ALLEGATO 1 COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP Premessa. I corsi hanno una durata minima di 16 ore e a determinate condizioni e entro certi limiti (v. punto 4), è consentito l impiego di piattaforme e-learning (formazione a distanza via internet). L accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e primo soccorso. Dunque, per la formazione relativa a tali compiti occorre fare riferimento a quella prevista dai rispettivi decreti ministeriali, vale a dire per l antincendio il DM 10 marzo 1998 (v.circ. Federfarma n. 262 del 3/7/1998) e per il primo soccorso il DM 15 luglio 2003, n. 388 (v. circ. Federfarma n. 77 del 23/2/2004). 1. Soggetti formatori. Tra i soggetti formatori dei corsi figurano, oltre ai consueti organismi pubblici (Regioni, Ordini professionali, Vigili del Fuoco, ecc.) anche le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, direttamente ovvero tramite strutture di loro diretta ed esclusiva emanazione, gli Enti bilaterali e i soggetti accreditati. 2. Requisiti docenti. In attesa della elaborazione da parte della Commissione Consultiva della sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore, i corsi possono essere tenuti da docenti con una esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 3. Organizzazione dei corsi. Deve essere previsto un responsabile del progetto formativo, un numero di partecipanti non superiore a 35 unità, la tenuta di un registro delle presenze. Le assenze non potranno superare il 10% del monte orario complessivo. 4. Metodologia di insegnamento e apprendimento. Devono essere privilegiate le metodologie interattive che prevedano lezioni, esercitazioni e discussioni. L apprendimento e-learning è consentito alle condizioni di cui all Allegato I e solo per i primi due moduli (normativo e gestionale) e per l aggiornamento. 5. Articolazione del corso. I corsi sono articolati in 4 moduli (normativo; gestionale; tecnico; relazionale) e hanno una durata variabile a seconda dei livelli di rischio dell azienda. Tenuto conto della classificazione riportata nell Allegato II, le farmacie rientrano nell ambito del rischio basso (classificazione Ateco 2007, codice 47.75.20), e per tale livello i corsi hanno una durata di 16 ore. 6. Valutazione e certificazione. Al termine dei corsi e verificata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, deve essere effettuata una prova di verifica, con un colloquio o un test. Gli attestati di frequenza vengono rilasciati dai soggetti formatori (V. punto 1) e devono contenere i seguenti elementi: - Denominazione del soggetto formatore - Normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista - Specifica della tipologia di corso seguito con l indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato - Periodo di svolgimento del corso - Firma del soggetto formatore, che può essere anche il docente. 7. Aggiornamento. E previsto un obbligo di aggiornamento quinquennale (5 anni a decorrere dalla pubblicazione dell accordo), di durata, per rischio basso, di 6 ore. All obbligo di aggiornamento sono soggetti tutti, anche coloro che abbiano frequentato i corsi organizzati in base alla previgente normativa (DM 16 gennaio 1997, v. circ. Federfarma n. 124 del 7/4/1997) nonché quelli esonerati dalla frequenza dei corsi in base alla comunicazione effettuata alla ASL entro il 31/12/1996; per questi ultimi il termine per il primo aggiornamento è di 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e deve essere assolto con la partecipazione ad un corso con i contenuti di cui al punto 5. 8. Diffusione delle prassi. E prevista un attività di collaborazione e di verifica tra le regioni sull applicazione dell Accordo. 9. Crediti formativi ed esonero dal corso formazione. Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro esonerati in base alla comunicazione alla ASL effettuata entro il 31/12/1996 1, nonché coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell accordo in esame, una formazione con contenuti conformi al D.M. 16 gennaio 1997. Si ribadisce che, comunque, costoro sono comunque tenuti a frequentare corsi di aggiornamento entro 24 mesi (entro l 11/11/2014, v. sopra punto 7). 10. Nuove attività. In caso di inizio di una nuova attività, il datore di lavoro che intenda svolgere il compito di RSPP dovrà completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio dell attività medesima. 11. Disposizioni transitorie. In fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione coloro che abbiano frequentato entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo corsi di formazione conformi, per durata e contenuti, al DM 16 gennaio 1997 e approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo. Allegato I Per e-learning si intende un modello formativo interattivo, realizzato su una piattaforma informatica, che consenta agli allievi di interagire con i tutor e tra loro. La formazione può avvenire anche a domicilio dell allievo, purchè le ore occupate siano considerate orario di lavoro effettivo. Devono essere previste prove di autovalutazione lungo il percorso e una verifica di apprendimento finale. 1 In base all art. 95 del previgente d.lgs. 626/94 sono stati esonerati dai corsi di formazione i datori di lavoro che hanno comunicato alla ASL entro il 31/12/1996 di avvalersi di tale facoltà. Tale esonero è stato confermato dal vigente art. 34 del d.lgs. 81/2008. 2
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI Premessa. Il datore di lavoro deve assicurare che i propri dipendenti ricevano in materia di sicurezza del lavoro una formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Tale obbligo deve essere attuato in occasione dell assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni del lavoratore ovvero della introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. La formazione, inoltre, deve avvenire durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Prima del presente accordo anche i corsi di formazione dei lavoratori erano disciplinati dal citato DM 16 gennaio 1997, che ne stabiliva i contenuti minimi senza, tuttavia, determinarne la durata minima (v. circ. Federfarma n. 124 del 7/4/1997). L accordo ha stabilito la durata, i contenuti e le modalità di effettuazione dei corsi per la formazione e di quelli per l aggiornamento. Resta fermo che il datore di lavoro deve, inoltre, informare e formare i lavoratori anche sugli eventuali rischi connessi alla mansione o all uso di determinate attrezzature. Tale formazione può essere applicata anche ai preposti e ai dirigenti. Per i componenti dell impresa familiare e dei lavoratori autonomi le disposizioni non hanno valore obbligatorio, ma facoltativo (vale a dire che per tali soggetti la partecipazione ai corsi non è obbligatoria ma facoltativa). E espressamente consentito l impiego di piattaforme e-learning a determinate condizioni e limiti (v. punto 3 e Allegato I). 1. Requisiti dei docenti. E richiesta un esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L esperienza professionale può anche consistere nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro. 2. Organizzazione della formazione. Per ciascun corso si deve prevedere: a) soggetto organizzatore (può essere anche il datore di lavoro) b) responsabile del progetto formativo (può essere anche il docente) c) nominativi dei docenti d) numero massimo dei partecipanti (35 unità) e) registro delle presenze f) obbligo di frequenza del 90% delle ore previste g) contenuti. 3. Metodologia di insegnamento. Devono essere privilegiate le metodologie interattive che prevedano lezioni, esercitazioni e discussioni. E consentito l utilizzo di metodologie e- Learning alle condizioni di cui all Allegato I, sia per la formazione che per l aggiornamento. 4. Articolazione del percorso formativo. La formazione si articola in due moduli, una generale e una specifica, la cui durata è in funzione del livello di rischio. Per le farmacie la durata è di 4 ore (rischio basso), per complessive 8 ore minime. 3
5. Formazione per il preposto. La formazione dei lavoratori è integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per ulteriori 8 ore. 6. Formazione per i dirigenti. E strutturata in quattro moduli (giuridico-normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori) di durata minima, complessivamente, di 16 ore. 7. Attestati. Vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi e dovranno contenere i seguenti elementi: - indicazione del soggetto organizzatore del corso - normativa di riferimento - dati anagrafici del corsista - specifica della tipologia di corso seguito con l indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato - periodo di svolgimento del corso - firma del soggetto organizzatore del corso. 8. Crediti formativi. Il modulo di formazione generale costituisce credito formativo permanente, valido in caso di cambiamento di azienda o di settore lavorativo (in quest ultimo caso occorrerà, tuttavia, una nuova formazione specifica e, ove previsto, un addestramento). 9. Aggiornamento. La formazione deve essere aggiornata ogni 5 anni con un corso della durata minima di 6 ore. 10. Disposizioni transitorie. I datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione in modo che tali corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell accordo. I nuovi assunti devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente all assunzione o, se ciò non risulta possibile, contestualmente ad essa. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. In fase di prima applicazione, sono esonerati dai corsi previsti dall accordo i lavoratori che abbiano frequentato, entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore dell accordo, dunque entro l 11 gennaio 2013, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell accordo stesso, rispettosi delle disposizioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento. 11. Riconoscimento della formazione pregressa. Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione dell accordo, una formazione nel rispetto delle disposizioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro per quanto riguarda la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento. 4
L aggiornamento dovrà avvenire entro 12 mesi qualora la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell accordo. 5