N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3024 del 2006, proposto da: Borrata Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Nugnes, con domicilio eletto presso Manuela Nugnes in Napoli, via M.Schipa N.115; contro Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Capodanno, con domicilio eletto presso Giuseppe Capodanno in Napoli, via Diaz N.11 c/o Avv. Ra Stato; Prefettura di Caserta; per l'annullamento del decreto prot. n.6690/16c/area 1 bis del 23.1.2006 - revoca autorizzazione a svolgere l'attivita' di investigatore privato Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con Decreto n.6690/16c/area 1 Bis del 23/01/06 il prefetto della Provincia di Caserta revocava il decreto n. 1818/16C/Area 1 Bis del 6/04/2005 con il quale il ricorrente era stato autorizzato a svolgere l attività di investigatore privato per eseguire investigazioni e raccogliere informazioni per conto di privati ai sensi dell art 134 TULPS. Successivamente, lo stesso prefetto di Caserta in data 27/02/2006 con provvedimento n. 2426/6D/Area 1 Bis veniva fatto divieto al predetto ai sensi dell art 39 del TULPS, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. I predetti provvedimenti erano scaturiti dalle note del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta e del Comando Stazione Carabinieri di Sant Arpino con le quali veniva comunicato che il predetto, in data 12.12.2005, era stato tratto in arresto per i reati previsti e puniti dall art 642 del codice penale, finalizzati alle truffe ai danni di assicurazioni, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa in data 23.11.2005 dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L indagine penale cui era sottoposto il ricorrente si concludeva con sentenza n. 9095 del 09/05/2012 del Tribunale Ordinario di Roma con la quale è stato dichiarato estinto il reato ascritto al ricorrente per prescrizione. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono. L art 11 del R.D. N.773/1931 fissa il principio secondo cui le autorizzazioni di polizia vanno negate o revocate quando nel soggetto autorizzato vengono a mancare, in tutto o in parte, i presupposti cui esse sono subordinate.
L art 39 prevede che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato emerge che l'amministrazione ha valorizzato, con adeguata ponderazione e congruenza tra istruttoria e motivazione, la sussistenza in capo al ricorrente di una indagine penale considerando tale fattore come circostanza che impone la revoca della licenza e insieme il divieto di detenere armi. Invero, se è vero che la presenza di un unica pendenza penale a carico può non costituire elemento determinante e sufficiente per ritenere che sia venuto meno il requisito della buona condotta di cui all art 11 R.D. n. 773/1931, purtuttavia tale significatività possono assurgere la tipologia di reati in contestazione e le vicende processauli allo stesso connesse. Del pari ciò può essere ritenuto elemento sufficiente a far ritenere l interessato capace di abusare delle armi detenute e regolarmente denunciate. Il prefetto ha dunque dato atto nel provvedimento delle ragioni che inducono a ritenere che sia venuto meno il requisito della buona condotta e che siano tali da giustificare la revoca della licenza, non limitandosi a indicare che il ricorrente risulta indagato in un procedimento penale per un reato di rilevante allarme sociale, ma ancorando tale circostanza alla specifica situazione fattuale in questione. La motivazione del provvedimento risulta essere dunque assolutamente congrua ed idonea, con conseguente irrilevanza, a fronte della sostanziale correttezza dell operato amministrativo, degli ulteriori vizi formali e procedimentali (arg. ex art. 21 octies L. 241/90). Quanto al provvedimento di diniego di detenere armi valgono le considerazioni suddette, atteso che il Prefetto riferisce nel dettaglio una attendibile valutazione
con riguardo alla possibilità di abuso delle armi, la cui prevenzione rappresenta la ratio del potere prefettizio esercitato. Vi è poi da rilevare che, se è vero ed indiscusso che in pendenza di tale procedimento amministrativo è giunta a conclusione la vicenda penale riguardante il ricorrente con sentenza che ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, pur tuttavia ciò non appare dirimente atteso che con il mero accertamento dell effetto prescrizionale non vengono a mancare le circostanze ostative che hanno indotto l amministrazione a revocare l autorizzazione a svolgere l attività di investigatore privato e a vietare di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti. I provvedimenti impugnati sono pertanto da ritenersi legittimi con rigetto del proposto gravame. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati: Luigi Domenico Nappi, Presidente Sergio Zeuli, Consigliere Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/07/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)