INAS-CISL Dipartimento Politiche Sociali INVALIDITÀ CIVILE. A cura di Ilaria Spada. Aggiornamenti a cura di Anna Ilaria Orlando



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INAS-CISL Dipartimento Politiche Sociali INVALIDITÀ CIVILE A cura di Ilaria Spada Aggiornamenti a cura di Anna Ilaria Orlando Aggiornato a Gennaio 2006 1

CAP.1 - INVALIDITÀ CIVILE... 5 1.1 Requisiti comuni 6 CAP.2 - INVALIDI CIVILI... 7 2.1 Definizione 7 2.2 Provvidenze 9 2.3 Assegno mensile 10 2.3.1 Requisito sanitario...10 2.3.2 Requisito economico...10 2.3.4 Requisito dell incollocazione a lavoro...11 La legge 68/99 e limiti di età...12 Studenti maggiorenni...12 Autocertificazione...13 2.3.5 Incompatibilità...13 2.4 Pensione di inabilità 15 2.4.1 Requisito sanitario...15 2.4.2 Requisito economico...15 2.4.3 Incompatibilità...16 2.5 Indennità di accompagnamento 17 2.5.1 Minori...17 2.5.2 Requisito sanitario...17 2.5.3 Esclusioni...20 2.5.4 Compatibilità...22 2.5.5 Cumulabilità...23 2.5.6 Concorso della minorazione visiva nella determinazione della inabilità...23 2.5.7 Indennità e chemioterapia...24 2.5.8 Autocertificazione...25 2.6 Indennità di frequenza 26 2.6.1 requisito sanitario...26 2.6.2 Requisito della frequenza...27 2.6.3 Requisito economico...27 2.6.4 Decorrenza e durata...27 2.6.5 Incompatibilità...28 2.6.6 Indennità di frequenza e chemioterapia...28 2.7 Pensione/assegno sociale 29 2.7.1 Ultrasessantacinquenni inabili e pensione/assegno sociale...29 Pensione/assegno sociale e ultrasessantacinquenni inabili : Ordinanza della Corte Costituzionale n.98...30 CAP 3 - CIECHI CIVILI... 32 3.1 Definizione e provvidenze 32 3.2 Pensione per i ciechi assoluti 33 3.2.2 Requisito anagrafico...33 3.2.3 Requisito sanitario...33 2

3.2.4 Requisito economico...33 3.2.5 Cumulabilità...34 3.2.6 Misura pensione...34 3.3 Indennità di accompagnamento 35 3.3.1 Incompatibilità...35 3.3.2 Accompagnamento e obiettori di coscienza...35 3.4 Pensione per i ciechi parziali 37 3.4.1 Requisito sanitario...37 3.4.2 Requisito economico...37 3.4.3 Cumulabilità...37 3.4.4 Accompagnamento e obiettori di coscienza...37 3.5 Indennità speciale 38 3.5.1 Cumulabilità...38 3.6 Assegno vitalizio 39 3.7 Ultra65enni 40 3.7.1 Cumulo della pensione come cieco civile e della pensione sociale...40 CAP 4 - SORDOMUTI... 41 4.1 Definizione e provvidenze 41 4.2 Pensione 42 4.2.1 Cumulabilità...42 4.2.2 Ultra65enni...42 4.3 Indennità di comunicazione 43 4.3.1 Requisito sanitario...43 4.3.2 Incompatibilità e cumulabilità...43 CAP. 5 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITA... 45 5.1 La domanda di riconoscimento 46 5.1.1 Casi particolari...46 5.1.2 Certificazione medica...47 5.1.3 La commissione medica ASL...47 5.1.4 Diffida...48 5.1.5 Visita domiciliare...48 5.1.6 Commissione di verifica...48 5.1.7 Il verbale di visita...49 5.1.8 Rivedibilità...49 5.1.9 Conclusione dell iter...50 5.2 Trasferimento delle funzioni 51 5.2.1 Funzione concessoria...51 5.2.2 Funzione erogatoria...51 5.2.3 Funzione di verifica...51 5.2.4 Trasferimento di competenze all Inps :Decreto legge 203/05...52 5.2.5 Requisiti di assistibilità e obbligo di comunicazione...53 5.3 Aggravamento 55 3

5.3. 1 Infermità sopravvenute...55 5.4 Decorrenza delle provvidenze economiche 57 5.4.1 Decorrenza prestazione in caso di giudizio, Sentenza SSUU n. 12270/04.57 5.5 Posizione degli eredi in caso di premorienza 60 5.6 Interessi legali e rivalutazione monetaria 62 CAP. 6 - I REDDITI... 65 Eccezione...65 6.1 Redditi esclusi 67 6.2 Requisito individuale o coniugale 68 6.3 La casa di abitazione 70 6.4 Autocertificazione del requisito reddituale. 73 CAP. 7 - VERIFICHE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI... 76 7.1 Verifiche sanitarie 76 7.1.1 Esonero visite mediche per determinate patologie...77 7.2 Verifiche reddituali 78 7.2.1 Sanatoria per motivi reddituali...78 7.2.2 Revoche e sospensioni per motivi reddituali...79 CAP. 8 - I RICORSI... 83 8.1 Ricorsi amministrativi 83 8.1.1 Ricorsi per motivi sanitari...83 8.1.2 Ricorsi per altri motivi...84 8.2 Ricorsi giudiziari 86 8.2.1 Legittimazione passiva:...86 Ai fini delle prestazioni economiche...86 In caso di verifiche sanitarie...87 CAP.9 - PROTESI E TICKET... 89 9.1 Le Protesi 89 9.2 I ticket 92 CAP. 10 - L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO... 94 Allegati 1. Rinnovo 2006 Tabelle - Decreto 18 novembre 2005...98 4

CAP.1 - INVALIDITÀ CIVILE La materia dell invalidità civile accorpa in se tre differenti tipologie: invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Gli aspetti comuni a queste tre categorie riguardano fondamentalmente la normativa attinente le procedure amministrative di accertamento, differenti sono, invece, le leggi che definiscono i requisiti sanitari e le diverse provvidenze. La normativa, concernente tale materia, si è sviluppata in una serie di atti legislativi che sono stati emanati in maniera discontinua, e spesso contrastanti tra di loro, così da creare situazioni di incertezza. Il generale i benefici previsti dalla legislazione, considerando sia quelli di natura economica che di natura solo assistenziale, sono: - assistenza protesica, - collocamento obbligatorio; - esenzione dai ticket; - assegni; - pensioni, - Indennità. Il riconoscimento del diritto in genere è collegato sia ad un presupposto di carattere medico-legale che a presupposti di natura soggettiva, come i requisiti reddituali, i requisiti collegati all età, ecc. Tutte le prestazioni economiche non sono reversibili, gli eredi hanno diritto solo ai ratei maturati e non pagati al dante causa richiedente la prestazione. 5

1.1 Requisiti comuni Per la concessione di ogni tipo di prestazione di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo sono necessarie due requisiti essenziali la cittadinanza e la residenza, come prevedono : la legge 30 marzo 1971, n. 118, art 2; la legge 10 febbraio 1962, n. 66, art. 7; la legge 26 maggio 1970, n. 381 e la legge 18 dicembre 1973, n. 854. Godono dell'eguaglianza di trattamento: - i cittadini appartenenti ai paesi facenti parte della Unione Europea; - i rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge 24.7.54, n. 722, residenti regolarmente sul territorio nazionale; - gli apolidi regolarmente residenti, ai sensi della Convenzione di New York del 28/9/54 (art. 23); - i cittadini della Repubblica di S. Marino, a norma dell'art. 41 della Convenzione di Amicizia e di buon vicinato stipulata con l'italia il 31.3.1939, ratificata con legge 6.6.1939. - i cittadini extra comunitari che sono in possesso di carta di soggiorno possono usufruire delle prestazioni economiche (art. 80 c. 19 L388/00). Ai fini della sola presentazione della domanda, per ottenere le altre prestazioni e per i servizi sociali, l equiparazione con i cittadini italiani è consentita in favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (L. 40/98; D.Lgs.286/98). Tra i requisiti, stabiliti dal legislatore per la concessione delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi e sordomuti, è previsto, unitamente al possesso della cittadinanza italiana, anche quello della residenza. Pertanto, un cittadino italiano residente all'estero non può ottenere tali prestazioni, come anche un cittadino italiano che ha ottenuto tali prestazioni non può chiederne il trasferimento al momento in cui stabilisce la sua residenza all'estero. 6

CAP. 2 INVALIDI CIVILI 2.1 Definizione Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, fisiche e/o psichiche e sensoriali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (L 118/71 art. 2). Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (D.lgs 509/88, art. 6). Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi (L. 118/71, art. 2). Le definizioni proposte dalle citate leggi, rappresentano il punto di partenza della materia, ed offrono gli elementi essenziali nell accertamento dello status di invalido civile: 1. definiscono i soggetti destinatari della normativa e delle diverse provvidenze : - i cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni, affetti da minorazioni congenite o acquisiste, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad 1/3; - i cittadini minori di 18 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; - i cittadini ultrasessantacinquenni affetti da minorazioni congenite o acquisite, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; 7

2. indicano il parametro su cui si basa la valutazione dell invalidità civile: la riduzione permanente della capacità lavorativa. Il grado di invalidità valuta l incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa generica del soggetto. Logicamente questa valutazione viene utilizzata solo per coloro che fanno parte della popolazione lavorativa (18-65 anni). Per i minori o gli ultrasessantacinquenne si fa riferimento alle definizioni sopra richiamate. La valutazione sanitaria parte dall analisi della menomazione, ne definisce la misura ed infine ne individua i riflessi negativi sulla capacità lavorativa. Questa complessa valutazione corrisponde nella pratica ad una percentuale, infatti, i criteri utilizzati sono quelli previsti dalla Decreto del Ministero della Salute del 5 febbraio 1992, contenente le tabelle indicative delle percentuali di invalidità, elaborate in base alla classificazione internazionale delle menomazioni proposta dall Organizzazione Mondiale della Sanità. All interno di tali tabelle viene individuata per ogni menomazione una percentuale di riduzione della capacità lavorativa, indicata in un valore fisso o in un intervallo tra un minimo ed un massimo; 3. affermano che le menomazioni posso essere sia acquisite che congenite, possono riguardare sia aspetti fisici che psichici, ma si esclude dal concetto di invalidità civile, le invalidità derivanti da guerra, lavoro, servizio, ed, inoltre, la cecità civile e il sordomutismo ( art. 2 L. 118/71). La menomazione, che valutata ha dato titolo ad uno di questi riconoscimenti, non può essere considerata nuovamente nell accertamento dell invalidità civile. Invece, se la menomazione è derivata da una delle citate cause (guerra, lavoro ecc.) ma non ha dato vita ad un riconoscimento ufficiale, può esser valutata ai fini dell invalidità civile. Se esistono due distinte menomazioni si possono ottenere due diversi riconoscimenti, per es. invalidità civile e cecità civile o invalidità civile e invalidità di guerra, in tal caso si è di fronte ad un soggetto pluriminorato. 8

2.2 Provvidenze Il riconoscimento delle diverse soglie di invalidità civile può dar diritto a differenti provvidenze sia di natura economica che non economica. Il primo elemento importante, che distingue l invalidità civile dagli altri tipi di invalidità, è l autonomia da qualunque versamento contributivo. Le prestazioni di cui ci occupiamo in questo testo sono solo di natura assistenziale. Le provvidenze a cui possono accedere gli invalidi civili sono diverse in base alle differenti soglie di invalidità: A. Non economiche: Prestazioni protesiche ed ortopediche - invalidità > 1/3 collocamento obbligatorio invalidità > 46% esenzione dai ticket invalidità > 67%. B. economiche assegno mensile invalidità > 74% pensione di inabilità invalidità =100% indennità di frequenza indennità di accompagnamento 9

2.3 Assegno mensile L assegno di invalidità civile è stato istituito dall art. 13 della L. 118/71, e viene erogato in 13 mensilità. La norma prevede che la prestazione economica può essere concessa gli invalidi civili: 1. di età compresa tra i 18 e i 65 anni, 2. con un invalidità non inferiore al 74% (l'invalidità parziale), 3. che si trovino in stato di bisogno economico, 4. che risulti incollocato a lavoro. Questi sono requisiti essenziali (insieme a residenza e cittadinanza) e non semplici condizioni per l erogabilità della prestazione, di conseguenza devono coesistere nel momento in cui si vuole richiedere e percepire la prestazione. 2.3.1 Requisito sanitario Come abbiamo già detto, il diritto alla prestazione economica prevede il riconoscimento, da parte della Commissione medica, di una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%. Il requisito sanitario non è più al 66,6 a partire dal 12 marzo 1992, data di entrata in vigore delle nuove tabelle di cui al D.M. 5.2.92, in base a quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. 509/88. Il comma 2 dell'art. 9 del citato decreto ha fatto salvi i diritti acquisiti da coloro che già beneficiavano dell'assegno mensile o che avessero ottenuto. in data precedente al 12.3.92, il riconoscimento sanitario. 2.3.2 Requisito economico Il requisito economico prevede un limite di reddito individuale (art. 12 c. 3 L. 412/91). Il riferimento è al reddito dell anno precedente, con una eccezione della prima concessione (vedi cap. redditi). In base alle indicazioni della norma, art. 14 10

septies c. 4 D.L. 663/79, il reddito da considerare è quello imponibile agli effetti IRPEF (vedremo meglio nel capitolo 6). 2.3.4 Requisito dell incollocazione a lavoro L assegno spetta per il tempo in cui l invalido risulti incollocato a lavoro (art. 13 c. 2, L. 118/71). Gli invalidi devono dimostrare che lo stato di disoccupazione o di non occupazione non dipende dall avere rifiutato un lavoro adatto alle proprie condizioni fisiche. Contemporaneamente alla presentazione della domanda di invalidità bisognerebbe presentare, sempre alla ASL (presso la commissione integrata per l accertamento dell handicap, L. 140/92), anche domanda di accertamento delle condizioni di disabilita, come prevede la L. 68/99 e il DPCM 13/12/00 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili), ai fini dell iscrizione presso le liste. Nella realtà molto spesso le Asl non hanno predisposto tale accertamento, in tali casi resta di fondamentale importanza la presentazione della domanda di iscrizione presso il collocamento. Il requisito di incollocato a lavoro è comprovato con il certificato di iscrizione nelle liste di collocamento o la presentazione della relativa domanda. All atto della domanda di accertamento dell invalidità civile, per coprire il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda fino alla notifica del verbale sanitario, deve essere presentata domanda di iscrizione presso le liste (sentenza Corte di Cassazione n. 11271/00). Per il periodo successivo alla notifica del verbale sanitario è necessario presentare il certificato di iscrizione nelle liste di collocamento. L'assegno può essere revocato, su segnalazione degli centri per l impiego, qualora risulti che il beneficiario non acceda a posti di lavoro idonei alle proprie condizioni fisiche (art. 13, L. 118/1971). In base alla disciplina del collocamento obbligatorio per i disabili (L.68/99) l iscrizione alle liste è possibile (e necessaria, ai fini del diritto all assegno) anche dopo i 55 anni. 11

La legge 68/99 e limiti di età Secondo le indicazioni della L. 68/99 hanno diritto ad iscriversi presso le liste del collocamento obbligatorio i soggetti, in età lavorativa, riconosciuti invalidi civili con almeno il 46%; cioè, tutti coloro che abbiano compiuto 15 anni e che non abbiano raggiunto l età pensionabile prevista dall ordinamento provvidenziale, sia del settore privato che del pubblico. Ne consegue che anche per i soggetti ultra55cinquenni, precedentemente esclusi dalla legge, l iscrizione sussiste fino al compimento dell età pensionabile. Su quest ultimo aspetto, in particolare nel caso di soggetti richiedenti l assegno di invalidità civile, è sorto il problema dell individuazione dell età limite entro cui sussiste l obbligo di iscrizione, per uomo e donna. Le indicazioni ministeriali non sono state risolutive e neanche la giurisprudenza ha dato indicazioni definitive. In particolare la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che nel caso di invalidi che abbiano superato i 55 anni, ma non i 65, il requisito dell incollocazione a lavoro può essere provato anche con ordinari mezzi di prova, a prescindere dall iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio. Questo dovrebbe valere solo nel caso di impossibilità di iscrizione dovuta dal superamento del limite di età di cinquantacinque anni, peraltro tale limite (ha precisato la stessa Cassazione) è stato eliminato dalla nuova legge, che ha voluto valorizzare al massimo il collocamento mirato dei lavoratori più deboli (Sent. n. 11271/00; n. 1096/03). Si consiglia, quindi, di proporre domanda di iscrizione (anche se il collocamento rifiuta la medesima domanda, come avviene per chi non ha ancora ottenuto l accertamento dell invalidità) fino al compimento dei 65 anni sia per gli uomini che per le donne. Studenti maggiorenni La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 329/02, ha stabilito che l assegno di invalidità deve essere riconosciuto anche all invalido maggiorenne che frequenti un corso di studi, comprovando lo stato di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica e non tramite l iscrizione nelle liste del collocamento. L Inps ha recepito i principi espressi dalla Corte nella circ. n. 157 del 22/10/02. 12

Autocertificazione Entro il 31/03 di ogni anno è indispensabile la segnalazione di permanenza dell iscrizione nelle liste del collocamento speciale. In caso di omissione viene attivata una procedura di verifica. Nel caso in cui venga accertata l assenza o la mancanza di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, sarà disposta la revoca dalla data di accertata insussistenza del requisito, con il recupero dei ratei corrisposti da tale data. In caso di falsa dichiarazione, l interessato sarà obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre incorrere in eventuali sanzioni penali. 2.3.5 Incompatibilità La legge 407/90 all art. 3 (modificata dalla L. 412/91), ha sancito l incompatibilità tra l assegno di invalidità civile e le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra lavoro o servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall AGO per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi ed ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E stata riconosciuto il diritto di optare per il trattamento più favorevole. In base al D.M. 533/92 è necessario esprimere la propria volontà di rinuncia tramite una dichiarazione. Secondo le indicazioni del decreto il soggetto è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, l eventuale concessione in suo favore di trattamenti pensionistici incompatibili. La giurisprudenza ha sottolineato che l incompatibilità sancita dalla norma riguarda, come abbiamo gia detto, le prestazioni non l accertamento sanitario, quindi, nel caso in cui vi sia un soggetto con patologie diverse potrà avere due accertamenti ma, acquisti gli status, dovrà optare per la prestazione che preferisce (sent. 10381del 30/07/01). In teoria l opzione riguarda non il diritto ma l erogazione della prestazione, di conseguenza la scelta dovrebbe essere modificabile nel tempo. In realtà, secondo l INPS la rinuncia al trattamento è irretrattabile, invece secondo l INAIL la facoltà di opzione può essere nuovamente esercitata (circolari). 13

La legge 412/91 art. 12 ha abrogato l incompatibilità per gli invalidi totali, ciechi civili e sordomuti, che possono cumulare le prestazioni (art. 12 c. 1), ed ha fatto salvi i diritti acquisiti dagli invalidi parziali che abbiano conseguito le prestazione economiche erogate alla data del 01/01/1992 (art. 12 c. 2). Questa ultima eccezione non è valida nel caso di assegno di invalidità INPS e dell assegno di invalidità civile, in quanto questa incompatibilità è stata disciplinata dalla legge l. 222/84 art. 1 c. 12, quindi, precedentemente alla L. 407/91. 14

2.4 Pensione di inabilità La pensione di inabilità civile è stata istituita con l art. 12 della L. 118/71, e viene erogata in 13 mensilità. La norma prevede che la prestazione economica può essere concessa agli invalidi civili: 1. di età compresa tra i 18 e i 65 anni; 2. con una invalidità del 100% (invalidità totale); 3. che si trovino in stato di bisogno economico. 2.4.1 Requisito sanitario Il diritto a tale prestazione economica prevede il riconoscimento, da parte della Commissione medica, di una inabilità lavorativa totale e permanente, pari al 100%. Indipendentemente dalla definizione usata dalla norma, gli invalidi civili totali possono svolgere una attività lavorativa e se necessitano, in quanto disoccupati in cerca di lavoro, iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio. Il Ministero del Lavoro aveva avuto, a suo tempo (Circ. n. 6/13966/A del 28.10.69), occasione di pronunciarsi in materia, esprimendo l'avviso che "anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100%), possono, se oculatamente utilizzati, svolgere, sia pure eccezionalmente, determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili". Tale indirizzo è stato successivamente più volte confermato (Ministero Lavoro, Circ. n. 5 del 15/01/1988). Pertanto, non si può in via assoluta escludere che, anche in presenza di certificazioni sanitarie che riconoscono una invalidità del 100%, non permangono in capo all'invalido effettive residue capacità lavorative, che possono essere anche consistenti relativamente ad attività in cui la minorazione incide in misura modesta. 2.4.2 Requisito economico A differenza dell assegno, dove la legge prevede in maniera esplicita il limite reddituale personale, nel caso della pensione si è utilizzato per convenzione (grazie alle indicazioni che ci erano state fornite dal Ministero dell Interno, oggi non più 15

valide) lo stesso limite, ma non essendovi una norma che lo confermi, in fase contenzioso giudiziario, analizzando la normativa di riferimento, ha affermato che il reddito da considerare è quello coniugale (art. 12 c. 3 L. 412/91). L Inps, fino ad oggi, utilizza ancora il requisito personale (salvo alcuni recenti casi) ma non ha ancora dato indicazioni ufficiali su questo tema. Il riferimento è sempre al reddito dell anno precedente, con eccezione della prima concessione (vedi cap. redditi). In base alle indicazioni della norma, art. 14 septies c. 4 D.L. 663/79, il reddito da considerare è quello imponibile agli effetti IRPEF (vedremo meglio nel capitolo 6). 2.4.3 Incompatibilità A differenza dell assegno mensile la pensione di inabilità è compatibile con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità (l. 412/91 art. 12), con l indennità di accompagnamento e, come gia detto, con lo svolgimento di una attività lavorativa. Nel caso in cui l invalido sia ricoverato presso una struttura sia privata che pubblica, che provvede al suo sostentamento, la pensione continua ad essere erogata. 16

2.5 Indennità di accompagnamento L indennità di accompagnamento è stata istituita dall art. 1 c. 1 L. 18/80, modificata dalla L. 508/88 art. 1, e viene erogata in 12 mensilità. La norma prevede che la prestazione economica può essere concessa agli invalidi civili: totalmente inabili; nei cui confronti la competente Commissione sanitaria abbia accertato l impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore o non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita necessitano di assistenza continua. L indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare il reddito eventualmente posseduto dall invalido e senza riferimento all età. Quindi spetta anche ai minori di 18 anni e agli ultrasessantacinquenni. La finalità di questa provvidenza consiste, infatti, nell incoraggiare le famiglie a tenere con sé gli invalidi, evitandone il ricovero in casa di cura e la conseguente ghettizzazione. 2.5.1 Minori In particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11329/91 hanno stabilito che questa prestazione può essere concessa anche in favore dei bambini in tenera età, la Legge, infatti, non definisce un limite minimo. Lo stesso principio è stato recentemente ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 1377/03. 2.5.2 Requisito sanitario Hanno diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento coloro che: a) si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; 17

b) oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua. Entrambe le definizioni hanno avuto, e continuano ad avere, interpretazioni differenti da parte della giurisprudenza. a) Secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità la non deambulazione è l impossibilità o l incapacità di svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. Integra la fattispecie della "impossibilità di deambulare" il caso di chi, ancorché non privo della funzione neuromotoria della deambulazione, non possa muoversi autonomamente in relazione alla mancata esatta percezione dei luoghi e degli ostacoli (Cass. sent. n. 10874/ 96) Ai fini di cui sopra rileva pure la condizione di compromissione psichica, quando si risolva nella mancanza di autocontrollo che renda il soggetto pericoloso per sè o per gli altri (Cass. sent. n. 5152/99). Laddove la condizione di impossibilità o di incapacità sia presente solo in occasioni temporanee e saltuarie, la stessa non sarebbe di per sé sufficiente per l insorgenza del diritto all indennità di accompagnamento, dovendosi, a tal fine, configurare una situazione di aiuto permanente di un accompagnatore o di assistenza continua (Cass. sent. n. 1339/93). b) La seconda definizione è sicuramente più complessa, ed ha avuto anche essa molteplici interpretazioni. Anche in tal caso il Ministero della Sanità ha precisato che: gli atti quotidiani della vita sono quelle azioni elementari che svolge quotidianamente un individuo normale, in base alla sua età, e che rendono il disabile non in condizioni di svolgerle e, quindi, bisognevole di assistenza. Su tale definizione la giurisprudenza continua tutt oggi a fornirci indicazioni. 18

L'espressione "non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua" esprime l'esigenza della necessità di un aiuto permanente, non limitato a taluno soltanto degli atti della vita quotidiana, ma esteso alla generalità dei bisogni o atti giornalieri, sì da escludere la mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato (Cass. sent. n. 10056/98). L incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere verificata nella sua inerenza costante al soggetto e non in relazione ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana (Cass. sent. n. 4172/01), dovendosi avere riguardo agli atti più significativi ed importanti della vita quotidiana in relazione ai quali non è possibile escludere il beneficio a favore di un soggetto in grado, ad esempio, di camminare seppure lentamente e con l appoggio di un tripode. L assistenza, inoltre, dovrebbe essere finalizzata al compimento degli atti necessari della vita quotidiana e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose di una malattia psichica (Cass. sent. n. 3212/02). La nozione di incapacità comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell ambito domestico o fuori, non sia per la natura stessa della malattia in grado di provvede alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l aiuto costante del prossimo, includendo nella definizione della norma anche coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana (Cass. Sent. n. 667 /02). Peraltro, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell attribuzione dell indennità di accompagnamento, la nozione di incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita comprende chiunque, pur potendo spostarsi nell ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l aiuto del prossimo (Cass. sent. n.3299/01). 19

La presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all indennità di accompagnamento finché l evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della Legge negare la necessità di un assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti (Cass. sent. n.7179/03). 2.5.3 Esclusioni Sono esclusi dal diritto a tale prestazione gli invalidi che: 1. sono ricoverati gratuitamente in istituto art. 1 c. 3 L. 18/80. 2. percepiscono un analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole ( art. 1 c. 4 e5 L. 508/88) 1. Il ricovero gratuito in istituti non deve ritenersi elemento costitutivo del diritto, bensì mera condizione di erogabilità della prestazione e limitatamente ai periodi di effettivo ricovero. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione: "Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore" (Cass. sent. n. 7917/95). A seguito della sentenza n 183 in data 29 aprile 1991 della Corte Costituzionale, è da ritenere che l'indennità di accompagnamento, non essendo frazionabile per periodi inferiori al mese, competa per l'intera mensilità nell'ipotesi in cui il ricovero sia durato meno di trenta giorni. Peraltro, il ricovero che comporta sospensione nella erogazione dell'indennità è soltanto quello collegato a casi di lunga degenza e a terapie 20

riabilitative, con esclusione nel caso derivi da situazioni contingenti, anche in presenza di più ricoveri di breve durata, ma non collegati con continuità. L indennità spetta quando il ricovero sia disposto per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia, mentre non spetta in caso di ricovero di lungodegenza o per fini riabilitativi (Cass. sent. n. 1436/98; circ. Inps n 223 del 23 ottobre 1998, par. n 11.2) 2. Il divieto di cumulo deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come nel caso della rendita corrisposta per l inabilita permanente derivante da infortunio sul lavoro, ancorché siano le stesse le patologie giustificanti il diritto alle due prestazioni considerate (Cass. sent. n. 3143/02). Il principio è stato affermato con riferimento ad un soggetto che, a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto nel 1965, aveva ottenuto dallo Stato francese una rendita per inabilità al lavoro e che successivamente, a causa del progressivo aggravarsi del quadro patologico, aveva richiesto l indennità di accompagnamento in quanto nel corso del 1994 aveva perso la preesistente possibilità di deambulazione autonoma. Con una precedente sentenza (Cass. sent. n. 6400 /01), la Suprema Corte ha affermato che tra le prestazioni analoghe all indennità di accompagnamento, in presenza del quale vige il principio di incumulabilità, non rientrano le rendite da inabilità permanente di cui all art. 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124. Secondo la Corte le due prestazioni hanno natura e finalità diverse, la cui spettanza è del resto subordinata alla ricorrenza di differenti condizioni. L indennità di accompagnamento ha natura assistenziale, con finanziamento a carico dello Stato e non su base contributiva, ed è indirizzata non al sostentamento dei soggetti menomati nella loro capacità lavorativa, né a garantire ad essi autosufficienza economica, ma alla predisposizione di una misura, pur di natura pecuniaria, volta ad offrire sostegno ed aiuto solidale con riguardo essenzialmente al nucleo familiare. 21

La rendita Inail, che compete anche se i postumi lesivi e indennizzati non determinano menomazioni impeditive della deambulazione o degli atti quotidiani della vita, costituisce una prestazione di natura previdenziale, connessa all assicurazione sociale, finanziata essenzialmente su base contributiva, collegata allo svolgimento di attività lavorativa e predisposta, dunque, dall ordinamento per una specifica tutela del cittadino in quanto lavoratore. Essa riveste, inoltre, natura risarcitoria, essendo appunto diretta a riparare, attraverso un erogazione economica, il danno provocato dalla riduzione o dalla perdita della capacità di svolgere proficuamente una pur generica attività di lavoro. 2.5.4 Compatibilità L indennità di accompagnamento è compatibile con: - l attività lavorativa, - pensione di inabilità. La totale inabilità lavorativa che, ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80, da diritto all'indennità di accompagnamento, non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Tale inabilità lavorativa va, infatti, intesa in senso meno restrittivo, non come assoluta incapacità di attendere ad un lavoro, ma più propriamente quale oggettiva situazione che comporti comunque l'esercizio della prestazione lavorativa a prezzo di grandissimi limiti o condizionamenti. Diversamente, rimarrebbero esclusi, in modo ingiustificato, dal beneficio dell'indennità tutti quei soggetti che non sono in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, ma che, essendo dotati di residue capacità lavorative, possono svolgere un'attività anche fuori del loro domicilio. Inoltre, la formulazione dell'art. 1 della legge 18/80 si differenzia da quella dell 'art. 12 della legge 118/71 in quanto contiene l'inciso "al solo titolo della menomazione", che sgancia l'indennità stessa dal requisito reddituale richiesto invece per la pensione. Pertanto, la corresponsione dell'indennità di accompagnamento viene a configurarsi come una sorta di compensazione per l'affezione particolarmente limitativa dell'invalido, costituita dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dal continuo bisogno di assistenza. 22

Questa posizione è stata fatta propria dal Consiglio di Stato (nota dell'8 agosto 1986, n. 2874/85). Tale chiave di lettura della normativa è stata ribadita dalla Corte di Cassazione (sent n. 4498 /91) che, tra l'altro, ha anche sottolineato come la stessa sia in perfetta sintonia con il crescente sentimento di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti portatori di handicap e con gli intenti del legislatore di favorirne la completa integrazione in seno alla collettività. 2.5.5 Cumulabilità A seguito della legge 429 del 31/12/91 art. 2, a decorrere dell'1/3/1991, possono essere cumulate integralmente le indennità di accompagnamento per cecità assoluta per invalidità totale e l'indennità di comunicazione in favore dei sordi perlinguali (soggetti pluriminorati). L indennità di frequenza per i minori invalidi civili, invece, non è concessa a coloro che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento, resta salva la facoltà di optare per il trattamento migliore. 2.5.6 Concorso della minorazione visiva nella determinazione della inabilità L art. 1 della L. 508/88, aveva stabilito che l inabilità totale, utile ai fini del diritto all indennità di accompagnamento, poteva riferisti sola a minorazioni riguardanti invalidi civili e non anche quella relativa a cecità e sordomutismo, che danno titolo ad autonoma prestazione economica. La norma in esame tende soltanto a far si che per la medesima lesione non si percepiscano due diverse prestazioni. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 346/89, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, comma 1 della legge n. 18/80 (indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e c. 2 e 4 della L. 118/71, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all indennità di accompagnamento possa concorrere con le altre menomazioni la cecità parziale. La Corte, dopo aver precisato che tale regola (l'esclusione dal "calcolo" per una prestazione previdenziale o assistenziale delle malattie già indennizzate con riferimento ad un altra prestazione) " è già di per sé suscettibile di valutazioni critiche ove la separata considerazione delle singole minorazioni conduca ad una insufficiente 23

individuazione delle complessive esigenze di assistenza del soggetto che ne è affetto", ha ulteriormente precisato che "essa" (la regola di cui sopra) "risulta priva di razionalità se applicata nei confronti dell'indennità di accompagnamento (...) che è ulteriore e aggiuntiva rispetto allo stato di totale inabilità al lavoro; e conseguentemente appresta una specifica provvidenza per porre in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta". La cecità parziale, quindi, può costituire un fattore concorrente ad integrare, insieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che in presenza dei requisiti previsti dalla legge attribuisce il diritto all indennità. In sostanza, la Corte Costituzionale ha affermato che quando due prestazioni hanno finalità sostanzialmente diverse, ben può una medesima menomazione, che automaticamente da diritto alla prima prestazione, concorrere a determinare le condizioni per l erogazione della seconda: ciò è espressamente affermato per l indennità di accompagnamento. 2.5.7 Indennità e chemioterapia La Corte di Cassazione nelle sentenza n. 10212/04 si è occupata di indennità di accompagnamento e chemioterapia. Nel caso specifico i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dal figlio di un malato terminale (poi deceduto), con il quale si richiedeva il diritto all indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda la chemioterapia, era stato accertato che quella cura, in quello specifico caso, provocava situazioni inabilitanti (come previsto dalla norma), e di tali situazioni di fatto la Cassazione non poteva non prendere atto. Va ricordato, però, che esistono vari gradi di chemioterapia e che la reattività del singolo soggetto è diversa caso per caso. Di conseguenza nè questa nè altra sentenza (nè alcuna Legge) ha sancito l automacità del diritto all indennità di accompagnamento nei casi in cui un soggetto si sottoponga alla chemioterapia. I requisiti previsti per ottenere la prestazione restano sempre quelli sancita dall art. 1 della L. 18/80. 24

2.5.8 Autocertificazione Gli invalidi civili titolari d indennità di accompagnamento sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, ed in caso affermativo se a titolo gratuito (art. 1 comma 248 L. 662/96). 25

2.6 Indennità di frequenza L indennità mensile di frequenza, istituita dalla L. 289/90, spetta agli invalidi civili: 1. minori di 18 anni 2. cui siano state riconosciute, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, 3. che, per la loro minorazione, devono fare ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici, 4. che si trovino stato di bisogno economico, 5. nel caso di minori extra comunitari possono beneficiare della prestazione sia coloro che sono in possesso di carta di soggiorno che nel caso in cui risultino iscritti nella carta di soggiorno intestata ai genitori ( art. 41 D.Lgs.286/98). 2.6.1 requisito sanitario La valutazione sanitaria prevista per i minori non si basa, come abbiamo già detto, su di una valutazione percentuale come avviene per gli adulti, ma sulle definizioni sopra richiamate. Per ciò che riguarda la valutazione dei minori a i fini dell iscrizione al collocamento obbligatorio, cioè solo per i ragazzi con almeno 15 anni (età minima prevista dalla legge 68/99), il giudizio presente nel verbale dovrà includere prima di tutto la dicitura classica, difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie dell età, ed in secondo luogo dovrà specificare la corrispondente percentuale di invalidità, che come noto deve essere superiore al 45%. L indicazione della percentuale di invalidità, nel caso di minori, può essere fatta direttamente dalla Commissione o dopo specifica richiesta dell interessato, ed ha valore unicamente ai fini dell iscrizione presso le liste del collocamento obbligatorio (Circ. Min. Economi e Finanze 217/02; nota Min Salute DGP. 4/f7/839 del 17/12/01). Al compimento della maggiore età i minori invalidi civili, ciechi civili e sordomuti già titolari di prestazioni assistenziali dovranno presentare nuova specifica domanda alla ASL. Il precedente accertamento non avrà più alcun valore. 26

2.6.2 Requisito della frequenza La concessione della prestazione è subordinata, oltre che all età ed al requisito sanitario, alla frequenza: continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero delle persone handicappate; di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado (Corte Cost. sent. n. 467/02, ha dichiarato illegittimità della norma contenuta nell art.1c.3 della L. 289/90, che limitava il diritto a partire dalla scuola materna; l Inps si è uniformata a questa decisione con la circ. 11 del 22/01/03); di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti. Il beneficio non può essere corrisposto a soggetti che abbiano eseguito a domicilio trattamenti terapeutici e riabilitativi, sia pure controllati da centri pubblici o privati, ma solo a coloro che abbaino frequentato i centri e/o i corsi con una cadenza temporale compatibile con i risultati ( consiglio di Stato, sez. I, 21/10/92 n. 2587). 2.6.3 Requisito economico Questo tipo di indennità e subordinata al possesso del requisito reddituale, riferito al reddito personale del minore, il limite è quello fissato per l assegno mensile per gli invalidi civili parziali, art. 1 c. 5 L. 289/90. 2.6.4 Decorrenza e durata La concessione dell indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento o del corso, purché a tale data l interessato abbia già ottenuto il riconoscimento sanitario. In caso contrario, l indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di riconoscimento alla ASL e comunque non prima dell inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti. 27

La corresponsione del benefico è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Quindi, la prestazione può essere revocata in ogni momento, qualora, in seguito ad accertamenti, risulti non soddisfatto il requisito della frequenza. 2.6.5 Incompatibilità L indennità è incompatibile con (art. 3 L. 289/90): i periodi di ricovero, purché questo sia continuativo e permanente, l indennità di accompagnamento, l indennità di comunicazione, l indennità speciale. E valido il diritto di opzione. 2.6.6 Indennità di frequenza e chemioterapia La Cassazione, ha riconosciuto il diritto alla prestazione ai minori che sono in trattamento di chemioterapia, in regime di day hospital o comunque frequentano per le cure in maniera continua in centri ospedalieri ( sent. n. 1705/99). 28

2.7 Pensione/assegno sociale La pensione sociale e l assegno sociale sono istituti assistenziali a carattere generale introdotti in favore dei cittadini che abbiano compiuto 65 anni e si trovino in determinate condizioni reddituali. Interessa anche gli invalidi civili che abbiano raggiunto la stessa età. Gli invalidi civili, titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile, al compimento del sessantacinquesimo anno di età hanno diritto, in sostituzione di detti trattamenti economici, alla pensione o all assegno sociale. ( art. 19 L. 118/71) La pensione sociale venne istituita nel 1969, dal 1996 detto istituto è stato sostituito da un nuovo tipo di prestazione chiamata assegno sociale. Quindi la pensione è rimasta in vita per coloro che a tale data avevano già compiuto il 65 anno di età, tutti gli altri (cioè coloro che compiono i 65 anni dopo il 31/12/95) avranno diritto all assegno sociale. Qualora l importo della pensione o dell assegno sociale risulti inferiore a quello della pensione di inabilità o dell assegno mensile, di cui l invalido civili era in godimento, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam. I requisiti essenziali, in tal caso, per ottenere tali prestazioni sostitutive sono: il riconoscimento dell invalidità civile, parziale o totale, e l erogazione della prestazione prima del compimento dei 65 anni, il possesso del requisito reddituale previsto per gli invalidi civili. 2.7.1 Ultrasessantacinquenni inabili e pensione/assegno sociale Dopo che la Legge aveva escluso dal beneficio della pensione sociale, in base a limiti reddituali più favorevoli i soggetti riconosciuti invalidi civili su istanza presentata dopo il 65 anno di età, la sentenza 88/1992 della Corte Costituzionale ha garantito agli inabili ultrasessantacinquenni l accesso alla pensione sociale (quindi anche all assegno) secondo un limite reddituale più favorevole rispetto a quello cumulativo previsto. L ambito di applicazione riguarda solo gli ultrasessantacinquenni inabili coniugati. 29

Nei loro confronti è stato dichiarato illegittimo l art. 26 della L. 153/69, nella parte in cui nell indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato per gli ultra sessantacinquenni divenuti invalidi. Pensione/assegno sociale e ultrasessantacinquenni inabili: Ordinanza della Corte Costituzionale n. 98 La Corte Costituzionale, con l ordinanza n. 98 del 10/4/2002, ha ribadito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Pisa con ordinanza n. 25 del 10/4/99, riguardante l art. 26 della legge 153/69, in tema di limiti reddituali più favorevoli per gli ultrasessantacinquenni non coniugati divenuti inabili, secondo i principi affermati nella sentenza n. 88 del 1992. L ordinanza ha confermato l orientamento esplicitato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 400 del 29/10/1999, in base al quale l attribuzione della pensione sociale a soggetti totalmente inabili coniugati va condizionata ad un limite reddituale più favorevole rispetto ai soggetti ultrasessantacinquenni coniugati non inabili. Questo principio può essere applicato solo alle situazioni identiche a quella che ha determinato la pronuncia n. 88 del 1992 della stessa Consulta, non potendo essere esteso né all aspirante alla pensione sociale che sia soggetto inabile monoreddito in quanto non coniugato né all aspirante, sempre monoreddito, all assegno sociale, che si trovi in una situazione di inabilità dopo il compimento del 65 anno di età. Ribadendo quanto già anticipato nella citata sentenza n. 400 del 1999, la Corte ha riprecisato che le argomentazioni che sorreggono la sentenza n. 88 del 1992 non sono automaticamente estensibili al caso di soggetto monoreddito divenuto inabile dopo il 65 anno di età e titolare di pensione sociale, poiché la citata pronuncia si basa essenzialmente su un bilanciamento tra solidarietà esistente nelle famiglie e nella collettività. L INPS continua a non recepire a livello amministrativo il principio affermato ormai in numerosissime sentenze della Corte Cassazione (vedi es. sentenze: n. 13918 del 09/11/01, n. 3137 del 5/03/02, n. 1707 del 05/02/03), in base al quale, a seguito della pronuncia n. 88/92 della Corte Costituzionale, il tetto massimo di reddito in presenza di ultrasessantacinquenni inabili coniugati deve essere determinato, in mancanza 30

dell intervento legislativo, dal giudice ordinario in termini equi e diversificato rispetto ai soggetti ultrasessantacinquenni coniugati non inabili, con riferimento ad altre discipline analoghe motivandone l applicazione nella fattispecie. 31

CAP 3 - CIECHI CIVILI 3.1 Definizione e provvidenze Si considerano ciechi civili i soggetti affetti da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio (art. 7 L. 66/62). Le norme in vigore distinguono i ciechi civili in: ciechi assoluti: coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi; ciechi parziali: coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi (ciechi ventesimisti); ciechi decimisti: coloro che hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. Le provvidenze previste sono: per i cechi assoluti: pensione e indennità di accompagnamento; peri ciechi parziali: pensione e indennità speciale; per i cechi decimisti: assegno a vita; per tutti: protesi, iscrizione al collocamento, esenzione dai ticket. 32