CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI



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CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, è l Ente previdenziale della nostra Categoria, privatizzato e trasformato in associazione di diritto privato dal 01/01/1995 per effetto del Decreto Legislativo n. 509 del 30/06/1994. La legge 20 ottobre 1982, n. 773 (G.U. n. 295 del 26 ottobre 1982) è la principale fonte legislativa in proposito. Compiti della Cassa di Previdenza: Corresponsioni delle pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità, ai superstiti);corresponsione di provvidenze straordinarie ; Corresponsione di indennità di maternità; Concessione di mutui e finanziamenti. Inoltre la Cassa di Previdenza si occupa di: Iscrizioni Praticanti Cassa Previdenza nel biennio di pratica; Riscatto praticantato svolto. Ricongiunzioni contributive e totalizzazione. Rimborsi e sgravi contributi non dovuti.consegna di atti e documenti. Rilascio di certificati regolarità contributiva DURC. Modelli DF-RED per i pensionati Rettifica di dati anagrafici, contributivi e reddituali Estratti conto assicurativi.modulistica pensionati. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti all'albo che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, indipendentemente dal possesso di un'altra eventuale forma di previdenza obbligatoria (ad esempio dipendente privato, pensionato, artigiano, ecc.). L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo fino a prova contraria fornita dall'interessato, che dovrà documentare anno per anno di non svolgere alcuna attività professionale; in questo caso nulla è dovuto come contribuzione alla Cassa di Previdenza Geometri. Dal 1 gennaio 2 003 sono state apportate importanti modifiche regolamentari e statutarie, tra le quali l'introduzione della possibilità di iscrizione volontaria per i Praticanti regolarmente iscritti negli appositi Registri tenuti dai Collegi, e nelle recenti modifiche approvate con decorrenza 01/01/2007, sono state introdotte ulteriori particolari agevolazioni per il pagamento della dovuta contribuzione fissata in 1/4 della contribuzione soggettiva minima e cioè pari a 562,50 per l'anno 2012 (più il contributo di indennità maternità di 17,00). Pertanto l'iscrizione costituirà anzianità di contribuzione ai fini della pensione. Per i Praticanti che non si iscrivono anticipatamente, vi è la possibilità di riscatto del biennio di pratica, prevedendo la possibilità del versamento, anche rateizzato, della riserva matematica, da calcolarsi in conformità al principio di cui all'art.13 della legge 1338/62 rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neo-diplomati. Le novità introdotte nei Regolamenti dal Comitato dei Delegati del 29/11/2005 ed approvate dai Ministeri Vigilanti con provvedimento 10 gennaio 2006, in vigore dall 01/01/2006, riguardano la frazionabilità in mesi della contribuzione dovuta dagli iscritti, che viene quindi corrisposta in relazione ai mesi di effettiva iscrizione. Per il funzionamento della Cassa di Previdenza, tutti gli iscritti alla Cassa devono contribuire con dei versamenti obbligatori: - contributo soggettivo, che è il previdenziale ed è deducibile ai fini IRPEF- contributo integrativo che è la maggiorazione percentuale del 4% che si applica su ogni parcella professionale- contributo maternità che serve per la copertura degli oneri relativi all'erogazione dell'indennità di maternità alle iscritte alla Cassa (L.379/90); e devono rispettare alcuni adempimenti annuali.

VERSAMENTI OBBLIGATORI 2012 ALLA CASSA DI PREVIDENZA GEOMETRI CONTRIBUTO SOGGETTIVO: 11,50% del reddito netto professionale, con un contributo soggettivo minimo di 2250,00 * artt. 10 e 16 legge 773/82) Sui redditi eccedenti euro 140.300,00 la percentuale è ridotta al 3,5% Da aggiungere il contributo di 17,00 per la copertura degli oneri relativi all indennità di maternità. Il contributo di maternità non è frazionabile CONTRIBUTO INTEGRATIVO: 4% del volume d affari I.V.A. relativo all attività professionale, da applicarsi in parcella, quale maggiorazione percentuale, con un contributo integrativo minimo di. 900,00 (art. 11 Legge 773/82 e successive modifiche) Si ricorda che dal 1 gennaio 2004 la maggiorazione percentuale da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA per i geometri iscritti all'albo Professionale è stata incrementata e portata dal 2% al 4%. A tal proposito si comunicano la dicitura da citare in ogni parcella professionale e, per conoscenza, gli eventuali estremi normativi: 4% contributo integrativo CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri) Art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione CIPAG, comma 5 Decreto Interministeriale del 27/02/2003 pubblicato sulla G.U. n. 81 del 07/04/2003 pag. 56 Si ricorda inoltre che il quarto comma dell'art. 18, del citato regolamento, dispone che tale maggiorazione deve essere applicata su tutte le parcelle, ricevute o fatture emesse dagli iscritti all'albo per prestazioni professionali, comprese quelle occasionali, anche se il professionista non è detentore di partita IVA o se la prestazione per cui viene chiesto il compenso non è assoggettabile all'iva. Le recenti modifiche adottate dal comitato dei Delegati in data 24 maggio 2006 ed approvate dai Ministeri Vigilanti il 09/10/2006 in vigore dal 01 gennaio 2006, riguardano il graduale aumento sino al 2014, delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, dei contributi minimi soggettivi secondo la tabella qui di seguito riportata: Anno di riferimento Soggettivo minimo Percentuale soggettivo Integrativo minimo 2007. 1.750,00 10% 700,00 2008. 1.750,00 10,50% 700,00 2009. 2.000,00 10,50%. 800,00 2010 2.000,00 11%. 900,00 2011. 2.250,00 11%. 900,00 2012. 2.250,00 11,50%. 900,00 2013. 2.500,00 11,50%.1.000,00 2014. 2.500,00 12%.1.000,00

Tutti gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dal conseguimento o meno di redditi professionali devono effettuare obbligatoriamente una comunicazione annuale alla Cassa di Previdenza specificando i redditi (anche se nulli) conseguiti nell anno precedente che, a partire da quest anno grazie alla convenzione tra la Cassa Italiana Previdenza Geometri e l Agenzia delle Entrate, sarà possibile effettuare all interno del Modello Unico, adempiendo così agli obblighi previdenziali con un solo adempimento fiscale. Ogni professionista potrà compilare la nuova sezione dedicata ai Geometri, inserita nel QUADRO RR, riservato ai contributi previdenziali, del Modello Unico 2012. Questa innovazione oltre a consentire uno snellimento dei tempi ed una riduzione del rischio di sanzioni a causa di errori nella compilazione, apporterà tre importanti vantaggi per tutti gli iscritti: Il primo riguarda la compensazione debiti-crediti che, già utilizzata per i pagamenti con il Modello F24 ACCISE TELEMATICO, si estenderà anche ai debiti contributivi verso la Cassa, che potranno essere compensati con eventuali crediti verso agli altri enti impositori (Iva, Irpef, etc.) Il secondo prevede la rateizzazione dei pagamenti possibile fino ad un massimo di sei rate rispetto alla due previste con il Modello 17, acquisendo così le stesse modalità e scadenze di quelle fiscali. Il terzo vantaggio è rappresentato dalla riduzione al 4% del tasso annuo di interesse per le rate rispetto al precedente 6%. Sul sito della Cassa è possibile scaricare il Decreto del 3 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 32 del 09/02/11 Per i nuovi iscritti dell'anno 2012 l'obbligo della comunicazione con il MODELLO UNICO decorre a partire dall'anno 2013 RATEIZZAZIONI CARTELLE ESATTORIALI A seguito dell entrata in vigore della Legge n. 31 del 28/2/2998, la Cassa ha trasferito l intera gestione delle rateizzazioni delle cartelle di pagamento agli Agenti della riscossione. Pertanto: 1) la presentazione delle istanze all Agente della riscossione va effettuato preferibilmente entro i termini di scadenza della cartella (60 gg dalla notifica della stessa) posto che la sola presentazione dell istanza non evita eventuali atti esecutivi conseguenti alla scadenza dei termini di pagamento; 2) il tasso d interesse è stato fissato dal C.d.A. nella misura del 6% annuo; 3) il numero massimo delle rate concesse dagli Agenti della riscossione è proporzionato all entità del debito e può arrivare fino ad un massimo di 72 rate; 4) l importo minimo per singola rata è fissato in 100 euro, derogabili esclusivamente in particolari situazioni di comprovata indigenza. AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI Per i nuovi iscritti alla Cassa, entro l anno solare del compimento del trentesimo anno di età e per un max di 5 anni, il contributo minimo soggettivo obbligatorio è ridotto ad 1/4 per i primi due anni di iscrizione ( 562,50)* e alla metà per i successivi tre anni ( 1.125,00)*, ed il contributo integrativo minimo del 4% è previsto senza un minimo per lo stesso periodo. * Importi riferiti al 2012 a cui è da aggiungersi il contributo di indennità maternità di 17,00.

Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato ad ¼ il 2,75%, neodiplomato ad ½ il 5,5%). Tale beneficio è riconosciuto fino al 31.12.dell anno di compimento del 30 anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l eventuale autoliquidazione del 4% del volume d affari effettivamente prodotto. MODALITA DI PAGAMENTO: i contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità). Per i neo iscritti sono riscossi mediante bollettini di avviso bancario (MAV) pagabili presso qualsiasi Istituto Bancario senza alcun costo aggiuntivo in n. 4 rate con scadenza 31/05/2012, 31/07/2012, 31/10/2012, 15/12/2012 oppure se iscritti Albo e Cassa in data successiva al mese di aprile, con MAV con scadenza da definirsi. N.B: salvo equivalente forma di riscossione tributi eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con apposita delibera. Tutti gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dal conseguimento o meno di redditi professionali devono effettuare obbligatoriamente una comunicazione annuale alla Cassa di Previdenza specificando i redditi (anche se nulli) conseguiti nell anno precedente che, a partire dall anno 2012 grazie alla convenzione tra la Cassa Italiana Previdenza Geometri e l Agenzia delle Entrate, sarà possibile effettuare all interno del Modello Unico, adempiendo così agli obblighi previdenziali con un solo adempimento fiscale. Ogni professionista potrà compilare la nuova sezione dedicata ai Geometri, inserita nel QUADRO RR, riservato ai contributi previdenziali, del Modello Unico. Questa innovazione oltre a consentire uno snellimento dei tempi ed una riduzione del rischio di sanzioni a causa di errori nella compilazione, apporterà tre importanti vantaggi per tutti gli iscritti: Il primo riguarda la compensazione debiti-crediti che, già utilizzata per i pagamenti con il Modello F24 ACCISE TELEMATICO, si estenderà anche ai debiti contributivi verso la Cassa, che potranno essere compensati con eventuali crediti verso agli altri enti impositori (Iva, Irpef, etc.) Il secondo prevede la rateizzazione dei pagamenti possibile fino ad un massimo di sei rate rispetto alla due previste con il Modello 17, acquisendo così le stesse modalità e scadenze di quelle fiscali. Il terzo vantaggio è rappresentato dalla riduzione al 4% del tasso annuo di interesse per le rate rispetto al precedente 6%. Sul sito della Cassa è possibile scaricare il Decreto del 3 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 32 del 09/02/11 e il nuovo quadro RR del Modello Unico. Per i nuovi iscritti dell'anno 2012 l'obbligo della comunicazione con il MODELLO UNICO decorre a partire dall'anno 2013. AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI A decorrere dal 01.01.2007 i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalal legge n. 75/85 possono iscriversi alla Cassa pagando il solo contributo minimo determinato nella misura di ¼ della contribuzione soggettiva minima, che per il 2012 è pari a. 562,50.

OPTANTI Iscritti all albo optanti per altra Cassa. Non è dovuta alcuna contribuzione. Occorre tuttavia evidenziare che dal 04/03/2004 è stato abrogato l istituto dell opzione. Rimane ferma la posizione giuridica, con i conseguenti obblighi contributivi, di coloro i quali alla predetta data risultino optanti Cassa. INFORMAZIONI Si ricorda che il Collegio dei Geometri di Padova svolge funzione di decentramento della Cassa di Previdenza e pertanto tutti gli iscritti possono rivolgersi ai nostri uffici per ogni servizio, informazione, consulenza e consegna pratiche. L assistenza tramite il Collegio costituisce carattere di priorità per l inoltro della documentazione. Si consiglia la consultazione del sito della Cassa di Previdenza www.cassageometri.it per ulteriori precisazioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, stampa modulistica e relativi regolamenti; è possibile trovare nella sezione "domande e risposte", la soluzione alle più frequenti interrogazioni sulla previdenza. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA CONTATTI Stefania Forzan : Pensioni e Consulenza prestazioni previdenziali e-mail : stefania@geometri.pd.it