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CAPOVERDE ACCORDO AMMINISTRATIVO fra l Italia e il CapoVerde per l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980 (1) (Praia, 7 maggio 1987) Capitolo I Disposizioni generali Art. 1 1. Ai fini dell applicazione del presente Accordo Amministrativo: a) Il term ine Convenzione designa la Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Capo Verde; b) Il term ine Accordo designa il presente Accordo Amm inistrativo; c) Il termine Organismo di collegam ento designa l Organism o incaricato di individuare le Istituzioni competenti, facilitarne i rapporti, provvedere allo scambio di informazioni fra le stesse, nonché fornire agli interessati ogni notizia utile circa i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione. 2. Nel presente Accordo le espressioni definite all art. 1 della Convenzione hanno il medesimo significato loro attribuito nel predetto articolo. Art. 2 Le autorità com petenti per l applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono: a) In Italia: il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; il Ministero della Sanità. b) In Capoverde: il Ministero delle Finanze; il Ministero della Sanità, del Lavoro e degli Affari Sociali. Art. 3 1. Le Istituzioni com petenti per l applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono: a) in Italia: oltre agli organismi di assicurazione sociale competenti per particolari categorie di lavoratori: 1) L Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per quanto riguarda l assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonom i, nonché l assicurazione contro la tubercolosi e le prestazioni familiari; il Servizio Sanitario Nazionale tram ite le Unità Sanitarie Locali (USL) per quanto riguarda l assistenza m alattia e maternità, nonché le prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le m alattie professionali; l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) per quanto riguarda l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ad esclusione delle prestazioni sanitarie. eng002/ /accordo_amministrativo.htm 1/8

b) In Capoverde: L Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale per quanto riguarda le prestazioni fam iliari, le prestazioni com plementari, la malattia, la maternità, l invalidità, la vecchiaia, i superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; I Servizi di Sanità per quanto riguarda l assistenza sanitaria, il ricovero ospedaliero e i mezzi ausiliari di diagnosi. Art. 4 Le Autorità com petenti dei due Stati contraenti hanno designato quali Organismi di collegamento, tra le Istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente: a) in Italia: 1) l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - Sede Centrale - per quanto riguarda: le prestazioni a carico dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni a carico delle relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; le prestazioni economiche in caso di malattia, ivi com presa la tubercolosi e di maternità; gli assegni fam iliari. 2) Il Ministero della Sanità per quanto riguarda: le prestazioni in natura in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi e di m aternità; le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. 3) L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) Direzione Generale per quanto riguarda: le prestazioni a carico dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi compresa la erogazione delle protesi e dei presidi ausiliari, ad eccezione delle prestazioni sanitarie. b) In Capoverde: L istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale per quando riguarda: le prestazioni a carico dell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei funzionari e di tutti gli altri dipendenti dello Stato, delle Am ministrazioni locali, degli Istituti Pubblici e di altri Enti Collettivi Pubblici, il cui statuto è regolato dalle norme sulla Funzione Pubblica; le prestazioni economiche in caso di malattia e m aternità; gli assegni fam iliari e le prestazioni complementari; le prestazioni dovute per il diritto di indennizzo per infortuni sul lavoro o per malattie professionali; le prestazioni in natura in caso di malattia, maternità e infortuni sul lavoro o m alattie professionali, eccetto le prestazioni sanitarie che sono di competenza del Ministero della Sanità e degli Affari Sociali. Art. 5 Per l am missione all assicurazione volontaria ai sensi dell art. 6 della Convenzione, l interessato è tenuto a presentare all Istituzione com petente dello Stato ove intende effettuare i versamenti un attestato comprovante i periodi di assicurazione obbligatoria o assim ilati com piuti in base alla eng002/ /accordo_amministrativo.htm 2/8

legislazione dell altro Stato contraente. Tale attestato sarà rilasciato, a richiesta dell interessato, dall Istituzione com petente dello Stato che applica la legislazione in base alla quale l interessato ha compiuto tali periodi. Qualora l interessato non presenti l attestato, l Istituzione com petente si rivolge all Istituzione dell altro Stato per ottenerlo. Capitolo II Disposizioni relative alla legislazione applicabile Art. 6 1. Al lavoratore distaccato nel territorio dell altro Stato contraente in conform ità dell art. 5, lett. a) della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulti che egli rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente nel territorio nel quale ha sede l impresa. 2. L attestato di cui al paragrafo 1. viene rilasciato a richiesta del datore di lavoro o del lavoratore: a) In Italia: dalla sede provinciale competente dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); b) In Capoverde: dall Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale. 3. Negli altri casi previsti all art. 5, lett. a), seconda frase della Convenzione, il datore di lavoro ovvero, nel caso di attività autonoma, l interessato dovrà presentare una dom anda all Autorità com petente dello Stato sul cui territorio il lavoratore è distaccato o svolge attività autonoma: c) In Italia: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d) in Capoverde: al Ministero delle Finanze. Capitolo III Malattia e maternità Art. 7 1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell art. 8 della Convenzione, il lavoratore che risiede nello Stato contraente diverso da quello com petente deve iscriversi presso l Istituzione del luogo di residenza presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente. 2. Se il lavoratore non presenta l attestato, l Istituzione del luogo di residenza si rivolge all Istituzione competente per ottenerlo. 3. L attestato ha validità fino a quando l Istituzione del luogo di residenza non riceva la notifica di annullam ento da parte dell Istituzione com petente, salvo che su detto attestato non sia precisato il termine di validità. 4. L Istituzione del luogo di residenza informa l Istituzione competente dell avvenuta iscrizione del lavoratore. 5. Il lavoratore è tenuto ad informare l istituzione del luogo di residenza di qualsiasi variazione della sua situazione che abbia riflessi sul diritto alle prestazioni. 6. L Istituzione del luogo di residenza informa l Istituzione competente delle variazioni sopra citate e ne attende le conseguenti determinazioni. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano egualmente ai familiari a carico del lavoratore che lo accompagnano. Art. 8 1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell art. 8 della Convenzione, il lavoratore in tem poraneo soggiorno nello Stato contraente diverso da quello competente è tenuto a presentare eng002/ /accordo_amministrativo.htm 3/8

all Istituzione del luogo di soggiorno un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente. 2. Se il lavoratore non presenta l attestato, l Istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all Istituzione competente per ottenerlo. 3. In caso di ricovero in ospedale del lavoratore, l Istituzione del luogo di soggiorno ne dà tem pestivamente notizia all Istituzione competente, precisando la data del ricovero e la probabile durata della degenza e, successivamente, la data di dim issione dall ospedale. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del lavoratore nonché ai titolari di pensione o rendita e ai loro familiari. Art. 9 1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell art. 8 della Convenzione, il lavoratore che si rechi sul territorio dello Stato contraente diverso da quello competente per ricevere le cure adatte è tenuto a presentare all Istituzione del luogo di temporanea dimora un attestato di autorizzazione. L attestato indica, se necessario, il periodo di tem po durante il quale potrà beneficiare delle prestazioni secondo la legislazione dello Stato competente. 2. Le disposizioni di cui all art. 8, paragrafo 3. e all art. 12 del presente Accordo si applicano, con gli opportuni adattamenti, alle situazioni previste nel presente articolo. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del lavoratore nonché ai titolari di pensione o di rendita e ai loro familiari. Art. 10 1. Per beneficiare delle prestazioni in natura sul territorio dello Stato contraente diverso da quello competente in cui risiede, il familiare del lavoratore è tenuto ad iscriversi presso l Istituzione del luogo di residenza presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente. 2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2., 3., 4., 5., e 6., dell articolo 7 del presente Accordo si applicano per analogia. Art. 11 1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell articolo 9 paragrafo 2. della Convenzione, il titolare di una pensione o rendita è tenuto ad iscriversi presso la Istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente. 2. Le disposizioni di cui ai punti 2., 3., 4., 5., e 6. dell art. 7 del presente Accordo si applicano, con gli opportuni adattamenti, alle situazioni previste nel presente articolo. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano egualmente ai familiari del titolare di pensione o rendita. Art. 12 1. Per la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza, l Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno tem poraneo avverte prelim inarmente l Istituzione competente con form ale com unicazione. L Istituzione del luogo di residenza o di tem poraneo soggiorno concede dette prestazioni se non riceve, da parte dell Istituzione competente, parere negativo entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione. 2. Qualora le prestazioni debbano essere servite d urgenza, l Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno tem poraneo procede alla loro erogazione inform andone tem pestivamente l Istituzione competente. 3. Gli organismi di collegamento si scambiano periodicamente notizie in ordine alle prestazioni indicate al precedente paragrafo 1. previste dalle rispettive legislazioni. Art. 13 Gli attestati previsti dai precedenti articoli sono rilasciati: a) In Italia: dalla Unità Sanitaria Locale (USL) competente per territorio e dal Ministero della Sanità per alcune categorie di aventi diritto. eng002/ /accordo_amministrativo.htm 4/8

b) Nella Repubblica di Capoverde: dalle strutture sanitarie del Ministero della Sanità, del Lavoro e degli Affari Sociali. Art. 14 1. Le spese sostenute per la concessione di prestazioni in natura, in applicazione degli articoli 7, 8, 9, 12 del presente Accordo, sono rim borsate dall Istituzione competente all Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno tem poraneo, sulla base dei costi effettivi che risultano dalla contabilità di quest ultima istituzione. L istituzione del luogo di residenza o di soggiorno temporaneo non può applicare tariffe superiori a quelle praticate ai destinatari della propria legislazione. Il pagamento delle somm e è effettuato entro 12 mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, per la quale viene utilizzato un apposito formulario. 2. Le Autorità com petenti possono concordare, in determ inati casi o per alcune categorie di prestazioni sanitarie, in particolare farm aceutiche, altre modalità di rimborso. Art. 15 1. Le spese relative alla concessione delle prestazioni sanitarie, in applicazione degli articoli 10 e 11 del presente Accordo, sono rim borsate sulla base del costo m edio pro-capite. 2. Le m odalità per il calcolo di detto costo medio saranno annualmente fissate di comune accordo tra il Ministero della Sanità italiano e il Ministero della Sanità, del Lavoro e degli Affari Sociali capoverdiano sulla base dei dati disponibili. Art. 16 I rimborsi di cui ai precedenti articoli sono regolati tramite gli Organismi di collegamento. Art. 17 1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell art. 8, paragrafo 1, lettera ii della Convenzione, il lavoratore è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall inizio dell incapacità al lavoro, alla Istituzione del luogo di soggiorno tem poraneo o di residenza presentando un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal m edico curante. 2. L Istituzione del luogo di soggiorno tem poraneo o di residenza procede, non appena possibile, al controllo medico del lavoratore come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile della incapacità al lavoro, è trasm esso imm ediatamente all Istituzione competente; tale Istituzione com unica tempestivamente all istituzione del luogo di soggiorno o di residenza il costo o la durata massima delle prestazioni in denaro. 3. L Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, non appena costatato che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro, avverte immediatamente il lavoratore stesso nonché l Istituzione competente indicando la data a partire dalla quale ha termine l incapacità lavorativa. Se l incapacità al lavoro dovesse comunque prolungarsi oltre il periodo stabilito, l istituzione del luogo di soggiorno o di residenza trasmette tempestivamente alla Istituzione com petente un apposita comunicazione con l indicazione dell ulteriore prevedibile durata dell incapacità stessa. 4. L Istituzione competente ove ritenuto opportuno procede al controllo dello stato di incapacità del lavoratore avvalendosi di un m edico di sua scelta. 5. Le prestazioni in denaro sono erogate al lavoratore direttam ente dall Istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Capitolo IV Invalidità, vecchiaia e superstiti Art. 18 1. Nei casi di cui all articolo 11, paragrafo 1. lettera a) della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua in base alle seguenti regole: a) ai periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell altro Stato contraente anche nel caso in cui detti periodi abbiano già dato luogo alla liquidazione di una pensione autonom a; eng002/ /accordo_amministrativo.htm 5/8

b) quando un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione di uno Stato contraente coincide con un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione dell altro Stato contraente, l Istituzione di ciascuno Stato prende in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica; c) ogni periodo assim ilato ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti è preso in considerazione soltanto dall Istituzione com petente dello Stato alla cui legislazione l interessato è stato da ultimo soggetto a titolo obbligatorio; prima di detto periodo, ove tale situazione non ricorra, il periodo assim ilato è preso in considerazione dalla Istituzione com petente dello Stato alla cui legislazione l interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo; d) qualora non sia possibile determinare con esattezza l epoca in cui determinati periodi di assicurazione sono stati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente o di uno Stato terzo, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell altro Stato. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche ai casi di cui all art. 11, paragrafo 1., lettera c) della Convenzione. Art. 19 1. Gli assicurati ed i loro superstiti che hanno diritto alle prestazioni dell assicurazione per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presentano una domanda all Istituzione competente dell uno o dell altro Stato contraente secondo le modalità previste dalla legislazione applicata dalla Istituzione alla quale la dom anda è presentata. A tal fine le Autorità competenti dei due Stati contraenti concordano appositi formulari di dom anda. 2. La data di presentazione della dom anda presso l Istituzione competente di uno Stato contraente, anche se non redatta sull apposito form ulario, viene considerata come data di presentazione all Istituzione com petente dell altro Stato contraente. 3. L Istituzione competente alla quale la domanda è stata presentata trasmette tempestivam ente all istituzione competente dell altro Stato contraente una copia del formulario di domanda di cui al precedente paragrafo 1. Il formulario di domanda contiene i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari, nonché ogni altra utile informazione necessaria al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni in virtù della legislazione applicata dalla competente Istituzione alla quale il formulario è inviato. 4. Unitam ente al formulario di domanda, l Istituzione di cui al paragrafo 3. invia all Istituzione competente dell altro Stato contraente due copie del formulario di collegamento. Detto formulario indica, in particolare, i periodi di assicurazione com piuti ai sensi della legislazione applicata dall Istituzione cui la domanda è stata presentata, nonché gli eventuali diritti derivanti da tali periodi. 5. L Istituzione competente dell altro Stato contraente, ricevuti i formulari di cui ai precedenti paragrafi 3. e 4., determina i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi compiuti in virtù della legislazione che essa applica e, se del caso, quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti ed, eventualmente, dei periodi com piuti in Stati terzi legati da accordi di sicurezza sociale. Questa Istituzione trasmette, quindi, all Istituzione cui era stata presentata la domanda una copia del formulario di collegamento di cui al precedente paragrafo 4., completata con i dati relativi ai periodi com piuti in virtù della propria legislazione ed, eventualmente, della legislazione degli Stati terzi interessati, nonché con i dati relativi alle prestazioni riconosciuti al richiedente. 6. L istituzione presso cui era stata presentata la domanda, ricevuto il form ulario di collegamento completato con i dati e le informazioni di cui al precedente paragrafo 5., determina, se del caso, i diritti derivanti al richiedente dalla totalizzazione dei periodi compiuti in virtù della legislazione di entram bi gli Stati contraenti ed, eventualmente, di quella degli Stati terzi interessati. Essa informa delle decisioni adottate l Istituzione competente dell altro Stato contraente e l interessato. 7. I dati personali contenuti nel formulario di domanda sono debitam ente autenticati dall Istituzione competente che trasmette detti formulari all Istituzione competente dell altro Stato contraente, mediante attestazione che le informazioni ivi contenute si basano su docum enti originali. La trasm issione dei formulari così autenticati dispensa dall invio dei documenti originali. Capitolo V Infortuni sul lavoro e malattie professionali Art. 20 1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù dell articolo 14, paragrafo 1. della Convenzione, gli eng002/ /accordo_amministrativo.htm 6/8

assicurati devono presentare all Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno temporaneo nell altro Stato un attestato rilasciato dall istituzione dello Stato competente. In tale attestato quest ultim a istituzione può indicare la durata massima del diritto alle prestazioni. 2. Se l assicurato non presenta l attestato di cui al precedente paragrafo 1., l Istituzione del luogo di residenza o soggiorno si rivolge all Istituzione dello Stato competente per ottenerlo. 3. Per la fornitura di protesi e di presidi ausiliari l Istituzione del luogo di residenza o soggiorno deve richiedere la preventiva autorizzazione all Istituzione dello Stato competente, fatta eccezione per i casi di assoluta urgenza. 4. L Istituzione dello Stato competente corrisponde le prestazioni in denaro direttamente ai beneficiari che soggiornano o risiedono nell altro Stato contraente. Le prestazioni in natura possono essere corrisposte dall Istituzione del luogo di residenza o di temporaneo soggiorno nell altro Stato per conto dell Istituzione dello Stato com petente. In tale caso quest ultim a Istituzione informa il beneficiario dei suoi diritti e com unica all Istituzione del luogo di residenza o soggiorno l importo delle prestazioni in denaro, la data in cui sono corrisposte, nonché la durata massima della concessione di dette prestazioni. Art. 21 L Istituzione del luogo di residenza o di tem poraneo soggiorno, che abbia provveduto al controllo medico in virtù dell art. 14, paragrafo 4. della Convenzione, trasmette all Istituzione dello Stato competente una relazione contenente ogni elemento utile a chiarire le condizioni anatomiche e funzionali dell assicurato, con particolare riferimento agli organi ed apparati interessati dall infortunio o dalla malattia professionale, senza alcuna indicazione del grado di inabilità lavorativa. Art. 22 Nei casi previsti all articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, l assicurato è tenuto a fornire all Istituzione dello Stato competente ogni informazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui sia rim asto vittima in precedenza ai sensi della legislazione dell altro Stato contraente, qualunque sia il grado di inabilità. Art. 23 1. L Istituzione dello Stato competente, su richiesta dell Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno dell altro Stato contraente che ha erogato le prestazioni e ha proceduto ai controlli m edici in virtù dell art. 14., paragrafi 2., 3. e 4. della Convenzione, rimborsa a quest ultim a: a) le spese sostenute per le prestazioni in natura nonché per gli accertamenti m edici effettuati per suo conto; b) le spese di viaggio sostenute dagli assicurati per recarsi presso le strutture sanitarie che devono provvedere all erogazione delle prestazioni in natura per l effettuazione degli accertam enti m edici; c) la retribuzione perduta dagli assicurati per poter fruire di tali prestazioni ed accertam enti; d) l im porto delle prestazioni in denaro che non dà luogo a rendite all avente diritto. 2. Ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente paragrafo non possono essere prese in considerazione tariffe superiori a quelle praticate dall Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. Art. 24 1. Nei casi previsti all articolo 15, paragrafo 2. della Convenzione, la domanda per le prestazioni di malattia professionale può essere indirizzata sia all Istituzione dello Stato ai sensi della cui legislazione l assicurato è stato da ultim o esposto al rischio specifico sia all Istituzione dell altro Stato contraente. 2. L Istituzione che riceve la dom anda di cui al precedente paragrafo 1, se constata che l assicurato ha svolto nel territorio dell altro Stato contraente un lavoro com portante il rischio specifico, trasmette tem pestivamente all Istituzione dell altro Stato contraente detta domanda unitamente ai documenti che la giustificano, informandone contem poraneamente l assicurato. 3. L Istituzione che riceve la domanda di cui al precedente paragrafo 1, se constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica: a) trasm ette tempestivamente all Istituzione dell altro Stato la dom anda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici, nonché copia della decisione di rigetto; b) notifica la propria decisione all assicurato, indicando i motivi del rigetto, i m ezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione della domanda all Istituzione dell altro Stato eng002/ /accordo_amministrativo.htm 7/8

contraente. Art. 25 Nei casi previsti all art. 15, paragrafo 3. della Convenzione, l assicurato è tenuto a fornire all Istituzione dell altro Stato contraente nei cui confronti desidera far valere i suoi diritti a prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale già indennizzata prima dell aggravam ento del suo stato di salute. Capitolo VI Prestazioni familiari Art. 26 1. Per beneficiare delle prestazioni fam iliari in conform ità dell articolo 17 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare una domanda all Istituzione competente del luogo di lavoro, eventualmente anche per il tramite del datore di lavoro o di un suo rappresentante. 2. Il lavoratore è tenuto a produrre, in allegato alla domanda, un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di residenza dei familiari. Tale documento deve essere rinnovato ogni anno. 3. Il lavoratore è tenuto ad informare, se del caso, tram ite il datore di lavoro, l Istituzione com petente: di qualsiasi cambiamento della situazione fam iliare che possa modificare il diritto alle prestazioni; di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute le prestazioni; di qualsiasi trasferimento di residenza dei fam iliari; di una eventuale prestazione che già gli sia corrisposta per uno stesso familiare, ai sensi della legislazione dello Stato contraente nel cui territorio i fam iliari risiedano. Art. 27 Per la corresponsione delle prestazioni familiari in favore dei lavoratori disoccupati e dei titolari di pensione o di rendita, nei casi previsti rispettivam ente dagli articoli 18 e 19 della Convenzione, si applicano, quando sono com patibili, le disposizioni previste all articolo 9 del presente Accordo. Capitolo VII Disposizioni finali e transitorie Art. 28 Per l applicazione della Convenzione e del presente Accordo, le Istituzioni com petenti stabiliscono, di comune accordo, i formulari e ogni altra documentazione necessaria. Art. 29 Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione e avrà termine alla data dalla quale la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore in virtù dell articolo 33 della Convenzione. Fatto a Praia il 7 maggio 1987 in due esemplari in lingua italiana e portoghese. In caso di controversie, farà fede il testo in lingua italiana. Per il Governo della Repubblica Italiana L Incaricato d Affari Per il Governo della Repubblica di Capoverde Direttore Generale dell Emigrazione Indietro eng002/ /accordo_amministrativo.htm 8/8