definizione delle controversie pendenti in materia tributaria e mandato al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi per la relativa sottoscrizione. con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, notificato in data 25 febbraio 2011, la Turistica Belvedere srl impugn l avviso di accertamento n. 20050000214 del 24 novembre 2010 relativo all annualità 2005, per chiederne l annullamento e/o la declaratoria di nullità. La società eccep come nessun atto modificativo della rendita catastale fosse mai stato notificato alla Turistica Belvedere srl da parte dell Ufficio del Territorio. Il Comune di Pula si costitu in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando la regolarità della notifica della variazione della rendita catastale effettuata dall Agenzia del Territorio nell anno 2003; la V Sezione dell adita Commissione Tributaria accolse il menzionato ricorso (R.G. n. 769/2011), ritenendo applicabile il principio in forza del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi di rendita catastale sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione e, pertanto, con la sentenza n. 217/05/13 depositata in segreteria il 31.10.2013, dispose l annullamento dell atto di accertamento impugnato n. 20050000214 del 24 novembre 2010 relativo all annualità 2005, compensando le spese di giudizio tra società ricorrente e Comune di Pula; sempre la Turistica Belvedere srl impugn il successivo atto di accertamento ICI relativo all annualità 2006 n. 20060000162, con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (R.G. n. 231/2012). Il ricorso si fondava sull irretroattività della notifica della rendita catastale ai fini tributari. Si costitu in giudizio il Comune di Pula contestando le argomentazioni svolte dalla società ricorrente. La 1 Sezione della Commissione Tributaria adita ritenne che l intervenuta notificazione della variazione della rendita catastale avesse legittimato la pretesa tributaria del Comune di Pula anche per le annualità precedenti e, con la sentenza n. 797/1/14 depositata in segreteria il 17.06.2014, dichiar la Turistica Belvedere srl tenuta al pagamento dell imposta di cui all avviso di accertamento impugnato al netto di interessi e sanzioni. Considerato che nel proseguire l attività di accertamento, il Comune di Pula notific alla società anche gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2007 e 2008, rispettivamente n. 200700000012 del 19.06.2014 e n. 20080000014 del 10.12.2012, anch essi impugnati dalla Turistica Belvedere S.r.l. con ricorso notificato al Comune di Pula in data 25 gennaio 2013, nel quale se ne contest la legittimità in funzione dell irretroattività della notifica della rendita catastale a fini tributari; il Comune di Pula si costitu nel relativo giudizio, contestando le argomentazioni svolte dalla società ricorrente. La 6 Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (R.G. n. 172/2013), con la sentenza n. 550/6/2015 del 24 giugno 2015 dichiar l annullamento degli atti di accertamento in rettifica impugnati e condann il Comune di Pula al pagamento delle spese legali nella misura di 1.300,00, fondando la decisione sempre sull irretroattività della rendita catastale ai fini tributari; successivamente, la Turistica Belvedere srl impugn anche l atto di accertamento ICI relativo all annualità 2009, con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, notificato al Comune di Pula in data 26 novembre 2014 (prot. n. 24341) e, con separato ricorso notificato al Comune di Pula in data 25

settembre 2015 (prot. n. 19634), l atto di accertamento ICI relativo all annualità 2010. Entrambi i ricorsi, anche in questo caso, si fondano sull irretroattività della rendita catastale ai fini tributari e risultano pendenti nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari Rappresentato il precipuo interesse del Comune e della Turistica Belvedere srl ad addivenire ad un accordo transattivo in considerazione, in primis, delle pronunce contrastanti adottate dalle diverse sezioni della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, in secundis, della divergenza interpretativa emersa tra le parti in ordine all operatività dell art. 74, comma 1 della Legge n. 342/2000 e, infine, dell incertezza che connota i giudizi pendenti (R.G. n. 172/2013 R.G. n. 1188/2014) relativi alle annualità 2009/2010. Precisato che secondo quanto previsto nell accordo transattivo, allegato alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale: a. la Turistica Belvedere srl si obbliga al pagamento in favore del Comune di Pula, dell importo complessivo di 21.970,00 (euro ventunmilanovecentosettanta/00) a titolo di ICI per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; b. il Comune di Pula e la Turistica Belvedere srl rinunciano al pagamento delle eventuali spese legali da parte della controparte derivanti dalle cause pendenti nanti la Commissione Tributaria Provinciale. Il Comune dichiara di accettare, a titolo transattivo, l importo sopra indicato e di non avere null altro a pretendere dalla Turistica Belvedere srl, oltre a quanto previsto nel presente atto di transazione, per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; c. il suddetto complessivo importo di 21.970,00 (euro ventunmilanovecentosettanta/00) dovrà essere corrisposto dalla Turistica Belvedere srl al Comune di Pula in n. 6 rate mensili con prima scadenza 31 gennaio 2016, di cui n. 5 rate dell importo di 3.500,00 (euro tramilacinquecento/00) ciascuna e l ultima (6 rata), da corrispondere entro il 30 giugno 2016, dell importo a saldo di 4.470,00 (quattromilaquattrocentosettanta/00. Preso atto che di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.); la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell oggetto della stessa spetta all Amministrazione nell ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l azione amministrativa; uno degli elementi che l ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all incertezza del giudizio, intesa quest ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali. Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati: I. l esistenza di due controversie giudiziali (ICI 2009/2010) pendente nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari e, altres, i potenziali ricorsi in appello da parte dell ente o della Turistica Belvedere srl avverso le sentenze della Commissione Tributaria non ancora passate in giudicato; II. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell art 1966, comma 2 c.c.; III. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell art 1321 c.c.;

IV. l accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto che, oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni. Visto l allegato atto transattivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1). Considerato, inoltre, che la competenza ad autorizzare la transazione della lite che appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l autorizzazione ad agire in giudizio; trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell organo di revisione, cos come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013), invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel). Precisato, infine, che le spese derivanti da transazione non sono contemplate tra quelle implicanti debito fuori bilancio. Tale istituto seppur è previsto dall art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione: il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che pu sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (Codice Civile art. 1976). A questo riguardo si evidenzia che il principio contabile n. 104, nel rammentare quanto sopra espresso in ordine alla tassatività delle tipologie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, si esprime nel senso che gli accordi transattivi non possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio... fatto salvo l adozione di appositi atti da parte della Giunta. (Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Toscana delibera n. 132/2010). Visti il Regolamento di contabilità dell ente; lo Statuto dell Ente; il D.Lgs. n. 267/2000; i principi contabili Preso atto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000; PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l atto di transazione allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1). 2. Di dare, per l effetto, mandato al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi dell Ente, per la sottoscrizione dell accordo medesimo.

3. Di dichiarare, con separata votazione all unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutivi ai sensi dell art. 134 D.Lgs. 267/2000. Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo n 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA: Parere favorevole Pula 18/01/2016 IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE: Parere favorevole Pula 18/01/2016 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario F.to Dottoressa Lucia Cani Il Responsabile del Settore Economico Finanziario F.to Dottoressa Lucia Cani LA GIUNTA COMUNALE VISTA la suesposta proposta di deliberazione; ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 49 del D.L.vo 267/2000; A VOTI unanimi, legalmente espressi; D E L I B E R A 1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l atto di transazione allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1). 2. Di dare, per l effetto, mandato al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi dell Ente, per la sottoscrizione dell accordo medesimo. 3. Di dichiarare, con separata votazione all unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutivi ai sensi dell art. 134 D.Lgs. 267/2000. Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente F.to Carla Medau Il Segretario Comunale F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa In pubblicazione all Albo Pretorio per 15 gg. Dal 26/01/2016 Il Segretario Comunale F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa Copia conforme all originale per uso amministrativo. Pula 26/01/2016 L Istruttore Amm.vo Delegato F.to Giuseppina La Corte