REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE



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REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE Il Consiglio Comunale di Locarno Vista la Legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione, d e c r e t a CAPITOLO 1 Generalità Art. 1 Scopo Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo. A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l importo destinato all aiuto sociale. Art. 2 Natura Le misure di sussidio contenute nel presente Regolamento sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale. Art. 3 Campo di applicazione 1 Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi: a) spese per l alloggio e garanzia per la locazione di alloggi; b) spese per la salute e odontoiatriche; c) spese per servizi funebri e sepoltura; d) spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico; e) spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali. 2 Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall interessato o da un suo rappresentante. Terze persone a conoscenza di una situazione di indigenza possono segnalarla ai servizi competenti che non esiteranno a contattare l avente diritto per l eventuale presa a carico del suo caso.

2 Art. 4 Beneficiari Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti: a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall art. 6 bis ; b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 5 anni. Art. 5 Esclusioni Le prestazioni comunali non vengono erogate a: a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario; b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l asilo, rifugiati, detenuti, ecc.); c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento; d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati; e. persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni; f. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all AVS/AI (LPC), o la Legge sull assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l assicurazione malattia. Art. 6 Unità di riferimento e reddito determinante 1 L unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell art. 4 della Legge sull armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e dalla deroga di cui all art. 21 della Legge sull assistenza sociale (LAS). 2 Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale (RDR), che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l alloggio, assicurazione malattia, come stabilito dal Cantone sulla base dell art.10 cpv. 2 e 3 LAPS. 3 Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni. 4 Al reddito si aggiunge la sostanza netta, esclusa l abitazione primaria, dedotti fr.10'000.- per una persona sola e fr. 20'000.- per coppie e famiglie. 5 Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde all abitazione primaria dedotti fr. 75'000.- per una persona sola e fr. 100'000.- per coppie e famiglie. 6 Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

3 Art. 6 bis Limiti di reddito 1 Il limite del reddito disponibile residuale (in fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è stabilito dal documento pubblicato annualmente dall IAS Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). 2 L adeguamento del limite di reddito sarà adattato ogni anno in base alle direttive dell IAS. 3 La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell unità di riferimento (RDR) non può superare il limite di reddito ex cpv. 1. Art. 6 ter Importi massimi Gli importi massimi complessivi erogati in due anni civili in base al presente Regolamento sono di fr. 3 000.- per unità di riferimento di una persona e di fr. 4 000.- per due persone. Per ogni persona in più l importo massimo aumenta di fr. 500.-. Art. 7 Casi di rigore In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono. CAPITOLO 2 Prestazioni Art. 8 Deposito garanzia 1 Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare. 2 Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore. Art. 9 Spese per i servizi funebri e la sepoltura 1 Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

4 a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma; b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombare o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura. 2 Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell Istituto in cui il defunto era degente. 3 La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d ufficio. 4 Il contributo comunale viene erogato fino a un massimo del tariffario assistenziale. Il sussidio è accordato in base all importo effettivo delle spese comprovate. L eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale senza riguardo ai limiti definiti dall art. 6 cpv. 4 e 5. Art. 10 Spese in ambito scolastico e extrascolastico 1 Il contributo può essere richiesto per i costi a cui l unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica o che comunque frequentano ancora una scuola dell obbligo. 2 Vengono considerati costi al fine dell ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa. Sono per contro esclusi i costi per il materiale scolastico. 3 Per ragazzi che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo. Art. 11 Eventuali straordinari e altri bisogni puntuali Per eventuali straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale documentato, che non rientrano negli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente. Art. 12 Assistenza tra parenti Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all assistenza sulla base dell art. 328 CC.

5 CAPITOLO 3 Procedura Art. 13 Domanda La domanda per l ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell Ufficio di intervento sociale, che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando: - l ultima notifica di tassazione disponibile, l ultima dichiarazione fiscale e l estratto UEF, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta; - i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni; - la richiesta di deposito di garanzia ( per il prestito di cui all art. 8). Art. 14 Obbligo di informazione 1 Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie. 2 A richiesta l interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. Art. 15 Restituzione 1 La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita. 2 Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal versamento della prestazione. 3 La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso. 4 Nel caso in cui il beneficiario venisse a miglior fortuna, il Comune può, entro 5 anni, richiedere la restituzione totale o parziale della prestazione erogata. 5 In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale del contributo elargito.

6 Art. 16 Competenza 1 Il Municipio è competente per l applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive. 2 Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell amministrazione, contro le decisioni di quest ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione. 3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricordo al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. Art. 17 Cessione della prestazione Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell importo anticipato secondo il presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo. CAPITOLO 4 Disposizioni finali Art. 18 Riesame del Regolamento Il presente Regolamento viene riesaminato all inizio di ogni legislatura, previo rapporto del Dicastero competente. Art. 19 Abrogazioni Il presente regolamento abroga il regolamento per la concessione di un contributo integrativo comunale AVS/AI del 4 novembre 2002. Art. 20 Entrata in vigore Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale. Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 20 marzo 2012. Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/sezione degli enti locali con risoluzione no. 128- RE-11941 del 5 settembre 2012.