COSTITUZIONE DEL SOVRANO MILITARE ORDINE IMPERIALE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO E DI CHIOS



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COSTITUZIONE DEL SOVRANO MILITARE ORDINE IMPERIALE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO E DI CHIOS TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 Il Sovrano Militare Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio e di Chios è indipendente, non dinastico, religioso, laico, militare, cavalleresco e nobiliare. L Ordine fa riferimento di principio alla tradizione storica, religiosa, militare e cavalleresca dell Ordine fondato da Costantino il Grande ( 280 ca. 337 ), Imperatore dei Romani dal 306 al 337, ed all Ordine Costantiniano costituito ex novo dal Principe Demetrio Rhodocanakis di Chios, che nel 1614 sposò la Principessa Teodora Paleologo, unica figlia ed erede di Teodoro Paleologo, VI Imperatore di solo titolo dell Impero Bizantino. Art. 2 Il Sovrano Militare Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio e di Chios è costituito per difendere la fede, servire gli infermi, i poveri di Gesù Cristo e dare sostegno alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana ed alle altre Chiese che si richiamano all insegnamento di Gesù, come la Chiesa Ortodossa. L Ordine ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, è neutrale in modo perpetuo e vuole affermarsi come un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. L Ordine conforma il proprio ordinamento ai principi di libertà, di uguaglianza, di democrazia ed alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Art. 3 Fedele ai precetti del Signore Gesù Cristo, l Ordine vuole affermare e diffondere le virtù cristiane di carità e di fratellanza, esercitando senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, le opere di misericordia verso gli ammalati, i bisognosi e le persone prive di cittadinanza o di Patria. Art. 4 L Ordine è soggetto di diritto internazionale ed esercita le funzioni sovrane. La funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria è esercitata nei modi e nei termini stabiliti dalla Carta Costituzionale. Art. 5 L Ordine può esercitare la sua attività nel campo ospedaliero, inclusa l assistenza sociale e sanitaria, in tutti gli Stati, possibilmente in virtù di convenzioni internazionali. Esso può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Governo, necessarie o utili, per il conseguimento dei fini dell Ordine. L Ordine, conformemente alle norme di diritto internazionale, ha diritto di legazione attivo e passivo. Art. 6 L assistente ecclesiastico dell Ordine, nominato dal Gran Maestro, con decreto magistrale, ha il compito di promuovere gli interessi spirituali dell Ordine.

Art. 7 L Ordine ha sede in Lugano, Canton Ticino, CONFEDERAZIONE SVIZZERA. Con legge costituzionale ed in virtù di accordi bilaterali con altri Stati o con Enti legittimati, la sede può essere trasferita nel territorio di un altro Stato neutrale. Art. 8 Il Sovrano Militare Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio e di Chios, la Santa Sede e gli altri Stati sono, ciascuno nell ambito del proprio ordinamento, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati da apposite convenzioni. Art. 9 I Priori, nominati con decreto magistrale, sono scelti tra i cavalieri e coordinano le attività dell Ordine, nel territorio loro assegnato, nei modi e nei termini del provvedimento magistrale. Art. 10 Sono fonti del diritto del Sovrano Militare Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio e di Chios : 1. La Costituzione; 2. I provvedimenti legislativi; 3. Gli accordi internazionali; 4. I codici; 5. Le consuetudini. Art. 11 La bandiera dell Ordine è un bicolore: bianco e rosso, a due bande orizzontali di eguali dimensioni, con al centro lo stemma dell Ordine consistente in una Croce greca gigliata d oro, smaltata di color porpora, caricata alle quattro alle quattro estremità dalle lettere I.H. S.V. e recante al centro il Cristogramma, con a lato le lettere alfa ed omega. La lingua UFFICIALE DELL Ordine è la lingua italiana. Art. 12 TITOLO II I MEMBRI DELL ORDINE LA CITTADINANZA Art. 13 I membri dell Ordine, nominati con provvedimento magistrale, sono: 1. I cavalieri di giustizia; 2. I cavalieri e le dame di onore e devozione; 3. I cavalieri e le dame di Grazia Magistrale. I cavalieri di giustizia sono i sacerdoti ed i nobili di fede cristiana. I cavalieri e le dame di Onore e Devozione sono coloro che emettono la professione dei voti di povertà, castità e di obbedienza alla Chiesa.

I cavalieri e le dame di Grazia Magistrale sono coloro che non emettono voti religiosi e sono pronti ad impegnarsi per servire l Ordine e la Chiesa. I cavalieri e le dame sono cittadini del Sovrano Militare Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio e di Chios. Art. 14 La cittadinanza è concessa con decreto magistrale alle persone fisiche che ne fanno richiesta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti la Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art. 15 La libertà personale è inviolabile. Nell ambito dell Ordine non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Le limitazioni all esercizio dei diritti dei cittadini dell Ordine sono previste dalla legge. Art. 16 Nell ambito dell Ordine sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 17 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Art. 18 Dei casi gravi e di urgenza, il Gran Maestro può sospendere con Decreto Magistrale motivato, sentito il parere vincolante del Consiglio di Governo, l esercizio dei diritti di cittadinanza fino a sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale Magistrale. TITOLO III IL GRAN MAESTRO Art. 19 Il Gran Maestro è il Capo dell Ordine, a lui spettano prerogative ed onori sovrani ed il titolo di Principe con il trattamento di Altezza Serenissima, assume la più alta rappresentanza nelle relazioni internazionali ed esercita le funzioni che gli attribuiscono espressamente la Costituzione e le leggi. In particolare, al Capo dell Ordine legittimamente spettano le prerogative sovrane connesse allo jus maiestatis ed allo jus honorum, con facoltà di concedere, rinnovare, riconoscere stemmi gentilizi, titoli nobiliari, con o senza predicato, trasmissibili e non, titoli onorifici e cavallereschi. Al Gran Maestro spetta la firma e la rappresentanza dell Ordine di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all uopo avvocati e procuratori alle liti in ogni parte del mondo. Art. 20

La persona del Gran Maestro è inviolabile e non è soggetta a responsabilità. L assegno e la dotazione del Gran Maestro sono determinati per legge. Art. 21 Ogni atto del Gran Maestro è controfirmato dal Segretario di Stato proponente. Art. 22 Il Gran Maestro non è responsabile degli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Senato di Stato. Art. 23 Il Gran maestro è eletto dal Senato di Stato. All elezione partecipano quattro delegati della Corte Costituzionale e quattro delegati della Corte dei Conti. Il Senato di Stato, così composto, assume la denominazione di Capitolo Generale dell Ordine. L elezione del Gran Maestro ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dell assemblea. Dopo il primo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Può essere eletto Gran Maestro ogni cittadino che abbia compiuto quarant anni di età e abbia il godimento dei diritti civili e politici. Art. 24 Il Gran Maestro dura in carica quindici anni e può essere rieletto una volta sola. Art. 25 Le funzioni di Gran Maestro, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato di Stato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Gran Maestro, il Presidente del Senato di Sato indice l elezione del nuovo Gran Maestro entro quindici giorni dal momento in cui si produce il fatto dell impedimento o della morte o delle dimissioni. Art. 26 Il Gran Maestro, prima di esercitare le sue funzioni, durante una cerimonia solenne, in presenza dell assistente ecclesiastico, del Senato di Stato e delle altre cariche, presta il seguente giuramento: Io Principe Gran Maestro, chiamato alla guida del Sovrano Militare Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio e di Chios, dichiaro di assumere, come in effetti assumo, l alto incarico di e solennemente prometto e giuro sulle sacre scritture di governare in nome del popolo e nel suo esclusivo interesse, e solennemente mi impegno a difendere i valori dell Ordine ed a rispettare fedelmente e lealmente la sua Costituzione e le sue Leggi. Art. 27 L Ufficio del Gran Maestro è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il Gran Maestro può inviare messaggi al Senato di Stato. Indice le elezioni del Senato di Stato e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione al Senato di Stato dei disegni di legge di iniziativa del Consiglio di Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Indice il referendum popolare. Nomina i più alti funzionari dell Ordine. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. Ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione del Senato di Stato. Conferisce le Onorificenze dell Ordine al Merito del Sovrano

Militare Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio e di Chios e degli altri Ordini costituiti con apposita legge. Art. 28 Il Gran Maestro, sentito il parere del Presidente del Senato di Stato, può sciogliere il Senato di Stato. I poteri dell organismo sciolto sono prorogati fino alla sua ricostituzione. TITOLO IV IL SENATO DI STATO Art. 29 L esercizio della funzione legislativa spetta al Senato di Stato. Il numero dei Senatori di Stato è di dodici membri, di cui sei di nomina magistrale e sei eletti dai cittadini, nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge. Art. 30 Il Senato di Stato autorizza con Legge la ratifica dei trattati internazionali. Art. 31 Il Senato di Stato approva entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio il bilancio ed il rendiconto consuntivo presentato dal Consiglio di Governo. Ogni Legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Art. 32 L esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Consiglio di Governo dell Ordine, se non per materie determinate per un tempo limitato e per oggetti definiti. Il Senato di Stato può approvare a maggioranza una sfiducia sull operato del Consiglio di Governo. In questo caso il Primo Segretario di Stato presenta le dimissioni dell intero Gabinetto al Gran Maestro. Art. 33 Le Leggi sono promulgate dal Gran Maestro entro quindici giorni dall approvazione. Se il Senato di Stato a maggioranza ne dichiara l urgenza, la Legge può essere promulgata nel termini da essa stabilito. Le Leggi devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Sovrano Militare Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio e di Chios ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Art. 34 Il Gran Maestro, prima di promulgare la Legge, può chiedere al Senato di Stato una nuova deliberazione. Se il Senato di Stato approva nuovamente la legge nel medesimo testo, essa deve essere promulgata senza ritardo o nel termine fissato dalla legge medesima. Art. 35 Il Senato di Stato può disporre, su autorizzazione o su richiesta del Gran Maestro, inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo il Senato di Stato nomina tra i propri componenti una commissione determinandone il numero ed il relativo regolamento.

TITOLO V IL CONSIGLIO DI GOVERNO Art. 36 Il Governo dell Ordine è composto dal Gran Maestro, dal primo Segretario di Stato, dal Segretario di Stato al Tesoro, dal Segretario di Stato agli Affari Esteri, dal Segretario di Stato agli Interni, dal Segretario di Stato alla Giustizia, dal Segretario di Stato alla Solidarietà e dal Segretario di Stato alla Sanità. Il Gran Maestro e gli altri Segretari di Stato costituiscono il Consiglio di Governo. Il Primo Segretario di Stato svolge le funzioni che gli affida il Gran Maestro. Il Gran Maestro, sentito il parere del Presidente del Senato di Stato, nomina e revoca i Segretari di Stato. I Segretari di Stato prima di assumere le funzioni di governo prestano giuramento nelle mani del Gran Maestro. La Legge regola l ordinamento della Presidenza del Consiglio, le attribuzioni e le organizzazioni dei dicasteri. Il Consiglio di Governo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Ordine, senza eccezioni di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell Ordine, esclusi quelli che la Costituzione in modo tassativo riserva al Senato di Stato, alla Corte Costituzionale o alla Corte dei Conti. Il Consiglio di Governo, pertanto, ha la facoltà di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili; contrarre mutui garantendoli con ipoteca sui beni dell Ordine; acconsentire cancellazioni ed annotamenti ipotecari; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliare da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori; aprire o chiudere conti bancari o finanziari e compiere qualsiasi operazione presso banche o società finanziarie. Il Gran Maestro, sentito il parere del Consiglio di Governo, ha facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Art. 37 I decreti magistrali di concessione o di revoca di titoli nobiliari o di onorificenze non debbono essere convertiti in Legge e non debbono essere controfirmati ma debbono essere comunicati al Consiglio di Governo. Art. 38 Il Gran Maestro emana i decreti deliberati dal Consiglio di Governo, nei casi di necessità e di urgenza. Detti decreti debbono essere convertiti in Legge entro sei mesi dalla loro emanazione. Art. 39 I Segretari di Stato, tranne i casi di revoca o di rinuncia, durano in carica cinque anni. Art. 40 Il Gran Maestro dirige la politica generale del Consiglio di Governo, promuove e coordina l attività dei Segretari di Stato.

TITOLO VI LA CORTE DEI CONTI Art. 41 La Corte dei Conti vigila e controlla le spese dell intero patrimonio dell Ordine nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge. Essa è anche organo di consulenza del Gran Maestro e del Segretario di Stato al Tesoro. Art. 42 La Corte dei Conti è composta da sei membri. Tre componenti sono nominati dal Gran Maestro e tre sono eletti dal Senato di Stato, secondo le modalità stabilite dalla Legge. Il Presidente della Corte dei Conti è nominato dal Gran Maestro. Il Vice Presidente ed il Segretario sono eletti a maggioranza assoluta dai componenti della Corte dei Conti. Art. 43 I membri della Corte dei Conti debbono avere una preparazione nelle discipline giuridiche, in quelle economiche e finanziarie. Durano in carica cinque anni. TITOLO VII LA CORTE COSTITUZIONALE DELL ORDINE Art. 44 La Corte Costituzionale dell Ordine giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle Leggi e sulle accuse promosse contro il Gran Maestro ed i Segretari di Stato. Art. 45 La Corte Costituzionale dell Ordine è composta da sei membri nominati per un terzo dal Gran Maestro e per due terzi dal Senato di Stato. Art. 46 I giudici della Corte Costituzionali dell Ordine sono scelti fra i giudici dei tribunali magistrali, fra i professori universitari, fra gli avvocati iscritti nei registri dell Ordine. In ogni caso i componenti della Corte debbono essere cittadini dell Ordine. Art. 47 I giudici costituzionali durano in carica cinque anni. Art. 48 Il Presidente della Corte Costituzionale dell Ordine viene nominato dal Gran Maestro. Il Vice Presidente ed il Segretario sono eletti a maggioranza assoluta.

TITOLO VIII GLI UFFICI DELL ORDINE Art. 49 Gli Uffici dell Ordine sono organizzati secondo disposizioni di Legge. Nell Ordinamento degli Uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei propri dipendenti e funzionari. TITOLO IX LA MAGISTRATURA Art. 50 La giustizia è amministrata in nome di Sua Altezza Serenissima il Principe Gran Maestro. I Giudici sono soggetti alla Legge. Il Consiglio Generale della Magistratura dell Ordine, costituito nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, è presieduto dal Gran Maestro. TITOLO X L ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Art. 51 Le cause di competenza del foro ecclesiastico sono delegate, previa apposita convenzione con la Santa Sede, ai Tribunali Ecclesiastici Ordinari, a norma del Codice del Diritto Canonico. Art. 52 La funzione giurisdizionale è esercitata dai Tribunali Magistrali, a norma dei Codici e delle Leggi del Sovrano Militare Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio e di Chios. Art. 53 Il Gran Maestro, su proposta del Consiglio di Governo, nomina i Presidenti, i Giudici ed i Cancellieri dei Tribunali Magistrali. Art. 54 I Giudici dei Tribunali Magistrali sono scelti fra i cittadini dell Ordine particolarmente esperti in diritto e possono essere revocati nei casi stabiliti dalla Legge. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Art. 55 L Ordinamento Giudiziario e la procedura innanzi i Tribunali Magistrali sono regolati dai Codici di procedura dell Ordine. TITOLO XI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE Art. 56

Le Leggi di revisione della Costituzione e le altre Leggi di natura costituzionale possono essere modificate dal Senato di Stato con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I II - Omissis.. DISPOSIZIONI TRANSITORIE III - I poteri del Consiglio di Governo, di cui all art. 36 della Costituzione, sono esercitate per un periodo massimo di cinque anni dal Gran Maestro. In tale periodo il Gran Maestro è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Ordine, senza eccezioni di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell Ordine; ha facoltà di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili; contrarre mutui garantendoli con ipoteca sui beni dell Ordine; a consentire cancellazioni ed annotamenti ipotecari; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliare da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori; aprire o chiudere conti presso banche o società finanziarie e compiere qualsiasi operazione presso banche o società finanziarie, necessarie o utili, al fine del raggiungimento degli scopi dell Ordine; ha facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Al Gran Maestro spetta la rappresentanza legale dell Ordine di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all uopo avvocati e procuratori alle liti. In tale periodo il Gran Maestro può emettere Decreti Magistrali convertibili in legge entro cinque anni dalla data di emissione. IV Il primo bilancio dell Ordine si chiude il 31 dicembre del 2010. V - Omissis VI - La Corte Costituzionale deve esere costituita entro cinque anni dalla data di costituzione dell Ordine. Fino a tale data le sue attribuzioni sono svolte dalla Corte dei Conti. VII Il primo Senato di Stato deve essere costituito, con i soli componenti di nomina magistrale, entro il 31 dicembre 2010, e dura in carica cinque anni. VIII La prima Corte dei Conti deve essere costituita, con i soli componenti di nomina magistrale, entro il 31 dicembre 2010, e dura in carica cinque anni. IX X Omissis X I La sede dell Ordine è in Lugano Svizzera. Il Gran Maestro con decreto magistrale deve indicare l esatta posizione di detta sede entro sei mesi dalla promulgazione della Costituzione. XII La Costituzione del Sovrano Militare Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio e di Chios entra in vigore lo stesso giorno della sua promulgazione. XIII XIV XV XVI Omissis -