REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-TELEVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

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COMUNE DI CALDOGNO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-TELEVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

INDICE Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Finalità Funzioni Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio eseguite dall'ente Rispetto della normativa sulla privacy Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive Entrata in vigore

Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento disciplina la comunicazione pubblica dei lavori del Consiglio Comunale tramite ripresa audio video di trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dell Ente o da soggetti preventivamente autorizzati. 2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti. Art. 2 - Funzioni 1. Il Comune di Caldogno attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all attività politico-amministrativa dell Ente. Art. 3 - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio eseguite dall'ente 1. Il Comune di Caldogno può effettuare direttamente la ripresa con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio comunale, informando adeguatamente della circostanza il pubblico, i consiglieri e gli assessori presenti alle sedute, anche attraverso l'affissione di avvisi agli ingressi alla Sala Consiliare e nella sala stessa, della presenza delle telecamere dell'ente in funzione, della ripresa di immagini in corso e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime. 2. Il Sindaco, prima dell'avvio delle riprese e della contestuale o successiva pubblicazione sul sito istituzionale della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri e gli Assessori ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. 3. Il Sindaco può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale contestuale loro diffusione in diretta sul sito dell'ente, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy e, in particolare, violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati. 4. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese in corso di seduta potranno riguardare, sia in audio come in video, esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale e i membri della Giunta e, in particolare, coloro che di essi propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all ordine del giorno nel corso della seduta. 5. Al fine di assicurare la sola ripresa dei Consiglieri Comunali e degli Assessori presenti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala nè i rappresentanti della stampa né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai seggi del Consiglio Comunale e/o della Giunta. 6. Fermo restando l esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo. 7. L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale è subordinata all'avvenuto adeguamento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della

vigente normativa sulla privacy, nonché all'adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della P.A. sul web. Art. 4 - Rispetto della normativa sulla privacy 1. Nel rispetto della normativa in materia di privacy nonché delle misure di tutela emanate dal Garante in materia di pubblicazione sul web di dati della P.A. cui si rinvia per il puntuale rispetto, il Comune di Caldogno è Titolare del trattamento dei dati raccolti con le riprese effettuate direttamente dall'ente nell'ambito delle sedute consiliari pubbliche. 2. Il Responsabile del trattamento dei dati di ripresa delle sedute consiliari e di diffusione delle medesime effettuate con le modalità di cui al precedente articolo, nonché gli incaricati del trattamento dei dati stessi, sono nominati dal dirigente cui spetta per competenza secondo l'ordinamento dell'ente e con proprio provvedimento. 3. Spetta al responsabile del trattamento dei dati, sentito il Sindaco, anche tramite incaricato di trattamento dati, di evitare la diffusione di dati sensibili e/o giudiziari, disponendo il taglio, la distruzione e quindi l esclusione dalla diffusione delle porzioni di registrazioni effettuate ma non divulgabili. Tali misure saranno adottate successivamente dal medesimo anche qualora le registrazioni siano state pubblicate sul sito in diretta. 4. Ove il Comune affidasse, in toto o in parte, ad un soggetto privato l incarico di ripresa e/o la successiva conservazione delle relative banche dati, nonché la gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune per l'inserimento delle video-audio registrazioni delle sedute consiliari, esso assume le responsabilità e i compiti di responsabile del trattamento/incaricato del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento comunale sulla tutela della privacy. 5. Le registrazioni delle sedute restano pubblicate sul sito istituzionale del Comune fino alla pubblicazione della registrazione del Consiglio Comunale successivo a far data da ciascuna seduta consiliare in idoneo formato non scaricabile. 6. Le banche dati costituite dalle registrazioni di cui al presente articolo sono conservate nel rispetto delle misure di sicurezza e sono quindi distrutte a cura del responsabile del trattamento dati nei termini temporali stabiliti. 7. Solo nei casi di riprese senza trasmissione in diretta della seduta consiliare, ciascun consigliere e assessore può, motivatamente, chiedere al Sindaco, prima della loro pubblicazione sul sito istituzionale, di non divulgare le riprese che lo riguardano personalmente ovvero, successivamente, di rimuoverle dal sito del Comune, laddove esse fossero già state pubblicate. Spetta al Sindaco, d'intesa con il responsabile del trattamento dati, e, previo accertamento della fondatezza delle motivazioni con riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari, accogliere o meno la richiesta. Art. 5 - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive. 1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata, anche per le vie brevi, dal Sindaco al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato. 2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali e, in particolare, di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nella unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari o porzioni di esse sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica, di cui all'art. 139 del D.Lsg. n. 196/2003.

3. Dell'autorizzazione data dal Sindaco, il Segretario Generale o il suo sostituto, deve darne atto nel processo verbale della seduta. 4. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Sindaco dà comunicazione ai presenti in sala. 5. Il Sindaco vieta le riprese delle sedute del Consiglio comunale per intero, ovvero di alcuni punti dell'ordine del giorno che, per ragioni motivate e con le procedure del regolamento del Consiglio, debbono essere svolte in seduta segreta. 6. Ad ogni altro soggetto diverso da quelli menzionati nel presente regolamento è fatto divieto di effettuare riprese in audio e/o per immagini delle sedute del Consiglio Comunale. Art. 6 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.