Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenze n , n , n e n , del 18 dicembre 2009.

Documenti analoghi
CIRCOLARE N. 19/E. Roma, 14 aprile 2010

4. NATURA DEGLI STUDI DI SETTORE E PRESUPPOSTI PER L ACCERTAMENTO.

L avviso di accertamento. Università Carlo Cattaneo Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

L art. 62 sexies introduce gli studi come strumento di accertamento

Accertamento e studi di settore: l orientamento delle Sezioni Unite e la Circolare n. 19/E dell Agenzia delle Entrate. prof. avv.

STUDI di SETTORE: profili sostanziali e processuali

STUDI DI SETTORE. CIR. 29/E Del 18 giugno Premessa

Per la Cassazione la sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale avrebbe escluso dalla presunzione solo i prelievi

L avviso di accertamento

dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

La motivazione della cartella esattoriale

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 14 aprile 2010

DICHIARAZIONI FISCALI STUDI DI SETTORE

QUADRI SINOTTICI DELLA NORMATIVA SUL REDDITOMETRO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, dispone

SOMMARIO. LEZIONE T1 L abuso del diritto nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione

GLI STUDI DI SETTORE ED I PRESUPPOSTI PER L ACCERTAMENTO

Circolare dell Agenzia delle Entrate - (CIR) n. 5 E del 23 gennaio Comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate - (COM) del 24 gennaio 2008

Decreti Monti. NOVITA in materia di STUDI DI SETTORE e di CONTROLLI

LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA

Adesione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5 bis D.LGS. 218/97

PROFESSIONISTI: ALTERNATIVE DI COMPILAZIONE DI UNICO A SEGUITO DEL MANCATO VERSAMENTO IRAP

Studi di Settore. a cura di Gian Paolo Ranocchi

NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

Sommario SOMMARIO. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. IX

RISOLUZIONE N. 64 /E

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Ministero dell Economia e delle Finanze. Proposte di intervento in materia di Studi di Settore

STUDI DI SETTORE: INTERVALLO DI CONFIDENZA

Invece, per effetto della nuova formulazione normativa intervenuta a seguito della citata disposizione inserita nel decreto Bersani 4, «alla irrogazio

Il contradditorio negli studi di settore

RISOLUZIONE N. 113 /E

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI INERENZA

LA Corte Cost. depenna, per i professionisti, la presunzione di acquisti in nero.

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008

obbligatorio il preventivo contraddittorio con il contribuente, ma un accertamento basato sulla antieconomicità della gestione. Concludeva chiedendo

IL NUOVO REDDITOMETRO IL NUOVO REDDITOMETRO. Dott. Duilio LIBURDI

BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato

STUDI DI SETTORE 2008: GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA DEFINITIVI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PROFESSIONALE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

GLI IMMOBILI NELL IMPRESA. Aggiornato alla Legge 28/01/2009, n. 2 (GU n. 22 del 28/01/ SO n. 14)

Premessa... pag 5 Presentazione... 7

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO

STUDI DI SETTORE: LE ULTIME INDICAZIONI DATE ALLA STAMPA SPECIALIZZATA

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA

Parte prima La fase amministrativa. 1. L evoluzione delle fonti del diritto doganale

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

ACCERTAMENTO SINTETICO EX ART. 38 DPR 600/1973

LE NOVITÀ IN MATERIA DI PRESUNZIONI E INDAGINI BANCARIE

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011

INDICE GENERALE. Prefazione (di Silvia Curione)...VII CAPITOLO I LE CONFISCHE PENALI: PRINCIPI GENERALI E QUESTIONI PROBLEMATICHE

RISOLUZIONE N. 104/E

Deliberazione n. 76/2009/PAR

Deliberazione n. 5/pareri/2005

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 9 AL 15 MAGGIO Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza

Studi di settore: evoluzione delle modalità di accertamento

La CTP di Lecce applica il principio di non contestazione (art. 115 cpc) dando torto all agenzia delle entrate

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 66, comma 6 bis del DL n. 331 del 1993, è stato esposto il seguente

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 ottobre 2003

RISOLUZIONE N. 106 /E

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

La novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016.

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

STUDI DI SETTORE : GLI ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

Sapienza Università di Roma

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia

LA PROVA NEL PROCESSO

RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI)

RIR RISOLUZIONE N. 355/E

LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell imposta di bollo

CIRCOLARE N. 52/E INDICE

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N.

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

RISOLUZIONE N. 52/E. Soluzione prospettata dal contribuente

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012

RISOLUZIONE N. 2/E. Roma, 5 gennaio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna...

SOMMARIO. Presentazione... Capitolo 1 - Introduzione. Capitolo 2 - L istituzione. Capitolo 3 - Il soggetto attivo

Dichiarazioni fiscali: indicazione dell adeguamento agli studi di settore Donatella Cerone e Manuela Castellani, Commercialisti in Bergamo

SENATO DELLA REPUBBLICA 6 A COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PROFESSIONALE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Circolare numero 145 del 17/11/2010

RISOLUZIONE N. 87/E QUESITO

Parte prima FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI CAPO I LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Studi di settore. Lunedì 13 ottobre 2008, ore 21,00 Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Cremona

Criteri e modalità di cessazione della partita IVA ed esclusione dalla banca dati VIES

REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

Le modifiche all Art. 38 c.4 DPR 600/73 ex Art. 22 D.L 78/10

Roma, 05 novembre 2009

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option.

IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Transcript:

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenze n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638, del 18 dicembre 2009. Parametri e studi di settore costituiscono il risultato di un elaborazione statistica applicabile ad una serie indeterminata di soggetti. Essi pertanto hanno natura di presunzioni semplici che per essere assistite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge necessitano del previo contraddittorio tra ufficio e contribuente. Premessa Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638, depositate il 18 dicembre 2009 (identiche in motivazione), hanno affermato che gli accertamenti basati sui parametri e sugli studi di settore costituiscono presunzioni c.d. semplici. Le Sezioni Unite hanno affermato in punto di diritto che le procedure di accertamento fondate su parametri e studi di settore danno luogo ad un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell accertamento, con il contribuente. L art. 2729 del codice civile, rubricato presunzioni semplici, dispone al riguardo che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non può ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Il collegamento di parametri e studi di settore alle presunzioni semplici può avere un preciso significato quanto all inquadramento dei medesimi nel sistema delle prove, optando per la tesi della presunzione semplice in luogo della presunzione legale, relativa, che inverte l onere della prova al solo verificarsi di un determinato fatto previsto dalla norma. D altra parte, l art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993 dispone che gli accertamenti analitico-induttivi di cui all art. 39, comma primo, lett. d), DPR n. 600 del 1973 possono essere fondati anche sull esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalla specifica attività svolta,

2 ovvero dagli studi di settore. Le stesse Sezioni Unite, nelle sentenze in rassegna, traggono spunto altresì dal citato art. 62-sexies, ritenendo che la ricerca delle gravi incongruenze postulata dalla norma sembrerebbe deporre proprio a favore della natura di presunzioni semplici di parametri e studi di settore. Il caso esaminato Per comprendere meglio la vicenda processuale, si osserva che i casi processuali trattati dalle sentenze in rassegna riguardavano l applicazione dei parametri di cui all art. 3, commi da 181 a 189, della legge n. 549 del 1995. Nel corso del giudizio, a sostegno della propria tesi l amministrazione riteneva che i parametri costituiscono una presunzione c.d. legale, relativa (disciplinata da atti normativi regolamentari) 1, che inverte l onere della prova a sfavore del contribuente, al quale spetta quindi di provare l inapplicabilità dello strumento presuntivo al suo caso concreto. Viceversa, l ufficio sarebbe legittimato a procedere all accertamento del maggior reddito anche sulla base del solo scostamento. La Cassazione, con le decisioni in rassegna, riconosce natura di presunzioni semplici, ex art. 2729 del codice civile, a parametri e studi di settore. Dette presunzioni, secondo la Cassazione, per essere assistite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla norma devono passare per il tramite del previo contraddittorio 2 tra ufficio e contribuente. Sebbene il caso esaminato dalla Corte riguardasse i parametri, tuttavia data l omogeneità della materia trattata e le analogie nel procedimento applicativo, specie per quanto concerne la necessità del previo contraddittorio con il contribuente, le considerazioni di diritto elaborate sui parametri sono ritenute applicabili anche agli studi di settore. Brevi considerazioni su parametri e studi di settore 1 Cfr. il regolamento attuativo, approvato con DPR 16 settembre 1996, n. 570 2 Previsto quest ultimo dall art. 10, comma 3-bis, della legge n. 146 del 1998 per gli studi di settore e dalla circolare n. 117/E del 13 maggio 1996 per i parametri.

3 I parametri previsti dall art. 3, commi da 181 a 189, della legge n. 549 del 1995, fino alla approvazione degli studi di settore riguardavano la determinazione presuntiva di ricavi, compensi e volume d affari basandosi su determinati indici di redditività previsti dal regolamento attuativo, approvato con DPR 16 settembre 1996, n. 570. Gli studi di settore, approvati per determinate categorie di lavoratori autonomi e imprenditori, hanno la finalità di attribuire i ricavi o compensi che con massima probabilità possono essere stati conseguiti nel periodo d imposta. Il contribuente è inserito in un gruppo omogeneo di contribuenti (cluster) al quale è assegnata una determinata capacità contributiva, ottenendosi a tal fine i valori di riferimento connessi alla valutazione di congruità di ricavi e compensi dichiarati. L analisi differenziata per cluster consente di rendere più affidabile e verosimile la stima dei ricavi o compensi attribuibili al periodo d imposta considerato. Gli studi di settore tengono conto di numerose variabili di carattere economico, frutto di un elaborazione statistica e sono il risultato di un analisi più raffinata, essendo ispirati da esigenze di certezza e perequazione del prelievo fiscale. L efficacia probatoria di parametri e studi di settore secondo le Sezioni Unite della Cassazione Nel percorso logico-giuridico dei giudici di Piazza Cavour il contraddittorio con il contribuente è un presupposto necessario ed è considerato come momento essenziale di determinazione dei ricavi mediante i parametri 3. Le Sezioni Unite, pur sollecitate su un caso processuale concernente i parametri, ritengono applicabili le stesse conclusioni anche per gli studi di settore costituendo quest ultimi uno strumento più raffinato dei parametri, di cui ne condividono la ratio e la finalità, poichè la loro elaborazione prevede una diretta collaborazione tra le categorie dei contribuenti interessati e l amministrazione finanziaria. Conformemente ad un indirizzo interpretativo, tutt altro che isolato 4, secondo le Sezioni Unite i parametri restano tuttavia una elaborazione statistica, il cui frutto è una 3 Cfr. circolare n. 117/E del 13 maggio 1996 4 Corte di Cassazione, sent. n. 5799 del 23 marzo 2007; Id,, sent. n. 4148 del 20 febbraio 2009.

4 ipotesi probabilistica, che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice. Ciò appare coerente con la tesi secondo la quale gli strumenti di accertamento in esame sono ritenuti presunzioni c.d. semplici. Nel sistema dell accertamento tributario, si ricorda che secondo la Corte Costituzionale 5 l idoneità probatoria delle presunzioni qualificate semplici è rimessa alle valutazioni del giudice di merito. In sostanza, l idoneità probatoria degli strumenti presuntivi di determinazione del reddito non è stabilita definitivamente dalla legge ma è il frutto di valutazioni che riguardano il caso concreto. Secondo le sentenze delle Sezioni Unite in commento, l onere probatorio, rigorosamente stabilito, è così ripartito: a) l ente impositore deve dimostrare l affidabilità dello standard prescelto al caso concreto; b) al contribuente fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l esclusione dall applicazione degli standard reddituali al suo caso personale. Solo all esito del contraddittorio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell accertamento, le presunzioni semplici recate dagli studi di settore possono essere ritenute gravi, precise e concordanti. Viene adeguato lo strumento generale ed astratto alla concreta realtà economica. Il contraddittorio con il contribuente Il previo contraddittorio con il contribuente è espressamente previsto dal comma 3- bis dell art. 10 della legge n. 146 del 1998. Il contribuente è invitato a comparire con le modalità previste dall art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di invito per l accertamento con adesione. Con circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 dell Agenzia delle entrate è stato affermato che la valutazione di affidabilità dello studio nel caso concreto deve essere effettuata nell ambito del contraddittorio effettuato con il contribuente. 5 Corte Costituzionale, sent. n. 105 del 2003: A differenza dei coefficienti presuntivi, i parametri prevedono un sistema basato su presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni procedimentalizzate circa la partecipazione del soggetto passivo alla fase istruttoria che precede l'emanazione dell'atto di accertamento.

5 Lo stesso contraddittorio, nelle interpretazioni rese dall Agenzia delle entrate, si presenta come la sede privilegiata per definire concretamente gli aspetti rilevanti della fattispecie. Ed infatti, l onere di fornire ulteriore materiale probatorio, in capo all Ufficio, non è predefinito, nel senso che esso dipende dall apporto di elementi particolari da parte del contribuente in sede di contraddittorio (circolare n. 5/E del 2008 citata). Come precisato in alcuni, particolarmente significativi, interventi di prassi (cfr., specialmente, le circolari n. 31/E del 22 maggio 2007 e n. 5/E del 2008), con riferimento ai c.d. indicatori di normalità economica, considerati presunzioni semplici, l onere di fornire ulteriore materiale probatorio, in capo all Ufficio, non è predefinito, nel senso che esso dipende dall apporto di elementi particolari da parte del contribuente in sede di contraddittorio. E lo stesso contribuente che deve comunicare all ufficio l esistenza di eventuali condizioni ostative all applicazione degli studi di settore (cfr., in proposito, circolare n. 31/E del 2007). Ciò riguarda, ad esempio, tutti i casi di c.d. marginalità economica, nei quali l attività svolta non è remunerativa per ragioni sia obiettive che soggettive, ovvero quando vi è la possibilità di chiedere l applicazione dello studio di settore di più recente approvazione dal quale possa eventualmente derivare la congruità del contribuente (cfr. anche la circolare n. 23/E del 22 giugno 2006, p. 2.6). Il contraddittorio, inoltre, serve ad adattare gli studi di settore, recanti previsioni di carattere generale - applicabili ad una massa indistinta di soggetti che possiedono determinate caratteristiche - alla realtà del singolo contribuente, alla luce anche del principio del giusto procedimento tributario di cui all art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 6. L invito al contraddittorio, infine, è pur sempre un utile strumento per chiudere con l adesione con il contribuente, ovvero per disporre le ulteriori attività istruttorie che si rendano necessarie a seguito del contraddittorio stesso. Conclusioni 6 cfr. Corte di Cassazione, sez. V, sentenza 28 luglio 2006 n. 17229

6 Le decisioni in rassegna n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638 del 2009 sono le prime pronunce con le quali la Corte di Cassazione si è pronunciata direttamente e diffusamente sulla controversa questione della natura probatoria degli studi di settore. In precedenza vi sono state decisioni che hanno trattato della problematica in esame incidentalmente, ritenendo che gli studi di settore, come gli altri strumenti di determinazione presuntiva del reddito, sono presunzioni legali c.d. relative, che comportano da sole l inversione dell onere della prova a sfavore del contribuente (cfr. Corte di Cassazione, sent. 27 febbraio 2002, n. 2891). Le Commissioni tributarie provinciali e regionali, che hanno affrontato il problema di cui si tratta, sembrano propendere al pari delle Sezioni Unite per la tesi che vede negli studi di settore delle presunzioni c.d. semplici, che richiedono, oltre allo scostamento dal limite di congruità, altresì l utilizzo di altri elementi di prova 7. Non mancano, tuttavia, decisioni che invece sembrano propendere per la tesi della natura di presunzione relativa degli studi di settore 8. Per quanto concerne, infine, le conseguenze sul piano processuale relative all omesso accoglimento dell invito dell ufficio, secondo le Sezioni Unite tale circostanza va valutata nel caso concreto. Ciò costituirebbe un elemento di valutazione che va a sfavore del contribuente, che pertanto legittima l ufficio ad emettere l avviso di accertamento fondato anche sul solo scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli derivanti dall applicazione degli studi di settore. Su ciò sono concordi anche le Sezioni Unite nelle sentenze in rassegna. Tale conclusione appare coerente con la natura di presunzioni semplici degli studi si settore, come affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione. E opinabile invece che, andato deserto il contraddittorio con l ufficio per inerzia del contribuente, le stesse 7 cfr. ex pluris, Commissione Tributaria Regionale dell Umbria, sez. III, 26 marzo 2009, n. 15 secondo la quale: gli studi di settore non danno luogo a presunzioni c.d. relative, tali da giustificare da sole l inversione dell onere della prova a carico del contribuente. Laddove, infatti, la legge prevede che vi siano gravi incongruenze tra i ricavi o compensi dichiarati e i redditi presuntivamente conseguiti in base agli studi di settore, l ufficio deve utilizzare elementi di indagine ulteriori. In senso analogo, cfr. Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata Lecce, sez. XXII, 3 marzo 2009, n. 71 8 Va notato che una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (cfr. Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. IX, sent. 9 maggio 2008, n. 35) ha accolto la tesi della natura di presunzioni legali relative degli studi di settore: il modo in cui le variabili utili agli studi di settore sono raccolte e periodicamente aggiornate, la loro composizione e le loro caratteristiche sono state ritenute dal legislatore talmente attendibili da costituire un autonomo sistema di accertamento dei ricavi ed il loro risultato talmente credibile da non poter essere suffragato da altri mezzi di prova.

7 argomentazioni possano essere svolte d quest ultimo nel corso del giudizio 9. Anche se il giudice tributario ha il potere di acquisire al processo atti e documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione, ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, appare tuttavia evidente la contraddizione che vi sarebbe tra la nullità dell avviso di accertamento derivante dall omesso contraddittorio (insanabile in sede processuale), postulata comunque dalle Sezioni Unite, e la possibilità di esperire lo stesso nel corso del giudizio anzichè in sede amministrativa. SALVATORE SARDELLA 9 Cfr. IORIO e MOBILI, in Sole 24ore, ed. 27 luglio 2009.