TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3149/2013

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N. R.G. 3149/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3149/2013 Oggi 30 luglio 2014 ad ore 10.10 innanzi al dott. Dario Bernardi, sono comparsi: Per MASSIMILIANO OLIVIERI l avv. LISI LORIS giusta delega che deposita; conclude come in atto di citazione; non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove; evidenzia che l eventuale improcedibilità dovrebbe estendersi anche al decreto ingiuntivo, essendo l opposto attore sostanziale;; che la materia trattata non rientra tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria e che il termine di 15 giorni non è preclusivo in quanto non perentorio; Per LUCIANO RAIMONDI l avv. BISSA PIERLUIGI contesta l avversa deduzione e conclude come da foglio che deposita, unitamente alla nota spese; Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice dott. Dario Bernardi pagina 1 di 6

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3149/2013 promossa da: MASSIMILIANO OLIVIERI (C.F. LVRMSM67A10H294U), con il patrocinio dell avv. LISI LORIS e NARDI EZIO (NRDZEI60E08A564B) ed elettivamente domiciliato in VIA GAMBALUNGA 30 RIMINI presso il difensore avv. LISI LORIS; OPPONENTE contro LUCIANO RAIMONDI, con il patrocinio dell avv. BISSA PIERLUIGI ed elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONE presso il difensore avv. BISSA PIERLUIGI; OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 6

Promossa da MASSIMILIANO OLIVIERI opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 725/2010 (con il quale il Tribunale di Rimini gli ingiungeva il pagamento, in favore di RAIMONDI LUCIANO, della somma di 42.713,00, oltre interessi e spese della fase monitoria), concessa la provvisoria esecutività dello stesso, la causa veniva mandata in mediazione ex art 5, 2 comma D.Lgs 28/2010, con termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda. Nessuna delle parti provvedeva ad instaurare, nel termine assegnato il procedimento di mediazione. Infatti, da un lato la domanda veniva proposta nella stessa data dell udienza di rinvio e, dunque, largamente successivamente allo scadere dl termine di 15 giorni indicato nell ordinanza, ciò che importa la mancata osservanza del termine (pur trattandosi di un termine non ordinatorio, non ne è ammessa l ingiustificata trasgressione: Poiché i termini stabiliti dal giudice per il compimento di una atto processuale sono, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 c.p.c. per i termini perentori; peraltro, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis c.p.c., sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte : Cassazione civile, sez. II, 19/01/2005, n. 1064). L opposizione è pertanto improcedibile. Ai sensi del novellato 2 comma dell art. 5 l. med. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in pagina 3 di 6

sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di' quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. La domanda che diviene improcedibile è, nel giudizio che si instaura in seguito all opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda formulata con l atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi), che è l atto che ha dato origine al procedimento di opposizione, nel quale l opponente ha la veste processuale di attore (ciò che significa essenzialmente salvo le ipotesi in cui anche l opposto ha un interesse a concludere il giudizio di opposizione con una sentenza che l onere di impedire che il decreto divenga definitivo è rimesso all iniziativa processuale dell ingiunto: senza opposizione il decreto diviene definitivo;; se il processo si estingue il decreto diviene definitivo). Questo importa, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale (ai quali, è bene ricordarlo, la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente), che all estinzione (o, come nel caso di specie, all improcedibilità) del procedimento di opposizione consegua il consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo (art. 653 c.p.c.; conforme Trib. Busto Arsizio 15.6.2012). pagina 4 di 6

Ritenere, al contrario, che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo importerebbe un risultato eccentrico rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all ingiungente opposto l onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell ingiunto. Sul piano degli effetti concreti ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello deflattivo per il sistema giudiziario che l istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l opposto) che già è munita di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio (di opposizione) e che può considerarsi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l altra parte (l opponente), non si dimostri più interessata all esito della stessa (e ciò, come sovente avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito all emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.); dunque, in presenza di una situazione di accomodamento di entrambe le parti sul contenuto del decreto ingiuntivo opposto, verrebbe onerato l opposto di proseguire il giudizio al fine di esperire il (a questo punto davvero inutile) procedimento di mediazione; peraltro, la parte opposta che dovesse avere sostenuto spese vive nell ambito di tale subprocedimento, non essendoci più ostacoli di procedibilità sino alla decisione definitiva del merito, difficilmente sarebbe indotta all abbandono della lite, anche in presenza di un atteggiamento di sostanziale abbandono da parte dell opponente;; ciò importerebbe la permanenza di una causa sul ruolo invece che l eliminazione della stessa;; ancora, in caso di inosservanza dell onere di procedere a mediazione, in seguito alla revoca del decreto opposto ed in seguito all eventuale fallimento del tentativo di mediazione successivamente esperito, la causa di merito verrebbe puntualmente pagina 5 di 6

riproposta, con l effetto pratico che tale interpretazione condurrebbe (come detto sempre in ipotesi di fallimento della mediazione) alla permanenza della lite sul ruolo del giudice invece che alla formazione del giudicato sul rapporto oggetto del decreto ingiuntivo. Non giova in senso contrario sostenere che il giudizio di opposizione è un giudizio non già sull atto bensì sul rapporto in cui viene in rilievo il diritto sottostante al ricorso in via monitoria e che in tale giudizio l opposto riveste il ruolo sostanziale dell attore in quanto, nonostante tali, invero pacifiche, nozioni, l impianto codicistico sanziona l inattività processuale del giudizio di opposizione con la sopravvivenza del decreto ingiuntivo addossando così di fatto (salvo evidentemente casi in cui l opposto non abbia un interesse a definire con sentenza il giudizio di opposizione) all attore processuale l onere di coltivare il giudizio stesso. Deve quindi ribadirsi che il mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso. Nulla sulle spese. P.Q.M. Il Tribunale, visto l art. 281-sexies c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel procedimento R.G.N. 3149/2013 tra OLIVIERI MASSIMILIANO e RAIMONDI LUCIANO così dispone: 1. dichiara l opposizione improcedibile;; 2. nulla sulle spese. Rimini, 30 luglio 2014. Il Giudice dott. Dario Bernardi pagina 6 di 6