- R.L.S. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) -RUOLO - ATTRIBUZIONI COMPITI - NEL SISTEMA SICUREZZA

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C P R P - R.L.S. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) -RUOLO - ATTRIBUZIONI COMPITI - NEL SISTEMA SICUREZZA Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) costituisce e rappresenta (unitamente al Datore di Lavoro D.L. ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza R.S.P.P.) una figura di primaria importanza nell ambito della gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, a tal punto che il Legislatore ne ha previsto l Obbligo di Costituzione in tutte le Aziende, disciplinandone contestualmente Ruolo e Mansioni nel Testo Unico della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. In tutte le Aziende, o Unità Produttive, Private e Pubbliche e a tutte le Tipologie di Rischio, è Obbligatorio la NOMINA del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), definita dall art. 47 del D.Lgs. 81/08 ed individuato nell ambito dell organizzazione aziendale lavoratore con contratto a tempo indeterminato. 1

R.L.S. FIGURE - NOMINA In ambito D.Lgs. 81/08, vengono individuate tre distinte Figure di R.L.S., che rispettivamente indichiamo in: 1)- R.L.S. AZIENDALE (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale R.L.S.), Figura che ai sensi dell art. 47 del D.Lgs. 81/08, svolge il Ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di una singola Azienda o singola Unità Produttiva e viene eletto o designato dall Assemblea dei Lavoratori della medesima Azienda o Comparto Produttivo. Nelle Aziende o Unità Produttive che occupano più di 15 Lavoratori, il R.L.S.A., viene eletto o designato nell ambito delle Rappresentanze Sindacali presenti nell Azienda o, in mancanza di esse come sopra fra i Lavoratori dell Azienda medesima. 2) R.L.S. TERRITORIALE (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale R.L.S.T.), Figura che ai sensi dell art. 47 del D.Lgs. 81/08, svolge il Ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per le Aziende o Unità Produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il R.L.S. (art. 48, comma 1 del d.lgs. 81/08). Il R.L.S.Territoriale., viene eletto o designato secondo le modalità previste dagli Accordi Collettivi a livello Nazionale Interconfederale o di Categoria che siano stati stipulati dalla Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente più Rappresentative sul piano Nazionale, o in assenza di esse, mediante Decreto Ministeriale 2) R.L.S. PRODUTTIVO (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo R.L.S.P.), Figura, che ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 81/08, svolge il Ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell ambito di specifici contesti di produzione caratterizzati dalla copresenza di più Aziende o Cantieri. Il R.L.S.P., è individuato fra coloro che sono stati nominati R.L.S. nelle varie Aziende Operanti nel Contesto Produttivo ed esercita le medesime funzioni 2

affidate alle altre figure di rappresentanza, con l aggiunta del compito di coordinare l attività di tutti i R.L.S. nominati nell ambito delle medesime Aziende del Sito Produttivo. Il numero minimo di R.L.S., per ciascuna Azienda, premesso che può variare da una unità, al limite massimo eventualmente stabilito dalla Contrattazione Collettiva, viene determinato, ai sensi dell art. 47, comma 7 del D.Lgs. 81/08, in base al numero dei Lavoratori dipendenti di ciascuna Azienda e precisamente, come segue: a)- sino a 200 dipendenti è previsto minimo 1 R.L.S.; b)- da 201 a 1.000 dipendenti sono previsti minimo 3 R.L.S.; c)- oltre 1.000 dipendenti sono previsti minimo 6 R.L.S.. Il R.L.S., per svolgere le proprie funzioni deve disporre di tempo, di spazi e di mezzi necessari al loro svolgimento senza subire riduzioni delle proprie competenze retributive e pregiudizio alcuno per quanto svolto. A garanzia delle proprie prerogative, il R.L.S., gode delle stesse TUTELE previste per legge per le Rappresentanze Sindacali. COMPITI ATTRIBUZIONI - DEL R.L.S. Il testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), disciplina con l art. 50, in termini dettagliati le Attribuzioni e Compiti del R.L.S., che sommariamente possiamo sintetizzare con quattro distinti aspetti, quali, Informazione; Formazione; Consultazione; Accesso, di seguito rispettivamente riportati. 1)- INFORMAZIONE R.L.S. - Il R.L.S., ha diritto di ricevere notizie, dati, documentazioni, contesti situazionali, organizzazione degli ambienti, infortuni, malattie professionali, etc. relativi alla realtà della propria Azienda, informazioni indispensabili e necessarie al fine di assicurare al Datore di Lavoro, una Consulenza ed un Servizio Qualificato e Costruttivo riguardante i temi e le scelte inerenti la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro. 3

2)- FORMAZIONE R.L.S. Il R.L.S., ha diritto di essere adeguatamente Formato, da parte del Datore di Lavoro, in materia di Salute e Sicurezza, nei contenuti e negli obiettivi di cui all art. 37, commi 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, che rispettivamente stabiliscono: - comma 10 il R.L.S., ha diritto ad una Formazione particolare in materia di Salute e Sicurezza concernente i Rischi Specifici Esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tali da assegnarli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione degli stessi rischi ; - - comma -11 le modalità, la durata ed i contenuti specifici della Formazione del R.L.S., sono stabiliti in sede di Contrattazione Collettiva Nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a)- principi giuridici Comunitari e Nazionali; b)- legislazione generale e speciale in materia di Salute e sicurezza sul Lavoro; c)- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; d)- definizione e individuazione dei fattori di rischio; e)- valutazione dei rischi; f)- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di previsione e protezione dei rischi; g)- nozioni di tecnica delle comunicazioni. La durata minima dei Corsi di Formazione per il R.L.S., è di 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in Azienda e le conseguenti Misure di Prevenzione e Protezione adottate, con verifica di apprendimento. La Contrattazione Collettiva Nazionale disciplina le modalità dell obbligo di aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le Imprese che occupano da 15 a 50 Lavoratori ed a 8 ore annue per le Imprese che occupano più di 50 Lavoratori. 4

Detta Formazione è funzionale a gran parte delle Attività del R.L.S., riportate nel comma 1 dell art. 50 del D.Lgs. 81/08, delle quali, di seguito ne evidenziamo alcune, e rispettivamente: - promuovere l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la Salute e l integrità Fisica dei Lavoratori ; - formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti, dalle quali è di norma sentito ; - partecipare alle riunioni periodiche di cui all art. 35 ; - fare proposte in merito alle attività alle attività di prevenzione ; - avvertire il Responsabile dell Azienda dei rischi individuati nel corso delle sue attività ; - fare ricorso alle Autorità Competenti, qualora ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottati dal Datore di Lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non fossero idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 3)- CONSULTAZIONE R.L.S. La Consultazione del R.L.S., da parte del Datore di Lavoro o Dirigente, costituisce il momento di maggiore utilizzo e valorizzazione di questa figura professionale sul piano operativo. Nei casi previsti, essa e sempre obbligatoria ed in caso di inosservanza è prevista a carico del Datore di Lavoro o Dirigente una sanzione penale o amministrativa, secondo le modalità di cui all art. 55 del D.Lgs. 81/08. 4)- ACCESSO R.L.S. Il R.L.S., ha diritto di Accesso sia ai documenti custoditi presso l Azienda (art. 18, comma 1, lett. o) e lett. p) ed art. 50, comma 4 e 5), nonché sui luoghi di Lavoro ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 81/08. 5

Il DIRITTO DI ACCESSO ai Documenti custoditi presso l Azienda nonché ai Luoghi di Lavoro, da parte del R.L.S., costituiscono, condizioni essenziali per poter interloquire compiutamente, con gli altri soggetti dell Organizzazione Aziendale e devono, rispettivamente: - garantire l obbligo del segreto professionale da parte del R.L.S., sugli aspetti relativi ai processi lavorativi aziendali, del segreto industriale ed al rispetto di privacy nei confronti di terzi; - essere esercitato nel rispetto delle esigenze produttive dell Azienda mediante preventiva segnalazione al Datore di lavoro; - non intralciare in nessun caso il normale svolgimento delle attività produttive. - PROFILI DI RESPONSABILITA DEL R.L.S.- Ai sensi degli articoli n 589 590 del Codice Penale, in caso di Infortuni sul lavoro o di malattia Professionale, il R.L.S., qualora dovesse contravvenire colposamente a quanto di competenza, previsto dall art. 50, comma 1 lett.a) il R.L.S. ha l obbligo di avvertire il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività, è passibile di ipotesi di responsabilità (personale o concorrente con quella di altri soggetti) riconducibile, sotto il profilo di casualità giuridica, all evento dannoso verificatosi. -COMUNICAZIONE NOMINATIVO R.L.S. all I.N.A.I.L. Per le attività di cui all art. 3, comma 1, del testo unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08), il Datore di Lavoro, ha l obbligo di comunicare annualmente all INAIL, i nominativi dei propri R.L.S., in adempimento dell art. 18, comma 1, lett. aa), che testualmente recita: - obbligo del Datore di Lavoro e del Dirigente di comunicare in via telematica all INAIL, nonché per loro tramite al Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro di cui all art. 8, in 6

caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei R.L.S. In fase di prima applicazione l obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei R.L.S., già eletti o designati. Quanto sopra risulta confermato ed specificato nella circolare INAIL n 11 del 10/02/2014. COORDINAMENTO R.L.S./R.L.S.T. Con riferimento a quanto sopra, preso atto del Ruolo/Importanza del R.L.S./R.L.S.T in ambito alla Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, sia auspicabile, con il supporto dei Diversi Soggetti Istituzionali interessati (INAIL, SAL, CPRT, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ETC.) promuovere e fornire agli R.L.S. strumenti idonei a facilitare e migliorare l azione di loro pertinenza. Sul piano organizzativo, la scelta più convincente (già operativa in altre realtà Nazionali ed Europee) risulta essere quella di favorire il Coordinamento dei R.L.S./R.L.S.T. a livello territoriale di tipo categoriale improntato a favorire e perseguire obiettivi comuni, quali: - scambio di esperienze attraverso riunioni periodiche tra i R.L.S./R.L.S.T., appartenenti ad un medesimo settore produttivo al fine di mettere a confronto esperienze maturate all interno delle singole realtà produttive; - formazione continua e crescita del gruppo sul piano delle conoscenze tecniche, delle competenze relazionali ed organizzative, delle conoscenze qualitative e quantitative relative ai danni per la salute e sicurezza dei lavoratori; 7

- individuazione di soluzioni e risposte univoche relative alle problematiche comuni. In una sola parola, convinto, che il problema, della Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro sia di natura CULTURALE, è necessario che tutti i Soggetti coinvolti ed interessati, seppure a diverso titolo, rendano operativa sul territorio una Vera Azione di Squadra avente come unico obiettivo comune, quello di attivare quanto di pertinenza alla Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro. Bari, li 18/05/2017 IL CONSULENTE TECNICO CPRP Ing. Andrea RETUCCI 8