Regolamento Comunale per la collocazione di mezzi pubblicitari

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ALLEGATO ALLA D.C. 69 DEL 26/11/2008 Città di Castel Maggiore Provincia di Bologna Regolamento Comunale per la collocazione di mezzi pubblicitari Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 26/11/2008.

Indice ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento...3 ARTICOLO 2 Definizioni...3 ARTICOLO 3 Centro abitato...3 ARTICOLO 4 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari...3 ARTICOLO 5 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi....4 ARTICOLO 6 Caratteristiche...4 ARTICOLO 7 Caratteristiche ed i installazione di targhe professionali e di esercizio...5 ARTICOLO 8 Divieto di collocazione...5 ARTICOLO 9 Collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato...6 ARTICOLO 10 Collocazione di mezzi pubblicitari all interno del centro abitato...6 ARTICOLO 11 Autorizzazione all installazione dei mezzi pubblicitari...6 ARTICOLO 12 Casi particolari...7 ARTICOLO 13 Norme particolari per le strutture commerciali...8 ARTICOLO 14 - Piani e studi coordinati di arredo urbano...8 ARTICOLO 15 Zone soggette a valorizzazione urbana...8 ARTICOLO 16 Modifica o sostituzione del messaggio pubblicitario...8 ARTICOLO 17 Termine di validità dell autorizzazione...8 ARTICOLO 18 Rinnovo dell autorizzazione e sub ingresso nell attività...9 ARTICOLO 19 Obblighi del titolare dall autorizzazione...9 ARTICOLO 20 Decadenza dell autorizzazione...10 ARTICOLO 21- Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari visibili da strade comunali...10 ARTICOLO 22 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette...11 ARTICOLO 23 Vigilanza...11 ARTICOLO 24 - Sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e del d.lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni...11 ARTICOLO 25 - Sanzioni amministrative...12 ARTICOLO 26 Tassa sulla pubblicità...12 ARTICOLO 27 - Norma transitoria...12 2

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Le norme del presente regolamento disciplinano la collocazione di mezzi e impianti di pubblicità e propaganda, collocati, lungo le strade o in vista di esse, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. ARTICOLO 2 Definizioni Si definisce Codice il Decreto Legislativo 04/1992 n. 285 e successive modificazioni Nuovo codice della strada Si definisce Regolamento il D.P.R. 16/12/1992 n.445 e successive modificazioni Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Si definisce mezzo pubblicitario qualsiasi oggetto anche non materiale finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, quali le insegne, le preinsegne, i cartelli, gli striscioni le locandine gli stendardi le targhe ecc. La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è quella contenuta nell articolo 47 del Regolamento 1. Si definisce strada l area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Si definisce carreggiata la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere è pavimentata e delimitata da striscie di margine ARTICOLO 3 Centro abitato Ai sensi dell art. 3 comma 1 numero 8 del Codice si definisce centro abitato un insieme di edifici delimitato lungo le vie d accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Ai sensi di quanto previsto dall art. 4 del Codice, il centro abitato è quello individuato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18/04/2008 e successive integrazioni o modificazioni. ARTICOLO 4 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari I mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato al momento della presentazione della Denuncia di Inizio Attività di cui all'articolo 11 3

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Sono vietate le forme a triangolo o disco. La scelta dei colori, e specialmente del rosso, e il loro abbinamento, deve essere tale da non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Il colore rosso eventualmente utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non può costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, posti in opera, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, e dei totem, deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Per gli striscioni posizionati trasversalmente alla carreggiata tale altezza non può essere inferiore a m 5,10 dal piano della carreggiata, ai sensi di quanto previsto dall art. 49 comma 5 del Regolamento. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, del regolamento devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo. ARTICOLO 5 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo 4, non possono avere luce di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. e tale da provocare abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli. L uso della luce intermittente è vietato salvo casi in cui vi sia una diversa previsione normativa I mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. E vietato l uso dei colori rosso e verde ad una distanza inferiore a 300 metri dalle intersezioni semaforizzate, a meno che non siano utilizzati in insegne di esercizio o per indicare farmacie, parafarmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. In ogni caso i colori rosso e verde devono essere utilizzati in modo da non creare confusione con la segnaletica stradale. ARTICOLO 6 Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni Gli impianti fissi per le affissioni sono destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 secondo la presente tipologia: - tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale (dimensioni cm. 600x300), anche con angolo a 45 gradi; 4

- tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm.200x140), che verticalmente(dimensioni cm.140x200); - tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm.70x100. Il numero max dei moduli dipende dalle condizioni del luogo dove deve essere installata. Le prescrizioni previste in allegato relativamente all istallazione di impianti di affissione e di servizio non si applicano agli impianti dell amministrazione comunale e alle bacheche destinate a comunicazioni di pubblica utilità se installate sulla base di piani informativi predisposti dalla Giunta Comunale ARTICOLO 7 Caratteristiche ed i installazione di targhe professionali e di esercizio Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente lateralmente alla porta ed avere una dimensione massima di cm. 50x30 Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri a stampatello e di grandezza non superiore a cm. 8,00; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell autorizzazione. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell autorizzazione. Le targhe concernenti le strutture sanitarie, devono rispettare le dimensioni di cui sopra ed essere composte in caratteri a stampatello e di grandezza non superiore a cm. 12,00; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione; eventualmente, possono riportare la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell impresa. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell autorizzazione rilasciata dalla Regione, quando saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali. Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifiche attività medicochirurgiche e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, devono essere composti con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm. 8.00, salvo che per il Direttore Sanitario. ARTICOLO 8 Divieto di collocazione Salvo diverse specifiche previsioni di legge il posizionamento dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti: sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate; sulle pertinenze di esercizio delle strade; in corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie; 5

lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi; sui ponti e sottoponti; sui cavalcavia e loro rampe; sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni; sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali; lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto nelle schede allegate. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità. ARTICOLO 9 Collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato La collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell articolo 47 e seguenti del Regolamento. ARTICOLO 10 Collocazione di mezzi pubblicitari all interno del centro abitato La collocazione di mezzi pubblicitari all interno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle schede che costituiscono l allegato 1 al presente regolamento, fatte salve esplicite previsioni di legge ARTICOLO 11 Autorizzazione all installazione dei mezzi pubblicitari L installazione di mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di denuncia di inizio attività, ai sensi di quanto previsto dall art. 8 della L.R. 31 del 25/11/2001. In assenza di comunicazioni del Comune i mezzi pubblicitari con una superficie uguale o inferiore a 4 mq. possono essere installate decorsi 20 giorni dalla data di presentazione della denuncia, quelle maggiori decorsi 30 giorni. L'Amministrazione Comunale può interrompere i suddetti termini invitando i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. La mancata presentazione della documentazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta comporta l archiviazione della pratica La Denuncia di Inizio Attività deve essere redatta sugli appositi moduli e corredata dei seguenti documenti: a. progetto quotato in scala idonea dell opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o da un tecnico abilitato b. bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre; 6

c. documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione rispetto all'ambiente circostante; d. planimetria catastale o estratto di PRG in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione; e. dichiarazione del titolare dell impresa esecutrice o di un tecnico abilitato, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite di occupazione dei fabbricati o degli spazi che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici; f. f. copia del Nulla-Osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto e dichiarazione dell ottenimento del nulla osta da parte dei proprietari dell immobile; g. parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora richiesto. Ogni denuncia di inizio attività deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta. Ogni denuncia di inizio attività sarà soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e del rimborso spese per sopralluoghi ed istruttoria nella misura determinata dalla Giunta Comunale. Il Comune potrà in ogni tempo effettuare verifica sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella Denuncia di Inizio attività Qualora riscontri mendaci dichiarazioni procederà ad effettuare la segnalazione all autorità Giudiziaria, il mezzo pubblicitario sarà considerato abusivo e pertanto oltre all emanazione dell ordine di rimozione saranno applicate le sanzioni previste dal Codice e dal Regolamento ARTICOLO 12 Casi particolari Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione. L affissione di manifesti e locandine, nonché la distribuzione di volantini non è soggetta ad autorizzazione, ma solamente al pagamento della tassa prevista,. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento, nonché gli estremi di identificazione del veicolo (targa, tipo, marca, etc.), nonché il numero delle 7

fonti di emissione sonora. Le modalità di svolgimento della pubblicità fonica sono contenute nell allegato 1 al presente regolamento ARTICOLO 13 Norme particolari per le strutture commerciali La collocazione di impianti pubblicitari destinati a medie strutture di vendita, centri commerciali naturali è soggetta alla presentazione di un progetto di insieme che definisca la tipologia, il numero e le distanze dei vari mezzi. Il progetto viene approvato dalla Giunta Comunale che sentita la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio (C.Q.A.P.) ne valuta la congruità dell inserimento nel contesto urbano anche in deroga alle distanze indicate nel regolamento. L approvazione del progetto d insieme dovrà essere seguita dall autorizzazione all istallazione dei mezzi di pubblicità secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 ARTICOLO 14 - Piani e studi coordinati di arredo urbano I mezzi e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano collocati in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti. ARTICOLO 15 Zone soggette a valorizzazione urbana Sono individuate quali zone soggette a valorizzazione urbana l area circostante a via Gramsci, l asse Vancini Costituzione Repubblica Europa, l area attigua a Piazza Resistenza, e Via Matteotti/Castello, come individuate nelle planimetrie allegate. Fino all approvazione dei piani di arredo urbano previsti al precedente articolo 14 in tali aree è ammessa solamente la collocazione di insegne di esercizio, preinsegne, impianti pubblicitari di servizio e impianti di affissione. Sono fatti salvi gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento. ARTICOLO 16 Modifica o sostituzione del messaggio pubblicitario Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare denuncia di inizio attività, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La modifica del messaggio può avvenire 20 giorni dopo la presentazione della denuncia di inizio attività in assenza di comunicazione del Comune, fermo restando l eventuale acquisizione di eventuali pareri degli enti proprietari della strada o della Sovrintendenza. La comunicazione di modifica del messaggio non è richiesta per gli impianti di affissione. ARTICOLO 17 Termine di validità dell autorizzazione 8

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di perfezionamento della Denuncia di Inizio Attività. Nel corso del triennio il titolare del mezzo pubblicitari ha la possibilità di modificare il messaggio pubblicitario. La modifica del messaggio pubblicitario effettuata con le modalità di cui al precedente articolo 12 non cambia i termini di durata temporale dell istallazione che rimangono quelli originali. Le autorizzazioni senza l indicazione di una data di scadenza si considerano aventi durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ARTICOLO 18 Rinnovo dell autorizzazione e sub ingresso nell attività L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile dietro presentazione di denuncia di inizio attività prima della scadenza. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la denuncia di inizio attività deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 9, 4 comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere. In caso di subingresso nell'esercizio di un attività, per lo svolgimento della quale siano state autorizzate insegne o altri mezzi pubblicitari, il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi è tenuto a presentare entro 30 gg. comunicazione del subingresso corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti l assenza di modifiche alla situazione in essere oltre a quanto indicato nell'art. 9, 4 comma lett. E. Qualora il subentrante modifichi i messaggio pubblicitari dovrà seguire il procedimento previsto dal precedente articolo 12. ARTICOLO 19 Obblighi del titolare dell autorizzazione E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento, fra i quali rimozione di parti arrugginite, periodica tinteggiatura dei supporti, verifica delle fondazioni e dei sostegni; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio; e) su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe professionali, di esercizio o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, 9

posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: - amministrazione rilasciante; - soggetto titolare; - numero di protocollo e data di presentazione della D.I.A. ; - progressione km. del punto di installazione; - data di scadenza; f) sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la targhetta di cui sopra, il numero e la data dell autorizzazione rilasciata dalla Regione, quando saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali oltre al numero di protocollo e data di presentazione della D.I.A. In deroga al comma 1 lett. e) per le strade comunali la progressiva chilometrica è sostituita dall'indicazione del nome della via e del civico. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione dell insegna, successivamente alla cessazione dell attività esercitata. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali entro i seguenti termini: a) entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici; b) entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali ; c) entro 1 settimana per gli striscioni, locandine e stendardi ARTICOLO 20 Decadenza dell autorizzazione Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione: a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata; b) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione; c) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal perfezionarsi della Denuncia di Inizio Attività ARTICOLO 21- Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari visibili da strade comunali Nel caso in cui si intenda collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari su strade di proprietà di altri enti ma visibili da strade di proprietà del Comune di Castel Maggiore, gli interessati dovranno ottenere il rilascio del nulla osta tecnico. Il nulla osta viene rilasciato dietro presentazione di apposita domanda al Comune stesso cui sia allegata la documentazione di cui all'art. 9, 4 comma, lettere a), b), c) e d). 10

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso. Ai fini del presente articolo non si considerano visibili dalle strade i cartelli posti ad una distanza superiore a m. 50. ARTICOLO 22 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono inoltre da ritenersi abusivi gli impianti nei quali è stato modificato il messaggio senza la prescritta autorizzazione o per i quali sia stata revocata o sia decaduta l autorizzazione. A tali impianti, se posti sulla strada o in vista di essa, si applicano le disposizioni dell art. 23 del Codice. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura, alla deaffissione o alla rimozione della pubblicità abusiva a spese del soggetto titolare degli impianti. ARTICOLO 23 Vigilanza Il Comune vigila, a mezzo della Polizia Municipale, sulla correttezza e sull esatta realizzazione e posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione, di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi del Codice e della Legge 24.11.1981 n. 689. Il dirigente del settore Gestione del Territorio è competente ad emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento ARTICOLO 24 - Sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e del d.lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni Chiunque installa mezzi pubblicitari senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11 comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dell'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore. 11

ARTICOLO 25 - Sanzioni amministrative Per quanto riguarda le violazioni previste dal Codice si applicano le sanzioni previste dallo stesso. Per le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 da irrogarsi ai sensi di quanto previsto dall art. 7 bis del D. Lgs 20/08/2000 n. 267. ARTICOLO 26 Tassa sulla pubblicità L impiego di mezzi pubblicitari è soggetto al pagamento della tassa sulla pubblicità, nelle forme misure e modi stabiliti dalle leggi e dall Amministrazione Comunale. Il pagamento della tassa non sostituisce in alcun caso l autorizzazione all utilizzo di mezzi pubblicitari, che dovrà sempre essere acquisita secondo quanto previsto dal presente regolamento ARTICOLO 27 - Norma transitoria Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari in contrasto con il presente regolamento dovranno essere adeguati entro il termine di tre anni dalla data di approvazione del presente regolamento. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, non che alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento. 1 Articolo 47 del Regolamento. Definizione dei mezzi pubblicitari. (Art. 23 CdS) 1. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta 3. Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5. Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può 12

essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 6. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 8. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari». 10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale. 13