Bed & Breakfast in Lombardia



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Bed & Breakfast in Lombardia Angelo Zito Struttura Sistemi Turistici ed Imprese Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi Regione Lombardia e-mail: Angelo_Zito@regione.lombardia.it Bed and Breakfast, un opportunità per valorizzare il territorio Varese - Villa Recalcati - 24 febbraio 2011

Legge Regionale 16 luglio 2007, n.15 Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo. SEZIONE V Bed & Breakfast Art. 45 Servizio di ospitalità turistica e Bed & Breakfast

1. È denominata bed & breakfast l attività di carattere saltuario svolta dai privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggi e prima colazione. -Carattere saltuario dichiarato, ma non quantificato da vincoli espliciti -Titolarità a soli soggetti privati -Obbligo di residenza nell immobile dove si esercita l attività -Nessun vincolo sull immobile se non riferito a normali criteri di conformità urbanistica, regolarità edilizia -Attività che si configura come servizio (esplicito rimando all applicazione della Direttiva Servizi comunitaria) -Conduzione familiare (art. 230-bis del Codice Civile) -Servizio impostato su alloggio e prima colazione (entrambi i servizi: niente di meno, niente di più)

2. La Giunta Regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l attività, all esterno della residenza. -Impegno per la Giunta, opportunità senza obblighi per il gestore -DGR VII/6900 del 16.11.2001 Definizione del marchio identificativo Bed & Breakfast Verde Pantone 356

3. L esercizio dell attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. -Assenza di obbligo all apertura della partita IVA coerente con carattere saltuario dell attività -Assenza di obbligo al rilascio di ricevute fiscali -Agevolazioni stabilite di volta in volta da norme statali (Legge Finanziaria)

4. L attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l esercizio dell attività non determina il cambio della destinazione d uso dell immobile. -Comma interamente abrogato con sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza n. 369 del 14.11.2008)

5. L attività può essere esercitata in non più di 4 stanze con un massimo di 12 posti letto; qualora l attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare le camere da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande. -Capacità innalzata da 3 stanze/6 letti a 4 stanze/12 letti con LR 8/2010 -Possibilità di accesso alle camere riservate agli ospiti anche attraverso accessi esterni -Le norme sui locali destinati alla somministrazione si riconducono, a loro volta, al rispetto di requisiti igienici, urbanistici, acustici e di sicurezza antincendio da accertarsi a cura del Comune (DM 564/92)

6. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, a ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente. 7. Il responsabile dell attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche. -Registrazione immediata degli ospiti all arrivo -Comunicazione a Questura o Commissariato PS o Carabinieri entro le 24 ore -Sanzioni penali in caso di inadempienza -Rilevazioni statistiche in prima istanza a carico della Provincia

8. Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l elenco delle attività ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo d apertura, ai fini dell attività di informazione turistica. L elenco è comunicato alla Regione. 9. Il responsabile dell attività è tenuto a sottoscrivere un adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti. -Compensazione sostanziale verso una serie di semplificazioni di cui il B&B gode rispetto ad altre strutture ricettive soggette ad un impianto autorizzativo e di controllo ben più gravoso

Norme comuni (Artt. 46-49 TU) -Art. 46 Denuncia di inizio attività -Art. 47 Pubblicità dei prezzi -Art. 48 Cessazione temporanea dell attività ricettiva -Art. 49 Vigilanza e sanzioni -La DIA è stata sostituita dalla SCIA da presentare in Comune a inizio attività, anche utilizzando modulistica apposita se predisposta dal Comune (es. Milano) -Prezzi da esporre in modo chiaro in ogni camera riservata agli ospiti -Cessazione temporanea da comunicare al Comune: diventa definitiva se dura più di mesi 6+6 -Vigilanza, sanzioni, introito delle somme: il soggetto è sempre il Comune

Somministrazione di cibi e bevande Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (BURL n. 5, 3 suppl. ord. del 05 Febbraio 2010) Art. 62 Ambito di applicazione ( ) 2. Il presente capo non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66; Art. 65 Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande Art. 66 Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande 1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 65, nonché di uno dei seguenti requisiti: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto; b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale previdenza sociale (INPS); c) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla l. 426/1971, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Somministrazione di cibi e bevande Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riguardante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Pubbl. GURI Suppl. Ord. 75/L n. 94 del 23 aprile 2010 ) Titolo III - Libera prestazione dei servizi Art. 20 (Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione) 1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l amministrazione centrale o il centro di attività principale all interno dell Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro. 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Le dimensioni del fenomeno B&B in Lombardia : -1060 (dic. 2009) -1115 (apr. 2010) Vantaggi in termini di - Mantenimento delle caratteristiche dei luoghi -Flessibilità rispetto a fluttuazioni del mercato -Limitatissimi di costi di gestione, che compensano il basso tasso di occupazione

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) Art 9 (Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere) B&B organizzati in forma imprenditoriale: sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione, utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi ART. 12(Strutture ricettive extralberghiere) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione, utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi

I margini di sviluppo e miglioramento sono evidenti a tutti il mio migliore augurio! Grazie dell attenzione