GUIDA ALL INVALIDITA CIVILE



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2012 GUIDA ALL INVALIDITA CIVILE Avv. Anna Fasciani www.consigliolegale.it

INDICE 1. LE PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI 1.1 Pensione di invalidità 1.2 Assegno mensile 1.3 Indennità di accompagnamento 1.4 Indennità di accompagnamento ai minori 1.5 Pensione di inabilità e assegno di invalidità civile ai malati oncologici (fonte AIMAC) 2. COME SI PRESENTA LA DOMANDA PER L ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITA E DI HANDICAP 2.1 Iter del procedimento telematico unificato INPS FONTI: INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale www.governo.it Sito Istituzionale del Governo Italiano Aimac- Associazione Italiana Malati di Cancro

LE PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI Ai fini delle prestazioni riconosciute dall INPS si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 l.118/1971). Inoltre, ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. lgs. 509/1988). Mentre non rientrano tra gli invalidi civili: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate); i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.

I soggetti riconosciuti invalidi per servizio (art. 74 l. 469/1961) possono accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento (comma aggiunto con l' art. 52 l. 144/1999). PENSIONE DI INABILITÀ Qualora abbiate acquisito l invalidità civile totale e permanente (100%) avrete diritto alla pensione di inabilità e avete tra i 18 e i 65 anni di età la legge vi riconosce la pensione di inabilità. La pensione : spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2010: limite di reddito Euro 15.154,24); spetta in misura intera anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies); cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d invalidità civile a decorrere dal 1 gennaio 2010 vanno presentate all'inps esclusivamente in via telematica. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l accertamento sanitario dell invalidità.

La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia. Hanno altresì diritto alla pensione di inabilità i cittadini degli Stati membri dell Unione Europea, residenti in Italia. Possono avere diritto a pensione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Successivamente, l art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1 gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno. Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti: un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio nazionale; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito invariato).

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per l anno 2012 l importo è pari a Euro 267,57. Dall'1.1.2002 i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, possono avere l'integrazione dell'importo fino a 516,46 EURO mensili. L integrazione dell importo per l anno 2010 è fino a 597,41 Euro mensili. La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari d'invalidità, pensioni di inabilità, ecc.) ed è compatibile anche con l eventuale attività lavorativa. L art. 3 della l. 407/1990 aveva dichiarato l incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall'art. 12 della l. 412/1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell' Interno fino al 1 gennaio 1992. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello dell assegno sociale. La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.

INCOMPATIBILITÀ: nessuna. ASSEGNO MENSILE REQUISITI PER IL DIRITTO riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% (fino all' 11.3.1992 la percentuale di riconoscimento era compresa tra il 67% ed il 99%); dal 18 al 65 anno di età; spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2010: limite di reddito Euro 4.408,95); spetta se l'invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari); cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d invalidità civile decorrere dal 1 gennaio 2010 vanno presentate all'inps esclusivamente in via telematica. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l accertamento sanitario dell invalidità. L assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la

competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia. Hanno altresì diritto all assegno mensile i cittadini degli Stati membri dell Unione Europea, residenti in Italia. Possono avere diritto all assegno anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Successivamente, l art. 80, comma 19, l.388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1 gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno. Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti: un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito invariato). La l. 118/1971 aveva fissato per il diritto all assegno mensile una riduzione della capacita lavorativa pari ad almeno 2/3. Con l entrata in vigore del d.lgs.

509/1988 - art. 9 tale riduzione è stata portata al 74% a far tempo dal 12.3.1992 (data di entrata in vigore di detto decreto). Lo stesso decreto ha però fatto salvi i diritti acquisiti dagli invalidi che alla data suddetta avevano già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari sulla base delle norme decadute. Anche per coloro che avevano presentato la domanda antecedentemente al 12.3.1992 valgono i requisiti richiesti dalla l. 118/1971. L invalido parziale per poter conseguire l assegno mensile non deve svolgere attività lavorativa. Tale assegno non è più subordinato all'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l'interessato deve produrre all'inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 247/2007 e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l'anno 2008 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo (msg. 3043 del 6.2.2008, msg. 5783 del 6.3.2008 e msg 6324 del 17.3.2008).

A tal fine, una volta ottenuto l assegno, l interessato annualmente deve presentare all'inps - con la compilazione del modulo ICLAV - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e segg. del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa (vedi allegato al msg. 3043 del 6.2.2008). Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa. Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada ad iscriversi nelle liste di collocamento. L'innovazione, introdotta a vantaggio del soggetto invalido, non ha comportato né comporta alcuna modifica in ordine ai requisiti sanitari e reddituali per il riconoscimento della provvidenza economica. L' assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità. La misura dell assegno mensile è stata uniformata dalla l. 33/1980 a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali e, per l anno 2012, è pari ad Euro 267,57.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l assegno mensile viene adeguato all importo dell assegno sociale. INCOMPATIBILITÀ A decorrere dal 1 gennaio 1982, a norma dell art. 9 della l. 54/1982, l assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti (circ. 60074/1982). E data facoltà all interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e tale facoltà deve essere esercitata non appena l interessato riceve la notifica del verbale dalla competente commissione sanitaria, che ha riconosciuto l invalidità parziale. Inoltre, dal 1 gennaio 1991 a norma della l.412/1991, comma 12, l assegno mensile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL). Detta incompatibilità non si applica alle pensioni già in essere, sono così fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili, titolari di entrambi le prestazioni pensionistiche.

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell assegno mensile, l invalido ha l obbligo di comunicarlo all Inps entro trenta giorni dalla notifica da parte di altro ente del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico di invalidità incompatibile. La rinuncia all uno o all altro trattamento è irrevocabile. Esclusivamente per i titolari di rendita INAIL, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma solo la sospensione dell erogazione della prestazione: da ciò scaturisce che l opzione può essere rivista in qualsiasi momento, secondo la convenienza dell interessato. Sono incompatibili con l assegno per gli invalidi civili parziali le seguenti prestazioni INAIL: le rendite dirette, l assegno per l assistenza personale continuativa, l assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l assegno di incollocabilità. INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO L indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata dall art. 1 della l. 508/1988.

REQUISITI PER IL DIRITTO riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla: o o o impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua; spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali; cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d invalidità civile a decorrere dal 1 gennaio 2010 vanno presentate all'inps esclusivamente in via telematica. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l accertamento sanitario dell invalidità. L indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua. L indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell attività lavorativa, il diritto all indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza. L indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia. Hanno altresì diritto all indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell Unione Europea, residenti in Italia. Possono avere diritto all indennità anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno. Successivamente, l art. 80. comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1 gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno. Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:

un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato). ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ Sono esclusi dal diritto all indennità di accompagnamento gli invalidi che: siano ricoverati gratuitamente in istituto; percepiscano un analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Si precisa - relativamente alle pensioni di guerra - che la prestazione analoga all indennità di accompagnamento è l indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest ultima indennità non è compatibile con l indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili. L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati). Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.

Una volta ottenuta l indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente - entro il 31 marzo - una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell invalido. L indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. L indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l esigenza di assistenza, cui il diritto all indennità è finalizzato. La misura dell indennità di accompagnamento per l anno 2012 è di Euro 492,97 ed è corrisposta per 12 mensilità. MINORI Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l indennità di accompagnamento o l indennità mensile di frequenza. INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI

Requisiti: vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18. Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell'implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia - con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età - alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL. Il compimento del 18 anno non comporta l automatica concessione di alcuna prestazione. Pertanto è necessario che l interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti, presenti una specifica domanda i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione. Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore. Nelle more dell accertamento sanitario l invalido continua a percepire l indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18 anno. Nel caso in cui l accertamento sanitario sia avvenuto d ufficio, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione previa formale istanza all Ente che ha la potestà concessoria. Qualora, infine, l accertamento dello stato invalidante sia avvenuto in via giudiziaria, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione, previa istanza all Ente che ha la potestà concessoria, con decorrenza ex-nunc.

PENSIONE DI INABILITA E ASSEGNO DI INVALIDITA CIVILE PER MALATI ONCOLOGICI Lo Stato assiste i malati oncologici che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia per mezzo del riconoscimento dell'invalidità civile a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo, nelle seguenti percentuali: 11%: prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale; 70%: prognosi favorevole con grave compromissione funzionale; 100%: prognosi probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione del tumore. Domanda: La domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell assegno di invalidità civile deve essere presentata direttamente all INPS per via telematica. Decorrenza: La pensione di inabilità o l'assegno di invalidità spettano dal mese successivo alla presentazione della domanda all INPS, salvo diversa indicazione da parte della Commissione Medica. All atto del primo pagamento l INPS (ente pagatore) verserà, in un unica soluzione, gli arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi saranno mensili. Benefici: I benefici sociali e/o economici connessi con il riconoscimento dello stato di invalidità dipendono dal grado di invalidità riconosciuto e dal reddito. Per un invalidità civile del 100%, una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto:

alla pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità. Per l anno 2012, essa è pari a 267,57 euro mensili con limite di reddito annuo personale non superiore a 15.627,22 euro; e all esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie (cod. C01). Per un invalidità civile pari o superiore al 74%, una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto: all'assegno di invalidità, erogato per 13 mensilità. Per l anno 2012 esso è pari a 267,57 euro qualora il reddito annuo personale non sia superiore a 4.596,02 euro. Il pagamento della pensione di inabilità e dell assegno di invalidità è di competenza dell INPS che ha la gestione di un apposito fondo. Su indicazione del beneficiario, il pagamento può avvenire mediante: accredito sul conto corrente bancario/postale; assegno circolare inviato a domicilio; in contanti presso sportelli bancari o uffici postali. Al riconoscimento dello stato di handicap sono collegati alcuni benefici fiscali, ma è in ambito lavorativo che la legge garantisce la più ampia tutela consentendo ai malati che lavorano e, in diversa misura, ai lavoratori familiari di malati oncologici in stato di handicap grave, di usufruire di permessi e congedi (retribuiti e non); di scegliere la sede e l orario di lavoro e di godere di altri benefici per conciliare le cure con l attività lavorativa. (fonte: Aimac)

COME SI PRESENTA LA DOMANDA PER L ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITA E DI HANDICAP (legge 104/92) La domanda per l accertamento dello stato di invalidità e di handicap deve essere presentata direttamente all INPS per via telematica. Per farlo è necessario munirsi di un codice PIN, o essere in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il PIN si richiede: attraverso il sito INPS seguendo le istruzioni per la registrazione; attraverso il numero verde INPS 803164. La procedura telematica per la presentazione della domanda si articola in due fasi iniziali distinte, ma connesse e consequenziali: 1. certificato medico digitale: è rilasciato da un medico certificatore (medico di medicina generale o medico specialista, ad esempio l oncologo) accreditato, in possesso di apposito PIN. Egli compila online sul sito INPS la certificazione medica richiesta (inclusa una breve descrizione della diagnosi e dello stato obiettivo di salute) e attesta anche, qualora ne ricorrano le condizioni, che il malato: non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza

assistenza continua; è affetto da malattia neoplastica in atto ; è affetto da patologia grave; sussistono controindicazioni mediche che ne rendono rischioso o pericoloso lo spostamento dal domicilio. Il medico certificatore invia la certificazione telematicamente e rilascia la stampa originale firmata da esibire all atto della visita, unitamente alla ricevuta di trasmissione con il numero del certificato, un codice fondamentale che consente al sistema di abbinare il certificato medico alla domanda; 2. domanda per l accertamento dello stato di invalidità e di handicap. una volta ottenuto il PIN ed entro e non oltre 30 giorni dall invio della certificazione da parte del medico, è necessario accedere al sito INPS per compilare la domanda vera e propria. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, incluso il numero del certificato telematico riportato sulla ricevuta rilasciata dal medico, s invia telematicamente la domanda. Il sistema rilascia automaticamente una ricevuta che può essere stampata. Nella domanda è possibile indicare i giorni di indisponibilità a presentarsi alla visita. Se oltre a richiedere il riconoscimento dell invalidità civile, si desidera usufruire anche dei benefici previsti dalla legge sull handicap, anche se la procedura dovrebbe essere unificata per legge è bene specificare nella

domanda che si richiede la visita medico-legale per l accertamento dell esistenza dei requisiti previsti dalle due leggi, evitando così di essere sottoposti a due visite medico-legali. Nella domanda è possibile richiedere anche il contestuale accertamento dello stato di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio. La domanda può essere presentata anche tramite il patronato o le associazioni dei disabili abilitate. Tempi e iter: Completata la procedura, il sistema genera la ricevuta attestante l avvenuta ricezione da parte dell INPS della domanda e del relativo certificato medico. Sulla ricevuta sono riportati anche luogo, data e orario della convocazione davanti alla Commissione Medica della ASL (di cui è membro effettivo anche un medico dell INPS) territorialmente competente per la visita medica. La Commissione medica della ASL è tenuta a fissare la data della visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di impedimento si hanno 30 giorni di tempo (dalla data della domanda) per richiedere un nuovo appuntamento. Nel caso in cui lo spostamento per recarsi alla visita medica comporti un grave rischio per la salute dell interessato, è possibile richiedere la visita domiciliare entro e non oltre 5 giorni prima dell appuntamento per la visita. La valutazione della richiesta è di competenza del Presidente della Commissione ASL. Nel caso in cui, a pochi giorni dall appuntamento, un evento imprevisto impedisca di presentarsi alla visita medica, è necessario comunicarlo (meglio se a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata per fax) alla ASL presso la quale siete stati convocati, che sposta l'appuntamento. La

ASL fissa comunque un nuovo appuntamento anche in caso di mancato preavviso, solo che alla successiva mancata presentazione senza preavviso la domanda sarà archiviata e dovrà essere ripresentata. La presenza del medico di fiducia (oncologo, medico di famiglia, medico legale) alla visita medico-legale è consigliabile per sostenere le ragioni dell interessato, ma anche per illustrare adeguatamente alla Commissione Medica della ASL la documentazione sanitaria (cartella clinica, referti diagnostici/istologici, ecc.), le caratteristiche della malattia, del piano terapeutico e delle disabilità connesse e conseguenti. Poiché la Commissione Medica della ASL potrebbe trattenere la documentazione sanitaria, è bene portare con sé una copia (che la Commissione può autenticare contestualmente su richiesta) per non rimanere sprovvisti degli originali. Dopo la visita alla ASL si riceve un verbale provvisorio che, ai fini del godimento dei benefici connessi allo stato di invalidità e di handicap, ha efficacia immediata, ma si deve tenere conto del fatto che il verbale è definitivo solo se validato dal medico responsabile del centro medico legale INPS territorialmente competente, il quale può anche sospenderne gli effetti e decidere di convocare a visita l interessato. Il verbale definitivo è inviato telematicamente all interessato alla conclusione dell iter sanitario. Completata la fase di accertamento sanitario l INPS invia all interessato il verbale in versione integrale (contenente tutti i dati sensibili) e in versione ridotta (contenente solo la valutazione finale) per eventuali esigenze amministrative. La copia del verbale è disponibile anche attraverso il sito INPS per coloro che sono in possesso dell apposito codice PIN. Se è stato riconosciuto il diritto a una prestazione economica, l INPS apre la fase di

verifica amministrativa dei requisiti socio-economici e delle modalità di pagamento, richiedendo all interessato di fornire, sempre per via telematica, i dati richiesti relativi alla condizione reddituale e personale. I tempi di erogazione dei benefici economici spettanti sono al massimo 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Talvolta, il certificato attestante lo stato di invalidità e/o di handicap è rilasciato ancora in unico esemplare; pertanto, è consigliabile esibirlo e fornirlo solo in copia, eventualmente autenticata, a tutti i soggetti e istituzioni che lo richiedano. Aggravamento: Se la malattia progredisce, l interessato può richiedere l accertamento dell aggravamento dello stato di salute. Alla domanda è necessario allegare adeguata documentazione attestante il peggioramento della patologia tumorale per la quale sono stati richiesti l invalidità e l handicap. Revisione: Se lo stato di invalidità o di handicap è riconosciuto per un periodo temporaneo, l interessato è chiamato a sottoporsi alla visita di revisione da parte della Commissione medica prima della scadenza del periodo indicato nel verbale di accertamento. È comunque consigliabile richiedere per via telematica di essere sottoposti alla visita di revisione prima della scadenza per evitare l'interruzione delle prestazioni assistenziali che decadono alla data indicata nel verbale. Con riferimento all'aggravamento e alla revisione, si segnala che chi richiede il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità (comunque denominati) spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in sede

amministrativa (invalidità civile, cecità civile e sordomutismo), non può presentare domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l iter amministrativo o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In caso contrario, la domanda sarà dichiarata irricevibile. Ricorso: Se il verbale di accertamento della Commissione Medica della ASL (validato da giudizio definitivo dell INPS) non riconosce totalmente o parzialmente la condizione di invalidità o la gravità dell'handicap o la necessità dell'indennità di accompagnamento o di frequenza, è possibile ricorrere al Tribunale competente. Dal 1 gennaio 2012 il giudizio vero e proprio deve essere preceduto da una istanza di accertamento tecnicopreventivo che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente tramite un avvocato, entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento del verbale di accertamento. L'accertamento tecnico-preventivo è una fase preliminare alla causa vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell interessato. Il giudice nomina un medico legale, che può essere affiancato dai medici legali nominati dall INPS e dall interessato. Il medico legale, esaminata la documentazione ed eventualmente visitato l interessato, presenta al Tribunale una relazione. Se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice; in caso contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Qualora l INPS non riconosca il diritto ai benefici economici derivanti dall'invalidità per motivi diversi da quelli sanitari (mancanza dei requisiti

reddituali, incompatibilità delle prestazioni, ecc.), è possibile proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell INPS entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego. In caso di mancata risposta o mancato accoglimento del ricorso entro 90 giorni, è possibile ricorrere al Tribunale (sezione lavoro e previdenza) territorialmente competente con l assistenza del legale di fiducia. (fonte: Aimac)