Allegato parte integrante CRITERI E MODALITA'

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Allegato parte integrante CRITERI E MODALITA' DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 44 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 SETTEMBRE 2008, N. 16 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA ECONOMICA A SEGUITO DELL AUMENTO DEI PREZZI, IN PARTICOLARE DEI COSTI ENERGETICI. 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO La legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (legge finanziaria per l assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011) all articolo 44 ha previsto per l anno 2008 la finalizzazione di una quota del fondo per la famiglia di cui all art. 7 della legge provinciale n. 23/2007 non inferiore a Euro 10.000.000,00 per l erogazione di interventi finanziari una tantum in favore dei nuclei familiari residenti in Provincia da almeno tre anni, che si trovano in condizione di difficoltà economica a seguito dell aumento dei prezzi ed in particolare dei costi energetici. La norma, oltre a fissare quale importo massimo dell intervento la somma di Euro 1.000,00, prevede in particolare che lo stesso possa essere diversificato in relazione alla zona climatica del Comune di residenza, alla fonte energetica utilizzata e alla composizione del nucleo familiare, demandando ad un provvedimento della Giunta provinciale la definizione dei criteri e delle modalità per l attuazione dell intervento medesimo. 2. FINALITA Scopo dell intervento è quello di supportare in via generale la capacità di spesa delle famiglie attraverso l erogazione di una somma priva di vincolo di destinazione calcolata tenendo conto della spesa aggiuntiva richiesta per fronteggiare i maggiori costi energetici connessi all abitazione. La presente disciplina attuativa tende inoltre a coordinare l intervento provinciale con l intervento nazionale previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale 28 dicembre 2007, il quale prevede l applicazione di tariffe agevolate per l energia elettrica a favore dei clienti considerati economicamente svantaggiati. Con deliberazione dell Autorità per l energia elettrica 6 agosto 2008 è stata emanata la disciplina attuativa dell intervento nazionale, che dispone una riduzione della spesa media del 20% a favore delle famiglie con un indicatore ISEE uguale o inferiore a Euro 7.500,00, che si concretizza in una agevolazione annua di Euro 60,00 per i nuclei familiari con 1-2 componenti, di Euro 78,00 per i nuclei con 3-4 componenti e di Euro 135,00 per i nuclei con più di 4 componenti. 3. SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell intervento i soggetti che possiedono i seguenti requisiti: Pag. 1 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827

residenza in Provincia di Trento da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda; condizione economica del nucleo familiare uguale o inferiore alle soglie di cui al paragrafo 4. Può beneficiare dell intervento un solo componente per nucleo familiare. 4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE E LIMITI PER L ACCESSO ALL INTERVENTO. La valutazione della condizione economica è effettuata in base al modello riguardante il sistema esperto ICEF approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 534 del 16 marzo 2001 e alle relative disposizioni attuative contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 del 24 maggio 2005 e aggiornate con determinazione del Dirigente del Servizio Sistema Pubblico Provinciale n. 11 del 19/06/2008, nonché in base agli ulteriori criteri e parametri individuati nell allegato A. Per l accesso all intervento nella misura stabilita al punto 6) il nucleo familiare deve possedere un indicatore ICEF uguale o inferiore a 0,15. Qualora l indicatore ICEF sia superiore a 0,15 e uguale o inferiore a 0,165, la misura dell intervento è pari al 50%. Possono inoltre beneficiare dell intervento nella misura stabilita al punto 6) i nuclei familiari in possesso di un attestazione, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, che certifichi un indicatore ISEE uguale o inferiore a 7.500,00 Euro, parametro stabilito a livello nazionale per definire la soglia di accesso alle agevolazioni previste dal precitato Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007, concernente la determinazione dei criteri per l applicazione di tariffe agevolate per l energia elettrica a favore dei clienti considerati economicamente svantaggiati. 5. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL INTERVENTO Pur essendo volto in via generale al sostegno del potere d acquisto delle famiglie, l intervento è quantificato in relazione a parametri che esprimono l aumento della spesa per il riscaldamento delle abitazioni e per i consumi di energia elettrica, causato dall aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Conseguentemente l intervento viene diversificato sulla base dei seguenti criteri: zona climatica del Comune di residenza individuata in base ai criteri di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 concernente Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Tale Regolamento suddivide i comuni trentini in due zone climatiche, in funzione dei gradi giorno : a. Comuni in zona climatica E, che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2100 e non superiore a 3000; b. Comuni in zona climatica F, che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 3000. L allegato B riporta l elenco dei comuni trentini estratto dal precitato Regolamento con la relativa zona climatica. Si precisa che per il Comune di Pag. 2 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827

Trento, con D.M. 6 ottobre 1997, è stata integrato il precitato D.P.R. n. 412/1993, al fine di recepire quanto contenuto nel provvedimento del sindaco del medesimo comune di data 11 marzo 1997, che ha previsto, a fronte dell attribuzione in via generale della zona climatica E, l attribuzione della zona climatica F alle porzioni di territorio situate in quota superiore a 431 metri. Conseguentemente, in sede di presentazione della domanda, i soggetti residenti nel comune di Trento dovranno autocertificare la zona climatica della propria abitazione; fonte energetica prevalentemente utilizzata per il riscaldamento dell abitazione: a. gasolio e altri combustibili liquidi b. gas metano, GPL o altre fonte energetiche numero dei componenti il nucleo familiare individuato dalle disposizioni per l applicazione del modello ICEF di cui all allegato A: a. un componente b. da due a quattro componenti c. cinque o più componenti. 6. MISURA DELL INTERVENTO Tenuto conto dei dati rilevati in ordine all incremento dei prezzi dei combustibili per il riscaldamento delle abitazioni e dell energia elettrica, l intervento è quantificato negli importi riportati nelle seguenti tabelle: a. Nuclei familiari con un componente FONTE ENERGETICA ZONA CLIMATICA ZONA E) ZONA F) Gasolio e altri combustibili liquidi 350 450 Gas metano, GPL e altre fonti energetiche 250 350 b. Nuclei familiari da due a quattro componenti FONTE ENERGETICA ZONA CLIMATICA ZONA E) ZONA F) Gasolio e altri combustibili liquidi 500 700 Gas metano, GPL e altre fonti energetiche 350 500 c. Nuclei familiari con cinque o più componenti FONTE ENERGETICA ZONA CLIMATICA ZONA E) ZONA F) Gasolio e altri combustibili liquidi 650 900 Gas metano, GPL e altre fonti energetiche 450 650 7. MODALITA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL INTERVENTO Le domande per poter beneficiare dell intervento possono essere presentate a partire dal 1 ottobre 2008 e fino al 28 febbraio 2009, all Agenzia provinciale per Pag. 3 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827

l assistenza e la previdenza integrativa, di seguito Agenzia, agli Sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia, nonché ai soggetti accreditati con la Provincia (CAF), per la compilazione, aggiornamento e trasmissione delle dichiarazioni I.C.E.F., che hanno sottoscritto un apposita convenzione con l Agenzia. Il modello di domanda è approvato con determinazione del dirigente dell Agenzia. Le domande raccolte dai CAF sono consegnate all Agenzia secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla convenzione. La concessione dell intervento avviene sulla base dell importo calcolato e trasmesso all Agenzia dal sistema informativo ICEF, senza necessità di acquisire preventivamente la domanda cartacea, e nel rispetto dell ordine cronologico di presentazione in via telematica, ordine determinato dalla data di trasmissione della domanda allo stesso sistema informativo. Competente per la concessione e l erogazione degli interventi è l Agenzia che è tenuta a provvedervi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda in via telematica, compatibilmente con le assegnazioni della Provincia all Agenzia e la disponibilità di cassa. Con riferimento all erogazione dell intervento, il predetto termine è sospeso dal 15 dicembre al 15 gennaio. Entro il 28 febbraio 2009 si provvederà ad erogare gli interventi relativi alle domande accolte nel 2008 e per le quali, nel medesimo esercizio, non è stato effettuato il relativo pagamento. La concessione e la liquidazione degli interventi relativi alle domande presentate nel 2008 e non accolte dall Agenzia per mancanza di fondi, saranno effettuate entro il 28 febbraio 2009. I cittadini possono, congiuntamente alla presentazione della domanda per l ottenimento dell intervento provinciale, procedere anche alla presentazione della domanda per beneficiare dell intervento nazionale di riduzione delle tariffe per l energia elettrica, utilizzando l apposito modello che verrà approvato con determinazione del dirigente dell Agenzia. 8. CONTROLLI L Agenzia procede al controllo dei requisiti per l accesso agli interventi su un campione che rappresenti almeno il 2% delle domande accolte. Per la verifica della fonte energetica utilizzata per il riscaldamento dell abitazione, l Agenzia si avvale della struttura della Provincia competente in materia di energia. 9. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI La presente agevolazione è cumulabile con analoghe agevolazioni concesse, per le stesse finalità, in base a disposizioni nazionali. Pag. 4 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827

Allegato A) CRITERI E PARAMETRI SPECIFICI PER L APPLICAZIONE DEL MODELLO ICEF ALLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DELL INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA ECONOMICA PER L AUMENTO DEI PREZZI ED IN PARTICOLARE DEI COSTI ENERGETICI. 1. DEFINIZIONE NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 salvo quanto stabilito di seguito. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico, ai fini IRPEF, di più persone si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell articolo 441 del codice civile. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico, ai fini IRPEF, di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata, di comune accordo, corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attuazione non si applicano nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l omologazione della separazione consensuale ai sensi dell articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla patria potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell articolo 333 del codice civile; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. Il figlio minore di anni 18, anche a se carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare Pag. 5 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827

dell affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle presenti disposizioni. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. E da ritenere ammissibile la presenza di un nucleo autonomo (composto da una sola persona) solo se sussistono contestualmente le seguenti due condizioni: - residenza esterna all unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni; - possesso di un reddito minimo necessario per la sopravvivenza fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (Euro 2.840,51). In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un nucleo autonomo è ricondotto nell ambito della famiglia di origine. 2. PERIODO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO E PATRIMONIO DA DICHIARARE Nella dichiarazione ICEF sono indicati i redditi relativi all anno 2007 e il patrimonio esistente al 31 dicembre 2007. 3. PONDERAZIONE DEI REDDITI E DEL PATRIMONIO NEL NUCLEO FAMILIARE Il reddito ed il patrimonio mobiliare e immobiliare dei componenti il nucleo familiare sono considerati nella misura del 100%. 4. FRANCHIGIE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare è considerato al netto di una franchigia di non dichiarabilità di Euro 5.000,00 per ogni membro del nucleo familiare, come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 del 24 maggio 2005. L abitazione di residenza e le relative pertinenze non concorrono alla determinazione del patrimonio. La somma dei patrimoni mobiliari (al netto della franchigia di cui sopra) e immobiliari è considerata al netto di una franchigia di Euro 25.000 e concorre nella misura del 20% fino ai primi Euro 40.000 oltre la franchigia e nella misura del 60% per gli importi successivi. Pag. 6 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827

Allegato B ELENCO DEI COMUNI PER ZONA CLIMATICA Si riporta di seguito l elenco dei comuni della provincia di Trento con l indicazione della zona climatica come individuati dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, recante Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.). z gr-g alt comune E 2672 180 Ala F 3395 644 Albiano E 2720 209 Aldeno F 3920 980 Amblar F 4016 1042 Andalo E 2380 91 Arco E 2580 131 Avio F 3790 964 Baselga di Pinè F 4043 1059 Betollo F 3384 637 Bersone E 2734 218 Besenello F 3478 697 Bezzecca F 3880 851 Bieno F 3180 523 Bleggio Inferiore F 3349 628 Bleggio Superiore F 3561 750 Bocenago F 3288 575 Bolbeno F 3675 823 Bondo F 3514 720 Bondone E 2984 380 Borgo Valsugana F 3464 688 Bosentino F 3636 798 Breguzzo F 3470 692 Brentonico F 4007 1036 Bresimo F 3626 792 Brez F 3784 893 Brione F 3519 723 Caderzone F 3273 663 Cagnò F 3029 409 Calavino F 3066 465 Calceranica al Lago F 3326 697 Caldes F 3089 480 Caldonazzo E 2686 187 Calliano F 4892 1448 Campitello di Fassa F 3224 534 Campodenno F 3572 757 Canal San Bovo F 4918 1465 Canazei F 4039 1007 Capriana Pag. 7 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827

F 4162 1086 Carano F 3651 808 Carisolo F 3066 433 Carzano F 3656 811 Castel Condino F 3870 948 Castelfondo F 3955 953 Castello Molina di Fiemme F 3750 871 Castello Tesino E 2934 348 Castelnuovo F 4028 1000 Cavalese F 3909 973 Cavareno F 3739 864 Cavedago F 3177 504 Cavedine F 3498 710 Cavizzana F 3431 667 Cembra F 3674 830 Centa San Nicolò F 3260 557 Cimego F 3218 530 Cimone F 3718 851 Cinte Tesino F 3381 732 Cis F 3127 469 Civezzano F 3265 658 Cles F 3625 791 Cloz F 3717 850 Commezzadura F 3575 759 Concei F 3083 444 Condino F 3687 831 Coredo F 3516 721 Croviana F 3283 572 Cunevo F 4200 1160 Daiano F 3562 751 Dambel F 3587 767 Daone F 3327 600 Darè F 3060 429 Denno F 3586 766 Dimaro F 3906 971 Don F 3381 635 Dorsino F 3012 398 Drena E 2354 123 Dro F 3313 591 Faedo F 3884 957 Fai della Paganella F 3441 673 Faver F 3434 669 Fiavè F 3498 710 Fiera di Primiero F 4149 1127 Fierozzo F 3288 575 Flavon F 4141 1166 Folgaria F 3930 987 Fondo F 3545 740 Fornace F 3720 852 Frassilongo Pag. 8 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827

F 3654 810 Garniga F 3059 496 Giovo F 3592 770 Giustino F 3913 976 Grauno E 2801 263 Grigno F 3718 851 Grumes F 3436 670 Imer E 2773 243 Isera F 3096 452 Ivano Fracena F 3533 732 Lardaro F 3108 463 Lasino F 4147 1170 Lavarone E 2784 232 Lavis F 3075 506 Levico Terme F 3299 582 Lisignago F 3547 741 Livo F 3131 492 Lomaso F 3388 639 Lona Lases F 4470 1333 Luserna F 3542 738 Malè F 4015 1041 Malosco F 3734 861 Massimeno F 4773 1372 Mazzin F 3859 941 Mezzana F 3389 640 Mezzano E 2835 219 Mezzocorona E 2835 227 Mezzolombardo F 4238 1184 Moena F 3386 638 Molina di Ledro F 3740 865 Molveno F 3592 770 Monclassico F 3954 1004 Montagne E 2713 204 Mori E 2276 85 Nago-Torbole F 3250 551 Nanno E 2745 207 Nave San Rocco E 2731 216 Nogaredo E 2674 179 Nomi F 3026 475 Novaledo E 2952 360 Ospedaletto F 3955 1003 Ossana E 2825 286 Padergnone F 4512 1360 Palù del Fersina F 3921 981 Panchià F 4221 1173 Peio F 3834 925 Pellizzano F 3408 652 Pelugo F 3147 482 Pergine Valsugana F 3193 514 Pieve di Bono Pag. 9 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827

F 3420 660 Pieve di Ledro F 3706 843 Pieve Tesino F 3592 770 Pinzolo E 2716 206 Pomarolo F 4700 1325 Pozza di Fassa F 3615 785 Praso F 4295 1018 Predazzo F 3192 530 Preore F 3427 664 Prezzo F 4099 1095 Rabbi F 3234 556 Ragoli F 3520 724 Revò E 2276 73 Riva del Garda F 3534 733 Romallo F 3890 961 Romeno F 3120 535 Roncegno F 3601 776 Ronchi Valsugana F 3704 842 Roncone F 3837 974 Ronzo Chienis F 4082 1084 Ronzone E 2888 251 Roverè della Luna E 2713 204 Rovereto F 4263 1200 Ruffrè F 3863 944 Rumo F 4047 1062 Sagron Mis F 3441 673 Samone F 3573 758 San Lorenzo in Banale E 2849 228 San Michele all'adige F 3729 925 Sant'Orsola Terme F 3237 640 Sanzeno F 3893 963 Sarnonico E 2976 375 Scurelle F 3420 760 Segonzano F 3974 1015 Sfruz F 3584 765 Siror F 3927 985 Smarano F 4294 1220 Soraga F 3687 831 Sover F 3253 553 Spera F 3405 650 Spiazzo F 3272 565 Spormaggiore F 3194 515 Sporminore F 3411 666 Stenico F 3029 409 Storo F 3505 714 Strembo F 3180 506 Strigno F 3194 515 Taio F 3243 546 Tassullo F 3249 550 Telve Pag. 10 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827

F 3405 650 Telve di Sopra F 3173 569 Tenna F 3058 428 Tenno F 3102 456 Terlago F 3615 785 Terragnolo F 3164 593 Terres F 3569 755 Terzolas F 4028 1000 Tesero F 3551 744 Tiarno di Sopra F 3526 728 Tiarno di Sotto F 3272 565 Tione di Trento F 3143 482 Ton F 3561 750 Tonadico F 3590 769 Torcegno F 3210 525 Trambileno F 3555 746 Transacqua (*) 3001 431 Trento F 3654 810 Tres F 3220 629 Tuenno F 3631 795 Valda F 3721 853 Valfloriana F 3520 724 Vallarsa F 4232 1180 Varena F 3466 689 Vattaro F 4358 1261 Vermiglio F 3773 886 Vervò E 2991 385 Vezzano F 3926 984 Vignola Falesina F 4789 1382 Vigo di Fassa F 3345 612 Vigo Rendena F 3522 725 Vigolo Vattaro E 2946 356 Villa Agnedo E 2675 180 Villa Lagarina F 3339 608 Villa Rendena E 2689 189 Volano E 2712 206 Zambana F 3877 953 Ziano di Fiemme F 3319 595 Zuclo (*) in base al D.M. 6 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1997, n. 242) è attribuita la zona climatica F alle porzioni edificate aventi quota superiore a m. 431 s.l.m., per le restanti la zona climatica da attribuire è la E). Pag. 11 di 11 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S144-00827