Istituto Istruzione Superiore Francesco Ciusa REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE ALLEGATO AL POF



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REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE ALLEGATO AL POF SOMMARIO Art. 1 Premessa Art. 2 - Finalità e obiettivi Art. 3 - Organi competenti Art. 4 - Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione Art. 5 - Fase iniziale del procedimento e tempi Art. 6 - Destinatari del viaggio Art. 7 - Docenti accompagnatori Art. 8 - Destinazione; Procedimento; messa a punto dell organizzazione; Sicurezza. Art. 9 - Programmazione del viaggio Art.10- Normativa di riferimento. Allegati. ART. 1 PREMESSA L'arricchimento dell'offerta formativa comprende i viaggi di istruzione, gli stages di lingua all estero, progetti di scambio culturale, la partecipazione alle rassegne regionali e nazionali di Teatro della scuola, gli stage di tirocinio del progetto Alternanza scuola-lavoro, la visione di film e spettacoli teatrali, le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate, le attività sportive (tornei provinciali, regionali e nazionali), la partecipazione a mostre, conferenze, convegni, concorsi di varie discipline e attività di orientamento. Tutte queste attività sono ritenute rilevanti nella formazione degli allievi e pertanto sono parte integrante della progettazione del POF. I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento, una precisa pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione e sono chiamati in causa sia l'elemento progettuale didattico sia quello organizzativo e amministrativo-contabile. Determinanti nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione. ART. 2 FINALITA' E OBIETTIVI Le finalità sono di integrazione della normale attività della scuola, sia sul piano della formazione generale della personalità degli studenti, quindi della socializzazione, dell'arricchimento culturale e del potenziamento espressivo, sia sul piano dell'orientamento e della preparazione specifica attinente all'indirizzo. Pertanto uscite e viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici degli indirizzi di istituto. ART.3 ORGANI COMPETENTI L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia ed all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. Non deve, quindi essere richiesta alcuna autorizzazione ai Provveditori agli studi né al Ministero per l'effettuazione delle iniziative in questione. La delibera del Consiglio di istituto va inviata agli Uffici Scolastici Provinciali per necessaria informazione ed ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza. La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero dì allievi partecipanti. le destinazioni e la durata. (C.M. 2 Ottobre 1996 n. 623 e D.P.R. n 275/1999 C.M. n 347/2000) Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, esaminata la normativa in vigore in ambito nazionale e regionale, nella fase iniziale di ogni anno scolastico, la scuola delibera in materia di Visite Guidate, Viaggi d'istruzione e Scambi culturali con scuole estere. 1

Nell'ambito di tali criteri i Consigli di Classe attuano la programmazione delle iniziative. Spetta al Consiglio d'istituto ai sensi dell art. 6 DPR 416/ 74 (ora art 10 del D.Leg.16 aprile 1994 n. 297), determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 DPR 416/74) dei quali si rende promotore il Collegio dei docenti (art. 4 DPR 416/74). La deliberazione del Consiglio d'istituto la cui esecuzione spetta in prima istanza alla Giunta Esecutiva (art. 6 DPR 416/74) e, quindi, al Dirigente Scolastico (art. 3 DPR 417/74), rappresenta in sostanza l atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo. (C.M. del 14 Ottobre 1991 n. 291, art 6 comma 1) ART.4 TIPOLOGIA DEI VIAGGI Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie: a) Viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei paesi esteri, per quelli effettuati in località italiane si sottolinea l esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico - artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi. Per i viaggi effettuati all estero, l esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica e artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE. b) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in particolare degli istituti di istruzione tecnica, degli istituti d'arte e licei artistici. c) visite guidate, si effettuano in orario curriculare con rientro entro le ore 13.30, o nell arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, parchi naturali. Si richiama l attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove a sede l istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno. le visite guidate in orario curricolare a musei, mostre etc., con rientro a scuola in mattinata vanno richieste due giorni prima e autorizzate del Dirigente o suo delegato. d) Viaggi connessi ad attività sportive; hanno anch'essi valenza formativa e sono finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportiva. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come sport alternativi, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola, la partecipazione a manifestazioni sportive. e) Scambi educativi con l estero; (C.M. 23 Luglio 1996 n. 358 e C.M. 18 novembre 1998 n 455). Le scuole con cui vengono stabiliti contatti per effettuare lo scambio devono condividere con l Istituto l interesse per l approfondimento di un tema specifico che dovrà concretizzarsi in un Progetto Educativo comune. I. Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. II. E' opportuno che le iniziative, degli istituti di istruzione secondaria superiore, siano programmate consultando anche il Comitato studentesco. ART.5 FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO E TEMPI 1) Dopo la discussione e la delibera, su tale materia, del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti nella fase iniziale dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe, nel contesto della programmazione educativa e didattica, prevede anche le attività integrative, fra cui rientrano le visite guidate e i viaggi di istruzione, che pertanto devono qualificarsi come iniziative coerenti e verificabili. 2) E' cura del coordinatore del Consiglio di Classe avviare il procedimento che porterà all'effettuazione dei viaggi di istruzione, fino a quando non siano individuati i docenti accompagnatori. E' auspicabile che si prevedano nella Programmazione educativa e didattica annuale anche attività specifiche di preparazione e modalità di verifica degli obiettivi raggiunti attraverso i viaggi di istruzione. 2

3) Come il Consiglio di Classe può modificare motivatamente la programmazione didattica, così può intervenire anche sull'aspetto delle attività integrative di visite e viaggi, avendo però riguardo dei tempi di trattazione fissati dal Consiglio d'istituto, per un opportuno coordinamento. 4) Per le "visite guidate" la procedura è la seguente: dopo la stesura della programmazione educativa e didattica, dove comunque esse trovano la loro collocazione come attività integrative, e la designazione dei docenti accompagnatori, devono essere preventivamente programmate e autorizzate dal Consiglio di Classe e dal Consiglio di Istituto (tale organo può deliberare anche a visita già avvenuta), esse sono concesse per un numero massimo di 3 visite guidate a classe per anno scolastico. 5) In caso di accertata necessità di programmazione è possibile derogare e permettere di superare tale limite ma in tal caso non verrà corrisposto ai docenti l indennità di missione fermo restando il dovere degli stessi alla sorveglianza degli alunni e di espletare tutte le procedure inerenti la visita guidata. 6) Il modulo di richiesta dovrà essere consegnato in segreteria, per le pratiche di competenza, 10 giorni prima. 7) Per una programmazione equilibrata nelle sue attività curricolari e nelle esperienze integrative è adeguato indicare il periodo massimo utilizzabile in un anno scolastico da ciascuna classe, per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, visite esterne, manifestazioni artistiche, partecipazione a spettacoli, ecc. da utilizzare in unica o più occasioni. Tale limite potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, per conseguire obiettivi di particolare importanza formativa, in coerenza con gli indirizzi di studio ( C.M. 2/10/1996 n 623 C.M.291/92 art. 7). Rientrano in tale deroghe le attività di scambio con paesi esteri. 8) Ogni anno il Collegio, nella seduta su tale materia, delibera la settimana in cui sono da concentrare i viaggi d'istruzione delle varie classi, al fine di limitare al massimo il disagio per un irregolare svolgimento dell'attività didattica. E' fatto divieto: di effettuare visite guidate di un solo giorno nei giorni festivi. di effettuare visite e viaggi d'istruzione negli ultimi due mesi di lezione; questo, infatti, è il periodo in cui si concludono i programmi e le verifiche. Si auspica che di questo termine siano consapevoli gli enti o associazioni nel bandire concorsi culturali. A questo divieto si può derogare solo per viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l educazione ambientale, considerato che tali attività all aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. (C. M. n 291/1992 art. 7 c. 2). ART.6 DESTINATARI E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino classi di studenti compresi nella medesima fascia d'età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni. Tutti i partecipanti a viaggi di istruzione o visite guidate debbono essere in possesso di documento di identificazione nonché, per i viaggi all estero, di un documento valido per l espatrio La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita per situazioni particolari riconosciute dal Consiglio d Istituto, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio d'istituto e che gli stessi s'impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. E' auspicabile, anzi, la presenza pressoché totale degli alunni. Fanno eccezione i viaggi per la partecipazione, anche di alunni di classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, attività per le eccellenze, attività sportive agonistiche (C.M. 291/92 art.4). Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione, i non partecipanti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica. Il comportamento degli alunni durante le visite e i viaggi dovrà essere ispirato a criteri di correttezza e rispetto per persone e cose. È fatto obbligo di osservare un comportamento decoroso negli alberghi, nei ristoranti e in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico. Gli 3

alunni dovranno muoversi sempre in gruppo e rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori. Durante visite guidate, stage, viaggi d istruzione, ecc. gli alunni sono sottoposti al Regolamento di disciplina degli studenti. Le famiglie provvederanno a farsi carico a loro spese del rientro a casa di quegli alunni che, durante il viaggio, dovessero contravvenire alle norme esposte al precedente punto a) o che fossero impossibilitati comunque (malattia o altro) a proseguire il viaggio. Il numero di assenze collettive ingiustificate superiori a tre precluderà agli allievi la possibilità di partecipare al viaggio d istruzione e/o ai viaggi per lo svolgimento di concorsi e attività sportive. Identica preclusione è applicata per gli alunni che siano incorsi in sanzioni disciplinari di qualsiasi tipo o in note disciplinari individuali superiori a una e per gli alunni che abbiano tenuto comportamenti scorretti, rilevati dagli accompagnatori, in occasione di precedenti viaggi e visite guidate. ART.7 DOCENTI ACCOMPAGNATORI E' opportuno che siano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, gli accompagnatori saranno i docenti di educazione fisica, eventualmente con altri per verificare il binomio cultura - sport. L'incarico di accompagnatore è prestazione di servizio, per la quale spetta la corresponsione dell'indennità di missione e l assunzione degli obblighi correlati. Si dispone la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni. Per la presenza di situazioni di handicap, i competenti organi collegiali designano il potenziamento degli accompagnatori ed anche la predisposizione di ogni altra misura di sostegno opportuna. L'incarico di docente accompagnatore è conferito dal Dirigente Scolastico. Di norma i docenti si avvicendano in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate. (C.M. 291/92, art. 8, cc. 1, 2, 3, 4,5) A conclusione del viaggio o dell'uscita breve i docenti accompagnatori fanno la relazione al Dirigente Scolastico. Forniscono inoltre agli organi collegiali gli elementi per le opportune verifiche e valutazioni. ART.8 Destinazione, procedimento, organizzazione e sicurezza. Nel decidere le destinazioni è consigliabile il criterio della maggior vicinanza della meta prescelte in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi e motivazioni culturali del viaggio con le esigenze di contenimento delle spese. In particolare, si terrà conto del fatto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione. In ordine a tale quota di compartecipazione non possono essere comunque esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere. Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzione della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia di bilancio dell istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione (C.M.291/92, art. 9,c.3). Per gli alunni di biennio le mete dei viaggi d istruzione saranno costituite da località italiane, con esperienze normalmente di tre giorni in unica soluzione o di sei giorni massimo (con decisione del consiglio di classe). Per gli alunni del triennio le mete saranno costituite da località italiane o anche di Paesi europei, con esperienze di massimo 6 giorni (5 pernottamenti). Per garantire la massima sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti si prevede: A. di preferire l'uso del treno, specie per le lunghe percorrenze, non escludendo l'utilizzazione della nave e dell'aereo; B. di porre attenzione nella scelta dell'agenzia di viaggi (che deve essere in possesso di licenza di categoria A-B) o della ditta di autotrasporto (che deve produrre un'analitica e nutrita documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all'automezzo usato) onde verificarne documentalmente l'affidabilità. C. la presenza del doppio autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere; l'obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio. 4

D. la necessità che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. E. Stabilite le mete e i docenti accompagnatori, questi ultimi curano la stesura dei programmi di visita, che, una volta definiti, saranno forniti alle famiglie. F. I docenti accompagnatori sono inoltre i referenti della scuola nei rapporti con le famiglie. Nella messa a punto dell'organizzazione, dal momento in cui i docenti accompagnatori faranno pervenire le decisioni assunte e gli eventuali "desiderata" compilando il modulo viaggio di istruzione, si attiverà la Segreteria Amministrativa nel coordinamento diretto del Direttore SS.GG. e AA.. Questa, in ottemperanza della procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, provvede all'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate, attraverso una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte. Il prospetto dovrà essere allegato alla deliberazione del Consiglio d'istituto (C.M.291 /92, art. 9, c.6). La Segreteria si tiene aggiornata in materia di viaggi e gite di istruzione sulle norme di emanazione nazionale e regionale, conformandosi a queste nello stabilire contatti e rapporti commerciali con agenzie di viaggio o con autorimesse, ai fini dell'affidabilità e della sicurezza dei viaggi (in particolare terrà conto della nota ministeriale prot. 645/2002 che propone uno schema di "capitolato d'oneri", e del decreto n. 44/2001 concernente istruzioni generali di contabilità). Il contratto con le ditte sarà formalizzato quando gli elementi di esso saranno certi. Tutti gli studenti sono coperti da assicurazione obbligatoria. I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia e all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili (C.M. 291/92 art 11 c. 3) e ne assume la gestione il Responsabile Amministrativo. In ordine agli aspetti procedurali, il Consiglio d'istituto delibera le iniziative utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe, dei quali è promotore il Collegio dei docenti. La documentazione fondamentale da acquisire agli atti è la seguente: a) elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe. La circolare Ministero Interno n.3 del 14 marzo 1995 ha precisato che per le gite scolastiche su territorio nazionale, a norma dell'art. 293 del T.U. leggi di pubblica sicurezza il responsabile di ciascuna istituzione scolastica, in quanto organo dello Stato, può rilasciare un documento riportante le generalità di ciascun alunno e la foto dello stesso legata da timbro a secco, senza che sia necessaria l'acquisizione di fotografie autenticate né alcuna certificazione da parte delle famiglie (in genere per l'espatrio di minori v. cm Interno n. 14/1998), tenuto conto che le generalità degli alunni sono ampiamente desumibili da atti già in possesso dell'amministrazione scolastica. La circolare n. 380/1995 ha precisato che l'elenco nominativo, redatto su apposito modulo è sufficiente per la partecipazione di studenti extracomunitari frequentanti scuole italiane a viaggi di istruzione in Paesi comunitari, senza che sia necessario avviare la procedura di richiesta di visto d'ingresso. b) dichiarazione di consenso dei genitori per gli alunni minorenni. c) preventivo di spesa e prospetto della copertura finanziaria, con indicazione della quota a carico degli alunni, che costituirà l'impegno dei genitori. d) programma analitico del viaggio. e) Dichiarazioni del docente accompagnatore di disponibilità e di assunzione dell'obbligo di vigilanza, che fra gli accompagnatori non sono ammessi estranei all'istituto. f) prospetto comparativo delle offerte di almeno tre agenzie di viaggio interpellate. g) certificazioni varie riguardanti l'automezzo da utilizzare. h) polizze assicurative contro gli infortuni degli alunni. La circolare n.36/1995 sul bilancio, nella parte relativa ai viaggi di istruzione, ha ricordato che non possono essere sostenute a carico della scuola spese per coperture assicurative concernenti la responsabilità civile verso terzi dei docenti titolari di obblighi di vigilanza sugli alunni, ovvero gli infortuni dei docenti accompagnatori. Si tratta infatti di rischi (i primi) connessi direttamente all'esplicazione della funzione professionale e quindi propri del soggetto prestatore d'opera e assicurabili a suo personale carico, ovvero di rischi (i secondi) che, connessi al rapporto di lavoro, sono coperti da assicurazione INAIL. ART. 9 PROGRAMMAZIONE VIAGGIO I Docenti (che costituiranno, insieme ad un rappresentante della Segreteria, la Commissione Viaggi) saranno incaricati annualmente dal Dirigente Scolastico, su indicazione del Collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d istruzione. Essi provvederanno a raccogliere le proposte dei vari Consigli di Classe e formuleranno nei Consigli di Classe di Novembre, il piano annuale 5

dei viaggi d istruzione e delle visite guidate, che verrà, quindi, sottoposto per l approvazione al Consiglio d Istituto. I viaggi di istruzione saranno programmati nel mese di novembre e si svolgeranno di norma nel secondo quadrimestre, i consigli di classe individuano la meta del viaggio, la data orientativa, la durata, il mezzo di trasporto. Sarà cura del coordinatore dare comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, proponendo il nome del o dei docenti accompagnatori indicando un ulteriore nominativo come docente supplente. Il coordinatore presenterà il viaggio utilizzando l apposito modello allegato su cui indicare itinerario, finalità del viaggio, servizi richiesti e indicazione del numero di studenti partecipanti. Entro il mese di gennaio, sarà cura dall ufficio di segreteria organizzare il viaggio, non saranno autorizzati docenti e tanto meno alunni a prendere contatti con le agenzie di viaggio. I preventivi pervenuti verranno esaminati dal Dirigente Scolastico alla presenza dei coordinatori di classe coinvolti nell organizzazione dei viaggi. Entro il mese di febbraio, il coordinatore consegna e raccoglie le autorizzazioni liberatorie firmate dai genitori (le quali saranno consegnate in segreteria), chiede agli alunni partecipanti il pagamento di una quota in acconto, non rimborsabile pari alla metà dell importo previsto per il viaggio che verrà versato sul conto corrente della scuola, predispone un prospetto riassuntivo dei contributi versati avvalendosi del modello allegato, si assicura che tutti i partecipanti al viaggio siano in possesso dei documenti necessari (di identità aggiornati e validi). Il saldo o somma rimanente sarà effettuato 15 giorni prima della partenza. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del Collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico-didattici, è in vigore dall a.s. 2013/14 a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l hanno approvato, inoltre sarà affisso all albo di ogni sede dell Istituto. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell anno scolastico. ART. 10 - Normativa di riferimento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente per le visite guidate e i viaggi di istruzione: Nota Ministeriale n 645/2002; D. P. R. n 347/2000; D.P.R. n 275/1999 (regolamento sull autonomia scolastica); C.M. n 3/1995, C.M. n 36/1995, C.M. n 380/1995, C.M. 2 Ottobre 1996 n 623, C.M. 27/01/95 n 36 art 4, D.I. 28 maggio 1975, art. 34, C.M. n 291/92 art. 1, e DPR 416/74, art. 6 e DPR 417, artt. 3, 4, 7, 8 cc.1,2,3,4,5, art. 9 c.6, art. 11c.3). DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO D ISTITUTO PROGRAMMA ANALITICO DEL VIAGGIO/VISITA; ELENCO NOMINATIVO ALUNNI PARTECIPANTI (DISTINTO PER CLASSI); DICHIARAZIONI DI CONSENSO DELLE FAMIGLIE PER GLI ALUNNI MINORENNI; ELENCO NOMINATIVO DEGLI ACCOMPAGNATORI E DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE DAI MEDESIMI CIRCA L ASSUNZIONE DELL OBBLIGO DELLA VIGILANZA; INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE: DESTINAZIONE PROCEDIMENTO DETTAGLIATA MESSA A PUNTO DELL ORGANIZZAZIONE SICUREZZA; RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI OBIETTIVI CULTURALI E DIDATTICI; A CONCLUSIONE DEL VIAGGIO RELAZIONE DEI DOCENTI DA CONSEGNARE AL DIRIGENTE E PER CONOSCENZA AL CONSIGLIO DI CLASSE. IL PRESENTE REGOLAMENTO CON I RELATIVI ALLEGATI D'ISTITUTO NELLA RIUNIONE DEL 17.10.2013 È APPROVATO DAL CONSIGLIO Il Presidente del Consiglio di Istituto Prof. Silvio Zucchelli Il Dirigente Scolastico Francesco Cucca 6