MODELLO F24 TELEMATICO: NUOVE REGOLE

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CIRCOLARE 10/2017 MODELLO F24 TELEMATICO: NUOVE REGOLE Premessa Con l art. 3 del D.L. n. 50/2017 (entrato in vigore il 24 aprile), il Legislatore prevede regole ancora più stringenti per i titolari di partita IVA in merito alle modalità di utilizzo del Modello F24 nel caso in cui in esso siano utilizzati, in compensazione, eventuali crediti d imposta. Nulla cambia, invece, in merito ai soggetti non titolari di partita IVA. La tabella che segue riporta le regole in vigore prima del D.L. 50/2017. Modello F24 Titolari di partita IVA (Ante D.L. 50/2017) Obbligo di Modello F24 telematico. Il versamento poteva avvenire con una delle seguenti modalità: direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel).

Decreto Legge n. 50/2017 (Modello F24) Titolari partita IVA Nuove regole NON titolari di partita IVA Nulla cambia Novità per titolari di partita IVA Con il D.L. 50/2017, per i soggetti titolari di partita IVA, fermo restando che il Modello F24 va presentato in ogni caso con modalità telematica (non è possibile il cartaceo), è stato istituito l obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Desktop Telematico) qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, i crediti d imposta. MODELLO F24 TITOLARI PARTITA IVA In presenza di crediti compensati, il Modello F24 dei predetti soggetti, potrà essere presentato (sempre e solo telematicamente) esclusivamente attraverso i canali telematici dell Agenzia delle Entrate (non è più possibile farlo attraverso i servizi bancari di home banking). OSSERVA - Con la Circolare n. 57/E/2017, l Agenzia ha chiarito che la predetta novità trova applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo l entrata in vigore e, pertanto, dal 24 aprile 2017 e che i dovuti controlli sul corretto adempimento inizieranno dal 1 giugno. Il che dovrebbe far ritenere che fino a quella data, eventuali errori commessi dal contribuente (ossia utilizzo del canale telematico errato) non farebbe scattare alcuna sanzione e/o scarto del modello di pagamento. Dunque, in base alle nuove regole: Novità Modello F24 (Titolari di partita IVA)

Regola generale: Obbligo di Modello F24 telematico Se ci sono crediti compensati, c è obbligo si presentazione F24 solo attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario). Se NON ci sono crediti compensati, il versamento dell F24 telematico potrà avvenire con una delle seguenti modalità: direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel). Esempio 1 La ditta Rossi deve presentare al versamento il seguente Modello F24. In tale ipotesi: è stato utilizzato il credito IRPEF 2016 (codice tributo 4001) in compensazione per il versamento del I acconto IRPEF 2017 (codice tributo 4033). Modalità di presentazione F24 (Esempio 1) Solo attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (NO home banking). Esempio 2 La ditta Bianchi deve presentare al versamento il seguente Modello F24.

In tale ipotesi: si sta versando il saldo IRPEF 2016 a debito di 800 euro senza utilizzare crediti in compensazione. Modalità di presentazione F24 (Esempio 2) Secondo una delle seguenti modalità: direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel). Soggetti non titolari di partita IVA Nessuna modifica, invece, interessa i soggetti NON titolari di partita IVA per i quali continuano a valere le regole già in vigore. Quindi: Modello F24 (NON titolari di partita IVA) Nessuna Novità L obbligo del Modello F24 telematico sussiste solo qualora per effetto di compensazioni il saldo finale è pari a zero oppure se in presenza di compensazione, il saldo finale è positivo. Il versamento telematico potrà essere eseguito: direttamente dal contribuente tramite l home banking delle banche e di Poste Italiane oppure (se abilitato) mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline); oppure tramite intermediario abilitato (ai servizi telematici dell Agenzia Entrate).

Tuttavia, se il saldo dell F24 è zero l home banking non può essere utilizzato e deve essere utilizzato il canale telematico dell Agenzia delle Entrate (Desktop Telematico). Nel caso di F24 con saldo positivo in assenza di compensazioni, è possibile la presentazione cartacea in banca/posta. Tabella di riepilogo Volendo dunque riepilogare: Tabella riepilogo Ipotesi Titolari di partita IVA NON titolare di partita IVA Note Se saldo zero: obbligo Modello F24 in presenza di crediti compensati Obbligo utilizzo canali telematici dell Agenzia Entrate utilizzo canali telematici dell Agenzia Entrate Se saldo positivo: home banking o canali telematici Agenzia In caso di utilizzo di canale telematico dell Agenzia delle Entrate, il versamento può essere effettuato: Antrate direttamente dal Modello F24 senza compensazioni Obbligo F24 telematico (home banking o canale telematico Agenzia Possibilità di F24 anche cartaceo presso posta/banca. Nulla vieta di eseguire il versamento in modalità telematica (tramite home banking contribuente (se abilitato Fisconline/Entratel); oppure tramite intermediario incaricato (es. commercialista) Entrate) o canale telematico Agenzia Entrate) *L elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità