Conseguenze sull applicazione delle normative su antiparassitari e biocidi. Maristella Rubbiani Istituto Superiore di Sanità Roma

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Transcript:

Conseguenze sull applicazione delle normative su antiparassitari e biocidi Maristella Rubbiani Istituto Superiore di Sanità Roma

-Il nuovo regolamento sulla classificazione ed etichettatura( CLP) - Il 1 ATP -Le ricadute del regolamento 1107/2009 -L impatto sulle sostanze e sulle miscele di uso fitosanitario e biocida

Il nuovo regolamento sulla classificazione ed etichettatura (CLP)

Il Regolamento è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 L applicazione dei nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio sarà obbligatoria a partire dal 1 dicembre 2010 per le sostanze dal 1 giugno 2015 per le miscele Nel periodo transitorio dall entrata in vigore del Regolamento al 1 dicembre 2010: resta obbligatorio il sistema di classificazione attuale sia per le sostanze che per le miscele è facoltativo il Regolamento CLP sia per le sostanze che per le miscele. Nel periodo transitorio che va dal 1 dicembre 2010 al 1 giugno 2015: è obbligatorio il Regolamento CLP per le sostanze anche se permane l obbligo di riportare in scheda DI sicurezza (ma non in etichetta) anche il sistema di classificazione attuale; è obbligatorio il sistema di classificazione attuale per le miscele, aggiornato al 1 ATP; è facoltativo il Regolamento CLP per le miscele.

Il Regolamento CLP prevede : un numero differente di classi di pericolo diversi cut-off diversi simboli di pericolo (pittogrammi) avvertenze (signal words) hazard statements e precautionary statements (Hs, Ps) che sostituiscono le frasi di rischio ed i consigli di prudenza ( frasi R- ed S-) L allegato I della Direttiva 67/548/CE è abrogato all entrata in vigore del Regolamento Entrambe le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE sono abrogate alla data del 1 giugno 2015.

Tra le novità si segnala: - l introduzione di nuove modalità e nuovi simboli per rappresentare la classificazione di sostanze e miscele (nuova denominazione dei preparati), con il prevedibile aumento del numero di miscele classificate come pericolose, in particolare per aspetti legati all abbassamento dei valori cut off per alcune classi di pericolo, es. l irritazione - la necessità i redigere Schede di Sicurezza nuove che tengano conto, in aggiunta alle prescrizioni riportate in All. II di REACH, dei nuovi parametri imposti dal CLP; - la creazione di etichette nuove riportanti i pittogrammi CLP, che sostituiranno la precedente simbologia; - l abrogazione dell All. I alla direttiva madre, contenente l elenco delle sostanze ufficialmente classificate pericolose, tale elenco è ora contenuto nell All. VI al regolamento CLP, ed al primo atp al clp (reg. 790/2009/UE) Sono prevedibili quindi anche impatti sull applicazione di altre legislazioni comunque correlate ai principi della classificazione ed etichettatura, ad esempio le normative per i Biocidi (dir.98/8/ce), prodotti fitosanitari (91/414/EU)

Circolare del ministero della salute, lavoro e politiche sociali del 5 novembre 2009 recante modalità di smaltimento scorte delle sostanze immesse sul mercato con etichette non conformi alle disposizioni sia del regolamento (CE) n. 1272/2008 sia del regolamento (CE) n. 790/2009 A partire dalla data del 1 dicembre 2010 i sei mesi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni concernente lo smaltimento delle scorte delle sostanze immesse sul mercato con etichette non aggiornate al primo ATP del regolamento (CE) n.1272/2008, non sono più concessi in quanto non conformi alle disposizioni sia del regolamento (CE) n. 1272/2008 sia del regolamento (CE) n. 790/2009. A partire dalla data del 1 dicembre 2010 le scorte non esaurite delle sostanze immesse sul mercato con etichette non aggiornate al primo ATP del regolamento (CE) n.1272/2008, devono essere ritirate dal commercio

Il 1 ATP al CLP

30 e 31 ATP Nella G.U.U.E. L 11 del 16 gennaio 2009 è stata pubblicata la direttiva 2009/2/CEE recante il trentunesimo Adeguamento al Progresso Tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Unitamente al precedente XXX adeguamento, non saranno oggetto di recepimento nazionale, in quanto implicitamente abrogati dall art. 55, comma 11, del regolamento CLP, bensì integrate dal regolamento 790/2009

Sostanze di uso fitosanitario Per ciò che riguarda i prodotti fitosanitari, il primo ATP del nuovo Regolamento CLP, che contiene l elenco delle sostanze riviste nel 30 e 31 ATP della Direttiva 67/548/EU ora sostituita dal regolamento CLP, coinvolge le sostanze attive fitosanitarie autorizzate sul mercato nazionale in numero limitato (44), sebbene impattanti in un elevato numero di miscele (circa 600).

Sostanze di uso fitosanitario Le cifre suddette sono destinate ad aumentare se nel computo delle sostanze riclassificate, oltre alle sostanze attive, si considerano anche le sostanze utilizzate nei prodotti fitosanitari come coformulanti. Inoltre, alcune delle sostanze contenute nel primo ATP del nuovo Regolamento CLP, pur non riportando nuove classificazioni, presentano nuovi limiti di concentrazione specifici, ora armonizzati, soprattutto per il comparto ambiente.

sostanze di rilievo PPP Glufosinate ammonium: T (Cat2-3) R 60-20/21/22-48/20/22-63 Dimoxystrobin: Xn, N (Cat 3) R 20-40-63-50/53 M=10 Sulphur : Xi, R 38 Imidacloprid : Xn, N R 22-50/53 MCPA : Xn, N R 22-38-41-50/53 Sali MCPA: Xn, N R 20/21/22-50/53 Mancozeb: Xn, N R 43-63-50 Esfenvalerate : nuovi SCL Numerosi piretroidi : nuovi SCL

Tra i coformulanti si segnala: N-methyl-2-pirrolidone: T (Cat 2) R 61-36/37/38 R 61 SCL 5% R 36/37/38 10% 3-hexylheptamethyltrisiloxane: Xn,N: R 20-53

Novità di rilievo: Alcune sostanze riportano nuovi SCL Molte sostanze non riportano più SCL in quanto coincidenti con I cut off generici I criteri previsti dalla DPD si applicano per le miscele anche alle sostanze pubblicate nell Allegato VI : se non sono presenti SCL specifici, il valore ecotossicologico più conservativo deve essere utilizzato per il calcolo dell M factor

Quindi: Nuove classificazioni introdotte dal regolamento 790/2009 (impatto immediato sulle miscele) Nuove classificazioni delle sostanze introdotte dal CLP (impatto immediato sulle sostanze) Rimangono comunque invariate per l etichettatura le disposizioni specifiche previste dagli allegati IV e V della direttiva 91/414 per i prodotti fitosanitari (Sp)

Il nuovo regolamento 1107/2009

Il nuovo regolamento si applica Sostanze attive (incl.microrganismi) Prodotti fitosanitari Antidoti agronomici (sost.o preparati addizionati al pf per mitigarne gli effetti fitotossici Sinergizzanti (sost. o preparati che potenziano l attività del pf Coformulanti (sostanze non attive presenti nel pf) Coadiuvanti (migliorano l efficacia)

Cut off criteria Una sostanza attiva è approvata solamente se: Non è classificata come C (cancerogeno) 1A e 1B (ex 1 & 2) a meno che l esposizione degli esseri umani sia trascurabile Non è classificata come M (mutageno) 1A e 1B (ex 1 & 2 ) Non è classificata come R (tossico per la riproduzione) 1A e 1B (ex 1 & 2) a meno che l esposizione degli esseri umani sia trascurabile Non ha effetti nocivi sul sistema endocrino a meno che l esposizione sia trascurabile (da definire entro 4 anni dall entrata in vigore del Regolamento)

In attesa della definizione degli effetti sul sistema endocrino Non è: se classificata cancerogena e tossica per la riproduzione categoria 2 (ex 3) e possiede proprietà di interferente endocrino o se classificata tossica per la riproduzione categoria 2 (ex 3) e ha effetti tossici sugli organi endocrini quindi può essere considerata avente proprietà di interferente endocrino un inquinante organico persistente (POP) persistente bioaccumulante e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulante (vpvb) Sulla base di una valutazione del rischio presenta un esposizione trascurabile per le api e non ha effetti inaccettabili su vari stadi di sviluppo delle api

Possibile deroga al massimo di 5 anni: per le sostanze classificate cancerogene cat. 1B con soglia, tossiche per la riproduzione 1B ed endocrine disruptors che in base a un test documentato sono necessarie al controllo di avversità che creano gravi danni alle colture e non possono essere controllate con altri mezzi con obbligo per gli Stati Membri un piano di eliminazione graduale dell'avversità che preveda altri mezzi di difesa compresi quelli non chimici

Candidate alla sostituzione L autorizzazione delle sostanze candidate alla sostituzione ha durata massima di 7 anni ed è rinnovabile una o più volte. Una sostanza attiva è approvata come candidata alla sostituzione se soddisfa una delle seguenti condizioni: ADI, ARfD o NOEL sono significativamente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze attive approvate entro gruppi di sostanze/categorie d usi; soddisfa due dei criteri per l identificazione delle sostanze PBT(persistente/bioaccumulante/tossico) suscita preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici in combinazione con il tipo di utilizzo/esposizione, non ridotte dall applicazione di misure di gestione del rischio è classificata C 1A & 1B se non è stata esclusa per il medesimo criterio di cut off è classificata R 1A & 1B se non è stata esclusa per il medesimo criterio di cut off ha proprietà di interferente endocrino se non è stata esclusa per il medesimo criterio di cut off contiene una notevole porzione di isomeri non attivi

Gli Stati Membri sottopongono ad un assessment comparativo : I prodotti contenenti sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione quando ne esistono altre già autorizzate o altri mezzi di controllo o di prevenzione diversi da quelli chimici, più sicuri per la salute e l ambiente I prodotti non contenenti sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione se esistono altri mezzi di controllo o prevenzione di tipo non chimico (di uso corrente nello SM )

Impatto: uno studio UK 286 sostanze sono state esaminate Delle sostanze esaminate, circa il 15 % verrebbe rimosso dal mercato. Ancora qualche difficoltà derivanti dalla non chiara definizione di ED

Diverse ipotesi PSD EU PSD UK ECPA Insecticides 6-10 % 5-10 % 8-20 % Fungicides 8-32 % 7-35 % 12-34 % Herbicides 4-10 % 5-12 % 10-23 % All PPPs 5-15 % 9-25 %

Candidati alla sostituzione secondo UK: Insetticidi 38% del totale Fungicidi 20% del totale Erbicidi 24% del totale

IMPATTO : uno studio del KEMI (SE) 271 sostanze attive esaminate 23 sostanze attive (8%) non ammesse perchè : CMR (7) ED (11) PBT / vpvb (4)

Impatto : uno studio ISS sulle sostanze autorizzate in Italia 235 sostanze esaminate 12 CMR 24 ED 9 PBT 2 vpvb

Impatto sulle sostanze autorizzate in Italia:candidate alla sostituzione 26 CS/ POP 93 CS/ PBT 36 GW 29 Api 7 ADI 13 Arf D

Ne escono indenni solo 52 (tra le quali 6 microrganismi ) Pertanto risulta evidente alla luce del nuovo Regolamento autorizzativo, come l impatto dei nuovi criteri di classificazione previsti dal CLP preveda una serie di ricadute anche sul numero e la qualità delle sostanze approvate

Ecotassa:contributo alla sicurezza alimentare Circolare MiPAF 6 febbraio 2001, n. 1 Contributo per la sicurezza alimentare, ai sensi dell art. 123, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e dell art. 59, legge n. 488 del 23 dicembre 1999. contributo del 2% sul fatturato dell anno precedente per i formulati etichettati con le frasi: R62, R60, R50, R49, R 45, R 40, R 33, R 28, R 27, R 26, R 25, R 24, R 23.

L impatto sui biocidi/pmc

Anche nel settore dei biocidi/pmc Nuove classificazioni introdotte dal regolamento 790/2009 (impatto immediato sulle miscele) Nuove classificazioni delle sostanze introdotte dal CLP (impatto immediato sulle sostanze)

sostanze di rilievo BIOCIDE - 30 e 31 ATP: disinfettanti Chlorine:T, N R 23-36/37/38-50 M= 10 Ca hypochlorite: Xn 8-22-31-34-50 Chlorine dioxide: 6-8-26-34-50 Chlorine dioxide sol. % : 25-34-50 Boric acid : cat 2 reprotox SCL 5.5% Bronopol : Xn, N : R 21/22-37/38-41-50 Troclosene sodium/potassium: E, O, Xn, N: R 2-8-22 36/37-31-R50/53 Xn; R22: C 10 % Xi; R36/37: C 10 % R31: C 10 %

Insetticidi (PT 18) Fipronil (nuova classificazione): T, N R 23/24/25-48/25-50/53 + SCL Esfenvalerate: Nuovi SCL L-cyalothrin: NUOVI SCL Cifluthrin: nuovi SCL Deltamethrin : nuovi SCL A-cypermethrin : nuovi SCL Fungicidi (PT 8-9) Chlorotalonil : T+, N : R 26-37-40-41-43-50/53 FOLPET: Xn, N R20,R36, R40, R43, R50 + SCL

chlorine dioxide % T; N R: 25-34-50 C; R34: C 10 % Xi; R37/38: 3 % C < 10 % Xi; R36: 0,3 % C < 10 % N; R50: C 2,5 %

CLP: chlorine dioxide % Acute Tox. 3 * Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1 H301-H314-H400 Skin Corr. 1B; H314: C 5 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % C < 5 % Eye Dam. 1; H318: 3 % C < 5 % Eye Irrit. 2; H319: 0,3 % C < 3 % STOT SE 3; H335: C 3 %

calcium hypochlorite O, C, N R: 8-22-31-34-50 C; R34: C 10 % Xi; R37/38-41: 3 % C < 10 % Xi; R36: 0,5 % C < 3 % N; R50: C 2,5 %

Con il CLP, calcium hypochlorite : Ox. Sol. 2 Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1 H272-H302-H314-H400 Skin Corr. 1B; H314: C 5 % Skin Irrit. 2; H; 315: 1 % C < 5 % Eye Dam. 1; H318: 3 % C < 5 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % C < 3 % STOT SE 3; H335: C 3 % M=10

La direttiva biocidi Per quello che riguarda il settore dei biocidi, già oggi la Direttiva 98/8/EU prevede che per tipologie di prodotti destinati al pubblico, quindi non destinati all uso professionale, non venga rilasciata l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un biocida classificato come tossico, molto tossico, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2 (oggi 1A e 1B col nuovo Regolamento CLP).

Il nuovo regolamento biocidi Inoltre, sempre nel settore delle sostanze e dei prodotti destinati all uso biocida, esiste già una proposta per il nuovo Regolamento che a breve sostituirà la Dir. 98/8/UE in termini di autorizzazione comunitaria per sostanze e prodotti. Anche tale proposta, in analogia con il nuovo Regolamento sui prodotti fitosanitari, prevede che non possa essere ammessa all impiego nel settore dei biocidi una sostanza classificata come cancerogeno di categoria 1A o 1B, mutageno di categoria 1A o 1B o tossico per la riproduzione di categoria 1A o 1B, o che soddisfa i criteri per essere classificata come tale ai sensi del regolamento CLP. Tale proposta risulterebbe altamente penalizzante per alcuni settori di impiego specifici per alcune tipologie di prodotti (es. PT14, rodenticidi).

Archivio preparati pericolosi Risulta inoltre imprescindibile ricordare anche che, per tutti i preparati pericolosi indipendentemente dalla loro destinazione d uso, è obbligatoria la notifica all Archivio Preparati pericolosi dell Istituto Superiore di Sanità, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del14 marzo 2003. E quindi fortemente probabile che l impatto risultante dall applicazione del CLP porti inevitabilmente anche ad un aumento delle voci comprese nel suddetto Archivio e che a tutt oggi ammontano a circa 98500 prodotti che coinvolgono più di 118000 sostanze (e più di 4000 società).