NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA CONI. Giunta Nazionale CONI 18 dicembre 2013

Documenti analoghi
LA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA IN PUGLIA

ELENCO TABELLE CENSIMENTO IMPIANTI SPORTIVI TAB. N. 1 - TIPO CAUSA NON UTILIZZO TABELLA N. 2 - TIPO IMPIANTO TAB. N.3 - TIPO LAVORI PREVISTI

Comitato Olimpico Nazionale Italiano Ufficio Documentazione e Informazione Servizi TABELLE NAZIONALI SINTETICHE FSN - DSA NOTE INTRODUTTIVE

I NUMERI DELLO SPORT

Anno scolastico ELENCO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE CON LE RELATIVE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI e DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

MONITORAGGIO CONI-FSN-DSA I NUMERI DELLO SPORT. Osservatòri Statistici per lo Sport

Tabella Sport Pagina 1 di 5

Federazioni Sportive Associate (FSA)

Revisione del

PREMESSO CHE. - è, dunque, necessario procedere alla nomina per il quadriennio olimpico 2017/2020 dei seguenti Organi:

ETÀ MINIMA DI ACCESSO ALLA ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA E NUOVE TIPOLOGIE E PERIODICITÀ DELLE VISITE DI IDONEITÀ

N 16 martedì 30 marzo 2010

Tipologia Visita (A oppure B) Periodicità (1=annuale 2=biennale) 16* A1

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT INDICE SOMMARIO

REVISIONE ETÀ INIZIO ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE E NUOVE NORME

Sportass cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi. "Assicurazione partecipanti Giochi Sportivi Studenteschi, Centri Giovanili"

I NUMERI DELLO SPORT

I NUMERI DELLO SPORT

CODICE DELL ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot.n Novara Oggetto: Assicurazione SPORTASS partecipanti Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2005/2006

MASCHI ETA' FEMMINE ETA' SPORT AMERICAN FOOTBALL B1 12 FIDAF FA.018 A anno solare ARRAMPICATA SPORTIVA B1 12 FASI FA.001 A.

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

Sistema Sportivo Italiano. a cura di Annalisa Tribisonna

Ultimi anche con l Assemblea Nazionale

Circ. Reg. nr. 19 Ai Dirigenti dei C.S.A. del Piemonte

L Ordinamento Sportivo

LA COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

REGOLAMENTO ARBITRATI

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA

I controlli Antidoping Anno 2006

MODULO 3. MODULO 3 pagina 1 di 5

Statuto. Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Adottato dal Consiglio Nazionale Il 18 settembre 2013

Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO

art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008

I NUMERI DELLO SPORT 2015

Federazioni Sportive Nazionali Sigla

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

GRANDE LIBRO DELLO SPORT

Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 26/01/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.

Nuovo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI ASSOCIATE A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO

Metodi e didattiche delle attività sportive I

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Trasmessa a mezzo posta elettronica

Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 22/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

La tutela giurisdizionale e i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Il rinvio pregiudiziale

Articolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture) TITOLO 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA Articolo 11 (Disciplina transitoria)

I NUMERI DELLO SPORT ITALIANO

Legge federale sul Consiglio della magistratura

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI ASSOCIATE A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI

Regolamento per le procedure arbitrali

ELEZIONI RINNOVO CARICHE 2016

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

RIMINI 22/24 NOVEMBRE 2013

specialità età inizio Periodicità specifiche o deroghe per età Nazionale A S (1 = annuale; G P 2 = biennale) R S O A O R F L T I A I C R V A E A

Le Federazioni sportive indicate in questa pagina sono quelle associate al Comitato Olimpico Nazionale.

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO, SISTEMA DI INDENNIZZO E FONDO DI GARANZIA PER I RISPARMIATORI E GLI INVESTITORI

DECRETO N Del 29/06/2016

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; VISTO lo Statuto dell Ateneo; VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

REPORTING SYSTEM DOPING ANTIDOPING. Ministero della Salute. Dipartimento del Farmaco

S T A T U T O dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato FIAMME ORO Art. 1 Art. 2

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

COMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma

NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. Capo I - Principi generali

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Relazione annuale. sull attività delle strutture antidoping

INDICE. Art PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO. Art SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE.

TITOLO II LE FUNZIONI A. FUNZIONI TECNICHE

SINTESI DELLE CARTE FEDERALI DELLA F.I.G.C.

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

INDICE SOMMARIO. Parte I FONTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE CAPITOLO I LE FONTI

Comitato Regionale Lombardo FIDAL

Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 24/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 94

FEDERAZIONE GINNASTICA D ITALIA COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

Le Federazioni Sportive Nazionali

CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA

Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

24/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 94. Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio

Diritto del contenzioso d impresa

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Codice penale svizzero

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

NORMATIVA AUTORITA GARANTE 2014

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ELENCO DEGLI ARBITRI (in carta legale)

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

Transcript:

NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA CONI Giunta Nazionale CONI 18 dicembre 2013

ATTUALI ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA PRESSO IL CONI ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT (TNAS) Artt. 12, 12 bis, 12 ter Statuto Coni

Art. 12 - Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport 1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, l Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti.

Art. 12 bis Alta Corte di Giustizia Sportiva L Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva. L Alta Corte provvede altresì all emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 ter e dei diritti delle parti, l Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri. L Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All atto della nomina, i componenti dell Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l obbligo della riservatezza. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI.

Art. 12 ter - Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell art. 828 del codice di procedura civile. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario. L Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri e ad esercitare ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

STATO DELL ARTE, I NUMERI FSN Procedimenti Pendenti Ultimi 3 anni Totali FSN Procedimenti Pendenti Ultimi 3 anni Totali AeCI 1 1 FIP 65 1.834 1.899 FIDAL 9 39 48 FIPAV 24 950 974 ACI (CSAI) 1 241 242 FIPM 7 7 FIBa 0 FIPSAS 0 FIBS 0 45 45 FIPE 1 18 19 FIB 0 FPI 16 279 295 FIGC 834 9.694 10.528 FIR 3 196 199 FICK 3 28 31 FIS 0 38 38 FIC 3 16 19 FISW 0 FCI 272 272 CIP 0 0 0 FICr 13 84 97 FISE 440 19 459 FIDS 42 142 184 FISG 0 FIDASC 1 10 11 FISI 1 22 23 FGI 6 27 33 FIGS 1 21 22 FIG 0 FITA 0 FIGH 17 145 162 FIT 113 250 363 FIH 4 53 57 FITeT 0 35 35 FIHP 7 540 547 FITARCO 19 34 53 FIJLKAM 0 UITS 26 103 129 FMSI 0 FITAV 0 FMI 23 425 448 FITri 0 FIM 0 20 20 FIV 4 23 27 FIN 11 248 259 TOT. FSN 1.695 15.852 17.545 DSA Procedimenti Pendenti Ultimi 3 anni Totali FASI 1 4 5 FIBiS 0 FISB 10 73 83 FIGB 34 233 267 FICSF 0 3 3 FCrI 0 9 9 FID 0 FIDAF 0 FIGeST 0 0 0 FIKBMS 0 FISO 2 2 4 FIPT 0 FIPAP 0 FIRaft 0 0 0 FSI 0 FITDS 8 2 10 FITETREC -ANTE 0 FITw 0 FIWuK 0 TOT. DSA 55 326 381 Procedimenti totali FSN+DSA: 17.926 Pendenti: 1.750 Ultimi 3 anni: 16.178

CONTENZIOSO FSN e DSA ULTIMI 3 ANNI N. Procedimenti FIR FIN FCI FIT FIPAV FIP FIGC 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA Linee essenziali della riforma

NUOVO ART. 12 STATUTO CONI Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport.

NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA OBIETTIVI: garantire e preservare l autonomia delle Federazioni nell amministrazione della giustizia nel contempo, responsabilizzare il più possibile gli organi di giustizia federale, ribadendo ed affermando il potere di vigilanza e di coordinamento attribuito ex lege al CONI nei confronti delle Federazioni medesime garantire il rispetto del principio di legalità nell ordinamento sportivo

NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA INTERVENTO ORGANI GIUSTIZIA CONI: Non più solo e semplicemente ex post, quale organo di terzo ed ultimo grado di giustizia anche ex ante, sostenendo l attività delle procure federali e intervenendo anche ad esempio attraverso il potere di avocazione - nei casi in cui emerga un omissione tale da pregiudicare l esercizio dell azione disciplinare o nei casi in cui l intenzione di procedere all archiviazione sia ritenuta irragionevole.

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT (Nuovo Art. 12 bis) Competenza: tutte le decisioni non altrimenti impugnabili emesse dagli organi di giustizia sportiva federale ad eccezione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l irrogazione di sanzioni tecnico sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT CORTE DI CASSAZIONE nell ordinamento statale

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Funzione giurisdizionale: quando riforma la decisione impugnata, decide in tutto o in parte la controversia oppure rinvia all organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente, entro sessanta giorni, applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio.

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Funzione consultiva: per il CONI per le FSN, su richiesta presentata per il tramite del CONI

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT è costituito in sezioni che verranno definite con il Regolamento (ipotesi: disciplinare/ tecnica/ amministrativa/ economica) è composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da Consiglieri il Presidente e tutti i Componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Il Presidente e i Componenti: sono eletti dal Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta, e sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati, in servizio o a riposo.

PROCURA GENERALE DELLO SPORT (Nuovo art. 12 ter Statuto) ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali

PROCURA GENERALE DELLO SPORT È composta: dal Procuratore generale, eletto dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta, tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo; dai Procuratori nazionali dello sport, nominati dal Presidente del CONI su proposta dello stesso Procuratore generale dello sport, in numero non superiore a trenta, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all ordine o tre anni di servizio nell ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo.

PROCURA GENERALE DELLO SPORT al fine di consentire l esercizio della vigilanza, il capo della procura federale deve assicurare un costante flusso di informazioni alla Procura generale dello sport; la Procura generale dello sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici.

PROCURA GENERALE DELLO SPORT POTERE DI AVOCAZIONE: in caso di superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l attività inquirente non ancora conclusa. il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l azione disciplinare e nei casi in cui l archiviazione sia ritenuta irragionevole.

PROCURA GENERALE DELLO SPORT Nei casi in cui viene esercitato il potere di avocazione, il Procuratore generale dello Sport applica alla procura federale uno dei suddetti procuratori nazionali, ai fini dell esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell azione inquirente avocata.

NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA III grado CONI Collegio Garanzia Sport I e II grado giustizia federale Procura generale sport CONI Procura federale