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Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 IL DIRIGENTE PROPONENTE Visto Capo Dipartimento: Registrazione contabile Esercizio Conto Importo Il Dirigente Responsabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Regionale in data Trasmessa al Collegio Sindacale in data In visione dal Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 5 Determinazione n. 2016/35

OGGETTO: Istanza di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale - sig.ra DEBERNARDI Angela, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera (p.o. Casale Monferrato): provvedimenti conseguenti IL DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA S.C. PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 09/07/2015 ad oggetto: Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell ASL AL ; visto il Regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; Vista la nota del 09.02.2016, registrata in pari data al protocollo aziendale al n. 12053, con cui la sig.ra Debernardi Angela, nata a Pavia il 06.04.1965, in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (p.o. Casale Monferrato), ha chiesto di essere ammessa al rapporto di lavoro a tempo parziale, indicando la decorrenza di tale passaggio nel giorno 01.03.2016 e comunicando la propria opzione per il contingente orario corrispondente alla media di n. 25 ore lavorative settimanali (69,44% del debito orario stabilito per il rapporto a tempo pieno) nonché per l'articolazione dell'orario di lavoro in senso verticale; Precisato che la dipendente in parola ha ritenuto di indicare in anni uno la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale oggetto della surriferita istanza; Dato atto del parere espresso dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, reso in senso favorevole alla trasformazione del rapporto di lavoro richiesta dalla sig.ra Debernardi, nei termini da quest ultima indicati; Verificato il rispetto del dettato normativo in materia di rapporto a tempo parziale nonché delle disposizioni di cui al Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale - Comparto personale Ssn, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 482 del 06.06.2013; Ritenuto, alla luce di quanto precede, di accogliere la surriferita istanza della sig.ra Debernardi, disponendo il passaggio della dipendente in parola dal rapporto di lavoro a tempo pieno al rapporto di lavoro a tempo parziale, con effetto dal 01.03.2016, a norma dell'art. 23 e segg.ti del CCNL 07.04.1999 Comparto personale Ssn - per le parti non modificate ope legis dal D.L. n. 112/2008 - nonché dell'art. 34 e 35 del successivo CCNL integrativo 20.09.2001; Ritenuto altresì, in base a quanto riferito sopra, di stabilire in anni uno la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale della sig.ra Debernardi, fissandone pertanto la scadenza al 28.02.2017, nell intesa che dal successivo 01.03.2017 verrà automaticamente ripristinato il rapporto di lavoro a tempo pieno, a meno di previa autorizzazione - da rilasciarsi, al ricorrere dei relativi presupposti, su richiesta della dipendente in parola - ai fini della prosecuzione del rapporto part-time; Dato atto che la prestazione lavorativa della sig.ra Debernardi, a seguito dell ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale e per la durata del rapporto medesimo, risulterà quantificata in base alla media di n. 25 ore settimanali; Pagina 2 di 5 Determinazione n. 2016/35

Dato atto che l ammissione della dipendente in parola alla nuova tipologia di rapporto di lavoro è subordinata alla sottoscrizione di specifico contratto individuale, mediante il quale si provvederà, altresì, al recepimento della limitazione temporale sopra specificata; Ritenuto, inoltre, di stabilire l'articolazione dell'orario di lavoro ad impegno ridotto della sig.ra Debernardi, in prima istanza, nei termini di seguito specificati, cui potranno essere apportate variazioni previa intesa con la dipendente in parola e/o su iniziativa concordata della stessa, precisato che ogni determinazione in merito rientra nelle competenze del responsabile della struttura di appartenenza: orario settimanale con articolazione verticale: - effettuazione turni secondo lo schema H24 nel rispetto del monte ore mensile determinato dal contingente di part-time prescelto Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento viene adottato in conformità con le disposizioni di cui all art. 73 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le quali intervengono nella disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore del pubblico impiego, modificando il quadro normativo definito dalla legge 23.12.1996 n. 662 agli artt. 58 e segg.ti, già sottoposto a recepimento in sede di contrattazione collettiva; Dato atto che le surrichiamate disposizioni legislative stabiliscono - tra l'altro - che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possa essere concessa dall Amministrazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; entro il predetto termine la trasformazione può essere negata nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, pregiudizio alla funzionalità del servizio ovvero qualora sussista conflitto di interessi tra l'eventuale attività esterna del dipendente e la specifica attività di servizio o nel caso in cui l'attività lavorativa medesima intercorra con altra amministrazione pubblica; Precisato altresì che, ai sensi dell'art. 35 CCNL integrativo 20.09.2001, il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche nonché l'indennità di rischio radiologico, ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale; Dato atto che al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988 n. 554, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza, D E T E R M I N A 1) di ammettere al rapporto di lavoro a tempo parziale, con effetto dal 01.03.2016, la sig.ra Debernardi Angela, nata a Pavia il 06.04.1965, dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (p.o. Casale Monferrato), in accoglimento dell istanza di cui alla nota registrata al protocollo dell ASL AL al n. 12053 del 09.02.2016 ed in osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale - Comparto personale Ssn, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 482 del 06.06.2013; 2) di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo parziale della sig.ra Debernardi sarà soggetto a limitazione temporale ed avrà durata fino al 28.02.2017, fatta salva l eventuale prosecuzione del rapporto medesimo oltre tale termine, previa autorizzazione su istanza della dipendente in parola, al ricorrere dei relativi presupposti sul piano organizzativo; Pagina 3 di 5 Determinazione n. 2016/35

3) di dare atto che, con la decorrenza specificata al punto 1) e per la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, la prestazione lavorativa della sig.ra Debernardi risulterà quantificata in base alla media di n. 25 ore settimanali, corrispondenti al 69,44% del debito orario riferito al rapporto a tempo pieno, con articolazione dell orario di lavoro in senso verticale; 4) di dare atto che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è in atto normata dagli artt. 58 e segg.ti della legge 23.12.1996 n. 662, come modificati dall art. 73 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali compatibili con le predette prescrizioni legislative, con particolare riferimento a quanto previsto dall art. 35 del CCNL 20.09.2001 Comparto personale Ssn relativamente al trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale ammesso a tale rapporto di lavoro, quantificato proporzionalmente alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi comprese l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, le indennità professionali specifiche nonché l'indennità di rischio radiologico, ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale; 5) di dare atto che ogni determinazione in merito all'articolazione dell'orario di lavoro della sig.ra Debernardi - che si provvede a stabilire, in prima istanza ed in riferimento al rapporto di lavoro a tempo parziale, nei termini di seguito specificati - compete al responsabile della struttura aziendale di appartenenza, che potrà apportarvi variazioni previa intesa con la dipendente e/o su istanza concordata della stessa: orario settimanale con articolazione verticale: - effettuazione turni secondo lo schema H24 nel rispetto del monte ore mensile determinato dal contingente di part-time prescelto 6) di precisare che l'ammissione della sig.ra Debernardi al rapporto di lavoro a tempo parziale è subordinata alla sottoscrizione di specifico contratto individuale, mediante il quale si provvederà al contestuale recepimento della limitazione temporale assegnata al rapporto di lavoro medesimo, secondo quanto indicato al punto 2); 7) di dare atto, altresì, che al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della Legge 29 dicembre 1988 n. 554, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza; 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa; 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell art. 28, comma 2, della L.R. n. 10/1995, in considerazione della imminente decorrenza delle disposizioni dettate dal medesimo e degli adempimenti preliminari derivanti dall ammissione del dipendente al rapporto di lavoro a tempo parziale. * * * * * Pagina 4 di 5 Determinazione n. 2016/35

Determinazione del Direttore n. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE Pagina 5 di 5 Determinazione n. 2016/35