REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO E VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Proposta di integrazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
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5 REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO E VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE Proposta di integrazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale Adottato con Deliberazione di CC. 57 del 11 agosto 2015
6 Art. 1 (Finalità) Il presente Regolamento, che va ad integrare il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, disciplina il servizio di videoripresa e relativa diffusione televisiva e mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale. Le sedute possono essere riprese da soggetti terzi incaricati dalla Pubblica Amministrazione o direttamente, da un dipendente dell'ente preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale, per poi essere caricate sul sito istituzionale del Comune e/o diffuse in diretta streaming attraverso lo stesso sito internet. Le norme del presente regolamento non possono essere in contrasto con le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti Comunali vigenti. Art. 2 (Funzioni) Il Comune di Mineo, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'ente. Art. 3 (Informazione sull'esistenza di telecamere) Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza dì videocamere e della contemporanea trasmissione delle immagini, se autorizzata, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella Sala Consiliare vengano affissi specifici cartelli. Art 4 (Accesso della strumentazione) E' vietata l'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa senza opportuna autorizzazione. L'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio. Sarà cura dell'ente, per mezzo di proprie attrezzature e personale dipendente autorizzato, effettuare le video riprese, anche in diretta streaming se autorizzate dal Presidente del consiglio (art. 8 del presente Regolamento) e conservare le registrazioni di dette riprese. Le registrazioni delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, o su rete televisiva, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Informatico. Art 5 ( Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi) Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione e/o di siti web giornalistici, a scopo di cronaca ed informazione, deve ritenersi consentita in via generale, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quando disposto dagli artt. 136 e ss. D.lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di Libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6,
7 comma 3 del Codice deontologico. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, i prescritti diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari. È tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze. Art. 6 (Rispetto della privacy) Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui ai D.Lgs. n. 196/2005. ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto dì manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa. Art. 7 (Limiti alle riprese televisive delle sedute) Per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato dì alcuni provvedimenti di carattere penale. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate, autonomamente, dal Presidente del Consiglio o sulla base dì richieste pervenute in tal senso da ciascuno dei Consiglieri Comunali o dai terzi presenti alla seduta. Art. 8 (Limiti di trasmissione e e/o commercializzazione) La diffusione delle immagini televisive è consentita sia dopo registrazione (collegandosi sul sito del Comune di Mineo, come specificato dall' art. 4 del presente Regolamento) che in diretta streaming. È facoltà del Presidente del Consiglio, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, e in relazione all'importanza dei punti da trattare all'ordine del giorno del Consiglio Comunale,
8 scegliere l'opportunità di trasmettere o meno in diretta streaming. Qualora non fosse stata autorizzata la diretta streaming, prima di caricare le registrazioni sul sito istituzionale, viene trasmessa copia delle stesse al Presidente del Consiglio che, per la tutela dei dati raccolti o su richiesta dei consiglieri, potrà negare, motivatamente, la diffusione totale o parziale delle immagini, il tutto con decisione da effettuarsi entro tre giorni dalla trasmissione della copia. Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese. E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente. Quanto sopra, eccezione fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali). E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale. Art. 9 (Interviste) Gli Amministratori ed i Consiglieri Comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della Sala Consiliare, ai fine di evitare ogni intralcio al lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute. Art. 10 (Norma di rinvio) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso astinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio dei diritto di accesso ai documenti amministrativi, e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale Art. 11 (Entrata in vigore) Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.-
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